Legge n.194/1978
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E’ manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 194/78.

È questo l’esito del verdetto della Corte Costituzionale che ha passato al vaglio la legge 194, dichiarando «manifestamente inammissibile» la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 4 della legge del 1978 n.194. Così, rimane immutata la legge sull’aborto.

Legge n.194/1978
Legge n.194/1978

L’articolo 4 è considerato il nucleo della normativa, in quanto stabilisce i casi in cui la donna può accedere all’interruzione di gravidanza. Se la decisione dei giudici fosse stata differente, l’intero impianto della legge 194 sarebbe di fatto saltato.

La Corte Costituzionale esaminando la legittimità sollevata sull’articolo 4 della legge del 1978 n.194, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 in quanto non viola ”gli articoli 2, (diritti inviolabili dell’uomo), 32 I Comma (tutela della salute) e non rappresenta una possibile lesione del diritto alla vita dell’embrione, in quanto uomo in fieri”.

Il caso in esame riguardava una ragazza minorenne ed era stato sottoposto alla Consulta dal Giudice Tutelare di Spoleto.

 

 

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