Abusivismo_edilizio
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Abusivismo_edilizio

La Corte di cassazione Sez.3^, 5 giugno 2012 con Sentenza n. 21703 riconferma il principio in precedenza affermato che nonostante l’omessa accettazione della nomina da parte del custode questa non basta ad escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..

Il proprietario di un’immobile in qualità di custode giudiziario che vìola i sigilli apposti dai Vigili Urbani al manufatto in corso di abusiva realizzazione, proseguendo i lavori edilizi abusivi sino alla completa rifinitura, sia interna che esterna, dell’opera suddivisoria in unità abitativa incorre nel reato di cui all’art. 349, comma primo e secondo, cod. pen.

La sentenza

in FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 06/10/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, in data 08/02/2010, appellata da L. G., imputato del reato di cui all’art. 349, comma primo e secondo, cod. pen. – per avere, quale custode giudiziario nominato il 27/03/2004, violato i sigilli apposti dai Vigili Urbani, in…., al manufatto in corso di abusiva realizzazione in via xxx n. xx, proseguendo i lavori edilizi abusivi sino alla completa rifinitura, sia interna che esterna, dell’opera suddivisoria in sei unità abitative; fatti accertati il 20/07/2004 – e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed ¤ 400,00 di multa; pena sospesa.
2. L’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente esponeva:
a. che non era stato disposto il rinvio dell’udienza del 14/10/2009 (giudizio di 1° grado) nonostante che il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Blefari, avesse comunicato e documentati) il proprio legittimo impedimento a comparire, stante il contemporaneo impegno professionale presso la Corte di Appello di Roma in relazione ad altro mandato difensivo;
b. che andava accertata la condonabilità delle opere realizzate, costituendo ciò presupposto necessario ai fini della sussistenza /o meno del reato di cui all’art. 349 cod. pen.
c. che doveva essere riaperta l’istruttoria dibattimentale sia per l’espletamento di una perizia tecnica sulle opere realizzate, sia per l’escussione dei testi già indicati dalla difesa nel giudizio di 1° grado;
d. che il ricorrente non aveva accettato la nomina di custode giudiziario; con conseguente esclusione del reato de quo;
e. che, tutt’al più, ricorrevano nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 350 cod. pen.
f. che il reato contestato, comunque, era prescritto già alla data della sentenza di 2° grado.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

in DIRITTO

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Xx xxx- nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – quale custode giudiziario, nominato in data 27/03/2004, aveva violato i sigilli apposti in pari data al manufatto abusivo ubicato come in atti, in via Xx xxx, di Roma, consentendo la prosecuzione dei lavori, fatti commessi sino al 20/07/2004 (vedi sent. 2° grado pagg. 4 – 7).
Ricorrevano pertanto nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 349 cod. pen., come contestato in atti.
2.Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché merarriente ripetltive di quanto esposto in sede di Appello; già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, iv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 2333811.
Ad abundantiam si osserva che:
2.1. L’eccezione relativa al mancato rinvio dell’udienza del 14/10/2009 per impedimento del difensore di fiducia dovuto ad altro concomitante impegno professionale, è infondata. La richiesta di rinvio è stata comunicata tardivamente ed ossia solo 48 ore prima della data della nuova udienza del 14/10/2009, quantunque la sussistenza del concomitante impegno professionale fosse già sorta in data 22/04/2009. Né la richiesta di rinvio era stata corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto [Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109; sez. V, n. 44299 del 04/07/2008, Rv 241571; sez. V n. 43062 del 27/11/2007, Rv 238499].
2.2. La omessa accettazione della nomina da parte del custode (nella specie il Gasparri si era rifiutato di sottoscrivere il verbale di nomina) non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen..
La custodia costituisce un munus publicum obbligatorio a prescindere dall’accettazione del custode, il quale é comunque tenuto all’adempimento dei relativi doveri ed é soggetto alla responsabilità disciplinare e penale in base al disposto dell’art. 81, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. [sez. III n. 28224 del 23/04/2008, Rv 240592].
2.3. La riapertura dell’Istruttoria dibattimentale – nei termini come richiesti dalla difesa dell’attuale ricorrente – non era necessario e determinante ai fini della decisione.
2.4. Il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 20/07/2004) – tenuto conto anche dei periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi quattro e gg. 20; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato-non é tuttora maturato.
1. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Xx xxxcon condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in ¤ 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ¤ 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 03 Maggio 2012.

Si ringrazia la rivista giuridica www.ambientediritto.it

 

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