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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  92  del  18  aprile  2019),
coordinato con la legge di conversione 14 giugno  2019,  n.  55,  (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140  del  17  giugno  2019),
recante: «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici.». (19A04099) 

(GU n.147 del 25-6-2019 – Suppl. Ordinario n. 24)

 

 Vigente al: 25-6-2019

 

Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

 
Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
  dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in
  materia di economia circolare 
 
  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare
l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice
la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50: 
  a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate; 
  b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori; 
  c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante. 
  2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020,
al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del
mantenimento o meno della sospensione stessa. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. 
  4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le
quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o
amministrativo. 
  6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'
prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto
esecutivo. 
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle
competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le
opere pubbliche. 
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di
espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti
definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il
detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque
procedere. 
  10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
  11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative
all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. 
  12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia
dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i
componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio
consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al
collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al
contratto. 
  13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo
puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la
rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo'
altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle
parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle
parti stesse. 
  14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle
parti. 
  15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal
CIPE. 
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di
acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti
certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e
degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli
altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto». 
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri
sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e
di permanenza nei mercati elettronici. 
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis». 
  18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del
medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per
cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore. 
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per
il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,
per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto
riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per
l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in
ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai
controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne
costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori
limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle
autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri
generali definiti dalle linee guida». 
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23: 
  1) al comma 3: 
  1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'
per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente
articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle
alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo
inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di
fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel
rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»; 
  3) al comma 6: 
  3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono
inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita'  del
riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,»; 
  3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono
sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita'  ambientale  e
paesaggistica»; 
  3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione
dell'impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la
descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione
dell'impatto ambientale»; 
  4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
  «11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale
sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione
all'intervento. 
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale
degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico
delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite
all'Agenzia del demanio."; 
  b) all'articolo 24: 
  1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»; 
  3) al comma 7: 
  3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse; 
  3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori
pubblici» sono soppresse; 
  c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»; 
  d) all'articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
  e) all'articolo 31, comma 5: 
  1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»; 
  2) al secondo periodo, le parole: "Con  le  medesime  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
  3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole:
«all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»; 
  g) all'articolo 35: 
  1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa; 
  2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e'
soppressa; 
  3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «della prestazione»; 
  h) all'articolo 36: 
  1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»; 
  2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati; 
  c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati»; 
  3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8.»; 
  4) il comma 5 e' abrogato; 
  5) al comma 7: 
  5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee  guida,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per  supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle  procedure  di
cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con
il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  sono
stabilite le modalita' relative alle procedure  di  cui  al  presente
articolo, alle»; 
  5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le
parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione
appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle
offerte anomale» sono soppresse; 
  5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla  data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa»; 
  i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente
normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»; 
  l) all'articolo 47: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera
c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara
senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»; 
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai
consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio
antecedente.»; 
  m) all'articolo 59: 
  1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione
oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel
rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese
attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46,  comma  1;
le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione
documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione
esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
proprio staff di progettazione.»; 
  2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno
o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato.»; 
  n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai
candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando
l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove
sono disponibili i relativi atti.»; 
  o) all'articolo 80: 
  1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
  2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di
societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e'   intervenuta   la
riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di
condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale»; 
  3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si
trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»; 
  4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente: 
  «c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento
nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato
con sentenza passata in giudicato»; 
  5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
  «10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e': 
  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
  b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione; 
  c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso.»; 
  p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo
periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di detto regolamento»; 
  q) all'articolo 84: 
  1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:
«L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»; 
  2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di
cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, sono, altresi', individuati;»; 
  3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono
sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»; 
  4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies»; 
  5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui
al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina»
e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»; 
  6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono
sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo  216,
comma 27-octies,»; 
  7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies»; 
  r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee
guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies.»; 
  s) all'articolo 89, comma 11: 
  1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  t) all'articolo 95: 
  1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo»; 
  2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 
  3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita'  di
manodopera di cui al comma 3, lettera a)»; 
  u) all'articolo 97: 
  1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
  a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare; 
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
  c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
  d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola
della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b). 
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue: 
  a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato
all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento,
siano presenti una o piu' offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
  b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
  c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 
  d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica; 
  e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  superiore  a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b); 
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»; 
  2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6.»; 
  3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»; 
  4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere»   sono
sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono
inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo
e' sostituito dal seguente:  «Comunque  l'esclusione  automatica  non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»; 
  v) all'articolo 102, comma 8: 
  1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»; 
  2) il terzo periodo e' soppresso; 
  z) all'articolo 111: 
  1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle
seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono individuate»; 
  2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  aa) all'articolo 146 comma 4: 
  1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies,»; 
  2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di
entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; 
  bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2020»; 
  cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente: 
  «17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM
(2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione»; 
  dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  ee) all'articolo 197: 
  1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»; 
  ff) all'articolo 199: 
  1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite
dalle seguenti: «all'amministrazione»; 
  2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
  gg) all'articolo 216: 
  1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo
83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies»; 
  2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
  3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»; 
  4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente: 
  «27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un
regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e
2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di
infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida
adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e
requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;
g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di
avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle
che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal
regolamento.». 
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le
offerte o i preventivi. 
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; 
  b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto  al
comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'impugnazione»; 
  c) al comma 7, primo periodo, le parole:  «Ad  eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti:  «I
nuovi»; 
  d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti  al  comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza»   sono
soppresse; 
  e) al comma 11, primo periodo,  le  parole:  «Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10»
 sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10». 
  23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
912 e' abrogato. 
  25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,
della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: 
  a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019; 
  b) il termine di cui all'articolo  1,  comma  111,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019; 
  c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,  ultimo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre
2019. 
  26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice». 
  28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 
  29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi
finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della
societa' Sport e salute Spa. 
  30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132». 


          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 2014/23/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/24/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/25/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              -  Si  riporta  l'art.  37,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  37  (Aggregazioni  e  centralizzazione   delle
          committenze). - (Omissis). 
                4.  Se  la  stazione  appaltante  e'  un  comune  non
          capoluogo di provincia, fermo restando quanto  previsto  al
          comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
          delle seguenti modalita': 
                  a) ricorrendo a una centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                  b)  mediante  unioni   di   comuni   costituite   e
          qualificate   come   centrali   di   committenza,    ovvero
          associandosi o consorziandosi in  centrali  di  committenza
          nelle forme previste dall'ordinamento. 
                  c)  ricorrendo  alla  stazione   unica   appaltante
          costituita presso  le  province,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  59,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando
          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai
          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto
          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,
          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti
          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento
          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori
          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente
          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di
          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  77,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis). 
                3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel
          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.
          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le
          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o
          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca
          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la
          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'
          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione
          appaltante. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  133,  comma  8,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 133 (Principi generali  per  la  selezione  dei
          partecipanti). - (Omissis). 
                8. Nelle procedure  aperte,  gli  enti  aggiudicatori
          possono decidere che le  offerte  saranno  esaminate  prima
          della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti.   Tale
          facolta' puo' essere esercitata se specificamente  prevista
          nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la  gara.
          Se si avvalgono di tale  possibilita',  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
          motivi  di  esclusione  e  del  rispetto  dei  criteri   di
          selezione  sia   effettuata   in   maniera   imparziale   e
          trasparente, in modo che nessun appalto sia  aggiudicato  a
          un offerente che avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma
          dell'art. 136 o che non soddisfa  i  criteri  di  selezione
          stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.». 
              -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          - (Omissis). 
                3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle  procedure  di  cui  all'art.  3  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento di cui all'art. 11 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere  sui
          progetti  delle  altre  stazioni   appaltanti   che   siano
          pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
          ove esse ne facciano richiesta. Per i  lavori  pubblici  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro, le  competenze  del
          Consiglio superiore sono esercitate  dai  comitati  tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico  di  importo
          inferiore a  50  milioni  di  euro,  presenti  elementi  di
          particolare  rilevanza  e  complessita'   il   provveditore
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          - (Omissis). 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              - Si riporta l'art.  25,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art.   25   (Verifica   preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
          comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le
          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
                2. Presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7. 
                3.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
          dal ricevimento del progetto di fattibilita'  ovvero  dello
          stralcio   di   cui   al   comma   1,   la   sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  8  e
          seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
          a rete il termine  della  richiesta  per  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'
          stabilito in sessanta giorni. 
                4. In  caso  di  incompletezza  della  documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
                5.  Avverso  la  richiesta  di  cui  al  comma  3  e'
          esperibile il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del
          codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                6. Ove il soprintendente non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
                7. I commi da 1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art.  101
          del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i  quali
          restano  fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio,  nonche'  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
                8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                  a) esecuzione di carotaggi; 
                  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
                9.  La  procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                  a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                  b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                  c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
                10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
                11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                12.   La    procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico e' condotta sotto la  direzione
          della    soprintendenza    archeologica    territorialmente
          competente.  Gli  oneri  sono  a  carico   della   stazione
          appaltante. 
                13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
                14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
                15. Le stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
          regolamento adottato in attuazione dell'art. 4 della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata
          del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando  non
          siano rispettati i termini fissati nell'accordo di  cui  al
          comma 14. 
                16. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 205,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per  i
          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei
          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da
          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 2 a 6. 
                2.  Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda
          tutte le riserve iscritte fino al  momento  dell'avvio  del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica  ai  sensi  dell'art.  26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
                3.   Il   direttore   dei   lavori   da'    immediata
          comunicazione al responsabile unico del procedimento  delle
          riserve di cui al comma  1,  trasmettendo  nel  piu'  breve
          tempo possibile una propria relazione riservata. 
                4. Il  responsabile  unico  del  procedimento  valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
                5. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  entro
          quindici giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  3,
          acquisita la relazione riservata del direttore  dei  lavori
          e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere
          alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'art.  209,  comma  16.   La   proposta   e'   formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
                6.  L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
                6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto  della  proposta
          di accordo bonario ovvero di inutile  decorso  del  termine
          per  l'accettazione,   puo'   instaurare   un   contenzioso
          giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a  pena  di
          decadenza.». 
              - Si riporta l'art.  86,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  86  (Mezzi  di  prova).  -  1.   Le   stazioni
          appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni
          e gli altri mezzi di prova di cui al  presente  articolo  e
          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di
          esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di
          selezione di cui all'art. 83. Le  stazioni  appaltanti  non
          esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
          articolo, all'allegato XVII e all'art.  87.  Gli  operatori
          economici  possono  avvalersi  di  qualsiasi  mezzo  idoneo
          documentale per provare che essi disporranno delle  risorse
          necessarie. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  accettano  i   seguenti
          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'
          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80: 
                  a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3  di  detto
          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in
          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla
          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello
          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui
          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
                  b)  per  quanto  riguarda  il  comma  4  di   detto
          articolo, tramite apposita certificazione rilasciata  dalla
          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il
          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito
          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti
          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero
          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'
          competenti di altri Stati. 
                2-bis. Ai soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui   all'art.   80   in   capo
          all'operatore economico che partecipa  alla  procedura,  ai
          soggetti di cui l'operatore economico si  avvale  ai  sensi
          dell'art. 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli
          altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data
          del rilascio. Fatta eccezione  per  il  DURC,  la  stazione
          appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti  e
          scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente
          il procedimento di acquisto, puo' procedere  alla  verifica
          dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta
          agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto
          dell'attestazione gia' rilasciata. Gli  enti  certificatori
          provvedono a fornire riscontro entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Decorso   tale   termine   il   contenuto   dei
          certificati e degli altri documenti si intende  confermato.
          I certificati e gli altri documenti in corso  di  validita'
          possono   essere   utilizzati   nell'ambito   di    diversi
          procedimenti di acquisto. 
                3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro  fornisce  una
          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che
          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali
          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante
          il registro online dei certificati (e-Certis). 
                4. Di norma, la prova  della  capacita'  economica  e
          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita
          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato
          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati
          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la
          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un
          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
          appaltante. 
                5. Le capacita' tecniche  degli  operatori  economici
          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,
          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,
          delle forniture o dei servizi. 
                5-bis. L'esecuzione dei  lavori  e'  documentata  dal
          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo
          schema predisposto con il regolamento di cui all'art.  216,
          comma  27-octies.  L'attribuzione,   nel   certificato   di
          esecuzione dei lavori, delle categorie  di  qualificazione,
          relative  ai  lavori   eseguiti,   viene   effettuata   con
          riferimento alle categorie richieste nel bando  di  gara  o
          nell'avviso  o  nella  lettera  di   invito.   Qualora   il
          responsabile unico del procedimento riporti nel certificato
          di  esecuzione  dei  lavori  categorie  di   qualificazione
          diverse da quelle previste nel bando di gara o  nell'avviso
          o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
          non veritiere. 
                6. Per il tramite della cabina di regia sono messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati
          all'art.  80,  l'idoneita'   all'esercizio   dell'attivita'
          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli
          offerenti   di   cui   all'art.   83,   nonche'   eventuali
          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente
          articolo.». 
              - Si riporta l'art. 105,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 105 (Subappalto). - 1.  I  soggetti  affidatari
          dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio
          le opere o i lavori, i servizi, le forniture  compresi  nel
          contratto. Il contratto non puo' essere ceduto  a  pena  di
          nullita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,  comma
          1,  lettera  d).  E'  ammesso  il  subappalto  secondo   le
          disposizioni del presente articolo. 
                2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,
          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30
          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
                3. Le seguenti categorie di forniture o servizi,  per
          le loro specificita', non  si  configurano  come  attivita'
          affidate in subappalto: 
                  a)  l'affidamento   di   attivita'   specifiche   a
          lavoratori  autonomi,  per  le  quali  occorre   effettuare
          comunicazione alla stazione appaltante; 
                  b)  la  subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore  a
          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c-bis) le prestazioni rese in favore  dei  soggetti
          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
                4. I soggetti affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                  a)   l'affidatario   del   subappalto   non   abbia
          partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
                  b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
          categoria; 
                  c) all'atto dell'offerta  siano  stati  indicati  i
          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                  d) il concorrente dimostri  l'assenza  in  capo  ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, e fermi
          restando i limiti previsti dal medesimo comma,  l'eventuale
          subappalto  non  puo'  superare   il   trenta   per   cento
          dell'importo delle opere e non puo' essere,  senza  ragioni
          obiettive, suddiviso. 
                6.  E'  obbligatoria  l'indicazione  della  terna  di
          subappaltatori in sede di offerta, qualora gli  appalti  di
          lavori,  servizi  e  forniture  siano  di  importo  pari  o
          superiore   alle   soglie   di   cui   all'art.    35    o,
          indipendentemente dall'importo a base di  gara,  riguardino
          le   attivita'   maggiormente   esposte   a   rischio    di
          infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al   comma   53
          dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.  Nel  caso
          di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di prestazioni,
          la terna di subappaltatori va indicata  con  riferimento  a
          ciascuna tipologia di  prestazione  omogenea  prevista  nel
          bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la  stazione
          appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di  cui
          all'art. 35: le modalita' e le tempistiche per la  verifica
          delle condizioni di esclusione di  cui  all'art.  80  prima
          della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore  e  i
          subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti,
          per la dimostrazione delle circostanze  di  esclusione  per
          gravi illeciti professionali come  previsti  dal  comma  13
          dell'art. 80. 
                7. L'affidatario deposita il contratto di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore   attestante   l'assenza    in    capo    ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
          Il contratto di subappalto, corredato della  documentazione
          tecnica, amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata
          dagli atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente
          l'ambito  operativo   del   subappalto   sia   in   termini
          prestazionali che economici. 
                8. Il contraente principale e'  responsabile  in  via
          esclusiva  nei   confronti   della   stazione   appaltante.
          L'aggiudicatario  e'  responsabile   in   solido   con   il
          subappaltatore in relazione  agli  obblighi  retributivi  e
          contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di  cui  al  comma
          13, lettere  a)  e  c),  l'appaltatore  e'  liberato  dalla
          responsabilita' solidale di cui al primo periodo. 
                9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
                10. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e
          6. 
                11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
          accertamenti. 
                12. L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
          cui all'art. 80. 
                13. La stazione appaltante  corrisponde  direttamente
          al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di  servizi
          ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto  per  le
          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                  a) quando il subappaltatore o il cottimista e'  una
          microimpresa o piccola impresa; 
                  b)   in   caso   di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                  c) su richiesta del subappaltatore e se  la  natura
          del contratto lo consente. 
                14. L'affidatario deve praticare, per le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
                15. Per i lavori, nei  cartelli  esposti  all'esterno
          del cantiere devono essere indicati anche i  nominativi  di
          tutte le imprese subappaltatrici. 
                16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
                17.  I  piani  di  sicurezza  di   cui   al   decreto
          legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81  sono  messi   a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
                18. L'affidatario che si avvale del subappalto o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
                19.  L'esecuzione  delle  prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
                20. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo
          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
                21. E' fatta salva  la  facolta'  per  le  regioni  a
          statuto speciale e per le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
          norme  di  attuazione  e  nel  rispetto   della   normativa
          comunitaria  vigente  e   dei   principi   dell'ordinamento
          comunitario, di disciplinare ulteriori  casi  di  pagamento
          diretto dei subappaltatori. 
                22. Le stazioni appaltanti rilasciano  i  certificati
          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
          all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),
          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.». 
              - Si riporta l'art.  174  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma  restando  la
          disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia
          di subappalto si applica il presente articolo. 
                2.  Gli  operatori  economici  indicano  in  sede  di
          offerta le parti del contratto di concessione che intendono
          subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le
          imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere
          la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il
          concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in
          conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,
          alle condizioni di cui al comma 2 del citato art.  184.  In
          sede di offerta gli  operatori  economici,  che  non  siano
          microimprese, piccole e medie imprese, per  le  concessioni
          di lavori, servizi e forniture di importo pari o  superiore
          alla soglia di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  a),
          indicano una terna di  nominativi  di  sub-appaltatori  nei
          seguenti casi: 
                  a) concessione di lavori, servizi e forniture per i
          quali non sia necessaria una particolare specializzazione; 
                  b) concessione di lavori, servizi e forniture per i
          quali risulti possibile reperire sul mercato una  terna  di
          nominativi di subappaltatori da indicare, atteso  l'elevato
          numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 
                3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare,  nei  casi
          di cui al comma 2, l'assenza,  in  capo  ai  subappaltatori
          indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui
          all'art. 80. 
                4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi  da
          fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della
          stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione
          della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio
          dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
          stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e
          rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei
          lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della
          richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla
          stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni
          intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni
          richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori
          successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale
          disposizione non si applica ai fornitori. 
                5.  Il  concessionario  resta  responsabile  in   via
          esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il
          concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il
          subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa
          subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e
          contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
                6.  L'esecuzione  delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
                7. Qualora la natura del contratto  lo  consenta,  e'
          fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al
          pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di
          microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
          inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di
          richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
          comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'
          contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del
          subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il
          concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di
          cui al comma 5. 
                8. Si applicano, altresi', le  disposizioni  previste
          dai commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 
              - Si riporta l'art. 184-ter, del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                  a)  la  sostanza   o   l'oggetto   e'   comunemente
          utilizzato per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'  art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti  di
          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli
          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della
          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei
          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al
          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,
          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12
          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato
          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza
          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e
          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali
          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni
          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui
          all'art. 178 del presente decreto per  quanto  riguarda  le
          quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto   e   da
          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere
          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della
          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con
          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in
          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze
          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i
          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute
          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano
          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
          ai criteri generali definiti dalle linee guida. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si  applica  fino  alla  cessazione  della   qualifica   di
          rifiuto.». 
              - Si riporta l'art.  23,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'art. 24. 
                3. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'art. 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'art.  35  anche  ai
          fini della programmazione di  cui  all'art.  21,  comma  3,
          nonche' per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  22  e  per   i   concorsi   di
          progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
          fattibilita' e' preceduto  dal  documento  di  fattibilita'
          delle alternative progettuali di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
          regolamento previsto dal comma  3  del  presente  articolo.
          Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
          richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
          alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di
          importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'art.  35.  Nel
          progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed   economica,   il
          progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,
          tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
          degli aspetti di cui al  comma  1,  nonche'  gli  elaborati
          grafici   per   l'individuazione   delle    caratteristiche
          dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,   funzionali   e
          tecnologiche dei lavori da realizzare e le  relative  stime
          economiche, secondo le modalita' previste  nel  regolamento
          di cui al comma 3, ivi compresa la scelta  in  merito  alla
          possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto  di
          fattibilita' tecnica  ed  economica  deve  consentire,  ove
          necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del  citato  art.  19  ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche   di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
          e  momenti  di  verifica  tecnica  dei  vari   livelli   di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  La
          medesima   autorizzazione   si   estende   alle    ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle  manutenzioni,  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'art. 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'art. 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26,  comma  3,  del
          decreto legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente  comma,  si  applica  l'art.  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.». 
              - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Progettazione  interna  e  esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione nonche'  alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
                  a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                  b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
                  c)   dagli    organismi    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  cui  le  singole  stazioni  appaltanti
          possono avvalersi per legge; 
                  d) dai soggetti di cui all'art. 46. 
                2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i
          soggetti di cui all'art. 46, comma 1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
          prevista. 
                3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
                4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
                5.  Indipendentemente  dalla  natura  giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i  criteri
          per garantire la presenza  di  giovani  professionisti,  in
          forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'art. 83, comma 1. 
                6. Ove un servizio  complesso  sia  costituito  dalla
          somma di  diversi  servizi,  di  cui  alcuni  riservati  ad
          iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando  di  gara  o
          l'invito  richiede  esplicitamente  che  sia  indicato   il
          responsabile di quella parte del  servizio.  Tale  soggetto
          deve possedere i requisiti previsti  nel  caso  in  cui  il
          servizio sia messo in gara separatamente. 
                7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma
          1,  quarto  periodo,  gli  affidatari   di   incarichi   di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli appalti,  nonche'  degli  eventuali
          subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la
          suddetta attivita' di progettazione. Ai  medesimi  appalti,
          subappalti e  cottimi  non  puo'  partecipare  un  soggetto
          controllato, controllante o  collegato  all'affidatario  di
          incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
          collegamento  si  determinano  con  riferimento  a   quanto
          previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui
          al   presente   comma    sono    estesi    ai    dipendenti
          dell'affidatario dell'incarico di  progettazione,  ai  suoi
          collaboratori nello svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro
          dipendenti,  nonche'  agli  affidatari  di   attivita'   di
          supporto alla progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali
          divieti non si applicano laddove i  soggetti  ivi  indicati
          dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento
          degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
          un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
          operatori. 
                8. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo  e  all'art.  31,  comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma, si  applica  l'art.  216,
          comma 6. 
                8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
                8-ter. Nei contratti aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.». 
              -  Si  riporta  l'art.  26,  comma   6,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
          (Omissis). 
                6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
          soggetti: 
                  a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                  b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  venti
          milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35,  dai
          soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma
          1, che dispongano di un sistema  interno  di  controllo  di
          qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso  in  cui
          disponga di un sistema interno di controllo di qualita'; 
                  c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
          cui all'art. 35 e fino a un milione di  euro,  la  verifica
          puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni
          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
          esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'  ove  il  progetto
          sia stato redatto da progettisti interni; 
                  d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione
          di euro, la verifica e' effettuata dal  responsabile  unico
          del procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui
          all'art. 31, comma 9. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  31,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
                5. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma  27-octies,
          sono  determinati,  altresi',  l'importo   massimo   e   la
          tipologia dei lavori, servizi e forniture per  i  quali  il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione
          transitoria ivi prevista. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  32,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -  1.
          Le procedure di affidamento dei  contratti  pubblici  hanno
          luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle
          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle
          norme vigenti. 
                2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in
          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano
          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici e delle offerte. Nella procedura di cui  all'art.
          36, comma 2, lettere a) e b), la stazione  appaltante  puo'
          procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina   a
          contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo
          semplificato,  l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,  il
          fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
                3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
                4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
                5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma  1,
          provvede all'aggiudicazione. 
                6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
                7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
                8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro di cui all'art. 54, nel caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'art. 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso  il
          mercato elettronico nei limiti di cui all'art.  3,  lettera
          bbbb)  e  nel  caso  di  affidamenti  effettuati  ai  sensi
          dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b). 
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'art.  15,  comma  4,  del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
                13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio
          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda
          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni
          previste al comma 8. 
                14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',
          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in
          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a
          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o
          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata
          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,
          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli altri Stati membri. 
                14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto.». 
              - Si riporta l'art.  35,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta l'art.  36,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento
          e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita': 
                  a) per affidamenti di importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
                  b) per affidamenti di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'art. 35 per le  forniture  e  i  servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti,  di  almeno  dieci  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti, di almeno quindici  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  d) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'art.  35,  mediante  ricorso  alle  procedure  di   cui
          all'art. 60, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  97,
          comma 8. 
                3. Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  lettera  e),  del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a quelli di cui all'art. 35, si applicano
          le previsioni di cui al comma 2. 
                4. Nel caso di opere di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,
          lettera  a),  calcolato  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  35,  comma  9,   funzionali   all'intervento   di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'art. 16, comma 2-bis, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                5. (Abrogato). 
                6. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
                6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un
          campione significativo di operatori economici.  Dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,  comma
          2, tale verifica e' effettuata  attraverso  la  Banca  dati
          nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art.  81,
          anche mediante interoperabilita' fra  sistemi.  I  soggetti
          responsabili dell'ammissione possono  consentire  l'accesso
          ai  propri  sistemi  agli  operatori   economici   per   la
          consultazione  dei   dati,   certificati   e   informazioni
          disponibili mediante la Banca dati di cui all'art.  81  per
          la  predisposizione  della  domanda  di  ammissione  e   di
          permanenza nei mercati elettronici. 
                6-ter.  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 
                7. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
                8. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
                9. In caso di ricorso alle procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi  previsti  dall'art.  79,  i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, con gli  effetti
          previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino  alla  data
          di cui all'art. 73, comma  4,  per  gli  effetti  giuridici
          connessi alla pubblicazione, gli avvisi e  i  bandi  per  i
          contratti relativi a lavori di importo pari o  superiore  a
          cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture
          e servizi sono pubblicati anche  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
          contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e  i
          bandi  per  i  contratti  relativi  a  lavori  di   importo
          inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati  nell'albo
          pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
              9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.  95,  comma
          3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione  dei
          contratti di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  del
          criterio del minor prezzo ovvero sulla  base  del  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.». 
              -  Si  riporta  l'art.  46,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                  a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa, gli archeologi; 
                  b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                  c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali
          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto
          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'
          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle
          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'
          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali
          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento
          di detti servizi; 
                  d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                  e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei
          settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  47,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  47  (Requisiti  per  la   partecipazione   dei
          consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita'  tecnica
          e  finanziaria   per   l'ammissione   alle   procedure   di
          affidamento dei soggetti  di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
          stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo
          che  per  quelli   relativi   alla   disponibilita'   delle
          attrezzature e  dei  mezzi  d'opera,  nonche'  all'organico
          medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo  al
          consorzio  ancorche'  posseduti   dalle   singole   imprese
          consorziate. 
                2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma
          2, lettera c), e 46,  comma  1,  lettera  f),  eseguono  le
          prestazioni  o  con  la  propria  struttura  o  tramite   i
          consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
          costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale
          degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
          lavori, ai fini della qualificazione di  cui  all'art.  84,
          con il regolamento di cui all'art.  216,  comma  27-octies,
          sono  stabiliti   i   criteri   per   l'imputazione   delle
          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati
          che   eseguono   le   prestazioni.   L'affidamento    delle
          prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma
          2,  lettera  b),  ai  propri  consorziati  non  costituisce
          subappalto. 
                2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
          requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento  di
          servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica
          della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
          singoli consorziati. In caso di scioglimento del  consorzio
          stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono
          attribuiti pro quota  i  requisiti  economico-finanziari  e
          tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
          assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote   di
          assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai
          singoli consorziati nell'esecuzione delle  prestazioni  nel
          quinquennio antecedente.». 
              - Si riporta l'art.  59,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando
          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai
          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto
          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,
          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti
          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento
          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori
          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente
          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di
          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis. 
                1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice  e  del  regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art.
          46, comma  1;  le  imprese  attestate  per  prestazioni  di
          progettazione e costruzione documentano i requisiti per  lo
          svolgimento  della  progettazione   esecutiva   laddove   i
          predetti requisiti non siano dimostrati dal  proprio  staff
          di progettazione. 
                1-ter. Il ricorso agli affidamenti di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
                1-quater. Nei casi in cui  l'operatore  economico  si
          avvalga  di  uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla
          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica
          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione
          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso
          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato. 
                2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
                  a) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                    1)     le      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono  essere
          soddisfatte   senza   adottare   soluzioni   immediatamente
          disponibili; 
                    2)   implicano    progettazione    o    soluzioni
          innovative; 
                    3) l'appalto non puo'  essere  aggiudicato  senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
                    4) le  specifiche  tecniche  non  possono  essere
          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
                  b) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
                2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei  casi
          di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
                3. Fermo restando quanto previsto all'art. 83,  comma
          9, sono considerate irregolari le offerte: 
                  a) che non rispettano i documenti di gara; 
                  b) che sono state ricevute in ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
                  c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice    ha
          giudicato anormalmente basse. 
                4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
                  a)  in  relazione   alle   quali   la   commissione
          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per
          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di
          corruzione o fenomeni collusivi; 
                  b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
                  c)   il   cui   prezzo   supera   l'importo   posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
                5. La gara e'  indetta  mediante  un  bando  di  gara
          redatto a norma dell'art. 71. Nel caso in cui l'appalto sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e  3  dell'art.  70.  Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 75. 
                5-bis.  In  relazione  alla  natura   dell'opera,   i
          contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori   pubblici   sono
          stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
          a misura. Per le prestazioni  a  corpo  il  prezzo  offerto
          rimane  fisso  e  non  puo'  variare  in   aumento   o   in
          diminuzione, secondo la qualita' e la  quantita'  effettiva
          dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il  prezzo
          convenuto  puo'  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,
          secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per  le
          prestazioni  a  misura  il   contratto   fissa   i   prezzi
          invariabili per l'unita' di misura.». 
              - Si riporta l'art.  76,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  76  (Informazione  dei   candidati   e   degli
          offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   stabilite   dal
          presente   codice,   informano   tempestivamente    ciascun
          candidato e  ciascun  offerente  delle  decisioni  adottate
          riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,
          all'aggiudicazione di un appalto  o  all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi
          dell'eventuale  decisione  di  non  concludere  un  accordo
          quadro o di non aggiudicare un  appalto  per  il  quale  e'
          stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
                2.  Su  richiesta  scritta   dell'offerente   e   del
          candidato  interessato,  l'amministrazione   aggiudicatrice
          comunica immediatamente e comunque  entro  quindici  giorni
          dalla ricezione della richiesta: 
                  a) ad ogni offerente escluso, i motivi del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art.  68,
          commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza  o
          della decisione secondo cui i  lavori,  le  forniture  o  i
          servizi non sono conformi alle prestazioni o  ai  requisiti
          funzionali; 
                  a-bis) ad ogni  candidato  escluso,  i  motivi  del
          rigetto della sua domanda di partecipazione; 
                  b)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato
          un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e
          i   vantaggi   dell'offerta   selezionata   e    il    nome
          dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto  o  delle
          parti dell'accordo quadro; 
                  c)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato
          un'offerta ammessa in gara e  valutata,  lo  svolgimento  e
          l'andamento  delle  negoziazioni  e  del  dialogo  con  gli
          offerenti. 
                2-bis. Nei termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato
          avviso ai candidati e ai concorrenti, con le  modalita'  di
          cui all'art. 5-bis del codice dell'amministrazione digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  o
          strumento   analogo   negli   altri   Stati   membri,   del
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
          verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80,  nonche'  la
          sussistenza   dei    requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali,    indicando    l'ufficio    o    il
          collegamento informatico ad  accesso  riservato  dove  sono
          disponibili i relativi atti. 
                3. 
                4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le
          informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,
          alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
          la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
          contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i  legittimi
          interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o
          privati  o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure
          possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
                5.  Le  stazioni  appaltanti   comunicano   d'ufficio
          immediatamente e comunque entro un termine non superiore  a
          cinque giorni: 
                  a)   l'aggiudicazione,    all'aggiudicatario,    al
          concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a   tutti   i
          candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in  gara,
          a coloro la cui candidatura o offerta siano  state  escluse
          se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o  sono
          in termini per presentare impugnazione,  nonche'  a  coloro
          che hanno impugnato il bando o la  lettera  di  invito,  se
          tali impugnazioni non siano state  respinte  con  pronuncia
          giurisdizionale definitiva; 
                  b)  l'esclusione  ai  candidati  e  agli  offerenti
          esclusi; 
                  c) la  decisione  di  non  aggiudicare  un  appalto
          ovvero di non concludere  un  accordo  quadro,  a  tutti  i
          candidati; 
                  d) la data di avvenuta stipulazione  del  contratto
          con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui  alla  lettera  a)
          del presente comma. 
                6. Le comunicazioni di cui  al  comma  5  sono  fatte
          mediante posta elettronica certificata o strumento  analogo
          negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al  comma
          5, lettere a) e  b),  indicano  la  data  di  scadenza  del
          termine dilatorio per la stipulazione del contratto.». 
              - Si riporta l'art.  80,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 80 (Motivi di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
          reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                  b-bis) false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                  c) frode ai sensi  dell'art.  1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                  d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
                  f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  g) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2.  Costituisce  altresi'  motivo  di  esclusione  la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta  se
          la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
          medesima. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
                5.   Le   stazioni   appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
                  a) la  stazione  appaltante  possa  dimostrare  con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
                  b) l'operatore economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110
          del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267; 
                  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con   mezzi
          adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole  di
          gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
          integrita' o affidabilita'; 
                  c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                  c-ter)  l'operatore  economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                  c-quater)  l'operatore  economico  abbia   commesso
          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'
          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza
          passata in giudicato; 
                  d)  la  partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                  e) una distorsione della concorrenza derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                  f) l'operatore economico sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                  f-bis) l'operatore  economico  che  presenti  nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                  f-ter)   l'operatore   economico    iscritto    nel
          casellario informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC
          per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
          documentazione nelle procedure di gara e negli  affidamenti
          di subappalti. Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a
          quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
                  g) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                  h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto
          di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17  della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                  i)   l'operatore   economico   non   presenti    la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                  l) l'operatore economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                  m) l'operatore economico si trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
                6. Le  stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
                7. Un operatore economico, o un  subappaltatore,  che
          si trovi in  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
                8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
                9.  Un  operatore  economico  escluso  con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
                10. Se la sentenza penale di condanna definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
          comma, del codice penale; 
                  b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'art.
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                  c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
                10-bis. Nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
          comma 10, se la pena principale ha  una  durata  inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso.". 
                11. Le cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
                12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
                13.  Con  linee  guida  l'ANAC,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
          prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di
          prova  considerare  adeguati  per  la  dimostrazione  delle
          circostanze di esclusione di cui al comma  5,  lettera  c),
          ovvero  quali  carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente
          contratto  di  appalto  siano  significative  ai  fini  del
          medesimo comma 5, lettera c). 
                14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta l'art.  83,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso
          istruttorio).  -  1.  I  criteri  di  selezione  riguardano
          esclusivamente: 
                  a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                  b) la capacita' economica e finanziaria; 
                  c) le capacita' tecniche e professionali. 
                2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per i lavori, con  il  regolamento
          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  sono  disciplinati,
          nel rispetto dei principi di cui  al  presente  articolo  e
          anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  da  parte   delle
          microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione  richiesta
          ai fini  della  dimostrazione  del  loro  possesso  di  cui
          all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto  regolamento,
          si applica l'art. 216, comma 14. 
                3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
                4. Per gli appalti di servizi e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                  a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                  b)   che   gli   operatori   economici   forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                  c) un livello adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
                5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al
          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
                6. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
                7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova
          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a
          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e
          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5. 
                8. Le stazioni appaltanti indicano le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,
          comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando  sono  indicate
          le eventuali misure in  cui  gli  stessi  requisiti  devono
          essere posseduti dai singoli concorrenti  partecipanti.  La
          mandataria in ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  ed
          eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi  e
          le  lettere  di  invito  non  possono  contenere  ulteriori
          prescrizioni  a  pena  di  esclusione  rispetto  a   quelle
          previste dal presente codice e  da  altre  disposizioni  di
          legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 
                9. Le carenze di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni
          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del
          documento di gara unico europeo di  cui  all'art.  85,  con
          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e
          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso
          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso
          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non
          sanabili le carenze della documentazione che non consentono
          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile
          della stessa. 
                10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione.  Le  linee  guida  di  cui  al
          precedente  periodo  istituiscono   altresi'   un   sistema
          amministrativo, regolato sotto la direzione  dell'ANAC,  di
          penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria  delle
          richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle  imprese
          titolari  di  appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
          subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
          e  servizi,  prevedendo  altresi'  uno   specifico   regime
          sanzionatorio nei casi di  omessa  o  tardiva  denuncia.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.». 
              - Si riporta l'art.  84,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  84  (Sistema  unico  di  qualificazione  degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti
          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo
          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei
          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante
          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto
          privato autorizzati dall'ANAC. L'attivita' di  attestazione
          e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non   imparziali   o   discriminatori.   Gli
          organismi di diritto  privato  di  cui  al  primo  periodo,
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
                2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono, altresi', individuati livelli standard  di
          qualita'  dei  controlli  che  le  societa'  organismi   di
          attestazione  (SOA)  devono  effettuare,  con   particolare
          riferimento a quelli di natura non  meramente  documentale.
          L'attivita' di monitoraggio e controllo di  rispondenza  ai
          suddetti livelli standard di qualita' comporta  l'esercizio
          di poteri di diffida,  ovvero,  nei  casi  piu'  gravi,  la
          sospensione    o    la    decadenza     dall'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC. 
                3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
                4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                  a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80  che  costituisce  presupposto  ai  fini  della
          qualificazione; 
                  b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
          e finanziaria e tecniche e professionali indicati  all'art.
          83;  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'   quello
          relativo  ai  quindici  anni   antecedenti   la   data   di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti
          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti
          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono
          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
                  c) il possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                  d) il possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83,  comma
          10. 
                4-bis. Gli organismi di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),
          per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
          dall'ANAC,   l'iscrizione    perde    efficacia    ed    e'
          immediatamente cancellata. 
                5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
                6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione  e,  a
          tal fine, effettua  ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o
          richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I  poteri
          di vigilanza  e  di  controllo  sono  esercitati  anche  su
          motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
          SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni  appaltanti
          hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita' stabilite nel regolamento di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies.  I  controlli  effettuati  dalle  stazioni
          appaltanti costituiscono elemento positivo  di  valutazione
          ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'art.
          38. 
                7. Per gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                  a)     alla      verifica      della      capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; (244) 
                  b) alla verifica della capacita' professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
                8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.   216,   comma
          27-octies, disciplina i casi e le modalita' di  sospensione
          o di annullamento delle attestazioni, nonche' di  decadenza
          delle autorizzazioni degli organismi di attestazione.  Sono
          disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
          corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
          all'importo  complessivo  ed  al  numero  delle   categorie
          generali  o  specializzate  cui  si  richiede   di   essere
          qualificati,  avendo   riguardo   anche   alla   necessaria
          riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili  nonche'
          per le microimprese e le piccole e medie imprese. 
                9.  Al  fine  di  garantire   l'effettivita'   e   la
          trasparenza dei controlli  sull'attivita'  di  attestazione
          posta in essere dalle  SOA,  l'ANAC  predetermina  e  rende
          pubblico sul proprio  sito  il  criterio  e  il  numero  di
          controlli  a  campione  da  effettuare  annualmente   sulle
          attestazioni rilasciate dalle SOA. 
                10. La violazione delle disposizioni del  regolamento
          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  e'  punita  con  le
          sanzione  previste  dall'art.  213,  comma   13.   Per   le
          violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso  il
          pagamento in misura ridotta. L'importo  della  sanzione  e'
          determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla  base
          dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
          689,   con   particolare   riferimento   ai   criteri    di
          proporzionalita'  e   adeguatezza   alla   gravita'   della
          fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
          amministrativa   pecuniaria,   si   applica   la   sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
                11. La qualificazione della SOA ha durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  indicati  nel  regolamento  di  cui
          all'art. 216, comma 27-octies. 
                12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
                12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo  quanto  disposto  all'art.  146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.». 
              - Si riporta l'art.  89,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 89 (Avvalimento). - 1.  L'operatore  economico,
          singolo o in raggruppamento di  cui  all'art.  45,  per  un
          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa
          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,
          finanziario, tecnico e professionale di  cui  all'art.  83,
          comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad  una
          procedura di gara, e, in  ogni  caso,  con  esclusione  dei
          requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi  delle  capacita'
          di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,  a
          prescindere dalla natura  giuridica  dei  suoi  legami  con
          questi ultimi.  Per  quanto  riguarda  i  criteri  relativi
          all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
          all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle  esperienze
          professionali pertinenti, gli operatori  economici  possono
          tuttavia avvalersi delle capacita' di altri  soggetti  solo
          se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi
          per  cui  tali  capacita'   sono   richieste.   L'operatore
          economico che vuole  avvalersi  delle  capacita'  di  altri
          soggetti  allega,  oltre  all'eventuale  attestazione   SOA
          dell'impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione  sottoscritta
          dalla  stessa  attestante   il   possesso   da   parte   di
          quest'ultima dei requisiti generali  di  cui  all'art.  80,
          nonche' il possesso dei requisiti tecnici e  delle  risorse
          oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
          stazione  appaltante  che  disporra'  dei  mezzi  necessari
          mediante presentazione di  una  dichiarazione  sottoscritta
          dall'impresa ausiliaria con  cui  quest'ultima  si  obbliga
          verso il concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto  le
          risorse necessarie di cui e' carente  il  concorrente.  Nel
          caso   di    dichiarazioni    mendaci,    ferma    restando
          l'applicazione dell'art. 80, comma 12,  nei  confronti  dei
          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il
          concorrente e escute la garanzia.  Il  concorrente  allega,
          altresi', alla domanda di  partecipazione  in  originale  o
          copia autentica il contratto in virtu' del quale  l'impresa
          ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a
          fornire i requisiti e a mettere a disposizione  le  risorse
          necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il
          contratto di avvalimento contiene, a pena di  nullita',  la
          specificazione dei requisiti forniti e delle risorse  messe
          a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
                2. Nei settori speciali, se  le  norme  e  i  criteri
          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori
          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un
          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi
          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore
          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,
          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di
          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica
          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma
          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo
          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di
          qualificazione. 
                3. La  stazione  appaltante  verifica,  conformemente
          agli articoli  85,  86  e  88,  se  i  soggetti  della  cui
          capacita'   l'operatore   economico   intende    avvalersi,
          soddisfano  i  pertinenti  criteri  di   selezione   o   se
          sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa
          impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che
          non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per  i
          quali sussistono  motivi  obbligatori  di  esclusione.  Nel
          bando di gara possono essere altresi' indicati  i  casi  in
          cui l'operatore economico deve sostituire un  soggetto  per
          il quale sussistono motivi non obbligatori  di  esclusione,
          purche' si tratti di requisiti tecnici. 
                4. Nel caso di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di
          servizi e operazioni di posa in opera o  installazione  nel
          quadro di un appalto di fornitura, le  stazioni  appaltanti
          possono prevedere nei documenti di gara che taluni  compiti
          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel
          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
                5.  Il  concorrente  e  l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti
          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
                6.  E'  ammesso   l'avvalimento   di   piu'   imprese
          ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta  di
          altro soggetto. 
                7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
                8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
                9. In relazione a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto di avvalimento le comunicazioni di  cui  all'art.
          52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione
          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni
          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per
          l'esercizio  della   vigilanza,   e   per   la   prescritta
          pubblicita'. 

                10. L'avvalimento non e' ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'art. 212 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato
          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci
          per  cento  dell'importo  totale   dei   lavori.   Con   il
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies   e'
          definito l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma,
          nonche' i requisiti di specializzazione  richiesti  per  la
          qualificazione ai fini  dell'ottenimento  dell'attestazione
          di qualificazione degli esecutori di cui all'art.  84,  che
          possono essere periodicamente revisionati. Fino  alla  data
          di entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  216,
          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
          prevista.». 
              - Si riporta l'art.  95,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -
          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla
          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata
          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una
          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite
          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di
          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle
          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza
          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 
                2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'art. 96. 
                3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti
          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a); 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                  b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
                4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo: 
                  a) (abrogata). 
                  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita'
          di manodopera di cui al comma 3, lettera a); 
                  c) (abrogata). 
                5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
                6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                  a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                  b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                  c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
                  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza
          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,
          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
          tecnica; 
                  g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
                7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
                9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
                10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare
          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,
          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente
          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione
          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto
          all'art. 97, comma 5, lettera d). 
                10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A
          tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo
          per il punteggio economico  entro  il  limite  del  30  per
          cento. 
                11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
                12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
                13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
                14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                  a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                  b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti; 
                  c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                  d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
                14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il
          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non
          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
                15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di
          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
          soglia di anomalia delle offerte.». 
              - Si riporta l'art.  97,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.  Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
                2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte
          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                  d)  la  soglia  calcolata  alla   lettera   c)   e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettera a); 
                  d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                  e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a 0,15, la soglia di anomalia e'  calcolata  come
          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
                3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
                3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
                4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,
          comma 3; 
                  b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'art. 23, comma 16. 
                6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
                7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione
          appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa
          la Commissione europea. 
                8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso
          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei
          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi
          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
                9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              - Si riporta l'art. 102,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). -  1.
          Il   responsabile   unico   del   procedimento    controlla
          l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  dei
          lavori per i lavori  e  al  direttore  dell'esecuzione  del
          contratto per i servizi e forniture. 
                2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo  per
          i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'art.  35  il  certificato  di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
                3. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'
          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei
          lavori o delle prestazioni, salvi i casi,  individuati  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
          delle prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine
          puo' essere elevato sino ad  un  anno.  Il  certificato  di
          collaudo o il certificato di  verifica  di  conformita'  ha
          carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
          due anni dalla sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. 
                4. (abrogato). 
                5. Salvo quanto disposto dall'art.  1669  del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
                6.  Per   effettuare   le   attivita'   di   collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti
          di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai  sensi
          della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'art.  61,  comma  9,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Per  i
          lavori, tra i dipendenti della stazione  appaltante  ovvero
          tra  i   dipendenti   delle   altre   amministrazioni,   e'
          individuato  il  collaudatore  delle   strutture   per   la
          redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata  carenza
          nell'organico della stazione appaltante,  ovvero  di  altre
          amministrazioni   pubbliche,   le    stazioni    appaltanti
          individuano i componenti con le procedure di  cui  all'art.
          31, comma 8. 
                7. Non possono essere affidati incarichi di  collaudo
          e di verifica di conformita': 
                  a)  ai  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella
          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di
          servizio; 
                  b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli   della
          pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
          di quiescenza per appalti di  lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di
          cui all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                  c) a coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno
          avuto rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  gli
          operatori   economici   a   qualsiasi   titolo    coinvolti
          nell'esecuzione del contratto; 
                  d) a coloro che hanno, comunque, svolto o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
                  d-bis)  a  coloro  che   hanno   partecipato   alla
          procedura di gara. 
                8. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'
          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di
          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal
          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del
          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto
          decreto,  si  applica  l'art.  216,  comma  16,  anche  con
          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,
          rilasciato ai sensi del comma 2. 
                9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                  a)  per  i  beni  del   patrimonio   culturale   un
          consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
          o,  nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,
          superfici decorate di beni  architettonici  e  a  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico
          artistico  o  archeologico,   da   restauratori   di   beni
          culturali, ai sensi dalla normativa vigente,  quale  ultima
          fase del processo della conoscenza e del restauro  e  quale
          premessa per il futuro programma di intervento sul bene;  i
          costi per la elaborazione del consuntivo  scientifico  sono
          previsti nel quadro economico dell'intervento; 
                  b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
                  c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.». 
              - Si riporta l'art. 111,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   111   (Controllo   tecnico,    contabile    e
          amministrativo). - 1. Con il regolamento  di  cui  all'art.
          216, comma 27-octies, sono individuate le modalita'  e,  se
          del caso, la tipologia  di  atti,  attraverso  i  quali  il
          direttore dei lavori effettua l'attivita' di  cui  all'art.
          101,  comma  3,  in  maniera  da  garantirne   trasparenza,
          semplificazione,    efficientamento    informatico,     con
          particolare riferimento alle metodologie  e  strumentazioni
          elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con  il
          decreto  di  cui  al  primo  periodo,  sono   disciplinate,
          altresi', le modalita' di  svolgimento  della  verifica  di
          conformita' in corso di esecuzione e  finale,  la  relativa
          tempistica,  nonche'   i   casi   in   cui   il   direttore
          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non
          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'art.  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa  o  convenzione
          di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti
          con  le  procedure  previste  dal   presente   codice   per
          l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
                1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al
          comma 1,  ovvero  specificamente  previsti  dal  capitolato
          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
          dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa  a
          carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
          nel quadro  economico.  Tali  spese  non  sono  soggette  a
          ribasso. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, sono  individuati  i  criteri  per  la
          determinazione di tali costi. 
                2. Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di  cui
          al comma  1  sono  altresi'  individuate  compiutamente  le
          modalita' di effettuazione dell'attivita' di  controllo  di
          cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
          semplificazione. Fino alla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista.». 
              - Si riporta l'art. 146,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 146 (Qualificazione). -  1.  In  conformita'  a
          quanto disposto dagli  articoli  9-bis  e  29  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui  al
          presente capo e' richiesto  il  possesso  di  requisiti  di
          qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela
          del bene oggetto di intervento. 
                2. I lavori di cui al presente capo sono  utilizzati,
          per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li  ha
          effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale  requisito
          tecnico,  non  e'  condizionato  da  criteri  di  validita'
          temporale. 
                3.  Per  i  contratti  di  cui  al   presente   capo,
          considerata la specificita' del settore ai sensi  dell'art.
          36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  non
          trova  applicazione  l'istituto  dell'avvalimento,  di  cui
          all'art. 89 del presente codice. 
                4. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
          direttori  tecnici  e  degli  esecutori  dei  lavori  e  le
          modalita'  di  verifica  ai  fini   dell'attestazione.   Il
          direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli
          interventi di cui all'art. 147, comma 2,  secondo  periodo,
          deve comunque possedere la  qualifica  di  restauratore  di
          beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino  alla
          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione
          transitoria ivi prevista.». 
              - Si riporta l'art. 177,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 7, i  soggetti  pubblici  o
          privati, titolari di  concessioni  di  lavori,  di  servizi
          pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
          in vigore del presente codice, non affidate con la  formula
          della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara  ad
          evidenza pubblica secondo il diritto  dell'Unione  europea,
          sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta  per
          cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
          alle concessioni di importo di importo pari o  superiore  a
          150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
          ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per
          la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
          delle  professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere
          realizzata da societa' in house di cui  all'art.  5  per  i
          soggetti  pubblici,  ovvero  da  societa'  direttamente   o
          indirettamente  controllate  o  collegate  per  i  soggetti
          privati,  ovvero  tramite  operatori  individuati  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
          Per i titolari di concessioni autostradali, ferme  restando
          le altre disposizioni del presente comma, la quota  di  cui
          al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 
                2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
          adeguano alle predette disposizioni entro  il  31  dicembre
          2020. 
                3. La verifica del rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          comma 1 da parte dei soggetti preposti  e  dell'ANAC  viene
          effettuata  annualmente,  secondo  le  modalita'   indicate
          dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Eventuali situazioni  di  squilibrio
          rispetto ai limiti  indicati  devono  essere  riequilibrate
          entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di   situazioni   di
          squilibrio  reiterate  per   due   anni   consecutivi,   il
          concedente applica una penale in  misura  pari  al  10  per
          cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori,  servizi   o
          forniture  che  avrebbero  dovuto   essere   affidati   con
          procedura ad evidenza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 183,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture
          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti
          di       programmazione        formalmente        approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
                3.   Il   bando,   oltre   al   contenuto    previsto
          dall'allegato XXI specifica: 
                  a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
                  b) che, in caso di mancata  accettazione  da  parte
          del  promotore   di   apportare   modifiche   al   progetto
          definitivo,  l'amministrazione  ha  facolta'  di   chiedere
          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria
          l'accettazione delle modifiche  da  apportare  al  progetto
          definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni
          proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
                4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
                5. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
                6. Il bando indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale
          marittima. 
                7. Il disciplinare di gara, richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
                8. Alla procedura sono ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                9.  Le   offerte   devono   contenere   un   progetto
          definitivo,   una   bozza   di   convenzione,   un    piano
          economico-finanziario asseverato da un istituto di  credito
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.  2578  del
          codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui  al
          periodo precedente non puo' superare il 2,5 per  cento  del
          valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto  di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
                10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
                  a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute
          nei termini indicati nel bando; 
                  b) redige una graduatoria  e  nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
                  c) pone  in  approvazione  il  progetto  definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'art. 27, anche al fine del  successivo  rilascio  della
          concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In  tale
          fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
                  d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
                  e) qualora il promotore non accetti  di  modificare
          il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
                11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
                12. Nel caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
                13. Le offerte sono corredate dalla garanzia  di  cui
          all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
          misura pari al 2,5 per cento del valore  dell'investimento,
          come desumibile dal progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
          cauzione definitiva di cui  all'art.  103.  Dalla  data  di
          inizio  dell'esercizio   del   servizio,   da   parte   del
          concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla    gestione
          dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento  del
          costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'  di
          cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
                14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
                15. Gli operatori economici possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui  all'art.  2578  del  codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'art. 93, e dall'impegno a prestare una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
          valuta,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi,  la
          fattibilita' della proposta. A tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste,   la   proposta   non   puo'   essere   valutata
          positivamente. Il progetto  di  fattibilita'  eventualmente
          modificato, e' inserito negli strumenti  di  programmazione
          approvati dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base
          della normativa vigente ed e' posto in approvazione con  le
          modalita'  previste  per  l'approvazione  di  progetti;  il
          proponente e' tenuto ad apportare  le  eventuali  ulteriori
          modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
          difetto, il progetto si intende non approvato. Il  progetto
          di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara,  alla
          quale   e'    invitato    il    proponente.    Nel    bando
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    chiedere    ai
          concorrenti, compreso il proponente,  la  presentazione  di
          eventuali varianti al progetto. Nel  bando  e'  specificato
          che il promotore puo' esercitare il diritto di  prelazione.
          I concorrenti, compreso  il  promotore,  devono  essere  in
          possesso dei requisiti di cui  al  comma  8,  e  presentare
          un'offerta contenente una bozza di  convenzione,  il  piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto
          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
                16. La proposta di cui al comma  15,  primo  periodo,
          puo' riguardare, in alternativa alla concessione,  tutti  i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
                17. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma
          15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di
          cui al comma 8, nonche' i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,   lettera   c-bis),   del   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
                17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati
          nell'elenco   riportato   all'art.   32,   comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          i soggetti di cui all'art. 2, numero  3),  del  regolamento
          (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
          (COM (2015) 361 final) della  Commissione,  del  22  luglio
          2015, possono presentare le proposte di cui  al  comma  15,
          primo periodo, associati o consorziati, qualora  privi  dei
          requisiti tecnici, con soggetti in possesso  dei  requisiti
          per partecipare a procedure  di  affidamento  di  contratti
          pubblici per servizi di progettazione. 
                18.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'art. 185. 
                19. Limitatamente alle ipotesi di cui i  commi  15  e
          17, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
                20. Ai sensi dell'art. 2  del  presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 196,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e  collaudo).  -
          1. Al collaudo delle  infrastrutture  si  provvede  con  le
          modalita' e nei termini previsti dall'art. 102. 
                2.  Per  le  infrastrutture  di  grande  rilevanza  o
          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
          commissioni  di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi   di
          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel
          settore. Gli oneri relativi  sono  a  carico  dei  fondi  a
          disposizione   del   soggetto    aggiudicatore    per    la
          realizzazione  delle   predette   infrastrutture   con   le
          modalita' e i limiti stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.  L'affidatario  del
          supporto  al  collaudo   non   puo'   avere   rapporti   di
          collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato  o
          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. 
                3. (abrogato). 
                4. (abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 197,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 197 (Sistema di qualificazione  del  contraente
          generale). - 1. La qualificazione del  contraente  generale
          e' disciplinata con il regolamento  di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies. La qualificazione puo' essere richiesta da
          imprese  singole  in  forma  di  societa'   commerciali   o
          cooperative, da consorzi di  cooperative  di  produzione  e
          lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.  422  e  dal
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  ovvero
          da consorzi stabili di cui all'art. 45,  comma  2,  lettera
          c). 
                2.  I  contraenti  generali  sono   qualificati   per
          classifiche, riferite all'importo lordo  degli  affidamenti
          per i quali possono concorrere. I contraenti  generali  non
          possono  concorrere  ad  affidamenti   di   importo   lordo
          superiore  a  quello  della   classifica   di   iscrizione,
          attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero
          documentata ai sensi dell'art. 45,  salva  la  facolta'  di
          associarsi ad altro contraente generale. 
                3. (abrogato). 
                4.  Per   la   partecipazione   alle   procedure   di
          aggiudicazione da parte dei contraenti  generali,  per  gli
          affidamenti di cui  all'art.  194,  oltre  all'assenza  dei
          motivi di esclusione di cui all'art. 80,  e'  istituito  il
          sistema  di   qualificazione   del   contraente   generale,
          disciplinato con il regolamento di cui all'art. 216,  comma
          27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  che  prevede  specifici  requisiti  in   ordine
          all'adeguata    capacita'    economica    e    finanziaria,
          all'adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa,  nonche'
          all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.». 
              - Si riporta l'art. 199,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del
          contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
          requisiti dei contraenti  generali  e'  rilasciata  secondo
          quanto previsto dall'art. 197 ed  e'  definita  nell'ambito
          del  sistema  di  qualificazione  previsto   dal   medesimo
          articolo. 
                2.  In  caso  di  ritardo  nel  rilascio,  imputabile
          all'amministrazione, l'attestazione scaduta  resta  valida,
          ai  fini   della   partecipazione   alle   gare   e   perla
          sottoscrizione dei contratti, fino al momento del  rilascio
          di quella rinnovata. 
                3.  Le  attestazioni  del  possesso   dei   requisiti
          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti hanno validita' triennale. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di  cui  al
          comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata  in
          vigore del presente codice, nonche' quelle che  perverranno
          fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.
          216, comma 27-octies.». 
              - Si riporta l'art. 216,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel
          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui
          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e
          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai
          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
                1-bis.  Per  gli   interventi   ricompresi   tra   le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.   163,   gia'   inseriti   negli   strumenti   di
          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i
          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina
          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 
                2.  Fino  all'approvazione  del  Piano  Generale  dei
          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro
          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di
          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13
          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e
          strategica. 
                3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
                4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,
          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione
          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente
          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi
          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
                4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma 1, quarto
          periodo, non  si  applica  per  le  opere  i  cui  progetti
          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo
          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                5. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  24,   comma   2,   si   applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
                6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'art.  24,  comma  8,  continuano  ad  applicarsi  i
          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della
          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
                7. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli
          istituti  archeologici  universitari  e  dei  soggetti   in
          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e
          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta
          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 
                8. Fino all'adozione dell'atto di  cui  all'art.  31,
          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                9.  Fino  all'adozione  delle  linee  guida  previste
          dall'art. 36, comma  7,  l'individuazione  degli  operatori
          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate
          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul
          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non
          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti
          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a
          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti
          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
                10. Fino alla data di entrata in vigore  del  sistema
          di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.
          38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
          l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'art.  33-ter   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                11. Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di  cui
          all'art. 73, comma 4, gli avvisi e  i  bandi  devono  anche
          essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5,  del  citato  art.  73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il  regime
          di cui all'art. 66, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  nel  testo  applicabile  fino  alla
          predetta data, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7,  comma  7,
          del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 
                12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
          iscrizione all'Albo di  cui  all'art.  78,  la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche  dati  istituite
          presso le  amministrazioni  detentrici  delle  informazioni
          inerenti  ai  requisiti   dei   commissari,   le   stazioni
          appaltanti    verificano,    anche    a    campione,     le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
                13. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti  e  gli
          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass
          istituita presso l'ANAC. 
                14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.
          216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui alla Parte  II,  Titolo
          III, nonche' gli  allegati  e  le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207. 
                15. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80. 
                16. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  102,  comma   8,   si   applicano   le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                17. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 111, comma 1, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
                18.  Fino  all'adozione  delle  linee  di   indirizzo
          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e
          scolastica di  cui  all'art.  144,  comma  2,  le  stazioni
          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche
          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio
          richiesto. 
                19. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                20. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          di cui all'art. 159, comma 4,  si  applicano  le  procedure
          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
          novembre 2012, n. 236. 
                21. Fino all'istituzione dell'albo  di  cui  all'art.
          196, comma 4, possono svolgere il ruolo  di  direttore  dei
          lavori i soggetti in possesso dei  requisiti  professionali
          adeguati in relazione all'opera da dirigere e il  ruolo  di
          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti
          dall'art. 216 del decreto del Presidente del  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con
          la funzione di responsabile unico del procedimento. 
                22. Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209  si
          applicano anche alle controversie  su  diritti  soggettivi,
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al
          medesimo art. 209, comma 1, per i quali i  bandi  o  avvisi
          siano stati pubblicati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice. Fino alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto  di  cui  all'art.  209,  comma  16,  si
          applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,  del
          decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
                23.   I   progetti    preliminari    relativi    alla
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita'  riguardanti  proposte  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 153 ovvero dell'art. 175 del decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
          dichiarazione di pubblico interesse, non  ancora  approvati
          alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono
          oggetto  di  valutazione  di   fattibilita'   economica   e
          finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
          ai sensi  delle  norme  del  presente  codice.  La  mancata
          approvazione determina la revoca delle procedure avviate  e
          degli   eventuali   soggetti   promotori,   ai   quali   e'
          riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e  documentati
          per l'integrazione del progetto a  base  di  gara,  qualora
          dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed  alla
          localizzazione urbanistica. 
                24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'
          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui
          all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.  220,
          e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia
          di   affidamento   del   servizio   pubblico   radiofonico,
          televisivo  e  multimediale,  all'art.  49,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6
          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2016". All'art. 49-ter del decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177, e successive modificazioni,  il  rinvio  agli
          articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163, si intende  riferito,  rispettivamente,  agli
          articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. 
                25. All'art. 2, comma  1,  lettera  h),  del  decreto
          legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
          112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si
          intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26  e  23,
          commi 1 e 3, del presente codice. 
                26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui
          all'art. 1, comma 7, si applicano le  disposizioni  di  cui
          agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
                27.  Le  procedure  per  la  valutazione  di  impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
                27-bis. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
          al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
          alla predetta data,  si  applica,  altresi',  la  specifica
          disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5,  del
          medesimo decreto legislativo. 
                27-ter.  Ai  contratti  di  lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'art. 133, commi 3 e  6,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
                27-quater. Per le opere di urbanizzazione a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
                27-quinquies. Alle procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte III, nonche' di cui all'art.  46-bis,
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo  periodo,  ferma
          restando la durata massima di dodici anni,  il  periodo  di
          affidamento viene determinato ai sensi  dei  commi  1  e  2
          dell'art. 168. 
                27-sexies.  Per  le  concessioni  autostradali   gia'
          scadute o in scadenza entro trentasei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  e  il  cui
          bando  e'  pubblicato  entro  il  31  dicembre   2019,   il
          concedente  puo'  avviare  le   procedure   di   gara   per
          l'affidamento della concessione anche sulla base  del  solo
          fabbisogno    predisposto    dal    medesimo    concedente,
          limitatamente  agli  interventi  di  messa   in   sicurezza
          dell'infrastruttura esistente. 
                27-septies. Con riferimento all'art. 24, comma  3,  i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
                27-octies.   Nelle    more    dell'adozione,    entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di
          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,
          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle
          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,
          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,
          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono
          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto
          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle
          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli
          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di
          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del
          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare
          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in
          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni
          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del
          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,
          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei
          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e
          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture
          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione
          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)
          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e
          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori
          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          cessano di avere efficacia le linee guida di  cui  all'art.
          213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente
          periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto  con
          le disposizioni recate dal regolamento.». 
              - Si riporta l'art.  120,  del  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino  del  processo  amministrativo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di  cui
          all'art. 119, comma 1, lettera a)). -  1.  Gli  atti  delle
          procedure di affidamento,  ivi  comprese  le  procedure  di
          affidamento di incarichi e concorsi di progettazione  e  di
          attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
          a  pubblici  lavori,  servizi  o   forniture,   nonche'   i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad
          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
          al tribunale amministrativo regionale competente. 
                2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all' art. 65 e all' art. 225 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione  che  tale
          avviso  contenga  la  motivazione  dell'atto  con  cui   la
          stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
                2-bis. (abrogato). 
                3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e  dai
          successivi, si applica l'art. 119. 
                4. Quando e' impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,
          se  la   stazione   appaltante   fruisce   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
                5. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta
          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i
          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
          all' art. 79 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, o, per i bandi e gli avvisi  con  cui  si  indice  una
          gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'
          art. 66, comma 8, dello stesso  decreto;  ovvero,  in  ogni
          altro caso, dalla  conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso
          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata
          dall'art. 42. 
                6. Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della  sua
          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne
          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con
          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata
          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato
          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a
          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze
          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
                6-bis. (abrogato). 
                7. I nuovi atti attinenti la  medesima  procedura  di
          gara  devono  essere  impugnati  con  ricorso  per   motivi
          aggiunti. 
                8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
                8-bis.  Il  collegio,  quando   dispone   le   misure
          cautelari  di  cui  al  comma  4  dell'art.  119,  ne  puo'
          subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione  non
          derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche
          mediante  fideiussione,  di   una   cauzione   di   importo
          commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore
          allo 0,5 per cento del suddetto valore.  Tali  misure  sono
          disposte per una durata non  superiore  a  sessanta  giorni
          dalla  pubblicazione  della   relativa   ordinanza,   fermo
          restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119. 
                8-ter. Nella decisione cautelare,  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
                9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita  la
          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta
          giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti   possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. 
                10. Tutti gli atti di parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74. 
                11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis,  8-ter,
          9 e 10 si applicano anche nel giudizio di  appello  innanzi
          al Consiglio di  Stato,  proposto  avverso  la  sentenza  o
          avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione
          o opposizione di terzo.  La  parte  puo'  proporre  appello
          avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
          prima della pubblicazione della sentenza. 
                11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi  109,  111  e  912,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                109. Il comune beneficiario del contributo di cui  al
          comma 107 e' tenuto ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 maggio 2019. 
                (Omissis). 
                111. Nel caso di  mancato  rispetto  del  termine  di
          inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con
          decreto del  Ministero  dell'interno.  Le  somme  derivanti
          dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
          sono assegnate, con il  medesimo  decreto,  ai  comuni  che
          hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente
          alla scadenza di cui  al  comma  109,  dando  priorita'  ai
          comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno
          recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
          contributi di cui al  periodo  precedente  sono  tenuti  ad
          iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019. 
                (Omissis). 
                912. (abrogato). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  38,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito  dall'art.  37  in  materia  di  aggregazione   e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini  territoriali,
          alla tipologia e complessita' del  contratto  e  per  fasce
          d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di  cui  al
          primo periodo, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per  le
          opere  pubbliche,  CONSIP  S.p.a.,  INVITALIA   -   Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori  regionali
          di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
                1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute S.p.a. e' qualificata di diritto centrale di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono
          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri
          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,
          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'
          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il
          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del
          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
                3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                  a) capacita' di programmazione e progettazione; 
                  b) capacita' di affidamento; 
                  c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e
          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e
          la messa in opera. 
                4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati
          sulla base dei seguenti parametri: 
                  a) requisiti di base, quali: 
                    1) strutture organizzative stabili deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                    2)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                    3) sistema di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                    4) numero di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                    5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                    5-bis)    assolvimento    degli    obblighi    di
          comunicazione dei dati sui contratti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture che alimentano gli archivi  detenuti  o
          gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla   stessa
          Autorita' ai sensi dell'art. 213, comma 9; 
                    5-ter)  per  i  lavori,  adempimento   a   quanto
          previsto dagli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  in  materia  di   procedure   di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti, e dall'art. 29, comma 3; 
                  b) requisiti premianti, quali: 
                    1)  valutazione  positiva  dell'ANAC  in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                    2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                    3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
          gestione di procedure di gara; 
                    4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                    5)  applicazione  di  criteri  di  sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione
          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata
          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
                6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del
          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e
          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'
          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei
          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,
          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
                7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'art. 216,
          comma 10. 
                9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'art. 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante
          con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'  destinata
          dall'amministrazione   di   appartenenza   della   stazione
          appaltante premiata  al  fondo  per  la  remunerazione  del
          risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti  alle
          unita' organizzative competenti per i procedimenti  di  cui
          al presente codice. La valutazione positiva della  stazione
          appaltante viene comunicata  dall'ANAC  all'amministrazione
          di appartenenza della stazione appaltante perche' ne  tenga
          comunque conto ai fini della valutazione della  performance
          organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 
                10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera g).». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge  25  novembre
          2015,  n.  185   (Misure   urgenti   per   interventi   nel
          territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          gennaio 2016, n. 9: 
                «Art.   15   (Misure   urgenti   per   favorire    la
          realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
          - 1. Ai  fini  del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva
          agonistica  nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa
          cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
          l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali  e
          incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per il successivo trasferimento al bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e
          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,
          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e
          30 milioni di euro nel 2017. 
                2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: 
                  a) ricognizione degli impianti  sportivi  esistenti
          sul territorio nazionale; 
                  b)  realizzazione  e  rigenerazione   di   impianti
          sportivi   con   destinazione   all'attivita'    agonistica
          nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese  e
          nelle  periferie  urbane  e  diffusione   di   attrezzature
          sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
          squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
                  c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
          esistenti,  con   destinazione   all'attivita'   agonistica
          nazionale e internazionale; 
                  d)  attivita'   e   interventi   finalizzati   alla
          presentazione e alla promozione della candidatura  di  Roma
          2024. 
                3. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  al
          comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri per l'approvazione, entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano
          riguardante i primi  interventi  urgenti  e,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale
          degli interventi, che puo' essere rimodulato  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno.  I  piani  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Per  la
          predisposizione e  attuazione  del  piano  pluriennale,  il
          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  puo'  avvalersi  del
          personale    in    servizio    presso    altre    pubbliche
          amministrazioni in  possesso  delle  specifiche  competenze
          tecniche in materia. 
                3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso  sia  gia'
          stato finanziato con altre  risorse  pubbliche  diverse  da
          quelle  stanziate  dal  presente  articolo,   il   relativo
          intervento  e'  escluso   dal   piano   pluriennale   degli
          interventi. Resta salva la possibilita'  che,  in  sede  di
          rimodulazione annuale del  piano,  le  risorse  equivalenti
          siano  destinate,  su  richiesta  del  proponente,   previa
          valutazione da parte del CONI  dei  requisiti  necessari  e
          previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
          altri  interventi  relativi  a  proposte  presentate  dallo
          stesso soggetto proponente, negli  stessi  modi  e  termini
          gia' previsti dal CONI, che  abbiano  analogo  o  inferiore
          importo e che posseggano i requisiti previsti. 
                4.  Il  CONI   presenta   annualmente   all'Autorita'
          Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e
          sullo stato di realizzazione  degli  interventi  finanziati
          con le risorse di cui al  comma  1.  L'Autorita'  Vigilante
          invia  alle  Camere  la  relazione  di   cui   al   periodo
          precedente. 
                5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
          Piano di  cui  al  comma  3,  e'  possibile  utilizzare  le
          procedure semplificate di cui all'art. 1 comma  304,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive
          senza fini di lucro possono presentare  agli  enti  locali,
          sul  cui  territorio   insiste   l'impianto   sportivo   da
          rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,   un   progetto
          preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'
          economico   finanziaria   per    la    rigenerazione,    la
          riqualificazione e l'ammodernamento  e  per  la  successiva
          gestione con la previsione di un utilizzo teso  a  favorire
          l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  gli  enti  locali
          riconoscono l'interesse pubblico del progetto  affidano  la
          gestione gratuita  dell'impianto  all'associazione  o  alla
          societa'  sportiva   per   una   durata   proporzionalmente
          corrispondente al valore  dell'intervento  e  comunque  non
          inferiore a cinque anni. 
                7. Le associazioni sportive o  le  societa'  sportive
          che hanno la gestione  di  un  impianto  sportivo  pubblico
          possono aderire alle convenzioni Consip o di  altro  centro
          di aggregazione  regionale  per  la  fornitura  di  energia
          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di
          garantire la gestione dello stesso impianto. 
                8. Per interventi di  rigenerazione,  ammodernamento,
          riqualificazione di  impianti  sportivi  non  previsti  dal
          Piano  di  cui  al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare
          l'individuazione degli interventi promossi da  associazioni
          sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'art.
          24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  362,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «362. Al fine di  attribuire  natura  strutturale  al
          Fondo "Sport e Periferie" di cui all'art. 15, comma 1,  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita  sezione
          del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le suddette risorse  sono  assegnate  all'Ufficio
          per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri e le modalita' di gestione delle risorse  assegnate
          all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'
          individuate dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
          medesimo  decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
          n. 9, facendo salve le procedure in corso. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione (Legge  6  marzo
          1998, n. 40, art.  12)).  -  1.  Quando  non  e'  possibile
          eseguire    con    immediatezza    l'espulsione    mediante
          accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a  causa
          di situazioni transitorie che  ostacolano  la  preparazione
          del rimpatrio  o  l'effettuazione  dell'allontanamento,  il
          questore dispone che lo straniero  sia  trattenuto  per  il
          tempo  strettamente  necessario   presso   il   centro   di
          permanenza  per  i  rimpatri  piu'   vicino,   tra   quelli
          individuati  o  costituiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.
          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare
          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o
          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  2,  del  decreto-legge  4  ottobre
          2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132: 
                «Art.  2  (Prolungamento  della  durata  massima  del
          trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza  per
          il  rimpatrio  e  disposizioni  per  la  realizzazione  dei
          medesimi Centri). - 1. All'art. 14, al comma 5, del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo  la  parola  "novanta"   e'
          sostituita dalla seguente: "centottanta"; 
                  b)  al  sesto  periodo  la  parola   "novanta"   e'
          sostituita dalla seguente: "centottanta". 
                2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei
          lavori per la costruzione, il completamento,  l'adeguamento
          e la ristrutturazione dei centri di cui all'art. 14,  comma
          1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  un
          periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  e  per  lavori  di
          importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
          autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          previa pubblicazione del bando di gara di cui  all'art.  63
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito   contenente   l'indicazione   dei   criteri    di
          aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno  cinque   operatori
          economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
                2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2,
          l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (ANAC)    svolge
          l'attivita' di vigilanza collaborativa ai  sensi  dell'art.
          213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. 
                2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
          comma 2-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica.  L'ANAC   provvede   allo
          svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995,
          n. 451,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 1995, n. 563, e dei centri di  cui  agli  articoli
          10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet
          o  portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese  di
          gestione, effettuata sulla base delle disposizioni  vigenti
          in materia, successivamente alle  verifiche  operate  dalla
          prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono
          resi  disponibili  nel  sito  internet   delle   prefetture
          territorialmente   competenti   attraverso   un   link   di
          collegamento al sito internet o  al  portale  digitale  del
          soggetto gestore. 
                3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
          1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono
          ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
                               Art. 2 
 
 
                    Disposizioni sulle procedure 
             di affidamento in caso di crisi di impresa 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture. 
    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
    3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato. 
    4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui
all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica  l'articolo  186-bis  del  predetto
regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui
al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto  previsto
dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'  sempre
necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
    6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
    7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto. 
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo 186-bis: 
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.»; 
  2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 108,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 108 (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 1, 2 e  4,  dell'art.  107,  le  stazioni
          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante
          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                  a) il contratto ha subito una modifica  sostanziale
          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai
          sensi dell'art. 106; 
                  b)  con  riferimento  alle  modificazioni  di   cui
          all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  superate
          le soglie di cui al comma  7  del  predetto  articolo;  con
          riferimento alle modificazioni di cui all'art.  106,  comma
          1, lettera e) del predetto articolo,  sono  state  superate
          eventuali   soglie    stabilite    dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento
          alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state
          superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e
          b); 
                  c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,  al  momento
          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
          cui all'art. 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori
          ordinari sia per quanto riguarda le concessioni  e  avrebbe
          dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
          di aggiudicazione  della  concessione,  ovvero  ancora  per
          quanto riguarda i settori speciali  avrebbe  dovuto  essere
          escluso a norma dell'art. 136, comma 1; 
                  d) l'appalto non avrebbe dovuto essere  aggiudicato
          in considerazione di una grave  violazione  degli  obblighi
          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi
          dell'art. 258 TFUE. 
                1-bis. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano i  termini  previsti  dall'art.  21-nonies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  devono   risolvere   un
          contratto pubblico durante il periodo  di  efficacia  dello
          stesso qualora: 
                  a) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuta
          la decadenza dell'attestazione di qualificazione  per  aver
          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
                  b) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuto
          un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione  di
          una o piu' misure di prevenzione di  cui  al  codice  delle
          leggi antimafia e delle  relative  misure  di  prevenzione,
          ovvero sia intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in
          giudicato per i reati di cui all'art. 80. 
                3.  Il  direttore  dei  lavori  o   il   responsabile
          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta
          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona
          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del
          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione
          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.
          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
          il contratto. 
                4. Qualora, al di fuori di quanto previsto  al  comma
          3, l'esecuzione delle prestazioni  ritardi  per  negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
                5.   Nel   caso   di   risoluzione   del    contratto
          l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento   delle
          prestazioni  relative  ai  lavori,  servizi   o   forniture
          regolarmente eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi
          derivanti dallo scioglimento del contratto. 
                6.  Il  responsabile  unico  del   procedimento   nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
                7. Qualora sia stato nominato, l'organo  di  collaudo
          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un
          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le
          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'
          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla
          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
                8. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di
          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture
          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico
          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della
          facolta' prevista dall'art. 110, comma 1. 
                9. Nei casi di risoluzione del contratto  di  appalto
          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione
          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine
          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La
          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di
          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,
          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle
          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o
          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con
          le modalita' di cui all'art. 93, pari all'uno per cento del
          valore   del   contratto.   Resta    fermo    il    diritto
          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.». 
              - Si riporta l'art. 88, commi da 1 a 4-ter, del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia
          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della
          banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67.  In  tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
                2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.  67,
          il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta  la
          corrispondenza   dei   motivi   ostativi    emersi    dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
                3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma
          2  diano  esito   positivo,   il   prefetto   rilascia   la
          comunicazione antimafia interdittiva ovvero,  nel  caso  in
          cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto
          rilascia la comunicazione antimafia liberatoria  attestando
          che la stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla
          banca dati nazionale unica. 
                3-bis. Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche
          quando la consultazione della banca dati nazionale unica e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
                4. Nei casi previsti dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di cui  all'art.  87,
          comma 1. 
                4-bis. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  i
          soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  procedono  anche
          in   assenza   della   comunicazione   antimafia,    previa
          acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In
          tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e
          le altre erogazioni di cui  all'art.  67  sono  corrisposti
          sotto condizione risolutiva e i soggetti  di  cui  all'art.
          83,  commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni   e   le
          concessioni  o  recedono  dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
                4-ter. La revoca e il recesso di cui al  comma  4-bis
          si applicano anche quando la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67
          e' accertata successivamente alla  stipula  del  contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 161, del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 161. (Domanda di concordato). - La domanda  per
          l'ammissione alla procedura  di  concordato  preventivo  e'
          proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal   debitore,   al
          tribunale del luogo in cui l'impresa  ha  la  propria  sede
          principale;  il  trasferimento  della  stessa   intervenuto
          nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
          fini della individuazione della competenza. 
                Il debitore deve presentare con il ricorso: 
                  a)  una  aggiornata  relazione   sulla   situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
                  b)  uno  stato  analitico   ed   estimativo   delle
          attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei   creditori,   con
          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di
          prelazione; 
                  c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti  reali  o
          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
                  d) il valore dei beni  e  i  creditori  particolari
          degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
                  e) un piano  contenente  la  descrizione  analitica
          delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta;
          in  ogni  caso,  la  proposta  deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
                Il  piano  e  la  documentazione  di  cui  ai   commi
          precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lettera d), che
          attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
          del  piano  medesimo.   Analoga   relazione   deve   essere
          presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
          o del piano. 
                Per la societa' la domanda deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'art. 152. 
                La domanda di concordato e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del  commissario  giudiziale  prevista  dall'art.
          172. 
                L'imprenditore puo' depositare il ricorso  contenente
          la domanda di concordato  unitamente  ai  bilanci  relativi
          agli  ultimi  tre  esercizi  e  all'elenco  nominativo  dei
          creditori  con  l'indicazione   dei   rispettivi   crediti,
          riservandosi di presentare  la  proposta,  il  piano  e  la
          documentazione di cui ai commi secondo  e  terzo  entro  un
          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e
          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di
          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello
          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino
          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il
          debitore  puo'  depositare  domanda  ai   sensi   dell'art.
          182-bis, primo comma. In mancanza, si applica  l'art.  162,
          commi secondo e terzo. Con decreto motivato  che  fissa  il
          termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare
          il commissario giudiziale  di  cui  all'art.  163,  secondo
          comma, n. 3; si  applica  l'art.  170,  secondo  comma.  Il
          commissario giudiziale, quando accerta che il  debitore  ha
          posto in essere una delle condotte previste dall'art.  173,
          deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme
          del  procedimento  di  cui  all'art.  15  e  verificata  la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'art. 18. 
                Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
          all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti  di
          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111. 
                Con il decreto che fissa il termine di cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'art. 162, commi secondo e terzo.  Quando  risulta
          che l'attivita' compiuta  dal  debitore  e'  manifestamente
          inidonea alla predisposizione della proposta e  del  piano,
          il tribunale, anche d'ufficio, sentito  il  debitore  e  il
          commissario giudiziale se  nominato,  abbrevia  il  termine
          fissato con  il  decreto  di  cui  al  sesto  comma,  primo
          periodo. Il  tribunale  puo'  in  ogni  momento  sentire  i
          creditori. 
                La domanda di cui al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
                Fermo restando quanto disposto  dall'art.  22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 186-bis, del citato  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   186-bis.    (Concordato    con    continuita'
          aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all'art.
          161, secondo comma,  lettera  e)  prevede  la  prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
                Nei casi previsti dal presente articolo: 
                  a) il piano di cui  all'art.  161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                  b) la relazione del professionista di cui  all'art.
          161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la  prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano  di  concordato
          e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
                  c) il piano puo' prevedere, fermo  quanto  disposto
          dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un  anno
          dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca,  salvo  che  sia  prevista  la
          liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
          di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause  di
          prelazione di cui al periodo precedente non  hanno  diritto
          al voto. 
                Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i  contratti
          in corso di esecuzione alla data di deposito  del  ricorso,
          anche  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si
          risolvono per effetto dell'apertura della  procedura.  Sono
          inefficaci  eventuali  patti  contrari.   L'ammissione   al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita'  al
          piano e la ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
                Successivamente al  deposito  della  domanda  di  cui
          all'art. 161, la partecipazione a procedure di  affidamento
          di  contratti  pubblici   deve   essere   autorizzata   dal
          tribunale, e, dopo il  decreto  di  apertura,  dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
                L'ammissione al concordato preventivo  non  impedisce
          la partecipazione a procedure di assegnazione di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                  a) una relazione di un professionista  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d),
          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                  b) (abrogata). 
                Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
                Se nel corso di una procedura iniziata ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta  salva  la
          facolta'  del  debitore  di  modificare  la   proposta   di
          concordato.». 
              - Si riporta l'art. 163 del  citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267: 
                «Art.  163  (Ammissione  alla  procedura  e  proposte
          concorrenti). - Il tribunale, ove non  abbia  provveduto  a
          norma dell' art. 162, commi primo e  secondo,  con  decreto
          non soggetto a reclamo, dichiara  aperta  la  procedura  di
          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa
          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione
          delle diverse classi. 
                Con il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,  il
          tribunale: 
                  1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
                  2) ordina la convocazione dei creditori  non  oltre
          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
          il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
                  2-bis) in relazione al numero dei creditori e  alla
          entita' del passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia
          svolta  in  via   telematica   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione  dei   creditori,   anche   utilizzando   le
          strutture informatiche messe a disposizione della procedura
          da soggetti terzi; 
                  3) nomina il commissario  giudiziale  osservate  le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
                  4) stabilisce il termine non superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento
          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera
          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al
          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal
          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano
          investite secondo quanto  previsto  dall'  art.  34,  primo
          comma; 
                  4-bis)  ordina  al  ricorrente  di  consegnare   al
          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie. 
                Qualora non sia eseguito il deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale  provvede  a  norma  dell'art.  173,
          primo comma. 
                Uno o  piu'  creditori  che,  anche  per  effetto  di
          acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui
          all'art. 161, rappresentano almeno il dieci per  cento  dei
          crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
          ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a),  possono
          presentare   una   proposta   concorrente   di   concordato
          preventivo e il relativo  piano  non  oltre  trenta  giorni
          prima dell'adunanza dei  creditori.  Ai  fini  del  computo
          della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
          crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
          delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
          a comune controllo. La relazione  di  cui  al  comma  terzo
          dell'art. 161 puo' essere limitata  alla  fattibilita'  del
          piano per  gli  aspetti  che  non  siano  gia'  oggetto  di
          verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
          omessa qualora non ve ne siano. 
                Le  proposte  di  concordato  concorrenti  non   sono
          ammissibili se nella relazione di cui all'art.  161,  terzo
          comma,  il  professionista  attesta  che  la  proposta   di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui
          all'art.  186-bis,  di   almeno   il   trenta   per   cento
          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'
          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 
                I creditori che presentano una proposta di concordato
          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se
          collocati in una autonoma classe. 
                Qualora  la  proposta  concorrente  preveda   diverse
          classi di creditori essa, prima  di  essere  comunicata  ai
          creditori ai sensi del secondo comma  dell'art.  171,  deve
          essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
          correttezza  dei  criteri  di  formazione   delle   diverse
          classi.». 
              - Si riporta l'art. 32,  del  citato  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90: 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente
          decreto, propone al Prefetto  competente  in  relazione  al
          luogo   in   cui   ha   sede   la   stazione    appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
                2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
                2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il
          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a
          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino
          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di
          gestione sanitaria. 
                3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
                4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
                5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e
          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di
          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove
          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 
                6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
                8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
                9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al
          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
                10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel
          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario
          nazionale  di  cui   all'art.   8-quinquies   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni
          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di
          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del
          Servizio sanitario nazionale.». 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge  19  ottobre  2017,  n.  155),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6/L. 
              - Si riporta l'art. 372,  del  decreto  legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155): 
                «Art. 372 (Modifiche al codice dei contratti pubblici
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). -  1.
          Al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 48, al comma 17, le parole  "art.  110,
          comma  5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione   coatta
          amministrativa,        amministrazione         controllata,
          amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
          procedura di insolvenza concorsuale o di  liquidazione  del
          mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di   imprenditore
          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
          o fallimento" sono sostituite dalle  seguenti:  "art.  110,
          comma 6, in caso di liquidazione  giudiziale,  liquidazione
          coatta   amministrativa,   amministrazione   straordinaria,
          concordato preventivo  o  di  liquidazione  del  mandatario
          ovvero, qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in
          caso di morte, interdizione, inabilitazione o  liquidazione
          giudiziale" e, al comma 18, le parole "art. 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "art. 110, comma 6, in  caso  di
          liquidazione      giudiziale,      liquidazione      coatta
          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato
          preventivo o di liquidazione di uno  dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,   interdizione,   inabilitazione   o    liquidazione
          giudiziale"; 
                  b)  all'art.  80,  comma  5,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                    "b) l'operatore economico sia stato sottoposto  a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi
          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di
          tali situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          95 del codice della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza
          adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;"; 
                  c) l'art. 110 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 110 (Procedure di affidamento  in  caso  di
          liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
          contratto e misure straordinarie di gestione). -  1.  Fatto
          salvo quanto previsto ai commi 3 e  seguenti,  le  stazioni
          appaltanti,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,   di
          liquidazione coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di
          risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero  di
          recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88,  comma  4-ter,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
          caso  di  dichiarazione  giudiziale  di   inefficacia   del
          contratto, interpellano  progressivamente  i  soggetti  che
          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
          completamento dei lavori, servizi o forniture. 
                    2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
          gia' proposte dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in
          offerta. 
                    3. Il curatore della  procedura  di  liquidazione
          giudiziale, autorizzato  all'esercizio  dell'impresa,  puo'
          eseguire   i   contratti   gia'   stipulati    dall'impresa
          assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione
          del giudice delegato. 
                    4. Alle imprese che hanno depositato  la  domanda
          di cui all'art. 40 del codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
          all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si  applica
          l'art. 95 del medesimo codice. Per la  partecipazione  alle
          procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  tra  il
          momento del deposito della domanda di cui al primo  periodo
          ed il momento del deposito del decreto  previsto  dall'art.
          47 del codice della crisi di impresa e  dell'insolvenza  e'
          sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di  un  altro
          soggetto. 
                    5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non
          necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
                    6. L'ANAC  puo'  subordinare  la  partecipazione,
          l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei  relativi
          contratti alla necessita' che l'impresa  in  concordato  si
          avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti  di
          carattere  generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,
          economica,  nonche'  di   certificazione,   richiesti   per
          l'affidamento dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti
          dell'impresa concorrente  e  della  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione, per la  durata  del  contratto,  le
          risorse  necessarie   all'esecuzione   dell'appalto   e   a
          subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
          corso  della  gara,  ovvero  dopo   la   stipulazione   del
          contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di
          dare regolare esecuzione  all'appalto  o  alla  concessione
          quando  l'impresa  non  e'  in   possesso   dei   requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
                    7.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste
          dall'art. 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, in materia di misure straordinarie di  gestione  di
          imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione."; 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
          la gara e' pubblicato successivamente alla data di  entrata
          in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non
          preceduti dalla  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte.». 
              - Si riporta l'art. 104, del citato  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 104  (Esercizio  provvisorio  dell'impresa  del
          fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
          tribunale    puo'    disporre    l'esercizio    provvisorio
          dell'impresa,  anche   limitatamente   a   specifici   rami
          dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un  danno
          grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori. 
                Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
          delegato,  previo  parere  favorevole  del   comitato   dei
          creditori,   autorizza,   con    decreto    motivato,    la
          continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche
          limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone  la
          durata. 
                Durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  il
          comitato dei creditori e' convocato  dal  curatore,  almeno
          ogni tre mesi, per essere  informato  sull'andamento  della
          gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare
          l'esercizio. 
                Se   il   comitato   dei   creditori   non    ravvisa
          l'opportunita' di continuare  l'esercizio  provvisorio,  il
          giudice delegato ne ordina la cessazione. 
                Ogni  semestre,  o  comunque  alla  conclusione   del
          periodo  di  esercizio  provvisorio,   il   curatore   deve
          presentare un rendiconto dell'attivita'  mediante  deposito
          in cancelleria. In ogni  caso  il  curatore  informa  senza
          indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori  di
          circostanze  sopravvenute  che   possono   influire   sulla
          prosecuzione dell'esercizio provvisorio. 
                Il   tribunale   puo'    ordinare    la    cessazione
          dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove  ne
          ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di  consiglio
          non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed  il  comitato
          dei creditori. 
                Durante l'esercizio provvisorio i contratti  pendenti
          proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderne
          l'esecuzione o scioglierli.  E'  fatto  salvo  il  disposto
          dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50. 
                I crediti sorti nel corso dell'esercizio  provvisorio
          sono soddisfatti in prededuzione ai  sensi  dell'art.  111,
          primo comma, n. 1). 
                Al   momento    della    cessazione    dell'esercizio
          provvisorio  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          sezione IV del capo III del titolo II.». 
                             Art. 2 bis 
 
 
           Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti 
                       negli appalti pubblici 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se assistiti»; 
  b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del
suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7». 
  2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti: 
  «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria
se la societa': 
  a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
  b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. 
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti». 
  3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
«limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«limiti indicati al secondo comma». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese
          creditrici   delle   pubbliche   amministrazioni).   -   1.
          Nell'ambito del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  istituita,  con  una
          dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere
          sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo,  una   sezione
          speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di
          mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che,
          sono  in  difficolta'  nella  restituzione  delle  rate  di
          finanziamenti gia'  contratti  con  banche  e  intermediari
          finanziari e sono titolari di crediti nei  confronti  delle
          pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  certificati  ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI
          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da
          garanzia pubblica  anche  se  assistiti  da  ipoteca  sugli
          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o
          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come
          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
                3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella
          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo
          garantito di euro 2.500.000, il minore tra: 
                  a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,
          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di
          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla
          predetta data e 
                  b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati
          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,
          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione
          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64. 
                4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata
          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario
          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata
          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del
          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia. 
                5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere
          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in
          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,
          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di
          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un
          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia
          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua
          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica
          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3. 
                6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a
          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori
          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere
          posto a carico della PMI  beneficiaria  in  misura  massima
          determinata dal decreto adottato  ai  sensi  del  comma  7,
          restando a carico della  banca  o  intermediario  la  parte
          rimanente. 
                7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle
          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e
          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della
          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca
          della stessa. Lo stesso decreto  fissa  le  percentuali  di
          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione
          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con
          i valori di mercato della garanzia. 
                8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla
          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
                8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: "e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
                  b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
                    "52. La  disposizione  di  cui  al  comma  51  si
          applica  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta   di   prima
          applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis. 
                    52-bis. Con successivi provvedimenti  legislativi
          sono individuate  misure  di  favore,  compatibili  con  il
          diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che
          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che
          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di
          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario
          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117". 
                8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari
          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a
          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta  l'art.  2477,  del  codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti).  -
          L'atto  costitutivo  puo'  prevedere,   determinandone   le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
                La nomina dell'organo di controllo o del revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
                  a)  e'   tenuta   alla   redazione   del   bilancio
          consolidato; 
                  b) controlla una societa' obbligata alla  revisione
          legale dei conti; 
                  c) ha superato per due esercizi consecutivi  almeno
          uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato
          patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite  e
          delle  prestazioni:  4  milioni  di  euro;  3)   dipendenti
          occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'. 
                L'obbligo di nomina dell'organo di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c)  del  secondo  comma  cessa
          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato
          alcuno dei predetti limiti. 
                Nel caso di nomina di un organo di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
                L'assemblea che approva il bilancio  in  cui  vengono
          superati  i  limiti  indicati   al   secondo   comma   deve
          provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di
          controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla
          nomina provvede il  tribunale  su  richiesta  di  qualsiasi
          soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del
          registro delle imprese. 
                Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche  se
          la societa' e' priva di organo di controllo.». 
                               Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di semplificazione della 
      disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture
e costruzioni esistenti»; 
    a) all'articolo 65: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite
posta elettronica certificata (PEC).»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Alla denuncia devono essere allegati: 
          a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal
quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e
quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione; 
          b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore,
all'atto stesso  della  presentazione,  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito.»; 
      4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla
stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC,  una
relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2  e  3,
allegando: »; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al
comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al  direttore  dei
lavori l'attestazione  dell'avvenuto  deposito  su  una  copia  della
relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al
competente ufficio tecnico regionale.»; 
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma
1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»; 
  b) all'articolo 67: 
  1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le
parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta
elettronica certificata (PEC)»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori»; 
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche. 
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65.»; 
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: 
      «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
        a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica
incolumita': 
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 
          2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche; 
          3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di
protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un loro eventuale collasso; 
        b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della
pubblica incolumita': 
  1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g,
e zona 3); 
          2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti; 
          3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2); 
  3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni
con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018; 
        c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della
pubblica incolumita': 
          1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica
incolumita'. 
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni
riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b)
e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
«rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94. 
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui  al
comma 1, lettera b) o lettera c). 
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.». 
  1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera
c-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  come  introdotta  dal  comma  1,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici
provvedimenti. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 59, 65, 67, 93, 94-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari  in  materia  edilizia  -  Testo   A),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 59 ( (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971,  n.
          1086, art. 20) ). - 1.  Agli  effetti  del  presente  testo
          unico sono considerati laboratori ufficiali: 
                  a) i laboratori  degli  istituti  universitari  dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
                  b) il laboratorio di scienza delle costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
                  b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
          rete ferroviaria italiana S.p.a.; 
                  b-ter) il Centro sperimentale  dell'Ente  nazionale
          per le strade (ANAS)  di  Cesano  (Roma),  autorizzando  lo
          stesso ad effettuare prove di crash test  per  le  barriere
          metalliche. 
                2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del
          presente capo, altri laboratori ad effettuare: 
                  a) prove sui materiali da costruzione; 
                  b); 
                  c) prove di laboratorio su terre e rocce; 
                  c-bis)  prove   e   controlli   su   materiali   da
          costruzione su strutture e costruzioni esistenti. 
                3. L'attivita' dei laboratori, ai fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.». 
                «Art. 65 ( (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e
          relazione a struttura ultimata  di  opere  di  conglomerato
          cementizio armato, normale e precompresso  ed  a  struttura
          metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) ). -  1.
          Le opere realizzate con  materiali  e  sistemi  costruttivi
          disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
          inizio,  devono  essere  denunciate  dal  costruttore  allo
          sportello  unico  tramite  posta  elettronica   certificata
          (PEC). 
                2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed  i
          recapiti del committente, del progettista delle  strutture,
          del direttore dei lavori e del costruttore. 
                3. Alla denuncia devono essere allegati: 
                  a) il progetto dell'opera firmato dal  progettista,
          dal  quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le
          calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
          delle  strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire
          l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia  nei  riguardi
          della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
                  b)   una   relazione   illustrativa   firmata   dal
          progettista  e  dal  direttore  dei  lavori,  dalla   quale
          risultino le caratteristiche, le qualita' e le  prestazioni
          dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 
                4. Lo  sportello  unico,  tramite  PEC,  rilascia  al
          costruttore,   all'atto   stesso    della    presentazione,
          l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
                5. Anche le varianti che  nel  corso  dei  lavori  si
          intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
          nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
          dare inizio alla  loro  esecuzione,  allo  sportello  unico
          nella forma  e  con  gli  allegati  previsti  nel  presente
          articolo. 
                6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono
          sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta
          giorni, il direttore dei  lavori  deposita  allo  sportello
          unico, tramite PEC, una  relazione  sull'adempimento  degli
          obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: 
                  a)  i  certificati  delle   prove   sui   materiali
          impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59; 
                  b)   per   le   opere   in   conglomerato    armato
          precompresso, ogni indicazione inerente alla  tesatura  dei
          cavi ed ai sistemi di messa in coazione; 
                  c)  l'esito  delle  eventuali  prove   di   carico,
          allegando le copie dei relativi verbali firmate  per  copia
          conforme. 
                7. All'atto della presentazione  della  relazione  di
          cui al comma 6, lo sportello unico, tramite  PEC,  rilascia
          al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto
          deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a
          trasmettere tale relazione al  competente  ufficio  tecnico
          regionale. 
                8. Il direttore dei lavori consegna  al  collaudatore
          la relazione, unitamente alla  restante  documentazione  di
          cui al comma 6. 
                8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera b), n. 2) e lettera  c),  n.  1),  non  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.». 
                «Art. 67 ( (L) commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5,  6
          e 7) Collaudo statico (legge  5  novembre  1971,  n.  1086,
          articoli 7 e 8)  ).  -  1.  Tutte  le  costruzioni  di  cui
          all'art. 53, comma  1,  la  cui  sicurezza  possa  comunque
          interessare   la   pubblica   incolumita'   devono   essere
          sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto  previsto
          dal comma 8-bis. 
                2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o
          da un architetto, iscritto all'albo da almeno  dieci  anni,
          che non sia intervenuto in alcun modo nella  progettazione,
          direzione, esecuzione dell'opera. 
                3. Contestualmente alla denuncia  prevista  dall'art.
          65, il direttore dei lavori e' tenuto a  presentare  presso
          lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
          dal  committente  e   la   contestuale   dichiarazione   di
          accettazione  dell'incarico,  corredati  da  certificazione
          attestante le condizioni di cui al comma 2. 
                4. Quando non esiste il committente ed il costruttore
          esegue in proprio,  e'  fatto  obbligo  al  costruttore  di
          chiedere, anteriormente alla presentazione  della  denuncia
          di  inizio  dei  lavori,   all'ordine   provinciale   degli
          ingegneri o a quello degli architetti, la  designazione  di
          una  terna  di  nominativi   fra   i   quali   sceglie   il
          collaudatore. 
                5.  Completata  la   struttura   con   la   copertura
          dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione
          allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni  di
          tempo per effettuare il collaudo. 
                6. In corso d'opera possono essere eseguiti  collaudi
          parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita'
          esecutive  dell'opera,  fatto  salvo  quanto  previsto   da
          specifiche disposizioni. 
                7.  Il  collaudatore   redige,   sotto   la   propria
          responsabilita',  il  certificato  di  collaudo  che  invia
          tramite posta elettronica certificata (PEC)  al  competente
          ufficio  tecnico  regionale  e  al   committente,   dandone
          contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito
          del certificato di collaudo statico equivale al certificato
          di  rispondenza  dell'opera  alle  norme  tecniche  per  le
          costruzioni previsto dall'art. 62. 
                8. La segnalazione certificata e'  corredata  da  una
          copia del certificato di collaudo. 
                8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera  b),  n.  2)  e  lettera  c),  n.  1),  il
          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione
          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
                8-ter. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,
          comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il
          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione
          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.». 
                «Art. 93. ( (R) Denuncia dei lavori  e  presentazione
          dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge  n.  64
          del 1974, articoli 17 e 19) ). - 1. Nelle zone sismiche  di
          cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a  costruzioni,
          riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne  preavviso
          scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
          copia  al  competente  ufficio   tecnico   della   regione,
          indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza  del
          progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
                2. Alla domanda deve essere allegato il progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
                3. Il contenuto minimo del  progetto  e'  determinato
          dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso
          il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
          prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli
          altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 
                4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente
          articolo  sono  accompagnati  da  una   dichiarazione   del
          progettista che asseveri il rispetto delle  norme  tecniche
          per le costruzioni e la coerenza tra il progetto  esecutivo
          riguardante le strutture e quello  architettonico,  nonche'
          il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
          negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
                5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto  con
          il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione
          di cui al comma 4,  e'  valido  anche  agli  effetti  della
          denuncia dei lavori di cui all'art. 65. 
                6. In ogni comune  deve  essere  tenuto  un  registro
          delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
                7. Il registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'art. 103.». 
              - La Parte II, Capi I, II e IV del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recano,
          rispettivamente:  «Normativa   tecnica   per   l'edilizia»,
          «Disposizioni di  carattere  generale»,  «Disciplina  delle
          opere  di  conglomerato  cementizio   armato,   normale   e
          precompresso ed a struttura metallica» e «Provvedimenti per
          le costruzioni con particolari  prescrizioni  per  le  zone
          sismiche». 
              - Si riportano gli articoli 52,  83  e  94  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
                «Art. 52 ( (L) Tipo di  strutture  e  norme  tecniche
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) ).
          - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni  sia
          pubbliche  sia  private  debbono   essere   realizzate   in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
          infrastrutture  e  i  trasporti,   sentito   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora le norme tecniche riguardino  costruzioni  in  zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono: 
                  a) i criteri generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento; 
                  b) i carichi e sovraccarichi e  loro  combinazioni,
          anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive  e
          della destinazione dell'opera, nonche' i  criteri  generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 
                  c) le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
          stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i  criteri
          generali e le precisazioni tecniche per  la  progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle  opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e   le
          precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e
          collaudo di opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature; 
                  d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
                2.  Qualora  vengano  usati   materiali   o   sistemi
          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme
          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere
          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente
          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme
          parere dello stesso Consiglio. 
                3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e  i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
                «Art.  83  (  (L)  Opere  disciplinate  e  gradi   di
          sismicita' (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3;  articoli
          54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4
          del decreto legislativo n. 112 del 1998) ). - 1.  Tutte  le
          costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare  la
          pubblica incolumita', da  realizzarsi  in  zone  dichiarate
          sismiche ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente  articolo,
          sono disciplinate, oltre  che  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 52, da specifiche norme  tecniche  emanate,  anche
          per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro  per  le
          infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il  Ministro
          per l'interno, sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  la
          Conferenza unificata. 
                2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture  ed
          i trasporti, di concerto con  il  Ministro  per  l'interno,
          sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche   e   la   Conferenza
          unificata,   sono   definiti   i   criteri   generali   per
          l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi  valori
          differenziati del grado di sismicita' da  prendere  a  base
          per  la  determinazione  delle   azioni   sismiche   e   di
          quant'altro specificato dalle norme tecniche. 
                3.  Le  regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni
          interessati,  provvedono  alla  individuazione  delle  zone
          dichiarate sismiche agli effetti del  presente  capo,  alla
          formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime
          zone e dei valori attribuiti ai gradi  di  sismicita',  nel
          rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.». 
                «Art. 94 ( (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64,  art.  18)  ).  -  1.  Fermo
          restando l'obbligo del  titolo  abilitativo  all'intervento
          edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle
          a bassa sismicita' all'uopo indicate  nei  decreti  di  cui
          all'art.  83,  non  si  possono   iniziare   lavori   senza
          preventiva autorizzazione scritta  del  competente  ufficio
          tecnico della regione. 
                2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta,  ed  entro  quaranta  giorni  dalla
          stessa   in   riferimento   ad    interventi    finalizzati
          all'installazione di reti di  comunicazione  elettronica  a
          banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
                3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
                4. I lavori devono essere diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.». 
              - Si  riporta  il  paragrafo  2.4.2,  del  decreto  del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  17
          gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme  tecniche  per  le
          costruzioni»): 
                «2.4.2. CLASSI D'USO 
                Con riferimento alle conseguenze di una  interruzione
          di operativita' o di un eventuale collasso, le  costruzioni
          sono suddivise in classi d'uso cosi' definite: 
                  Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale
          di persone, edifici agricoli. 
                  Classe II: Costruzioni il cui uso  preveda  normali
          affollamenti, senza contenuti pericolosi per  l'ambiente  e
          senza funzioni pubbliche e  sociali  essenziali.  Industrie
          con attivita' non pericolose per l'ambiente.  Ponti,  opere
          infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso
          III  o  in  Classe  d'uso  IV,  reti  ferroviarie  la   cui
          interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
          cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 
                  Classe  III:  Costruzioni  il   cui   uso   preveda
          affollamenti   significativi.   Industrie   con   attivita'
          pericolose per  l'ambiente.  Reti  viarie  extraurbane  non
          ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti  ferroviarie  la
          cui interruzione provochi situazioni  di  emergenza.  Dighe
          rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 
                  Classe IV: Costruzioni  con  funzioni  pubbliche  o
          strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione
          della protezione civile in caso di calamita'. Industrie con
          attivita' particolarmente pericolose per  l'ambiente.  Reti
          viarie di tipo A o B, di cui  al  DM  5/11/2001,  n.  6792,
          "Norme funzionali e geometriche per  la  costruzione  delle
          strade", e di tipo C quando appartenenti  ad  itinerari  di
          collegamento  tra  capoluoghi  di  provincia  non  altresi'
          serviti da strade di tipo A o B. Ponti e  reti  ferroviarie
          di importanza critica per  il  mantenimento  delle  vie  di
          comunicazione,  particolarmente  dopo  un  evento  sismico.
          Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a  impianti
          di produzione di energia elettrica.». 
              - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
                               Art. 4 
 
 
          Commissari straordinari, interventi sostitutivi e 
                      responsabilita' erariali 
 
  1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti   prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone
la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura
di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale
per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
presente comma, nonche' quelle di cui al comma  2,  ad  eccezione  di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche
agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi
idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari  possono  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni. 
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato
vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui
oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  commissario  puo'  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione  interessata  nonche'  di  societa'  controllate
dalla medesima. 
  6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a
25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori. 
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo
Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento»,
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.
Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di
spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
  7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: 
  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi
e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio
ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il
completamento degli interventi stessi; 
  b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale; 
  c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
«Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell' art. 107, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
«Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari
degli interventi. 
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 148 e' inserito il seguente: 
  «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017». 
  12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della
colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse
per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che
determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente». 
  12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il
secondo comma e' inserito il seguente: 
  «In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'». 
  12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
  b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31
dicembre 2021». 
  12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative
relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro
(Mantova)». 
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento
Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e
«Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto
lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei
Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per
il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI,
nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente. 
          Riferimenti normativi 
 
              - La  parte  prima  e  la  parte  seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), recano, rispettivamente «DISPOSIZIONI COMUNI E
          PRINCIPI  GENERALI»  e  «PROCEDURE   PER   LA   VALUTAZIONE
          AMBIENTALE   STRATEGICA   (VAS),   PER    LA    VALUTAZIONE
          DELL'IMPATTO  AMBIENTALE  (VIA)  E   PER   L'AUTORIZZAZIONE
          INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30
          dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                179. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,
          una struttura di missione per il  supporto  alle  attivita'
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relative  al
          coordinamento delle politiche del Governo e  dell'indirizzo
          politico  e  amministrativo  dei  Ministri  in  materia  di
          investimenti pubblici e privati e nelle  altre  materie  di
          cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
          dirette  dipendenze  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  anche  in  raccordo  con  la  Cabina  di   regia
          Strategia Italia, di cui all'art. 40 del  decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20 febbraio 2019 (Approvazione del Piano nazionale  per  la
          mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino  e  la
          tutela  della  risorsa  ambientale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 153, della citata legge 30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                153. Al  fine  di  accelerare  la  predisposizione  e
          l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel  settore
          idrico, all'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni
          due anni, tenendo conto dello stato  di  avanzamento  degli
          interventi in corso  di  realizzazione  gia'  inseriti  nel
          medesimo Piano nazionale, come risultante dal  monitoraggio
          di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti  e  dei
          nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per  il
          potenziamento,  il   ripristino   e   l'adeguamento   delle
          infrastrutture idriche, anche al  fine  di  contrastare  la
          dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per  gli
          interventi   che   presentano   tra   loro    sinergie    e
          complementarita' tenuto conto dei Piani di  gestione  delle
          acque predisposti dalle Autorita' di  distretto,  ai  sensi
          del decreto legislativo n. 152 del 2006"; 
                  b) al comma 517: 
                    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                    "a)  raggiungimento  di   adeguati   livelli   di
          qualita' tecnica, ivi  compreso  l'obiettivo  di  riduzione
          della dispersione delle risorse idriche"; 
                    2) l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa  con  gli  altri
          soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,
          trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
          il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,
          secondo  le  modalita'  dalla  medesima  previste,  i  dati
          necessari  ad   individuare   lo   stato   iniziale   delle
          dispersioni idriche,  nonche'  gli  interventi  volti  alla
          progressiva riduzione delle stesse. Entro  sessanta  giorni
          dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
          idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  eventuali
          ulteriori informazioni e documenti necessari"; 
                  c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente: 
                    "523-bis.   I   soggetti   realizzatori   possono
          altresi' avvalersi di enti pubblici  e  societa'  in  house
          delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  dotate  di
          specifica competenza  tecnica,  anche  per  gli  interventi
          previsti nel Piano nazionale di  cui  al  comma  516  e  di
          quelli relativi alle infrastrutture  idriche  finanziate  a
          valere su altre risorse finanziarie  nazionali  ed  europee
          che concorrono agli obiettivi  di  cui  allo  stesso  comma
          516"; 
                  d) al comma 525: 
                    1) al  primo  periodo,  le  parole:  "i  casi  di
          inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte
          degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,
          e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e  di
          inadempimento degli impegni previsti, da parte  degli  enti
          di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in
          caso di assenza del soggetto legittimato,"; 
                    2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri,  previa  diffida  ad
          adempiere entro  un  congruo  termine,"  sono  inserite  le
          seguenti: "e comunque non oltre il  termine  di  centoventi
          giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta"  sono
          sostituite    dalle    seguenti:    "nomina     Commissario
          straordinario   di   governo   il    Segretario    generale
          dell'Autorita' di distretto di riferimento"; 
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente:  "Il  Segretario   generale   dell'Autorita'   di
          distretto, in  qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo,  opera   in   via   sostitutiva   anche   per   la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano   in
          mancanza del gestore legittimato ad operare"; 
                    4) il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari  sono
          definiti dal decreto di  nomina  e  posti  a  carico  delle
          risorse  destinate  agli   interventi.   I   compensi   dei
          Commissari saranno stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
                    5) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Nel caso sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il
          Commissario cessa  dall'incarico  e  viene  automaticamente
          sostituito dal nuovo Segretario". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  852,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «852. Al fine di  garantire  la  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della laguna di  Venezia  di
          cui all'art. 6 della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro  per
          l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal  2019  al  2024.  Le  risorse  cosi'  individuate  sono
          destinate, per l'importo di 20 milioni di euro  per  l'anno
          2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2019  al  2024,  ai   comuni   di   Venezia,   Chioggia   e
          Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni  di
          euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i  comuni
          rappresentati nel Comitato di cui all'art. 4 della medesima
          legge n. 798 del 1984,  previa  ripartizione  definita  con
          deliberazione del Comitato stesso.». 
              - Si riporta l'art. 4, della legge 29 novembre 1984, n.
          798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia): 
                «Art. 4. - E' istituito un  Comitato  costituito  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          dal Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  dal
          Ministro  della  marina  mercantile,   dal   Ministro   per
          l'ecologia,  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  dal
          presidente della giunta regionale del Veneto,  dai  sindaci
          dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;  nonche'
          da due rappresentanti dei restanti comuni di  cui  all'art.
          2, ultimo comma,  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,
          designati dai sindaci con voto limitato. 
                Segretario  del  Comitato  e'   il   presidente   del
          Magistrato alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le
          strutture  dipendenti,  la  funzione  di   segreteria   del
          Comitato stesso. 
                Al   Comitato   e'    demandato    l'indirizzo,    il
          coordinamento  ed  il  controllo  per  l'attuazione   degli
          interventi previsti  dalla  presente  legge.  Esso  esprime
          suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello
          stanziamento  complessivo  autorizzato   in   relazione   a
          particolari esigenze connesse con l'attuazione dei  singoli
          programmi di intervento. 
                Il Comitato trasmette al  Parlamento,  alla  data  di
          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi.». 
              - Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21  giugno  2013,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  194  del  20
          agosto 2013. 
              - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di  stabilita'  2014),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. 
              - Il decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133  (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre
          2014, e' stato convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          11  novembre  2014,  n.  164,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014. 
              - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  16
          dicembre 2016,  n.  257  (Disciplina  di  attuazione  della
          direttiva  2014/94/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di  una
          infrastruttura per i combustibili alternativi): 
                «Art. 8  (Informazioni  per  gli  utenti  (Attuazione
          dell'art. 7, paragrafi 1, 2,  3,  5  e  7  della  direttiva
          2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n.  55,  sono  rese  disponibili
          informazioni chiare,  coerenti  e  pertinenti  riguardo  ai
          veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare   regolarmente
          determinati  combustibili  immessi  sul  mercato  o  essere
          ricaricati  tramite  punti  di  ricarica,  conformemente  a
          quanto disposto dall'art. 37 del decreto del  Ministro  dei
          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
          Tali informazioni sono rese  disponibili  nei  manuali  dei
          veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
          veicoli a motore e presso  i  concessionari  di  veicoli  a
          motore  ubicati  sul  territorio  nazionale.  La   presente
          disposizione si applica a tutti i veicoli a  motore,  e  ai
          loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 
                2. La comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al
          comma  1  si  basa  sulle  disposizioni   in   materia   di
          etichettatura di cui alle norme tecniche  di  unificazione.
          Nel caso in cui tali norme riguardano una  rappresentazione
          grafica, incluso  un  sistema  cromatico  di  codifica,  la
          rappresentazione  grafica   e'   semplice   e   facile   da
          comprendere, e collocata in  maniera  chiaramente  visibile
          sui corrispondenti apparecchi di distribuzione  e  relative
          pistole di tutti i punti di rifornimento, a  partire  dalla
          data in cui i combustibili sono immessi sul mercato e i sui
          tappi  dei  serbatoi  di  carburante,  o  nelle   immediate
          vicinanze, di tutti  i  veicoli  a  motore  raccomandati  e
          compatibili  con  tale  combustibile,  e  nei  manuali  dei
          veicoli a motore, che sono immessi sul mercato dopo  il  18
          novembre 2016. 
                3. Nel caso in cui  le  disposizioni  in  materia  di
          etichettatura  delle  rispettive  norme   degli   organismi
          europei di normazione sono aggiornate o sono adottati  atti
          delegati  da  parte  della  Commissione  europea   riguardo
          all'etichettatura  o  sono  elaborate  nuove  norme   dagli
          organismi  europei  di  normazione   per   i   combustibili
          alternativi,  i  corrispondenti  requisiti  in  materia  di
          etichettatura si applicano a tutti i punti di  rifornimento
          e ricarica e a tutti i veicoli a motore  immatricolati  nel
          territorio  nazionale   decorsi   ventiquattro   mesi   dal
          rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione. 
                4. Al fine di  contribuire  alla  consapevolezza  dei
          consumatori  e  alla  trasparenza  dei  prezzi,   a   scopo
          divulgativo sul sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   sono   fornite
          informazioni sui fattori di  equivalenza  dei  combustibili
          alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
          tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti. 
                5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  sono  rese  disponibili,  sul
          sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti  del  Ministero
          dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei  punti  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
          sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti la mappa nazionale dei punti  di  ricarica  o  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi  elettricita'  e  idrogeno  per  il   trasporto
          stradale.  Per  la  predisposizione  di  tale   mappa,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso
          la Piattaforma unica nazionale, di  seguito  PUN,  prevista
          nell'ambito del PNire, raccoglie le  informazioni  relative
          ai punti di  ricarica  o  di  rifornimento  accessibili  al
          pubblico, quali  la  localizzazione,  la  tecnologia  della
          presa,  la  potenza  massima   erogabile,   la   tecnologia
          utilizzata per l'accesso alla ricarica,  la  disponibilita'
          di    accesso,    l'identificativo    infrastruttura,    il
          proprietario dell'infrastruttura. 
                6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  in  linea  con  lo  sviluppo   dei
          carburanti alternativi per la navigazione, con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          previste le modalita'  di  comunicazione  agli  utenti  dei
          prezzi e delle mappe nazionali dei  punti  di  rifornimento
          accessibili al pubblico di  combustibili  alternativi  GNC,
          GNL e GPL per la navigazione. 
                7. Per le  autovetture,  la  Guida  al  risparmio  di
          carburanti e  alle  emissioni  di  CO2,  redatta  ai  sensi
          dell'art. 4  della  direttiva  1999/94/UE,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
          informazioni  circa  i  benefici  economici,  energetici  e
          ambientali  dei  combustibili   alternativi   rispetto   ai
          tradizionali, mediante casi-tipo.». 
              - Si riporta l'art. 17-septies,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134: 
                «Art. 17-septies  (Piano  nazionale  infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica).  -  1.  Al  fine  di  garantire  in  tutto   il
          territorio  nazionale  i   livelli   minimi   uniformi   di
          accessibilita'  del  servizio  di  ricarica   dei   veicoli
          alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei   ministri,   previa   deliberazione    del    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   su    proposta    del    Ministro    delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano
          nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
          alimentati ad  energia  elettrica,  di  seguito  denominato
          "Piano nazionale". 
                2. (Abrogato). 
                3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la  realizzazione
          di  reti  infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli
          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo
          delle medesime reti. 
                4. Il Piano nazionale definisce le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
                  a) l'istituzione di un  servizio  di  ricarica  dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
                  a-bis)  l'individuazione  di  parametri  minimi  di
          interoperabilita'  delle  nuove   colonnine   di   ricarica
          pubbliche e private, finalizzati a garantire la  loro  piu'
          ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica  in
          circolazione; 
                  b) l'introduzione  di  procedure  di  gestione  del
          servizio di ricarica di cui alla lettera  a)  basate  sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
                    1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al
          cliente che la effettua, identificandolo univocamente; 
                    2) alla predisposizione di un sistema di  tariffe
          differenziate; 
                    3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
                  c)   l'introduzione    di    agevolazioni,    anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
                  d)  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
                  e) la promozione della  ricerca  tecnologica  volta
          alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica
          dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
                5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi
          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in
          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e
          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e
          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che
          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati. 
                6.  Per  la  migliore  realizzazione  dei   programmi
          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le
          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati
          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
                7.  I  comuni  possono  accordare  l'esonero   e   le
          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari
          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti
          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di
          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica. 
                8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una
          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
                9. A valere sulle risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli
          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
                10. Ai fini del  tempestivo  avvio  degli  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in
          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al
          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'
          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni
          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1091, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del
          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della
          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e
          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese
          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato
          a finanziare: 
                  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare
          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche
          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese; 
                  b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla
          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della
          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire
          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico
          produttivo.». 
              - Si riporta l'art. 86, della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): 
                «Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei  comuni
          colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
          n. 219). - 1.  Al  fine  della  definitiva  chiusura  degli
          interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della  legge
          14  maggio  1981,  n.  219,  nelle  aree  della   Campania,
          Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del
          Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta
          che provvede alla realizzazione in regime di concessione di
          ogni  ulteriore  intervento  funzionalmente  necessario  al
          completamento del programma, le cui opere siano state  gia'
          individuate e la cui progettazione gia' affidata alla  data
          del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
          realizzazione degli interventi  resi  necessari  da  eventi
          naturali  eccezionali  e  riferiti  ad  opere  non   ancora
          consegnate  in  via  definitiva  al  destinatario   finale,
          nonche' alla consegna  definitiva  delle  opere  collaudate
          agli enti destinatari preposti alla relativa gestione. 
                2. Sono revocate le concessioni per la  realizzazione
          di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge  14
          maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
          2001 non abbiano conseguito  significativi  avanzamenti  da
          almeno tre anni. Il commissario di  cui  al  comma  1,  con
          propria determinazione,  affida,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla  definizione   degli   stati   di   consistenza,   il
          completamento della realizzazione delle opere suddette  con
          le modalita' ritenute  piu'  vantaggiose  per  la  pubblica
          amministrazione  sulla  base  della   medesima   disciplina
          straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
          ne cura l'esecuzione. 
                3. Il commissario, nel dare avvio alle  attivita'  di
          cui ai commi 1 e  2,  valuta  l'onere  derivante  dal  loro
          completamento e ne informa  il  CIPE  per  l'individuazione
          delle  risorse  finanziarie,  d'intesa   con   le   regioni
          destinatarie degli interventi e a valere sui  trasferimenti
          ad  esse  assegnati.  All'onere   per   il   compenso   del
          commissario e  per  il  funzionamento  della  struttura  di
          supporto  composta  da  personale  in  servizio  presso  il
          Ministero delle attivita' produttive,  per  un  massimo  di
          300.000  euro   annui,   si   provvede   a   valere   sulle
          disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive  di
          cui alla contabilita' speciale 1728,  che  saranno  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del   predetto
          Ministero.». 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  22  giugno
          2012 n. 83 (Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134: 
                «Art. 49 (Commissario ad acta). - 1.  Il  commissario
          "ad acta" di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,
          n. 289, nominato con decreto del Ministro  delle  attivita'
          produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
          dicembre 2018. 
                2. Entro la medesima data del 31  dicembre  2018,  il
          commissario "ad acta", previa ricognizione delle  pendenze,
          provvede alla consegna  di  tutti  i  beni,  trattazioni  e
          rapporti in capo alle Amministrazioni individuate,  secondo
          le ordinarie competenze, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
          relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
                3.  L'onere  per  il  compenso  a  saldo  e  per   il
          funzionamento della struttura di supporto  del  Commissario
          ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
          dal  2012  al  2018,  grava  sulle   disponibilita'   della
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di  cui
          all'art. 86, comma 3, della  legge  27  dicembre  2002,  n.
          289.». 
              - Si riporta l'art. 107,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  (Attuazione  della
          delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382): 
                «Art. 107 (Organi tecnici dello Stato). - Le  regioni
          possono   avvalersi,    nell'esercizio    delle    funzioni
          amministrative proprie o delegate, degli  uffici  o  organi
          tecnici anche consultivi dello Stato. 
                Possono essere chiamati  a  far  parte  degli  organi
          consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne
          disciplinano la composizione,  funzionari  designati  dagli
          uffici o organi,  di  cui  al  comma  precedente,  ad  essi
          appartenenti. 
                Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale  e
          della  consulenza   dell'Avvocatura   dello   Stato.   Tale
          disposizione non si applica nei giudizi in cui  sono  parti
          l'amministrazione dello Stato e le regioni,  eccettuato  il
          caso di litisconsorzio attivo. Nel caso  di  litisconsorzio
          passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato
          e  regione,  quest'ultima  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato.». 
              - Si riporta l'art.  74,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  1990,  n.  76  (Testo  unico  delle  leggi  per  gli
          interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia
          e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre  1980,
          del febbraio 1981 e del marzo 1982): 
                «Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto).  -  1.  (Art.
          13, comma 1, legge n. 48/1989; Art. 5, comma 1, lettere  c)
          ed f), decreto-legge n. 799/1980, conv. con mod.  legge  n.
          875/1980). -  Nei  comuni  colpiti  dai  terremoti  di  cui
          all'art. 1 fino alla  data  del  31  dicembre  1989,  fermi
          restando gli obblighi di fatturazione e  di  registrazione,
          non sono considerate cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
          servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
          ivi   comprese   quelle   professionali,   relative    alla
          ricostruzione o alla riparazione di  fabbricati,  ancorche'
          destinati  ad  uso   diverso   dalla   abitazione,   e   di
          attrezzature, distrutti o danneggiati,  per  effetto  degli
          eventi  sismici  indicati  nel  precedente   art.   1.   La
          distruzione  o  il   danneggiamento   deve   risultare   da
          attestazione rilasciata dal comune  in  cui  si  trovano  i
          fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del  genio
          civile  o  dall'ufficio  tecnico  erariale  competenti  per
          territorio; 
                  b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
          anche professionali, comunque effettuate in relazione  alla
          riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche
          o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita'
          di demolizione e sgombero delle macerie. 
                2. (Art. 4, comma 4, decreto-legge n.  8/1987,  conv.
          con  mod.  legge  n.  120/1987).  -  Tutte  le   operazioni
          effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e  in  tutta
          l'area industriale di Calaggio, ivi  compreso  il  versante
          pugliese, in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere,
          comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione  delle
          aree industriali  ed  opere  connesse  fino  alla  consegna
          definitiva agli enti destinatari di cui  all'art.  39,  non
          sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi
          agli  effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   con
          l'osservanza  degli   obblighi   di   fatturazione   e   di
          registrazione.  Non  e'   consentita   la   variazione   in
          diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. 
                3. (Art. 8, comma 4, decreto-legge n. 474/1987, conv.
          con mod. legge n. 12/1988). - Non sono considerate cessioni
          di beni  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  gli
          acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da
          quello delle attrezzature preesistenti, effettuati  per  il
          potenziamento di aziende  danneggiate  dall'evento  sismico
          operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 140 a 148, della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                140. Gli enti di  cui  al  comma  139  comunicano  le
          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il
          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio
          precedente  all'anno  di  riferimento  del  contributo.  La
          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e
          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione
          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione
          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
          l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: 
                  a) la richiesta  di  contributo  deve  riferirsi  a
          opere inserite in uno strumento programmatorio; 
                  b) ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel
          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una
          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i
          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di
          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a
          25.000 abitanti; 
                  c)  il  contributo  puo'   essere   richiesto   per
          tipologie  di  investimenti   che   sono   specificatamente
          individuate nel decreto del Ministero dell'interno con  cui
          sono stabilite  le  modalita'  per  la  trasmissione  delle
          domande. 
                141. L'ammontare del contributo attribuito a  ciascun
          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio
          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il
          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in
          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)
          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti; c)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  degli
          edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,  e  di
          altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando  le
          priorita'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  qualora
          l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare
          delle risorse disponibili, l'attribuzione e'  effettuata  a
          favore degli enti che presentano la  minore  incidenza  del
          risultato  di  amministrazione,  al   netto   della   quota
          accantonata, rispetto alle entrate  finali  di  competenza,
          ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n.  118,  risultanti  dai  rendiconti  della  gestione  del
          penultimo esercizio precedente  a  quello  di  riferimento,
          assicurando,  comunque,  ai   comuni   con   risultato   di
          amministrazione,  al   netto   della   quota   accantonata,
          negativo, un  ammontare  non  superiore  alla  meta'  delle
          risorse disponibili. 
                142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate
          esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dagli
          enti  che,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)
          ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,  riferiti  all'ultimo
          rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per
          i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma
          3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
          informazioni  di  cui  al  primo   periodo   sono   desunte
          dall'ultimo certificato di conto  consuntivo  trasmesso  al
          Ministero dell'interno. 
                143. L'ente beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma  139  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 144  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
          gli stessi vengano impegnati entro sei mesi  dal  collaudo,
          ovvero dalla regolare esecuzione. 
                144. I contributi assegnati con il decreto di cui  al
          comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
          beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio
          dell'anno di riferimento del  contributo,  per  il  60  per
          cento entro il  31  luglio  dell'anno  di  riferimento  del
          contributo, previa verifica dell'avvenuto  affidamento  dei
          lavori, attraverso il sistema di  monitoraggio  di  cui  al
          comma  146,  e  per  il  restante  20  per   cento   previa
          trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
          collaudo, ovvero del  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai  sensi
          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
          condizioni previsti dai commi 143 e 144, il  contributo  e'
          recuperato dal Ministero dell'interno secondo le  modalita'
          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
                146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai
          commi da 139 a 145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ». 
                147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui al comma 139. 
                148.  Il  Ministero   dell'interno   puo'   stipulare
          un'apposita convenzione con la Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa,  quale  istituto  nazionale  di  promozione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, per disciplinare le attivita' di supporto e assistenza
          tecnica connesse all'utilizzo delle risorse  del  fondo  di
          cui al comma 139, con oneri posti  a  carico  del  medesimo
          fondo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 853 a 861, della citata
          legge 30 dicembre 2018 n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                853. La richiesta di anticipazione di  liquidita'  e'
          presentata agli istituti finanziari di  cui  al  comma  849
          entro il termine del 28 febbraio 2019 ed  e'  corredata  di
          un'apposita dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante
          legale  dell'ente  richiedente,  contenente  l'elenco   dei
          debiti da pagare con l'anticipazione, come  qualificati  al
          medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato
          dalla piattaforma elettronica per  la  gestione  telematica
          del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7,  comma
          1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
                854. Gli enti debitori effettuano  il  pagamento  dei
          debiti  per  i  quali  hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale il termine e' di  trenta  giorni  dalla  data  di
          effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 
                855. Le anticipazioni di liquidita'  sono  rimborsate
          entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in
          conseguenza del ripristino  della  normale  gestione  della
          liquidita', alle condizioni pattuite  contrattualmente  con
          gli istituti finanziatori. 
                856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso
          la piattaforma elettronica di cui al comma 853,  l'avvenuto
          pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro  il
          termine di cui al comma 854. In caso di mancato  pagamento,
          gli  istituti  finanziatori  possono   chiedere,   per   il
          corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
          anche attivando le garanzie di cui al comma 852. 
                857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai  commi  862,
          864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di  cui
          al comma 849 che non  hanno  richiesto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro il termine di cui al comma 853 e  che  non
          hanno effettuato il pagamento dei debiti entro  il  termine
          di cui al comma 854. 
                858. Ai fini della tutela economica della Repubblica,
          le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872  costituiscono
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e  119,
          secondo comma, della Costituzione. 
                859. A partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          applicano: 
                  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno
          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio
          precedente; 
                  b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se
          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma
          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,
          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno
          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle
          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                860.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione
          delle predette  misure,  si  fa  riferimento  ai  tempi  di
          pagamento e ritardo  calcolati  sulle  fatture  ricevute  e
          scadute  nell'anno  precedente  e  al  debito   commerciale
          residuo, di cui all'art.  33  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33. 
                861. I tempi di pagamento e ritardo di cui  ai  commi
          859  e  860  sono   elaborati   mediante   la   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni  di   cui   all'art.   7,   comma   1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di
          ritardo sono calcolati tenendo conto  anche  delle  fatture
          scadute che le amministrazioni non hanno ancora  provveduto
          a pagare. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 14  gennaio
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei  conti),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il
          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto
          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di
          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in
          considerazione nell'esercizio del  controllo.  La  gravita'
          della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni
          caso escluse per ogni profilo  se  il  fatto  dannoso  trae
          origine  da   decreti   che   determinano   la   cessazione
          anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di   rapporti   di
          concessione autostradale,  allorche'  detti  decreti  siano
          stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
          controllo preventivo di legittimita'  svolto  su  richiesta
          dell'amministrazione  procedente.  Il  relativo  debito  si
          trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei  casi  di
          illecito arricchimento del dante  causa  e  di  conseguente
          indebito arricchimento degli eredi stessi. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 16, della legge 27  febbraio  1967,
          n.  48  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero   del
          bilancio e della programmazione economica e istituzione del
          Comitato dei Ministri  per  la  programmazione  economica),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Costituzione ed attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica).  -  E'
          costituito   il   «Comitato   interministeriale   per    la
          programmazione economica». 
                Il  Comitato  e'  presieduto   dal   Presidente   del
          Consiglio dei ministri ed e' costituito in  via  permanente
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e'  vice
          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri
          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione
          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della
          Conferenza stessa. 
                In caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso  di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'. 
                Ferme  restando  le  competenze  del  Consiglio   dei
          ministri  e   subordinatamente   ad   esse,   il   Comitato
          interministeriale   per   la    programmazione    economica
          predispone   gli   indirizzi   della   politica   economica
          nazionale;  indica,  su  relazione  del  Ministro  per   il
          bilancio e la programmazione economica, le  linee  generali
          per la elaborazione del programma economico  nazionale,  su
          relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per
          la  impostazione  dei  progetti  di  bilancio   annuali   e
          pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive
          generali  intese  all'attuazione  del  programma  economico
          nazionale  ed  a  promuovere  e  coordinare  a  tale  scopo
          l'attivita' della pubblica  amministrazione  e  degli  enti
          pubblici; esamina la situazione economica generale ai  fini
          dell'adozione di provvedimenti congiunturali. 
                Entro il mese di luglio il Ministro  del  tesoro,  di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, presenta al CIPE lo schema  delle
          linee di impostazione dei progetti di  bilancio  annuale  e
          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
          settore, riunite e coordinate in un  unico  documento  e  i
          relativi allegati. [Entro  lo  stesso  termine  gli  schemi
          anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di  essi
          la commissione interregionale prevista dall'art.  13  della
          legge 16 marzo 1970, n.  281,  esprime  il  proprio  parere
          entro il mese di agosto]. 
                Entro il 15 settembre il CIPE  approva  la  relazione
          previsionale e programmatica, le  relazioni  programmatiche
          di settore e le  linee  di  impostazione  dei  progetti  di
          bilancio annuale e pluriennale. 
                Le  regioni,  con  il  concorso  degli  enti   locali
          territoriali, determinano gli obiettivi  programmatici  dei
          propri bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai  programmi
          regionali di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli  obiettivi
          programmatici risultanti  dal  bilancio  pluriennale  dello
          Stato. 
                Qualora il Governo riscontri  la  mancata  attuazione
          della armonizzazione prevista dal  precedente  comma,  puo'
          promuovere  la  questione  di  merito  per   contrasto   di
          interessi ai sensi del quarto  comma  dell'art.  127  della
          Costituzione. 
                Promuove,   altresi',   l'azione    necessaria    per
          l'armonizzazione della politica economica nazionale con  le
          politiche economiche  degli  altri  Paesi  della  Comunita'
          europea  del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),   della
          Comunita' economica  europea  (C.E.E.)  e  della  Comunita'
          europea  della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo   le
          disposizioni degli Accordi di Parigi del  18  aprile  1951,
          ratificati con legge  25  giugno  1952,  n.  766,  e  degli
          Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con  legge  14
          ottobre 1957, n. 1203. 
                Sono  chiamati  a  partecipare  alle   riunioni   del
          Comitato altri Ministri, quando vengano trattate  questioni
          riguardanti  i  settori  di  rispettiva  competenza.   Sono
          altresi' chiamati i Presidenti delle  Giunte  regionali,  i
          Presidenti delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          quando  vengano  trattati  problemi   che   interessino   i
          rispettivi Enti. 
                Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
          segretario, un Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato,
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                Alle sedute del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  possono   essere   invitati   ad
          intervenire  il  Governatore  della  banca   d'Italia,   il
          Presidente  dell'Istituto  centrale   di   statistica,   il
          segretario della programmazione. 
                Per l'esame dei problemi specifici il  Comitato  puo'
          costituire nel suo seno Sottocomitati. 
                I servizi di segreteria del  Comitato  sono  affidati
          alla   Direzione   generale    per    l'attuazione    della
          programmazione economica del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica. Per tali servizi  possono  essere
          addetti   presso   il   Ministero   funzionari   di   altra
          Amministrazione a richiesta della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri.». 
              - Si riporta l'art. 61, commi 6 e 9, del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n.  50  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo)", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -
          (Omissis). 
                6. La consegna delle opere previste dal  piano  degli
          interventi approvato  ai  sensi  del  comma  4,  una  volta
          sottoposte a  collaudo  tecnico,  deve  avvenire  entro  il
          termine del 31  gennaio  2021.  Il  piano  indica  altresi'
          quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
          economico alla realizzazione degli interventi del  progetto
          sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
          regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere
          ultimate oltre detto termine. 
                (Omissis). 
                9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
          dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  55,  comma  13,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 55 (Disposizioni varie). - (Omissis). 
                13. A decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse fino al nodo stazione  di  Verona,  nonche'  delle
          iniziative    relative    all'interporto     di     Trento,
          all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
          al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
          nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
          di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998  il  canone  di
          concessione in favore dello Stato e'  aumentato  in  misura
          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1072, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.». 
                             Art. 4 bis 
 
 
               Norme in materia di messa in sicurezza 
                       di edifici e territorio 
 
  1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei
comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018
ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad
esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e
seguenti»; 
  b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente: 
      «859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il
recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del
medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui
al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori
rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  859,  della  legge  27
          dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: 
                «859. Nel caso di  mancato  rispetto  dei  termini  e
          delle  condizioni  previsti  dai  commi  857  e   858,   il
          contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo
          le modalita' di cui ai commi 128 e 129  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi  nei
          quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato
          dall'instaurazione  di  un  contenzioso  in   ordine   alla
          procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853
          e seguenti.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 853, 854, 855,  856,  857,
          858, 860, 861, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205: 
                «853. Al fine di favorire gli  investimenti,  per  il
          triennio  2018-2020,  sono  assegnati  ai  comuni  che  non
          risultano beneficiare delle  risorse  di  cui  all'art.  1,
          comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi
          per interventi riferiti  a  opere  pubbliche  di  messa  in
          sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio,  nel  limite
          complessivo di 150 milioni di euro  per  l'anno  2018,  300
          milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per
          l'anno  2020.  I  contributi  non  sono  assegnati  per  la
          realizzazione di opere integralmente  finanziate  da  altri
          soggetti. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018 854. I comuni di cui al
          comma  853  comunicano  le  richieste  di   contributo   al
          Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del  20
          febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20  settembre  2018  per
          l'anno 2019 e del 20 settembre 2019  per  l'anno  2020.  La
          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla
          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e
          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri
          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione
          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione
          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
          l'esclusione dalla procedura. La  richiesta  di  contributo
          deve  riferirsi  ad  opere  inserite   in   uno   strumento
          programmatorio  e  ciascun   comune   non   puo'   chiedere
          contributi  di   importo   superiore   a   5.225.000   euro
          complessivi. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018  855.  L'ammontare  del
          contributo attribuito  a  ciascun  comune  e'  determinato,
          entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre  2018
          per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno  2020,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora  l'entita'
          delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
          disponibili, l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  dei
          comuni che presentano la minore  incidenza  dell'avanzo  di
          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai
          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio
          precedente a quello di riferimento. 
                In vigore dal 1° gennaio 2018 
                856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate
          esclusivamente le richieste  di  contributo  pervenute  dai
          comuni che, alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)
          ed e), e  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.
          Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  i  termini  ai
          sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229, le  informazioni  di  cui  al  primo
          periodo  sono  desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto
          consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
                857. Il comune beneficiario del contributo di cui  al
          comma  853  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 858  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che
          gli  stessi  vengano   impegnati   entro   il   30   giugno
          dell'esercizio successivo. 
                In vigore dal  1°  gennaio  2018  858.  I  contributi
          assegnati con il decreto di cui al comma 855  sono  erogati
          dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il  20
          per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il
          28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro  il  28  febbraio
          2020 per l'anno 2020, per il  60  per  cento  entro  il  30
          novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019  per
          l'anno 2019 ed entro il 31 maggio  2020  per  l'anno  2020,
          previa  verifica  dell'avvenuto  affidamento  dei   lavori,
          attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma  860,
          e per il restante 20  per  cento  previa  trasmissione,  al
          Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero
          del certificato di regolare  esecuzione  rilasciato  per  i
          lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              (Omissis). 
                860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai
          commi da 853 a 859 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          "Contributo investimenti legge di bilancio 2018". 
                861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui al comma 853.». 
                             Art. 4 ter 
 
 
             Commissario straordinario per la sicurezza 
                  del sistema idrico del Gran Sasso 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con
proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario
straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla
pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed
urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio
idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque
e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque
esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
  4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale
ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle
amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti
modalita': 
  a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario; 
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede
direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le
amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra
amministrazione dello Stato o ente locale. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e'
determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di
sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 
  6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. 
  7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse
individuate al comma 12. 
  8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal
Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di
coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di
coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila
e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran
Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di
Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non
spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza. 
  9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza
dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme. 
  10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica
captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione
secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la
messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni
idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza
come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie
autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi
determinati dal Commissario straordinario. 
  11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di
altra natura. 
  12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede
il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i
cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021. 
  14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229. 
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  15,  commi  2  e  3,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale.». 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
          al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta l'art. 7, del citato  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
          acque  superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo
          umano). - (Omissis). 
                3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
          immediatamente circostante  le  captazioni  o  derivazioni:
          essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
          acque superficiali,  deve  avere  un'estensione  di  almeno
          dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve  essere
          adeguatamente protetta e dev'essere adibita  esclusivamente
          a opere di  captazione  o  presa  e  ad  infrastrutture  di
          servizio. 
                4. La zona di rispetto e' costituita  dalla  porzione
          di territorio circostante la zona  di  tutela  assoluta  da
          sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da  tutelare
          qualitativamente  e  quantitativamente  la  risorsa  idrica
          captata  e  puo'  essere  suddivisa  in  zona  di  rispetto
          ristretta e zona di rispetto allargata, in  relazione  alla
          tipologia  dell'opera  di  presa  o   captazione   e   alla
          situazione  locale  di  vulnerabilita'  e   rischio   della
          risorsa.  In  particolare,  nella  zona  di  rispetto  sono
          vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
          svolgimento delle seguenti attivita': 
                  a) dispersione di fanghi e acque reflue,  anche  se
          depurati; 
                  b) accumulo di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o
          pesticidi; 
                  c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti  o
          pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali  sostanze   sia
          effettuato sulla base delle indicazioni  di  uno  specifico
          piano di utilizzazione che tenga  conto  della  natura  dei
          suoli,   delle   colture   compatibili,   delle    tecniche
          agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle  risorse
          idriche; 
                  d) dispersione nel sottosuolo di  acque  meteoriche
          proveniente da piazzali e strade; 
                  e) aree cimiteriali; 
                  f)  apertura  di  cave  che   possono   essere   in
          connessione con la falda; 
                  g) apertura di pozzi ad  eccezione  di  quelli  che
          estraggono acque destinate al consumo  umano  e  di  quelli
          finalizzati  alla  variazione   dell'estrazione   ed   alla
          protezione delle caratteristiche  quali-quantitative  della
          risorsa idrica; 
                  h) gestione di rifiuti; 
                  i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze  chimiche
          pericolose e sostanze radioattive; 
                  l) centri di raccolta, demolizione  e  rottamazione
          di autoveicoli; 
                  m) pozzi perdenti; 
                  n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda  i
          170  chilogrammi  per  ettaro  di  azoto   presente   negli
          effluenti,  al  netto  delle  perdite   di   stoccaggio   e
          distribuzione.  E'  comunque  vietata  la  stabulazione  di
          bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
          colpite dagli eventi sismici  del  2016),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
                «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del
          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni
          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione
          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'
          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle
          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni
          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove
          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito
          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella
          sezione "Amministrazione trasparente" e sono soggetti  alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e
          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli
          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Si riporta  l'art.  34-ter,  della  citata  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30,  comma  2,
          terzo   periodo,   riferibili   ad   esercizi    precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta l' art. 1, comma 95, della citata legge 30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).». 
                            Art. 4 quater 
 
 
       Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile 
 
  1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno
di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine
di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e
cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e
la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un
quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle
risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di
realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e
2021: 
  a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in
relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio
pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; 
  b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4,
primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di
ulteriori tre esercizi; 
  c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a
quelle annuali. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 24, 27, 29, 30,  33,  34  e
          34-bis, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 24 (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili   attuativi   dell'art.   81   della
          Costituzione. 
                2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
                3.  Sulla  base  dei  criteri  dell'universalita'   e
          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti  e  regolati  in
          base all'art. 40, comma 2, lettera p). 
                4. E' vietata altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
                5. Restano valide  le  disposizioni  legislative  che
          prevedono la riassegnazione  di  particolari  entrate  alle
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione. 
                5-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.». 
                «Art. 27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
                2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al
          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.». 
                «Art. 29 (Fondo di riserva per le  autorizzazioni  di
          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  "fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa"
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento». 
                «Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale  e  a  carattere
          permanente). - 1. Le leggi pluriennali di  spesa  in  conto
          capitale quantificano la spesa complessiva e  le  quote  di
          competenza  attribuite  a  ciascun  anno  interessato.   Le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono   assumere
          impegni  nei  limiti  dell'intera  somma   indicata   dalle
          predette leggi mentre i relativi  pagamenti  devono  essere
          contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  annuali   di
          bilancio. 
                2. Con la seconda sezione del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
                  a) la rimodulazione, ai sensi dell'art.  23,  comma
          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
          triennio di riferimento del bilancio di previsione; 
                  b) la reiscrizione nella competenza degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
                2-bis. In apposito allegato al disegno  di  legge  di
          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai
          sensi del comma 2. 
                3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                  a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,   a
          valere sul contributo stesso,  a  stipulare  operazioni  di
          mutui con istituti di credito il cui onere di  ammortamento
          e' posto a carico dello Stato. In tal  caso  il  debito  si
          intende  assunto  dallo  Stato  che  provvede,   attraverso
          specifica delega del beneficiario medesimo, ad  erogare  il
          contributo direttamente all'istituto di credito; 
                  b)  spesa  ripartita  da  erogare  al  beneficiario
          secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
                4. Nel caso si proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
                5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
          a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
                6.  Le  leggi  di  spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui
          l'onere a regime e' superiore  a  quello  indicato  per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
                7. 
                8.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
                9. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  8  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) introduzione della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
                  b)   predisposizione   da   parte   del   Ministero
          competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
          la valutazione degli investimenti; 
                  c) garanzia di indipendenza e professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                  d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                  e) separazione del finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al "fondo progetti"  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  "fondo
          opere"  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                  f)  adozione   di   regole   trasparenti   per   le
          informazioni relative al finanziamento  e  ai  costi  delle
          opere;  previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali   in
          formato telematico alle Camere e procedure di  monitoraggio
          sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  e  dei  singoli
          interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
          sostenuti   e   ai   risultati    ottenuti    relativamente
          all'effettivo stato di realizzazione delle opere; 
                  g)  previsione  di  un  sistema  di  verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
                10. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari  entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
                11.». 
                «Art. 33 (Assestamento e variazioni di  bilancio).  -
          1. Entro il mese di giugno di  ciascun  anno,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge
          ai fini  dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio
          formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta  della
          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede
          di  rendiconto  dell'esercizio  scaduto  il   31   dicembre
          precedente. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni di bilancio occorrenti  per  l'applicazione  dei
          provvedimenti legislativi pubblicati  successivamente  alla
          presentazione del disegno di legge di  bilancio  indicando,
          per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai  fini  della
          gestione  e  della   rendicontazione,   le   dotazioni   di
          competenza, di cassa e in conto residui. 
                2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
          comma 2 anche in  relazione  ai  provvedimenti  legislativi
          pubblicati   nei   sessanta    giorni    precedenti    alla
          presentazione del  disegno  di  legge  di  bilancio  i  cui
          effetti non risultino  recepiti  nel  medesimo  disegno  di
          legge. 
                3. Con il disegno di legge di cui al comma 1  possono
          essere  proposte,  limitatamente  all'esercizio  in  corso,
          variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   finanziarie
          previste a legislazione vigente, anche relative  ad  unita'
          di voto  diverse,  restando  comunque  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti. 
                4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa
          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del
          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori
          legislativi di cui all'art. 21,  comma  5,  lettera  b),  e
          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto
          capitale per finanziare spese correnti. 
                4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato ai fini del  rispetto
          dei saldi di  finanza  pubblica,  possono  essere  disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di  ciascuna
          azione, con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
          all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque  nel  rispetto
          dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili  di
          cui alla lettera a) del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.
          Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  spesa  in
          conto capitale per finanziare spese correnti. 
                4-ter.  Nell'ambito  dello  stato  di  previsione  di
          ciascun Ministero possono essere effettuate, ad  invarianza
          di  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  aventi
          ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se  appartenenti  a
          titoli  diversi,  iscritti  nella  categoria   2   (consumi
          intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
          con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art.  21,
          comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
          spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  medesimo  comma  5
          dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli  stanziamenti
          in conto capitale  per  finanziare  spese  correnti.  Salvo
          quanto  previsto  dal   comma   4-quater,   le   variazioni
          compensative di cui al  primo  periodo  sono  disposte  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente. 
                4-quater. Nel caso in cui le variazioni  compensative
          di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese  concernenti
          l'acquisto di beni  e  servizi  comuni  a  piu'  centri  di
          responsabilita' amministrativa, gestite  nell'ambito  dello
          stesso  Ministero  da  un  unico  ufficio  o  struttura  di
          servizio, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono  essere
          disposte  con  decreto  interdirettoriale   del   dirigente
          generale, cui fa capo il predetto ufficio  o  struttura  di
          servizio  del  Ministero  interessato,   e   dell'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio  della
          Ragioneria generale dello Stato, da comunicare  alla  Corte
          dei conti. 
                4-quinquies.  Al  fine  di  preordinare   nei   tempi
          stabiliti  le  disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per
          disporre i pagamenti e di rendere effettive  le  previsioni
          indicate nei piani finanziari dei  pagamenti,  con  decreto
          del Ministro competente, da  comunicare  al  Parlamento  ed
          alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione  della
          spesa, possono essere disposte, tra  unita'  elementari  di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per
          i pagamenti effettuati mediante  l'emissione  di  ruoli  di
          spesa  fissa,  previa  verifica  da  parte  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle
          medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 
                4-sexies. Le variazioni di  bilancio  in  termini  di
          competenza, cassa e residui, necessarie  alla  ripartizione
          nel corso dell'esercizio  finanziario,  anche  tra  diversi
          Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per  legge  sono
          disposte, salvo che non  sia  diversamente  previsto  dalla
          legge medesima, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dei Ministri interessati. 
                4-septies. Il disegno di  legge  di  assestamento  e'
          corredato di una relazione tecnica, in  cui  si  da'  conto
          della coerenza del valore del saldo netto da  finanziare  o
          da  impiegare  con  gli  obiettivi  programmatici  di   cui
          all'art.  10,  comma  2,  lettera  e).  La   relazione   e'
          aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge  di
          assestamento tra i due rami del Parlamento. 
                4-octies. Il budget di cui  all'art.  21,  comma  11,
          lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge
          di  assestamento  e,  successivamente,  sulla  base   delle
          eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di  legge
          a seguito dell'esame parlamentare.». 
                «Art. 34 (Impegno e pagamento).  -  1.  I  dirigenti,
          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
                2. Con riferimento alle somme dovute dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
                2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di
          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.
          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,
          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni
          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono
          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,
          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione
          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato
          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini
          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi
          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui
          all'art. 23,  comma  1-ter,  e  nel  limite  degli  impegni
          assunti  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento.
          L'assunzione degli impegni di spesa delegata  e'  possibile
          solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
          ragione  dell'impegno,  l'importo  ovvero  gli  importi  da
          impegnare,   l'esercizio   finanziario   o   gli   esercizi
          finanziari su cui  gravano  le  scadenze  di  pagamento.  A
          valere sugli impegni di spesa  delegata,  l'amministrazione
          dispone  una  o  piu'  aperture  di  credito  in   funzione
          dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o  programmate
          dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
          a  fronte  delle  aperture  di  credito  ricevute  non   si
          perfezionino  obbligazioni  esigibili  entro   il   termine
          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno
          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente
          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'
          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari
          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura
          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle
          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai
          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura
          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e
          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui
          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base
          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari
          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei
          residui  di  cui  all'art.  34-bis.  Previa  autorizzazione
          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme
          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola
          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le
          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico
          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del
          relativo ordine di accreditamento. 
                3. Per le spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
                4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie
          relative al personale, sono imputate  alla  competenza  del
          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i
          relativi pagamenti. 
                5. Per gli impegni di spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2. 
                6. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo tale data. 
                6-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  6,  le
          risorse assegnate con variazioni di bilancio  adottate  con
          decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          trasmessi alla Corte dei conti entro il 28  febbraio,  sono
          conservate tra i residui  passivi  dell'anno  successivo  a
          quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: 
                  a) all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi
          pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                  b)  alla  riassegnazione  di  entrate   di   scopo,
          adottate nell'ultimo mese dell'anno; 
                  c) alla attribuzione delle risorse di fondi la  cui
          ripartizione,  tra  le  unita'   elementari   di   bilancio
          interessate,  e'  disposta  con  il  predetto  decreto   di
          variazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione. 
                6-ter. Le risorse di  parte  corrente  assegnate  con
          variazioni di bilancio e non impegnate  entro  la  chiusura
          dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di  cui  al
          comma 6-bis,  costituiscono  economie  di  bilancio,  fatta
          eccezione per quelle assegnate per  effetto  di  variazioni
          compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
          relative alle competenze fisse e continuative del personale
          finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa,  purche'
          i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
          dei conti entro il 15 marzo. 
                7. Al fine di garantire una  corretta  programmazione
          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio
          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in
          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle
          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e
          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha
          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di
          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in
          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a
          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi
          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
          di gestione. 
                7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano
          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal
          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
                8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
                8-bis.  Quali  titoli  e  documenti  comprovanti   il
          diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
          i provvedimenti di approvazione degli stati di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
                9.  Ai   fini   della   predisposizione   del   piano
          finanziario dei pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni
          elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
                10. Gli uffici di controllo, effettuano, con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente
          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di
          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto
          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti
          obblighi. 
                11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese
          relative a fitti, censi, canoni, livelli. 
                12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate  mediante
          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'
          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello
          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di
          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa
          fissa informatici.». 
                «Art. 34-bis (Conservazione dei residui  passivi).  -
          1. Salvo che non sia diversamente previsto con  legge,  gli
          stanziamenti di parte corrente  non  impegnati  al  termine
          dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 
                2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
          secondo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
          assunto il relativo impegno di spesa e  quelli  non  pagati
          entro  il  terzo  anno  relativi  a  spese   destinate   ai
          trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni   pubbliche,
          costituiscono    economie    di    bilancio    salvo    che
          l'amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,
          entro il termine previsto per  l'accertamento  dei  residui
          passivi  riferiti  all'esercizio  scaduto,  al   competente
          Ufficio centrale di bilancio, la permanenza  delle  ragioni
          della sussistenza del debito, in modo  da  giustificare  la
          conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
          caso  le  somme   si   intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi  e  possono  riprodursi  in   bilancio   con
          riassegnazione  alle  pertinenti   unita'   elementari   di
          bilancio degli esercizi successivi. 
                3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'art. 30. 
                4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello
          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono
          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
                4-bis. I termini  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si
          applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis  dell'art.
          34. 
                5. Le somme  relative  a  contributi  pluriennali  ai
          sensi dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui
          non piu' dovute  al  creditore  originario  possono  essere
          utilizzate a favore di altri soggetti,  ferme  restando  le
          finalita'   per   le   quali   le   risorse   sono    state
          originariamente  iscritte  in  bilancio.   L'autorizzazione
          all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'   concessa   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato,  previa  verifica
          della sussistenza  delle  esigenze  rappresentate  e  della
          compatibilita'   dell'operazione   con   il    mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di  finanza  pubblica,  ai  sensi
          della legislazione vigente. 
                6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, sono  allegati  al  rendiconto  generale
          dello Stato. 
                7. La gestione dei  residui  e'  tenuta  distinta  da
          quella  della  competenza,  in  modo  che   nessuna   spesa
          afferente ai residui possa essere imputata sui fondi  della
          competenza e viceversa.». 
                          Art. 4 quinquies 
 
 
                     Misure per l'accelerazione 
               degli interventi di edilizia sanitaria 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli
interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti
presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro
ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il
Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa
valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con
la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a
quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto
dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
provvedere all'ammissione a finanziamento. 
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario
straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri
di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il
compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera
in qualita' di Commissario ad acta. 
  4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al
presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza,
nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli
interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi
ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del
presente articolo. 
  6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento. 
  8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3
e 4, del presente decreto. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo  1988,  n.
          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988): 
                «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta l'art. 5-bis, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421): 
                «Art.    5-bis    (Ristrutturazione    edilizia     e
          ammodernamento tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi
          regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero
          della sanita' puo' stipulare, di concerto con il  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,
          iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci  regionali,
          accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti
          pubblici  interessati  aventi  ad   oggetto   la   relativa
          copertura   finanziaria   nell'arco    pluriennale    degli
          interventi,   l'accelerazione   delle   procedure   e    la
          realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla
          qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. 
                2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano altresi' le  funzioni  di  monitoraggio  e  di
          vigilanza demandate al Ministero della sanita', i  rapporti
          finanziari fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo,  le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita' di partecipazione  finanziaria  delle  regioni  e
          degli altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche'  gli
          eventuali   apporti   degli    enti    pubblici    preposti
          all'attuazione. 
                3. In  caso  di  mancata  attivazione  del  programma
          oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal  medesimo
          programma,  la   copertura   finanziaria   assicurata   dal
          Ministero della sanita' viene riprogrammata e  riassegnata,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le  province  autonome,  in  favore  di
          altre regioni o enti pubblici interessati al  programma  di
          investimenti, tenuto conto della capacita' di  spesa  e  di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.». 
              - L'art. 2,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1996,  n.
          303, S.O., reca «Misure in materia di servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  310,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
                «310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
          risorse  per  l'attuazione  del   programma   di   edilizia
          sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
          67, e successive modificazioni, gli  accordi  di  programma
          sottoscritti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  decorsi  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si
          intendono risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli
          interventi per i quali la relativa richiesta di  ammissione
          al finanziamento non risulti presentata al Ministero  della
          salute entro tale periodo  temporale,  con  la  conseguente
          revoca dei corrispondenti impegni  di  spesa.  La  presente
          disposizione si applica anche alla parte degli  accordi  di
          programma relativa agli interventi per i quali  la  domanda
          di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma
          valutata non ammissibile al finanziamento  entro  trentasei
          mesi dalla sottoscrizione degli accordi  medesimi,  nonche'
          alla parte degli accordi relativa agli  interventi  ammessi
          al finanziamento per i quali,  entro  diciotto  mesi  dalla
          relativa comunicazione alla regione o  provincia  autonoma,
          gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione
          dei lavori, salvo proroga autorizzata dal  Ministero  della
          salute. Per gli  accordi  aventi  sviluppo  pluriennale,  i
          termini di cui al presente comma  si  intendono  decorrenti
          dalla  data  di  inizio  dell'annualita'   di   riferimento
          prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.». 
              - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.». 
                            Art. 4 sexies 
 
 
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in  materia  di
  sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per  l'acquisto,  la
costruzione, l'adeguamento,  anche  strutturale,  e  l'ammodernamento
delle sedi di servizio del medesimo Corpo. 

                           Art. 4 septies 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di
  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di
  infrazione in corso. 
 
  1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione
in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli
interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo
possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette
procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione
relative alle medesime problematiche. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere. 
  3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le
funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito
a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al
superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n.
2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione
progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni,
il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo
d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima
valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle
sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014
(causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del
Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al
presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun
incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun
incarico. 
  5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. 
  6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del
provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento. 
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi
ultimi, alle regioni»; 
  b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle
aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore
del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il
primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il
Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.». 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  2,  commi  1,  2   e   9,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi  urgenti
          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'art. 143 del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia." 
                (Omissis). 
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico   dei   quadri   economici   degli   interventi   da
          realizzare.». 
              - Si riporta l'art. 7, commi  7,  7-bis  e  7-ter,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164: 
                «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (Omissis). 
                7. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la  nomina  di
          appositi commissari  straordinari,  che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
          10 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari
          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
                7-bis. I commissari straordinari di cui al  comma  7,
          che assicurano la realizzazione  degli  interventi  con  le
          risorse destinate  dalla  delibera  CIPE  n.  60/2012  alla
          depurazione delle acque, procedono senza  indugio  al  loro
          impegno con le procedure ad evidenza pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
          comunque  dall'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   e
          dell'esito   delle   stesse   informano    il    competente
          Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
                7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'art.  1,
          comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo  le
          specifiche tecniche di cui alla  circolare  n.  18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
                5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,
          il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.  17  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 20, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «Art. 20 (Norme straordinarie per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso  amministrativo).  -  1.  In
          considerazione  delle  particolari   ragioni   di   urgenza
          connesse      con      la      contingente       situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle Province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
                2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano
          i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
          e il quadro finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
                3. Il commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
                4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al  comma
          3, il commissario ha, sin dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall' art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133; i decreti di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
                5.   Il   commissario,   se   alle   dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
                6. In ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze
          emesse dal commissario non possono comportare  oneri  privi
          di copertura finanziaria in violazione dell'art.  81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art.  1
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
                8. 
                8-bis. 
                9. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          regionale. 
                10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 142 del 2004. 
                10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,
          n. 383, e' sostituito dal seguente: 
                  "4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616". 
                10-ter.  Al  fine  della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'art. 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'  autorizzata
          l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a  1  milione  di
          euro per ciascuno degli  anni  2009  e  2010,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'art.  145,  comma  40,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
                10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
                10-quinquies. Ai fini di cui al comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          suscettibili di poter beneficiare di  un  finanziamento  da
          parte della BEI stessa. 
                10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre  2003,
          n. 350, e successive modificazioni, possono  richiedere  il
          finanziamento  da  parte  della  Banca  europea   per   gli
          investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a
          cui  fornisca  la  relativa  provvista,  secondo  le  forme
          documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per
          le operazioni di finanziamento di scopo. 
                10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "c-bis)  il  suolo  non   contaminato   e   altro
          materiale  allo   stato   naturale   escavato   nel   corso
          dell'attivita'  di  costruzione,  ove  sia  certo  che   il
          materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
          naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato"; 
                  b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,"». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66
          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 aprile 2003, S.O. n. 61. 
                               Art. 5 
 
 
              Norme in materia di rigenerazione urbana 
 
  1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del
consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio
edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto
patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di
demolizione e ricostruzione: 
    a) (soppressa); 
    b) all'articolo 2-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo  il  comma  1
sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio. 
      1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata
assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume
dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.»; 
  b-bis) le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  commi  secondo  e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. 
  1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo
2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per
ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche
abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei
residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in
conto residui. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2-bis, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia - Testo A), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis ( (L). Deroghe in materia  di  limiti  di
          distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
          statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice
          civile e alle disposizioni integrative,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
          con proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
          n. 1444, e possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi  da
          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli
          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,
          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o
          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree
          territoriali. 
                1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
          orientare i comuni nella definizione di limiti di  densita'
          edilizia, altezza e distanza dei  fabbricati  negli  ambiti
          urbani consolidati del proprio territorio. 
                1-ter. In ogni caso di intervento  di  demolizione  e
          ricostruzione,  quest'ultima  e'  comunque  consentita  nel
          rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche'
          sia effettuata  assicurando  la  coincidenza  dell'area  di
          sedime e del volume dell'edificio  ricostruito  con  quello
          demolito,    nei    limiti    dell'altezza    massima    di
          quest'ultimo.». 
              - Si riporta l'art. 9, del  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
          di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i
          fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli
          insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici  o
          riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o  a
          parcheggi da osservare ai fini della formazione  dei  nuovi
          strumenti  urbanistici  o   della   revisione   di   quelli
          esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n.
          765): 
                «Art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati).  -  Le
          distanze  minime  tra  fabbricati  per  le   diverse   zone
          territoriali omogenee sono stabilite come segue: 
                  1)  Zone  A):  per  le  operazioni  di  risanamento
          conservativo  e  per  le  eventuali  ristrutturazioni,   le
          distanze tra gli edifici non  possono  essere  inferiori  a
          quelle intercorrenti tra i volumi  edificati  preesistenti,
          computati senza tener conto di  costruzioni  aggiuntive  di
          epoca recente  e  prive  di  valore  storico,  artistico  o
          ambientale; 
                  2)  Nuovi  edifici  ricadenti  in  altre  zone:  e'
          prescritta in tutti i casi la distanza minima  assoluta  di
          m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 
                  3) Zone C):  e'  altresi'  prescritta,  tra  pareti
          finestrate di edifici antistanti, la distanza  minima  pari
          all'altezza del fabbricato piu' alto; la norma  si  applica
          anche quando una sola parete sia  finestrata,  qualora  gli
          edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 
                Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
          interposte strade destinate al traffico  dei  veicoli  (con
          esclusione della viabilita' a fondo cieco  al  servizio  di
          singoli edifici o di insediamenti) - debbono  corrispondere
          alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
                  ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
          ml. 7; 
                  ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
          tra ml. 7 e ml. 15; 
                  ml. 10 per lato, per strade di larghezza  superiore
          a ml. 15. 
                Qualora  le  distanze  tra  fabbricati,  come   sopra
          computate, risultino inferiori all'altezza  del  fabbricato
          piu' alto,  le  distanze  stesse  sono  maggiorate  fino  a
          raggiungere la misura  corrispondente  all'altezza  stessa.
          Sono ammesse  distanze  inferiori  a  quelle  indicate  nei
          precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
          oggetto  di   piani   particolareggiati   o   lottizzazioni
          convenzionate con previsioni planovolumetriche.». 
              - La legge 14 marzo 2001, n. 80  (Interventi  a  favore
          del comune di Pietrelcina), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001. 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2017, S.O. n. 62/L. 
                             Art. 5 bis 
 
 
           Disposizioni in materia di ciclovie interurbane 
 
  1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «delle autostrade ciclabili»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2»; 
  b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 104, della citata legge 30
          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                104. Allo scopo di finanziare interventi  finalizzati
          alla progettazione di ciclovie interurbane,  come  definite
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  11
          gennaio 2018, n. 2, e' istituito, nello stato di previsione
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
          Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2
          milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  il
          31 agosto 2019, sono definite le  modalita'  di  erogazione
          delle risorse del predetto Fondo, nonche' le  modalita'  di
          verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli
          enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di
          cui al presente comma. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 2, della legge 11 gennaio 2018,  n.
          2  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della   mobilita'   in
          bicicletta e  la  realizzazione  della  rete  nazionale  di
          percorribilita' ciclistica): 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  della  presente
          legge si intende per: 
                  a)  "ciclovia":  un  itinerario  che  consenta   il
          transito delle biciclette nelle due  direzioni,  dotato  di
          diversi livelli di protezione determinati da  provvedimenti
          o da infrastrutture che rendono la  percorrenza  ciclistica
          piu' agevole e sicura; 
                  b)  "rete  cicloviaria":   l'insieme   di   diverse
          ciclovie o di segmenti di  ciclovie  raccordati  tra  loro,
          descritti,  segnalati  e  legittimamente  percorribili  dal
          ciclista senza soluzione di continuita'; 
                  c) "via verde  ciclabile"  o  "greenway":  pista  o
          strada  ciclabile  in  sede  propria  sulla  quale  non  e'
          consentito il traffico motorizzato; 
                  d)  "sentiero   ciclabile   o   percorso   natura":
          itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi
          o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche
          costruttive,  dove  e'  ammessa   la   circolazione   delle
          biciclette; 
                  e) "strada senza  traffico":  strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di  cinquanta  veicoli  al
          giorno calcolata su base annua; 
                  f) "strada a basso traffico": strada  con  traffico
          motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli  al
          giorno calcolata su base  annua  senza  punte  superiori  a
          cinquanta veicoli all'ora; 
                  g)  "strada  30":  strada  urbana   o   extraurbana
          sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari  o
          a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
          dall'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495;
          e' considerata "strada 30" anche la strada extraurbana  con
          sezione  della  carreggiata  non  inferiore  a  tre   metri
          riservata  ai  veicoli  non  a   motore,   eccetto   quelli
          autorizzati, e sottoposta al  limite  di  velocita'  di  30
          chilometri orari. 
                2.  Con  riferimento  ai  parametri  di  traffico   e
          sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari  che
          comprendono una o piu' delle seguenti categorie: 
                  a) le  piste  o  corsie  ciclabili,  come  definite
          dall'art. 3, comma 1, numero 39), del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e
          dall'art. 140, comma 7, del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
                  b)  gli  itinerari  ciclopedonali,  come   definiti
          dall'art. 2, comma  3,  lettera  F-bis,  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285; 
                  c) le vie verdi ciclabili; 
                  d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; 
                  e) le strade senza traffico e a basso traffico; 
                  f) le strade 30; 
                  g) le aree pedonali,  come  definite  dall'art.  3,
          comma 1, numero 2), del codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  h) le  zone  a  traffico  limitato,  come  definite
          dall'art. 3, comma 1, numero 54), del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  i) le zone residenziali, come definite dall'art. 3,
          comma 1, numero 58), del codice della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». 
                             Art. 5 ter 
 
 
            Norme applicabili in materia di procedimenti 
           di localizzazione di opere di interesse statale 
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto
1990, n. 241»; 
  b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383  (Regolamento  recante
          disciplina dei procedimenti di localizzazione  delle  opere
          di  interesse  statale),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3  (Localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale difformi  dagli  strumenti  urbanistici  e  mancato
          perfezionamento dell'intesa). - 1.  Qualora  l'accertamento
          di conformita' di cui all'art. 2 del presente  regolamento,
          dia esito negativo, oppure  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la
          regione interessata non  si  perfezioni  entro  il  termine
          stabilito, viene convocata una  conferenza  di  servizi  ai
          sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano
          la   regione   e,   previa   deliberazione   degli   organi
          rappresentativi, il comune o i comuni interessati,  nonche'
          le altre amministrazioni dello Stato e  gli  enti  comunque
          tenuti ad adottare atti di intesa, o a  rilasciare  pareri,
          autorizzazioni, approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle
          leggi statali e regionali. 
                2. (Abrogato). 
                3. (Abrogato). 
                4. (Abrogato). 
                5. (Abrogato).». 
              - Si  riporta  l'art.  2,  comma  14,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  2   (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi). - (Omissis). 
                14. In caso di opere e lavori pubblici  di  interesse
          nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e
          servizi  pubblici  nonche'  di   amministrazioni   statali,
          ricompresi nella programmazione di settore e  per  i  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti,
          l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora
          non sia stata  perfezionata  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
          puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza
          di servizi convocata, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241  e  successive  modificazioni,  sia  dalla  medesima
          amministrazione sia dalla regione. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.
          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i
          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono
          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),
          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma
          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
          competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma
          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,
          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della
          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
                            Art. 5 quater 
 
 
                      Proroga di mutui scaduti 
 
  1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse
pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che
pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari,
possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza
dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione
degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso
ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei
diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di
ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla
Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda
dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti,
sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla
realizzazione delle predette opere. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5, commi 1 e 3,  del  decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326: 
                «Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi   e
          prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di "Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni"  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
                (Omissis). 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                  a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                  b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                  c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                  d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque
          in misura non inferiore al fondo di dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
                (Omissis).». 
                          Art. 5 quinquies 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture 
 
  1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di
assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e'
istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni
denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a
10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e
delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La
societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture
interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha
per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni
generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il
trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano
sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al
presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria
intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le
modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di
amministrazione. 
  2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle
pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima. 
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo
dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le
parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere
dall'anno 2020»; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  16,  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica): 
                «Art. 16 (Societa' in house). -  1.  Le  societa'  in
          house ricevono affidamenti diretti  di  contratti  pubblici
          dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di   esse   il
          controllo analogo o da ciascuna delle  amministrazioni  che
          esercitano su di esse il controllo analogo  congiunto  solo
          se non  vi  sia  partecipazione  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di quella prescritta da  norme  di  legge  e  che
          avvenga in forme che non comportino controllo o  potere  di
          veto, ne' l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla
          societa' controllata. 
                2.   Ai   fini   della   realizzazione   dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
                  a) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile; 
                  b) gli statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; 
                  c) in ogni caso, i requisiti del controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile. 
                3. Gli statuti delle  societa'  di  cui  al  presente
          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
                3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
                4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del
          presente decreto. 
                5. Nel caso di cui  al  comma  4,  la  societa'  puo'
          sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
          la stessa si  e'  manifestata,  rinunci  a  una  parte  dei
          rapporti  con  soggetti  terzi,  sciogliendo   i   relativi
          rapporti  contrattuali,  ovvero  rinunci  agli  affidamenti
          diretti da parte dell'ente  o  degli  enti  pubblici  soci,
          sciogliendo i relativi rapporti. In  quest'ultimo  caso  le
          attivita'   precedentemente    affidate    alla    societa'
          controllata devono essere  riaffidate,  dall'ente  o  dagli
          enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
          dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro  i
          sei  mesi  successivi  allo   scioglimento   del   rapporto
          contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle  procedure
          di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti
          dalla stessa societa' controllata. 
                6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti
          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del
          controllo analogo. 
                7. Le societa'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          tenute all'acquisto di lavori, beni e  servizi  secondo  la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  238,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge: 
                «238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18
          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro
          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000
          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno
          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,
          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e
          all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 10, del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37 dell'art. 32 le parole:  "30  giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 95, della citata legge  30
          dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).». 
                            Art. 5 sexies 
 
 
          Disposizioni urgenti per gli edifici condominial 
                degradati o ubicati in aree degradate 
 
  1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel
cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile,
la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta
anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato.
L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e
necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 
  2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1105, del codice civile: 
                «Art. 1105 (Amministrazione). - Tutti i  partecipanti
          hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
          comune. 
                Per  gli  atti  di   ordinaria   amministrazione   le
          deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
          secondo il valore delle loro quote, sono  obbligatorie  per
          la minoranza dissenziente. 
                Per   la   validita'   delle   deliberazioni    della
          maggioranza si richiede  che  tutti  i  partecipanti  siano
          stati   preventivamente   informati   dell'oggetto    della
          deliberazione. 
                Se non si  prendono  i  provvedimenti  necessari  per
          l'amministrazione della cosa comune  o  non  si  forma  una
          maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non  viene
          eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita'
          giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e  puo'
          anche nominare un amministratore.». 
              - Si riporta l'art. 50, comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 50 (Competenze del  sindaco  e  del  presidente
          della provincia). - (Omissis). 
                5. In particolare, in caso di emergenze  sanitarie  o
          di igiene pubblica a  carattere  esclusivamente  locale  le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime
          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante
          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria
          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'
          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche
          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
                (Omissis).». 
              -  Il   decreto-legge   20   febbraio   2017,   n.   14
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42  del  20
          febbraio 2017, e' stato convertito, con modificazioni dalla
          legge 18 aprile 2017,  n.  48,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017. 
                           Art. 5 septies 
 
 
          Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori 
                           e degli anziani 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore  dei  minori
nei servizi educativi per l'infanzia  e  nelle  scuole  dell'infanzia
statali  e  paritarie,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni  di
euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di  ciascun  comune
delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione  di  sistemi
di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula  di  ciascuna
scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate  alla
conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. 
  2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle
persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e
socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a
carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro
per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini
per un periodo temporale adeguato. 
  3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse
di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,
si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo  1988,  n.
          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988): 
                «Art. 20 -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  Province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 

Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL’AREA ETNEA

                               Art. 6 
 
 
          Ambito di applicazione e Commissari straordinari 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2
gennaio 2019, di seguito denominati «eventi». 
  2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti
delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio
decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La
gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021. 
  3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari»,
assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e  di
ricostruzione degli immobili privati e pubblici e  di  trasformazione
e,  eventualmente,  di  delocalizzazione  urbana   finalizzati   alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla
tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso  delle  risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei
contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 
  4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357,
nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6
          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in
          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni
          della Provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto
          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
          settembre 2018. 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          Provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
          2019. 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 23. 
              - Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2011
          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
                1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
                2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i
          commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano
          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli
          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro
          dell'economia e finanze  di  concerto  col  Ministro  della
          salute. 
                5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e
          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze
          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di
          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono
          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
          commissario unico.». 
              - Si riporta l'art. 34, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 34 (Oneri relativi al personale a  disposizione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli  uffici
          dei  commissari  del  Governo  nelle  regioni).  -  1.   Le
          amministrazioni e gli enti  di  appartenenza  continuano  a
          corrispondere gli emolumenti al proprio personale  posto  a
          disposizione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.
          La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede   a
          rimborsare   i   relativi   oneri   nei   riguardi    delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle
          amministrazioni pubbliche non statali e  assume  a  proprio
          carico le spese relative alla dotazione degli  immobili  da
          destinare  a  sede  dei  commissari   del   Governo   nelle
          regioni.». 
              - Si riportano gli articoli 4  e  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  agosto   1997,   n.   357
          (Regolamento  recante   attuazione   della   direttiva   n.
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche): 
                «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le Regioni  e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  per
          i proposti siti di importanza comunitaria opportune  misure
          per evitare il  degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
          habitat di specie, nonche' la  perturbazione  delle  specie
          per cui le zone sono state designate, nella misura  in  cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 
                2. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, sulla base di linee guida per  la  gestione  delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, adottano per le zone  speciali  di  conservazione,
          entro sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure  di
          conservazione  necessarie  che   implicano   all'occorrenza
          appropriati piani di gestione  specifici  od  integrati  ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat
          naturali di cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
          all'allegato B presenti nei siti. 
                2-bis. Le misure di  cui  al  comma  1  rimangono  in
          vigore  nelle   zone   speciali   di   conservazione   fino
          all'adozione delle misure previste al comma 2. 
                3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno di aree  naturali  protette,  si  applicano  le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.  Per  la  porzione   ricadente   all'esterno   del
          perimetro dell'area  naturale  protetta  la  regione  o  la
          provincia autonoma adotta, sentiti anche  gli  enti  locali
          interessati e il soggetto gestore  dell'area  protetta,  le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.». 
                «Art.  5  (Valutazione  di  incidenza).  -  1.  Nella
          pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
          conto della valenza naturalistico-ambientale  dei  proposti
          siti di importanza  comunitaria,  dei  siti  di  importanza
          comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
                2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici  e
          di   settore,   ivi   compresi   i   piani    agricoli    e
          faunistico-venatori  e  le  loro  varianti,  predispongono,
          secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno  studio  per
          individuare e valutare gli effetti che il piano puo'  avere
          sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
          medesimo.  Gli  atti  di  pianificazione  territoriale   da
          sottoporre alla valutazione di incidenza  sono  presentati,
          nel caso di piani  di  rilevanza  nazionale,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso  di
          piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
          comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
                3.  I  proponenti  di  interventi  non   direttamente
          connessi e  necessari  al  mantenimento  in  uno  stato  di
          conservazione soddisfacente delle specie  e  degli  habitat
          presenti  nel  sito,  ma  che   possono   avere   incidenze
          significative   sul   sito    stesso,    singolarmente    o
          congiuntamente ad altri  interventi,  presentano,  ai  fini
          della  valutazione  di  incidenza,  uno  studio  volto   ad
          individuare e  valutare,  secondo  gli  indirizzi  espressi
          nell'allegato G, i principali effetti che detti  interventi
          possono avere sul proposto sito di importanza  comunitaria,
          sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
          conservazione,   tenuto   conto    degli    obiettivi    di
          conservazione dei medesimi. 
                4.  Per  i  progetti  assoggettati  a  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale,  ai  sensi  dell'art.  6
          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  12  aprile  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del  7  settembre  1996,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  che  interessano
          proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
          comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
          dal presente regolamento, la valutazione  di  incidenza  e'
          ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
          caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti  dei
          progetti sugli habitat e sulle specie  per  i  quali  detti
          siti e zone sono stati individuati. A tale fine  lo  studio
          di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  deve
          contenere gli elementi  relativi  alla  compatibilita'  del
          progetto  con  le  finalita'  conservative   previste   dal
          presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
          cui all'allegato G. 
                5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
          degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e  le
          province  autonome,  per  quanto  di  propria   competenza,
          definiscono le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi
          studi, individuano le autorita'  competenti  alla  verifica
          degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi  di  cui
          all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della  medesima
          verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
          procedure nel caso di piani interregionali. 
                6.   Fino   alla   individuazione   dei   tempi   per
          l'effettuazione della  verifica  di  cui  al  comma  5,  le
          autorita' di cui ai commi 2  e  5  effettuano  la  verifica
          stessa entro sessanta giorni dal ricevimento  dello  studio
          di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola  volta
          integrazioni   dello   stesso   ovvero   possono   indicare
          prescrizioni alle quali il proponente deve  attenersi.  Nel
          caso in cui le  predette  autorita'  chiedano  integrazioni
          dello studio, il termine per la  valutazione  di  incidenza
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui  le  integrazioni
          pervengono alle autorita' medesime. 
                7.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o   di
          interventi che  interessano  proposti  siti  di  importanza
          comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
          di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,  in
          un'area naturale protetta nazionale,  come  definita  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
          di gestione dell'area stessa. 
                8.     L'autorita'     competente     al     rilascio
          dell'approvazione definitiva del  piano  o  dell'intervento
          acquisisce preventivamente  la  valutazione  di  incidenza,
          eventualmente individuando modalita' di  consultazione  del
          pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 
                9. Qualora, nonostante le conclusioni negative  della
          valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di
          soluzioni alternative possibili, il  piano  o  l'intervento
          debba essere realizzato per motivi imperativi di  rilevante
          interesse pubblico, inclusi motivi  di  natura  sociale  ed
          economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni
          misura compensativa necessaria per  garantire  la  coerenza
          globale della rete «Natura 2000» e ne  danno  comunicazione
          al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio
          per le finalita' di cui all'art. 13. 
                10.  Qualora  nei  siti  ricadano  tipi  di   habitat
          naturali e specie prioritari, il piano  o  l'intervento  di
          cui sia stata valutata l'incidenza  negativa  sul  sito  di
          importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
          riferimento ad esigenze connesse alla  salute  dell'uomo  e
          alla  sicurezza  pubblica  o  ad   esigenze   di   primaria
          importanza per  l'ambiente,  ovvero,  previo  parere  della
          Commissione  europea,  per  altri  motivi   imperativi   di
          rilevante interesse pubblico.». 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          13 dicembre 1991 n. 292, S.O. n. 83. 
                               Art. 7 
 
 
                Funzioni dei Commissari straordinari 
 
  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni: 
    a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari
delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di
emergenza; 
  b) vigilano sugli interventi di riparazione e  ricostruzione  degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la
concessione ed erogazione dei relativi contributi; 
  c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni  e
determinano, di concerto con le regioni  rispettivamente  competenti,
secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e
stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo
altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle
assegnate; 
  d) coordinano gli interventi di riparazione e  ricostruzione  delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13; 
  e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali   a   loro
appositamente intestate; 
  f) coordinano e realizzano  gli  interventi  di  demolizione  delle
costruzioni interessate da interventi edilizi; 
  g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e
urbanistica, per  avere  un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico; 
  h) espletano ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti, ivi  compresi  gli  interventi  a  sostegno  delle
imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il  recupero
del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  i)  provvedono,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, a dotare i comuni di cui all'allegato  2,  per  i  quali  non
siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione  di  contributi
per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di  microzonazione
sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri  per
la microzonazione  sismica»  approvati  il  13  novembre  2008  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con
propri  atti  la  concessione  di  contributi  ai   comuni   di   cui
all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili  sulle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,  entro  il   limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione; 
  l)  provvedono  alle   attivita'   relative   all'assistenza   alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle
contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e
all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. 
  2-bis. Per le attivita' di cui al comma  1,  i  Commissari  possono
avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la
sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'articolo 8. 

                               Art. 8 
 
 
                        Contabilita' speciali 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il
quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni
della provincia di Campobasso. 
  3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui  all'allegato  1,  alle
spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla
popolazione. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29. 

                               Art. 9 
 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno: 
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e
idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso
produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in
relazione al danno effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e
socio-sanitari; 
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose; 
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su
richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare,
dall'articolo 50. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE) 17 giugno  2014,  n.  651/2014/UE
          reca: «Regolamento della Commissione  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato» 
                               Art. 10 
 
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione 
             dei contributi per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con
atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le
seguenti tipologie di immobili: 
  a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti
comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini
dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio   ed   energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
  b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio; 
  c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011,  che  alla
data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); 
  e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo  giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali. 
  3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non  previa  revoca  dello
stesso da parte  del  giudice  competente  dell'esecuzione  penale  o
dell'autorita' amministrativa competente. 
  4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 
  8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un
unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere
disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti
almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio. 
  10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il
          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per
          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'art. 13, comma 2,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011,  n.  284,  S.O.,   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - (Omissis). 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                  a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica.» 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1986,  n.  131  (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          1986, S.O. n. 34. 
              - Si riporta l'art. 181,  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137): 
                «Art.   181   (Opere   eseguite   in    assenza    di
          autorizzazione o in difformita' da essa).  -  1.  Chiunque,
          senza la prescritta  autorizzazione  o  in  difformita'  di
          essa,  esegue  lavori   di   qualsiasi   genere   su   beni
          paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.  44,
          lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. 
                1-bis. La pena e' della reclusione da uno  a  quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
                  a) ricadano su immobili od aree che,  per  le  loro
          caratteristiche paesaggistiche siano  stati  dichiarati  di
          notevole  interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento
          emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
                  b) ricadano su immobili od aree tutelati per  legge
          ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria
          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un
          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta
          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova
          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
          cubi. 
                1-ter. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.  167,  qualora
          l'autorita'   amministrativa    competente    accerti    la
          compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
          comma 1-quater, la disposizione di cui al comma  1  non  si
          applica: 
                  a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o
          difformita'  dall'autorizzazione  paesaggistica,  che   non
          abbiano determinato creazione di superfici utili  o  volumi
          ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
                  b)  per  l'impiego  di  materiali  in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
                  c) per i lavori configurabili quali  interventi  di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
                1-quater. Il proprietario, possessore o  detentore  a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica
          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si
          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della
          soprintendenza da rendersi entro il termine  perentorio  di
          novanta giorni. 
                1-quinquies. La rimessione in pristino delle  aree  o
          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte
          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio
          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che
          intervenga la condanna, estingue il reato di cui  al  comma
          1. 
                2. Con la sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la
          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del
          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione
          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la
          violazione.». 
              - Si riporta l'art.  31,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia (Testo A): 
                «Art. 31 ( (L) (Interventi  eseguiti  in  assenza  di
          permesso  di  costruire,  in  totale  difformita'   o   con
          variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47,  art.
          7;  decreto-legge  23  aprile  1985,  n.   146,   art.   2,
          convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,  n.
          298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  articoli
          107 e 109) ). -  1.  Sono  interventi  eseguiti  in  totale
          difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano
          la realizzazione di  un  organismo  edilizio  integralmente
          diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
          o di utilizzazione da quello oggetto del  permesso  stesso,
          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti
          indicati nel progetto e tali  da  costituire  un  organismo
          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed
          autonomamente utilizzabile. 
                2. Il dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, accertata l'esecuzione di  interventi  in
          assenza di permesso, in totale  difformita'  dal  medesimo,
          ovvero con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi
          dell'art. 32, ingiunge al proprietario  e  al  responsabile
          dell'abuso la rimozione o  la  demolizione,  indicando  nel
          provvedimento l'area che viene  acquisita  di  diritto,  ai
          sensi del comma 3. 
                3. Se il responsabile dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
                4.    L'accertamento     dell'inottemperanza     alla
          ingiunzione a demolire, nel termine di  cui  al  precedente
          comma  3,  previa  notifica  all'interessato,   costituisce
          titolo per l'immissione nel possesso e per la  trascrizione
          nei  registri  immobiliari,  che   deve   essere   eseguita
          gratuitamente. 
                4-bis.     L'autorita'     competente,     constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'art. 27, ivi  comprese  le  aree  soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
                4-ter. I proventi delle  sanzioni  di  cui  al  comma
          4-bis spettano al comune e  sono  destinati  esclusivamente
          alla demolizione  e  rimessione  in  pristino  delle  opere
          abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate
          a verde pubblico. 
                4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, le regioni a statuto ordinario  possono  aumentare
          l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  comma  4-bis  e  stabilire  che  siano  periodicamente
          reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
          demolizione. 
                5. L'opera acquisita e' demolita  con  ordinanza  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
          di rispetto dell'assetto idrogeologico. 
                6.  Per  gli  interventi  abusivamente  eseguiti   su
          terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali,  a
          vincolo di inedificabilita', l'acquisizione  gratuita,  nel
          caso di inottemperanza all'ingiunzione di  demolizione,  si
          verifica di diritto  a  favore  delle  amministrazioni  cui
          compete la  vigilanza  sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
          amministrazioni provvedono  alla  demolizione  delle  opere
          abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
          responsabili dell'abuso.  Nella  ipotesi  di  concorso  dei
          vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio
          del comune. 
                7.  Il  segretario   comunale   redige   e   pubblica
          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
          relativi   agli   immobili   e   alle   opere    realizzati
          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed
          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
          sospensione e  trasmette  i  dati  anzidetti  all'autorita'
          giudiziaria  competente,   al   presidente   della   giunta
          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
                8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  27,  ovvero
          protrattasi oltre il termine  stabilito  dal  comma  3  del
          medesimo art.  27,  il  competente  organo  regionale,  nei
          successivi   trenta   giorni,   adotta   i    provvedimenti
          eventualmente necessari dandone  contestuale  comunicazione
          alla   competente    autorita'    giudiziaria    ai    fini
          dell'esercizio dell'azione penale. 
                9. Per le opere abusive di cui al presente  articolo,
          il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
          all'art. 44, ordina la demolizione delle  opere  stesse  se
          ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
                9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 23,
          comma 01.». 
              - Si riportano gli articoli 46 e 47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art.  46  (  (R)   (Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni) ). - 1. Sono comprovati con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
                «Art. 47 ( (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto
          di notorieta').  -  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente
          stati, qualita' personali  o  fatti  che  siano  a  diretta
          conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione
          resa e sottoscritta dal medesimo con  la  osservanza  delle
          modalita' di cui all'art. 38. (R). 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riportano gli articoli  1120,  1121  e  1136,  del
          codice civile: 
                «Art. 1120  (Innovazioni).  -  I  condomini,  con  la
          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,
          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni. 
                I condomini, con la maggioranza indicata dal  secondo
          comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni  che,
          nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
                  1) le opere e gli interventi volti a migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
                  2) le opere e gli interventi previsti per eliminare
          le  barriere  architettoniche,  per  il  contenimento   del
          consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
                  3) l'installazione di impianti centralizzati per la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
                L'amministratore e' tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
                Sono  vietate  le  innovazioni  che  possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.». 
                «Art. 1121 (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie).  -
          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o
          abbia  carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere, impianti o manufatti suscettibili  di  utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
                Se  l'utilizzazione  separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
                Nel caso previsto dal primo comma  i  condomini  e  i
          loro eredi o aventi causa possono  tuttavia,  in  qualunque
          tempo,   partecipare    ai    vantaggi    dell'innovazione,
          contribuendo nelle spese di esecuzione  e  di  manutenzione
          dell'opera.». 
                «Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione
          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti
          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore
          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al
          condominio. 
                Sono valide le deliberazioni approvate con un  numero
          di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
                Se  l'assemblea  in  prima  convocazione   non   puo'
          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in
          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a
          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni
          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'
          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La
          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza
          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
                Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter
          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate
          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
          articolo. 
                Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo comma, e
          all'art. 1122-bis, terzo  comma,  devono  essere  approvate
          dall'assemblea con un numero di  voti  che  rappresenti  la
          maggioranza degli intervenuti ed almeno  i  due  terzi  del
          valore dell'edificio. 
                L'assemblea non puo' deliberare, se  non  consta  che
          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
                Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo
          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto
          dall'amministratore.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  1  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -
          (Omissis). 
                2. Le disposizioni del presente codice si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                  a) appalti di lavori, di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                    1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 
                    2)  lavori  di  edilizia  relativi  a   ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici scolastici e universitari  e  edifici  destinati  a
          funzioni pubbliche; 
                  b) appalti di servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'art.  35  sovvenzionati  direttamente  in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                  c) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                  d) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                  e) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e
          dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
          L'amministrazione che rilascia il permesso di  costruire  o
          altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in  relazione
          alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente
          diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
          stessa, in  sede  di  richiesta  del  suddetto  titolo,  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica  delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  indice  una
          gara con le modalita' previste dall'art. 60 o  61.  Oggetto
          del contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo
          in sede di  offerta,  sono  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
          distintamente   il   corrispettivo   richiesto    per    la
          progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per
          i costi della sicurezza. 
                (Omissis).». 
                               Art. 11 
 
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione
del beneficio, sono finalizzati a: 
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,
per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile
in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27  dicembre
2016; 
    b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi
conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti n. 477 del 27 dicembre  2016  (Definizione  delle
          caratteristiche tecniche per la ricostruzione  di  immobili
          danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 (art. 7, comma  1,
          lett. a) del decreto-legge n. 189  del  2016,  conv.  dalla
          legge  n.  229  del  2016),  e'   reperibile   consultando:
          http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero
          -477-del-27122016 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
          civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,
          commi 2, 3 e  4,  dell'O.P.C.M.  20  marzo  2003,  n.  3274
          recante «Primi elementi in materia di criteri generali  per
          la classificazione sismica del territorio  nazionale  e  di
          normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  29  ottobre
          2003. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28. 
                               Art. 12 
 
 
                    Procedura per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo
necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.
Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
    a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se
disponibile o l'ordinanza di sgombero; 
    b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del  contributo  richiesto  sulla
base del prezzario regionale in vigore; 
    c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia
di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di  interesse
storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di
competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla
tipologia di intervento. 
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il
corrispondente titolo edilizio. 
  3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al
Commissario competente. 
  4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I
contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento
lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo. 
  5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi
della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli
uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche
parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a
richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente
percepite. 
  6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche. 
  7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo,
sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la
concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle
istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata
all'accoglimento di detta istanza. 

                               Art. 13 
 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, si provvede a: 
  a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento  nel  limite  delle  risorse  disponibili
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8; 
  b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad
assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8; 
  c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali ovvero il competente  Assessorato  della  Regione
Siciliana; 
  d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per
dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i
Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai
fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La
realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da
parte del Commissario  possono  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara
relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle
risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei
limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico. 
  5-bis.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli
interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere
direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia
manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto
attuatore di cui all'articolo 14. 
  6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in
coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario. 
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'. 
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica
degli stessi e acquisiti i necessari pareri e  nulla  osta  da  parte
degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n.  241,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e
adottano il decreto di concessione del contributo. 
  8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma
2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,  nonche'  di
acquisizione  dei  pareri  e  nulla  osta  da  parte   degli   organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi. 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28. 
              - Si riporta l'art.  63,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
                52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
                53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                  a) trasporto di materiali a discarica per conto  di
          terzi; 
                  b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
          di rifiuti per conto di terzi; 
                  c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                  d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                  e) noli a freddo di macchinari; 
                  f) fornitura di ferro lavorato; 
                  g) noli a caldo; 
                  h) autotrasporti per conto di terzi; 
                  i) guardiania dei cantieri. 
                54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
                55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
                56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
                57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56
          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  77  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -  1.  Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
                2. La commissione e' costituta da un  numero  dispari
          di commissari, non superiore a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
                3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel
          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.
          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le
          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o
          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca
          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la
          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'
          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione
          appaltante. 
                4. I commissari non devono aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
                5. Coloro che, nel biennio antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
                6. Si applicano ai commissari e  ai  segretari  delle
          commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, l'art. 51 del  codice  di  procedura  civile,
          nonche'  l'art.  42  del  presente  codice.  Sono  altresi'
          esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
          in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,
          abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in  sede
          giurisdizionale con sentenza non sospesa,  all'approvazione
          di atti dichiarati illegittimi. 
                7. La nomina dei commissari e la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
                8. Il Presidente della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
                9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i
          commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto
          legislativo n. 165 del 2001  e  all'art.  42  del  presente
          codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione
          di   incompatibilita'   dei   candidati    devono    essere
          tempestivamente  comunicate   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
                10. Le spese relative alla commissione sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
                11. In caso di rinnovo del procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
                12. 
                13.  Il  presente  articolo  non  si   applica   alle
          procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalto  o
          concessioni effettuate dagli  enti  aggiudicatori  che  non
          siano amministrazioni aggiudicatrici  quando  svolgono  una
          delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.». 
              - Per il testo dell'art. 24, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria) - 1. Sono  ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                  a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; gli archeologi; 
                  b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                  c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali
          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto
          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'
          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle
          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'
          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali
          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento
          di detti servizi; 
                  d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                  e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei
          settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                2. Ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali.». 
              - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art. 14 (Conferenza di servizi) - 1.  La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.
          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i
          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono
          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea) -  1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),
          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma
          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
          competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma
          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,
          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della
          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. 
                               Art. 14 
 
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori: 
  a) la Regione Molise; 
  b) la Regione Siciliana; 
  c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  e) l'Agenzia del demanio; 
  f) i comuni di cui all'allegato 1; 
  g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; 
  i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli
interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  l) le Province o Citta' metropolitane. 
  1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo
13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei  limiti  delle
risorse disponibili, i soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  1  ad
avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di  centrale
di committenza,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  I
Commissari  straordinari  possono  inoltre  rendere  disponibile   ai
soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 8. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1. 
                             Art. 14 bis 
 
 
          Disposizioni concernenti il personale dei comuni 
 
  1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse
disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e
delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con
efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui
al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il
provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni
avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma. 
  4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma
4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei
contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4. 
  6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore
alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico
previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni
locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
  7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate
con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  259,  comma  6,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato) - (Omissis). 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'art.  263,  comma  2,  fermo  restando   l'obbligo   di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis). 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
                «557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali
          e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
          gli  enti  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno
          assicurano la riduzione delle spese di personale, al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali, garantendo  il  contenimento  della  dinamica
          retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare
          nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini
          di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a) ; 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.» 
                «562. Per gli enti non  sottoposti  alle  regole  del
          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.». 
              - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di  contrasto  all'evasione   fiscale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
                «Art. 2 (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  della
          concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
          conformita' al principio comunitario di libera  concorrenza
          ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
          servizi,  nonche'  al  fine  di  assicurare   agli   utenti
          un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio  dei  propri
          diritti e di comparazione  delle  prestazioni  offerte  sul
          mercato, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  sono  abrogate  le  disposizioni   legislative   e
          regolamentari che prevedono con riferimento alle  attivita'
          libero professionali e intellettuali: 
                  a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  fisse  o  minime
          ovvero il  divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al
          raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 
                  b)  il  divieto,  anche   parziale,   di   svolgere
          pubblicita'   informativa   circa    i    titoli    e    le
          specializzazioni  professionali,  le  caratteristiche   del
          servizio offerto, nonche' il prezzo e i  costi  complessivi
          delle  prestazioni  secondo  criteri   di   trasparenza   e
          veridicita' del messaggio il  cui  rispetto  e'  verificato
          dall'ordine; 
                  c)  il  divieto  di  fornire   all'utenza   servizi
          professionali  di  tipo  interdisciplinare  da   parte   di
          societa' di  persone  o  associazioni  tra  professionisti,
          fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
          libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
          professionista non puo' partecipare a piu' di una  societa'
          e che la specifica prestazione deve essere resa  da  uno  o
          piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la
          propria personale responsabilita'; 
                2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  riguardanti
          l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
          sanitario nazionale o  in  rapporto  convenzionale  con  lo
          stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate  in
          via generale a tutela degli  utenti.  Il  giudice  provvede
          alla liquidazione delle spese di giudizio  e  dei  compensi
          professionali, in caso  di  liquidazione  giudiziale  e  di
          gratuito   patrocinio,    sulla    base    della    tariffa
          professionale. 
                2-bis. All'art. 2233  del  codice  civile,  il  terzo
          comma e' sostituito dal seguente: 
                  «Sono nulli, se non redatti  in  forma  scritta,  i
          patti conclusi tra gli avvocati ed i  praticanti  abilitati
          con  i   loro   clienti   che   stabiliscono   i   compensi
          professionali». 
                3. Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i
          codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni  di
          cui al comma 1  sono  adeguate,  anche  con  l'adozione  di
          misure  a  garanzia  della   qualita'   delle   prestazioni
          professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
          adeguamento, a decorrere dalla medesima data  le  norme  in
          contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
          nulle.». 
                               Art. 15 
 
 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo
per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni
mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo
forfettario. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE) 17 giugno  2014,  n.  651/2014/UE
          reca: «Regolamento della Commissione  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato». 
                               Art. 16 
 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal
medesimo articolo. 
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500
mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e
per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del
2016. 
  3-bis. Nel quadro delle misure  dirette  a  rendere  piu'  incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,
n. 334, e' inserito il seguente: 
  «articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento
dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019
le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione
vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30
giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo
della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data. 
  2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i
medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al
relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 30, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di
          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'
          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei
          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un
          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi
          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410. 
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1. 
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate
          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per
          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,
          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora
          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data
          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati: 
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del
          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile
          della Struttura. 
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del
          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di
          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa
          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in
          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di
          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del
          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;
          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di
          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di
          cui sopra. 
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33
          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del
          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
          190 del 2012.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza.» 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del
          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni
          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione
          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'
          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle
          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni
          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove
          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito
          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella
          sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti  alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e
          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli
          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Si riportano gli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49  e  51,
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (Riordino
          dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
          di Stato, a norma dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78): 
                «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto).  -  1.
          La promozione a vice questore aggiunto si consegue: 
                  a) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per
          cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,
          mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del
          corso  di  formazione  dirigenziale,   della   durata   non
          superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio  per
          merito comparativo e' ammesso il personale  della  carriera
          dei funzionari con almeno sei anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di commissario capo; 
                  b) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso interno, nel limite  del  restante  venti
          per cento dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento
          del corso di formazione di cui alla lettera  a),  riservato
          ai  commissari  capo,  in  possesso  di  una  delle  lauree
          magistrali o specialistiche indicate  dal  decreto  di  cui
          all'art. 3, comma 2,  con  almeno  sei  anni  di  effettivo
          servizio nella medesima  qualifica,  secondo  le  modalita'
          definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 6. 
                2. La promozione a vice questore aggiunto  decorre  a
          tutti gli effetti dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  ed  e'
          conferita secondo  l'ordine  della  graduatoria  dell'esame
          finale del corso. 
                3. Il corso di formazione  dirigenziale,  di  cui  al
          comma 1,  lettera  a),  che  si  svolge  presso  la  scuola
          superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo  prevalentemente
          professionale  ed  e'   finalizzato   a   perfezionare   le
          conoscenze di carattere  tecnico,  gestionale  e  giuridico
          necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera  a),  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i
          criteri per la formazione della graduatoria di inizio e  di
          fine corso sono determinati  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». 
                «Art. 7 (Promozione  a  primo  dirigente).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di primo dirigente  si  consegue,
          nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'
          ammesso il personale con la qualifica di vice questore  che
          abbia compiuto almeno quattro anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art.  9  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  dirigente
          superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili  al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,  abbia
          compiuto almeno cinque anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.» 
                «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.
          La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico  si
          consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre
          di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo  al
          quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore
          tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di
          effettivo servizio nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 36  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore  tecnico).  -  1.  La  promozione   a   dirigente
          superiore  tecnico  si  consegue,  nei  limiti  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
          la qualifica di primo dirigente tecnico  che,  alla  stessa
          data,  abbia  compiuto  almeno  cinque  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica. 
                2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di istituto  dei  tecnici  della  Polizia  di
          Stato. 
                3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 49 (Promozione a primo  dirigente  medico  e  a
          primo dirigente medico veterinario).  -  1.  La  promozione
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico  e  di  primo
          dirigente medico veterinario si consegue,  nell'ambito  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il
          personale con la qualifica di medico superiore e di  medico
          veterinario superiore che  abbia  compiuto  almeno  quattro
          anni di effettivo servizio nella qualifica. 
                2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
                «Art. 51  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
          medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,
          abbia compiuto almeno cinque  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica. 
                2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di
          Stato. 
                3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le vacanze.». 
              - Si riporta l'art.  62,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  (Ordinamento  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia): 
                «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per  il  personale
          di  cui  al  presente  decreto  legislativo  con  qualifica
          inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate,
          deve essere redatto, entro il mese di  gennaio  di  ciascun
          anno, un  rapporto  informativo  che  si  conclude  con  il
          giudizio  complessivo  di  «ottimo»,  «distinto»,  «buono»,
          «mediocre» o «insufficiente». 
                Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
                Al personale nei confronti del  quale,  nell'anno  in
          cui  si  riferisce  il  rapporto  informativo,  sia   stata
          inflitta  una  sanzione  disciplinare  piu'   grave   della
          deplorazione,  non  puo'  essere  attribuito  un   giudizio
          complessivo superiore a «buono». 
                Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   saranno
          stabilite le modalita'  in  base  alle  quali  deve  essere
          redatto il  rapporto  informativo,  volto  a  delineare  la
          personalita' dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti
          parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte  in
          relazione alle diverse funzioni attribuite al personale  di
          ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 
                  1) competenza professionale; 
                  2) capacita' di risoluzione; 
                  3) capacita' organizzativa; 
                  4) qualita' dell'attivita' svolta; 
                  5) altri elementi di giudizio. 
                Per  ciascuno  degli  indicati  parametri,   dovranno
          essere previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei
          quali  sara'   attribuito   dall'organo   competente   alla
          compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi
          articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da  un  minimo
          di 1 ad un massimo di 3. 
                Il  consiglio  di   amministrazione   ogni   triennio
          determina  mediante  coefficienti  numerici  i  criteri  di
          valutazione dei titoli, in relazione  alle  esigenze  delle
          singole carriere.». 
                               Art. 17 
 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino
in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita'
contributiva (DURC). 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'
aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale
rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,
n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita
autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al
Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato. 
  3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi
provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal
primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per
l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi. 
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi  di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto,
per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione
per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 46, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 13. 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.
          76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze): 
                «Art. 1. - 1. La presente legge  istituisce  l'unione
          civile tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica
          formazione sociale ai sensi degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione e  reca  la  disciplina  delle  convivenze  di
          fatto. 
                2.  Due  persone  maggiorenni  dello   stesso   sesso
          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di
          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di
          due testimoni. 
                3.  L'ufficiale  di  stato   civile   provvede   alla
          registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
          stesso sesso nell'archivio dello stato civile. 
                4.  Sono  cause  impeditive   per   la   costituzione
          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
                  a) la sussistenza,  per  una  delle  parti,  di  un
          vincolo matrimoniale o  di  un'unione  civile  tra  persone
          dello stesso sesso; 
                  b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la
          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il
          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
                  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di  cui
          all'art. 87, primo comma, del codice  civile;  non  possono
          altresi' contrarre unione civile tra persone  dello  stesso
          sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
          le disposizioni di cui al medesimo art. 87; 
                  d) la condanna  definitiva  di  un  contraente  per
          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia
          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di
          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone
          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'
          pronunziata sentenza di proscioglimento. 
                5. La sussistenza di una delle  cause  impeditive  di
          cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. All'unione civile  tra  persone
          dello stesso sesso si  applicano  gli  articoli  65  e  68,
          nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
          125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
                6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una
          delle cause  impeditive  di  cui  al  comma  4,  ovvero  in
          violazione dell'art. 68  del  codice  civile,  puo'  essere
          impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
          ascendenti prossimi, dal  pubblico  ministero  e  da  tutti
          coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo  e
          attuale. L'unione civile costituita da  una  parte  durante
          l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
          l'assenza. 
                7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla  parte
          il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato
          da timore di  eccezionale  gravita'  determinato  da  cause
          esterne alla parte stessa. Puo' essere  altresi'  impugnata
          dalla parte il cui consenso e' stato dato  per  effetto  di
          errore sull'identita' della persona o di errore  essenziale
          su qualita' personali dell'altra parte. L'azione  non  puo'
          essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per  un  anno
          dopo che e' cessata  la  violenza  o  le  cause  che  hanno
          determinato il timore ovvero sia stato  scoperto  l'errore.
          L'errore sulle qualita' personali  e'  essenziale  qualora,
          tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si  accerti
          che la stessa non avrebbe prestato il suo  consenso  se  le
          avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
                  a) l'esistenza di una malattia fisica  o  psichica,
          tale da impedire lo svolgimento della vita comune; 
                  b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,
          numeri 2), 3) e 4), del codice civile. 
                8. La parte puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il
          matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
          la nullita' della prima unione civile, tale questione  deve
          essere preventivamente giudicata. 
                9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso  e'
          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la
          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati
          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime
          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati
          anagrafici e alla residenza dei testimoni. 
                10. Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di  stato
          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la
          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,
          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio
          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale
          di stato civile. 
                11.  Con  la  costituzione  dell'unione  civile   tra
          persone dello stesso sesso le parti acquistano  gli  stessi
          diritti e assumono i medesimi  doveri;  dall'unione  civile
          deriva  l'obbligo   reciproco   all'assistenza   morale   e
          materiale e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono
          tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e  alla
          propria capacita' di lavoro professionale  e  casalingo,  a
          contribuire ai bisogni comuni. 
                12. Le parti concordano tra  loro  l'indirizzo  della
          vita familiare e fissano la residenza  comune;  a  ciascuna
          delle  parti  spetta  il  potere  di  attuare   l'indirizzo
          concordato. 
                13. Il regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa
          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e
          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si
          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice
          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,
          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
          codice civile. 
                14. Quando la condotta della parte dell'unione civile
          e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'  fisica  o
          morale ovvero alla liberta' dell'altra parte,  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno  o  piu'
          dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  342-ter  del  codice
          civile. 
                15. Nella scelta dell'amministratore di  sostegno  il
          giudice  tutelare  preferisce,  ove  possibile,  la   parte
          dell'unione  civile  tra  persone   dello   stesso   sesso.
          L'interdizione o l'inabilitazione possono  essere  promosse
          anche  dalla  parte  dell'unione  civile,  la  quale   puo'
          presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
                16.  La  violenza  e'  causa  di   annullamento   del
          contratto anche  quando  il  male  minacciato  riguarda  la
          persona  o  i  beni  dell'altra  parte  dell'unione  civile
          costituita dal contraente o da un discendente o  ascendente
          di lui. 
                17. In caso di morte del  prestatore  di  lavoro,  le
          indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120  del  codice
          civile devono corrispondersi anche alla  parte  dell'unione
          civile. 
                18. La  prescrizione  rimane  sospesa  tra  le  parti
          dell'unione civile. 
                19. All'unione civile tra persone dello stesso  sesso
          si applicano le disposizioni di  cui  al  titolo  XIII  del
          libro primo del codice civile, nonche'  gli  articoli  116,
          primo comma, 146, 2647, 2653, primo  comma,  numero  4),  e
          2659 del codice civile. 
                20. Al solo fine di assicurare  l'effettivita'  della
          tutela dei diritti e il pieno  adempimento  degli  obblighi
          derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
          sesso, le disposizioni che si riferiscono al  matrimonio  e
          le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
          termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle  leggi,  negli
          atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonche'  negli
          atti  amministrativi  e  nei   contratti   collettivi,   si
          applicano anche ad ognuna delle  parti  dell'unione  civile
          tra persone dello stesso sesso. La disposizione di  cui  al
          periodo precedente non si applica  alle  norme  del  codice
          civile non richiamate espressamente nella  presente  legge,
          nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio  1983,
          n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
          di adozione dalle norme vigenti. 
                21. Alle parti dell'unione civile tra  persone  dello
          stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
          III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo  II
          e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
          civile. 
                22. La morte o la dichiarazione di morte presunta  di
          una  delle  parti  dell'unione  civile  ne   determina   lo
          scioglimento. 
                23. L'unione civile si  scioglie  altresi'  nei  casi
          previsti dall'art. 3, numero 1) e numero  2),  lettere  a),
          c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
                24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le
          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In
          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'
          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione
          di volonta' di scioglimento dell'unione. 
                25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
          4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
          9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,  12-quater,  12-quinquies   e
          12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche'  le
          disposizioni di cui al  Titolo  II  del  libro  quarto  del
          codice di procedura civile ed agli  articoli  6  e  12  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
                26. La sentenza di rettificazione di attribuzione  di
          sesso determina  lo  scioglimento  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
                27. Alla rettificazione anagrafica di  sesso,  ove  i
          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere
          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,
          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
                28. Fatte salve le disposizioni di cui alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) adeguamento alle previsioni della presente legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                  b) modifica e riordino delle norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                  c) modificazioni ed integrazioni normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti. 
                29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
                30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui  al
          comma 28, a seguito della deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica perche' su di esso siano  espressi,  entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia.  Decorso
          tale termine il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  dal
          comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
                31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei  principi
          e criteri direttivi di cui  al  citato  comma  28,  con  la
          procedura prevista nei commi 29 e 30. 
                32. All'art. 86 del codice civile,  dopo  le  parole:
          «da  un  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  da
          un'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
                33. All'art. 124 del codice civile, dopo  le  parole:
          «impugnare il matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o
          l'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
                34. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti
          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
                35. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  34
          acquistano efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  37
          a 67 si intendono per «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile. 
                37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti  di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
                38. I conviventi di fatto hanno  gli  stessi  diritti
          spettanti al coniuge  nei  casi  previsti  dall'ordinamento
          penitenziario. 
                39. In caso di malattia o di ricovero,  i  conviventi
          di fatto hanno diritto reciproco di visita,  di  assistenza
          nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo  le
          regole di organizzazione delle strutture ospedaliere  o  di
          assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
          i coniugi e i familiari. 
                40.  Ciascun  convivente  di  fatto  puo'   designare
          l'altro  quale  suo  rappresentante  con  poteri  pieni   o
          limitati: 
                  a) in caso di malattia che comporta incapacita'  di
          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di
          salute; 
                  b)  in  caso  di  morte,  per  quanto  riguarda  la
          donazione di organi, le modalita' di trattamento del  corpo
          e le celebrazioni funerarie. 
                41. La designazione di cui al comma 40 e'  effettuata
          in  forma  scritta  e  autografa   oppure,   in   caso   di
          impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone. 
                42. Salvo quanto previsto  dall'art.  337-sexies  del
          codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
          di comune residenza il convivente di  fatto  superstite  ha
          diritto di continuare ad abitare nella stessa per due  anni
          o per un periodo pari alla convivenza se  superiore  a  due
          anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove  nella  stessa
          coabitino figli minori  o  figli  disabili  del  convivente
          superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
          nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
          a tre anni. 
                43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso
          in  cui  il  convivente   superstite   cessi   di   abitare
          stabilmente nella casa di comune residenza  o  in  caso  di
          matrimonio, di unione  civile  o  di  nuova  convivenza  di
          fatto. 
                44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso
          dal contratto di locazione della casa di comune  residenza,
          il convivente di  fatto  ha  facolta'  di  succedergli  nel
          contratto. 
                45. Nel caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo
          familiare costituisca titolo o causa  di  preferenza  nelle
          graduatorie  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
          popolare, di tale titolo  o  causa  di  preferenza  possono
          godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto. 
                46. Nella sezione VI del capo VI del  titolo  VI  del
          libro primo del  codice  civile,  dopo  l'art.  230-bis  e'
          aggiunto il seguente: 
                  «Art.  230-ter  (Diritti  del   convivente). -   Al
          convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
          all'interno dell'impresa dell'altro convivente  spetta  una
          partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
          acquistati con essi nonche' agli  incrementi  dell'azienda,
          anche  in  ordine  all'avviamento,  commisurata  al  lavoro
          prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
          tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
          subordinato». 
                47.  All'art.  712,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura  civile,  dopo  le  parole:  «del  coniuge»  sono
          inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 
                48. Il  convivente  di  fatto  puo'  essere  nominato
          tutore, curatore  o  amministratore  di  sostegno,  qualora
          l'altra parte sia dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai
          sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di
          cui all'art. 404 del codice civile. 
                49. In caso  di  decesso  del  convivente  di  fatto,
          derivante    da    fatto    illecito    di    un     terzo,
          nell'individuazione  del  danno  risarcibile   alla   parte
          superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per
          il risarcimento del danno al coniuge superstite. 
                50. I conviventi  di  fatto  possono  disciplinare  i
          rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
          la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
                51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche
          e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a  pena
          di nullita', con atto  pubblico  o  scrittura  privata  con
          sottoscrizione autenticata da un notaio o  da  un  avvocato
          che ne attestano la conformita'  alle  norme  imperative  e
          all'ordine pubblico. 
                52.  Ai  fini   dell'opponibilita'   ai   terzi,   il
          professionista che ha ricevuto l'atto in forma  pubblica  o
          che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del  comma
          51 deve  provvedere  entro  i  successivi  dieci  giorni  a
          trasmetterne copia al comune di  residenza  dei  conviventi
          per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
                53.  Il  contratto  di   cui   al   comma   50   reca
          l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte  al
          quale  sono  effettuate  le   comunicazioni   inerenti   al
          contratto medesimo. Il contratto puo' contenere: 
                  a) l'indicazione della residenza; 
                  b) le modalita' di  contribuzione  alle  necessita'
          della  vita  in  comune,  in  relazione  alle  sostanze  di
          ciascuno  e  alla  capacita'  di  lavoro  professionale   o
          casalingo; 
                  c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,
          di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
          primo del codice civile. 
                54. Il regime patrimoniale scelto  nel  contratto  di
          convivenza puo' essere modificato in qualunque momento  nel
          corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51. 
                55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
          normativa prevista dal codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, garantendo il rispetto della  dignita'  degli
          appartenenti al contratto di convivenza. I  dati  personali
          contenuti  nelle  certificazioni  anagrafiche  non  possono
          costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
          del contratto di convivenza. 
                56.  Il  contratto  di  convivenza  non  puo'  essere
          sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
          inseriscano termini o condizioni, questi si hanno  per  non
          apposti. 
                57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'
          insanabile che puo' essere  fatta  valere  da  chiunque  vi
          abbia interesse se concluso: 
                  a) in  presenza  di  un  vincolo  matrimoniale,  di
          un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; 
                  b) in violazione del comma 36; 
                  c) da persona minore di eta'; 
                  d) da persona interdetta giudizialmente; 
                  e) in caso  di  condanna  per  il  delitto  di  cui
          all'art. 88 del codice civile. 
                58. Gli effetti del contratto di  convivenza  restano
          sospesi  in  pendenza  del  procedimento  di   interdizione
          giudiziale o nel caso di rinvio  a  giudizio  o  di  misura
          cautelare disposti per il delitto di cui  all'art.  88  del
          codice civile, fino a quando non sia  pronunciata  sentenza
          di proscioglimento. 
                59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
                  a) accordo delle parti; 
                  b) recesso unilaterale; 
                  c) matrimonio o unione civile tra  i  conviventi  o
          tra un convivente ed altra persona; 
                  d) morte di uno dei contraenti. 
                60. La risoluzione del contratto  di  convivenza  per
          accordo delle parti o per recesso unilaterale  deve  essere
          redatta  nelle  forme  di  cui  al  comma  51.  Qualora  il
          contratto di convivenza preveda,  a  norma  del  comma  53,
          lettera c), il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei
          beni, la sua risoluzione determina  lo  scioglimento  della
          comunione medesima e si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui alla sezione III  del  capo  VI  del
          titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in  ogni
          caso ferma  la  competenza  del  notaio  per  gli  atti  di
          trasferimento  di  diritti   reali   immobiliari   comunque
          discendenti dal contratto di convivenza. 
                61. Nel caso di recesso unilaterale da  un  contratto
          di convivenza il professionista che riceve o che  autentica
          l'atto e' tenuto, oltre che  agli  adempimenti  di  cui  al
          comma  52,  a  notificarne   copia   all'altro   contraente
          all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui  la
          casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
          recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
          deve contenere il termine, non inferiore a novanta  giorni,
          concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 
                62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59,  il
          contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
          notificare all'altro contraente, nonche' al  professionista
          che ha ricevuto o autenticato il contratto  di  convivenza,
          l'estratto di matrimonio o di unione civile. 
                63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59,  il
          contraente superstite o gli eredi del  contraente  deceduto
          devono notificare  al  professionista  che  ha  ricevuto  o
          autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
          di morte affinche'  provveda  ad  annotare  a  margine  del
          contratto  di   convivenza   l'avvenuta   risoluzione   del
          contratto  e  a  notificarlo  all'anagrafe  del  comune  di
          residenza. 
                64. Dopo l'art. 30 della legge  31  maggio  1995,  n.
          218, e' inserito il seguente: 
                  «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza). -  1.  Ai
          contratti di  convivenza  si  applica  la  legge  nazionale
          comune   dei   contraenti.   Ai   contraenti   di   diversa
          cittadinanza si applica  la  legge  del  luogo  in  cui  la
          convivenza e' prevalentemente localizzata. 
                  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed
          internazionali  che  regolano  il  caso   di   cittadinanza
          plurima». 
                65. In caso di cessazione della convivenza di  fatto,
          il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
          dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
          di bisogno e non sia in  grado  di  provvedere  al  proprio
          mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
          un periodo proporzionale alla  durata  della  convivenza  e
          nella misura determinata ai sensi  dell'art.  438,  secondo
          comma, del codice  civile.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'ordine degli obbligati  ai  sensi  dell'art.  433  del
          codice civile, l'obbligo alimentare del convivente  di  cui
          al presente comma e' adempiuto con precedenza sui  fratelli
          e sorelle. 
                66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
          1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente  in
          3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
          per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno  2018,  in
          9,8 milioni di euro per l'anno 2019,  in  11,7  milioni  di
          euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, in 15,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in  17,9
          milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016,  a
          1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di  euro
          per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro  per
          l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
          milioni di euro per l'anno 2024 e  a  16  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 6,7 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per gli anni 2017 e  2018,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sulla   base   dei   dati   comunicati
          dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri  di  natura
          previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11  a  20
          del presente articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o
          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle
          previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
          riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
          finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
          monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
          aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'art.
          21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
                68.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione
          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
          misure di cui al comma 67. 
                69. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1. 
                               Art. 18 
 
 
                Struttura dei Commissari straordinari 
 
  1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile
in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione
interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza. 
  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di
comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui. 
  3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
    a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
    b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario; 
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale. 
  4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo'
essere riconosciuta: 
    a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo,
direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
    b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 
  4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le  funzioni
del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la
struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non
spetta alcun compenso. 
  5. La struttura commissariale cessa alla  data  di  scadenza  della
gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2. 
  6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi
come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione
della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno  2019,
euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il
Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
  6-bis. Alle spese di funzionamento delle  strutture  commissariali,
diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel
limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno
2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021: 
  a) quanto a euro 30.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania; 
  b) quanto a euro 15.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per
la ricostruzione della provincia di Campobasso. 
  6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si
provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali
di cui all'articolo 8. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
          al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6
          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in
          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
          della provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto
          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
          settembre 2018. 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
          2019. 
              - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e
          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento
          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.
          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66
          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  87
          del 14 aprile 2003, S.O. n. 61. 
                               Art. 19 
 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per  l'anno  2019
ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il  Commissario  straordinario
per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e,  quanto
a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno  2020,  per
il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia  di
Campobasso, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  tre
mesi successivi agli eventi, una riduzione del  fatturato  in  misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media
del medesimo periodo  del  triennio  precedente.  Il  decremento  del
fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  20  febbraio  2006,  n.  96   (Disciplina
          dell'agriturismo), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 63 del 16 marzo 2006. 
              - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 29. 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art.  46  (   (R)   Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Si riporta l'art. 50, del Regolamento (CE) 17  giugno
          2014, n. 651/2014/UE  (Regolamento  della  Commissione  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE): 
                «Art. 50 (Regimi di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai
          danni arrecati da determinate calamita' naturali). -  1.  I
          regimi di aiuti destinati a ovviare ai  danni  arrecati  da
          terremoti, valanghe,  frane,  inondazioni,  trombe  d'aria,
          uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di  origine
          naturale sono compatibili con il mercato interno  ai  sensi
          dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
          esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
                2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: 
                  a) le autorita' pubbliche competenti di  uno  Stato
          membro  hanno  riconosciuto  formalmente  il  carattere  di
          calamita' naturale dell'evento; e 
                  b) esiste un nesso  causale  diretto  tra  i  danni
          provocati  dalla  calamita'  naturale  e  il  danno  subito
          dall'impresa. 
                3. I regimi  di  aiuti  connessi  a  una  determinata
          calamita' naturale sono adottati nei  tre  anni  successivi
          alla data in cui  si  e'  verificato  l'evento.  Gli  aiuti
          relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
          verificarsi dell'evento. 
                4. I costi ammissibili sono i costi dei danni  subiti
          come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
          da  un  esperto  indipendente  riconosciuto  dall'autorita'
          nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.  Tra
          i danni possono figurare i danni materiali  ad  attivi  (ad
          esempio immobili, attrezzature, macchinari,  scorte)  e  la
          perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione  totale   o
          parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei  mesi
          dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
          danni materiali e' basato sui costi di  riparazione  o  sul
          valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
          calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
          la diminuzione del valore equo di mercato a  seguito  della
          calamita', ossia la differenza tra il valore  degli  attivi
          immediatamente prima e immediatamente dopo  il  verificarsi
          della calamita'. La perdita di reddito e'  calcolata  sulla
          base dei dati finanziari  dell'impresa  colpita  (utile  al
          lordo di  interessi,  imposte  e  tasse  (EBIT),  costi  di
          ammortamento e costi del lavoro  unicamente  connessi  allo
          stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
          i dati finanziari dei sei mesi  successivi  al  verificarsi
          dell'evento con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque
          anni precedenti il verificarsi della calamita'  (escludendo
          il  migliore  e  il  peggiore  risultato   finanziario)   e
          calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno  viene
          calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 
                5. L'aiuto e tutti gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
          copertura dei danni, compresi i  pagamenti  nell'ambito  di
          polizze  assicurative,  non  superano  il  100%  dei  costi
          ammissibili.». 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  18  dicembre  2013,   n.
          1407/2013/UE  (Regolamento   della   Commissione   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  352  del  24
          dicembre 2013. 
                               Art. 20 
 
 
                       Sospensione dei termini 
 
  1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato
1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne'
del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati
di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza
successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei
successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le
modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo
29. 
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal
pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle
medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un
contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o
alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 29. 
              - Si riporta l'art. 13, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il   consolidamento   dei   conti   pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                  a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
                3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                  0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
          n. 23;  il  beneficio  di  cui  alla  presente  lettera  si
          estende, in caso di morte del comodatario,  al  coniuge  di
          quest'ultimo in presenza di figli minori; 
                  a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o
          artistico di cui all'art. 10 del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
                4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                  a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                  b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                  b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella
          categoria catastale D/5; 
                  c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale A/10; 
                  d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
                  e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale C/1. 
                5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
                6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
                6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
                7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
                8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
                8-bis. 
                9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
                9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
                10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                11. 
                12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
                12-bis. 
                12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione
          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
                13. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9  e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  «dal  1°  gennaio  2014»,
          sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio  2012».  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  «legge  per  la
          finanza  locale»  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
                13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',
          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi
          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata
          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il
          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'
          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,
          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla
          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del
          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente. 
                14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,
          le seguenti disposizioni: 
                  a. l'art. 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,
          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei
          confronti dei comuni compresi nel territorio della  regione
          Friuli Venezia Giulia; 
                  b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'art. 59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
                  c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.  8  e  il
          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,
          n. 23; 
                  d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                  d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
                14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
                14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012 , con le modalita' stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
                14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
                15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  «31
          dicembre» sono  sostituite  dalle  parole:  «20  dicembre».
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
                17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
                18. All'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai  commi
          1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4». 
                19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
                19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
                20. La dotazione del  fondo  di  solidarieta'  per  i
          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
                21.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 639, della citata legge 27
          dicembre 2013, n. 147: 
                «639. E' istituita l'imposta  unica  comunale  (IUC).
          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito
          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e
          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione
          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta
          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta
          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni
          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a
          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore
          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad
          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'
          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione
          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a
          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento
          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 667 e  668,  della  citata
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                «667. Al fine di dare attuazione  al  principio  «chi
          inquina  paga»,  sancito  dall'art.  14   della   direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti  criteri  per  la  realizzazione  da
          parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della
          quantita' di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di
          sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall'utilizzo   di
          correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del
          servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di
          tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale
          dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
          dal diritto dell'Unione europea. 
                668.  I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.». 
                             Art. 20 bis 
 
 
                 Disposizioni in materia di bilanci 
 
  1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo
stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il
mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine
ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 29. 
              - Si riporta l'art. 227, del citato decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del
          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141. 
                2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva
          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
                4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
                5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti
          considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al
          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
                  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
                  c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
                6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
                6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
                6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da
          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.». 
              - Si riporta l'art. 141, del citato decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 141 (Scioglimento e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
                  a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione
          o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                  b) quando non possa essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                    1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                    2) dimissioni del sindaco o del presidente  della
          provincia; 
                    3)  cessazione  dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                    4)   riduzione   dell'organo   assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                  c)  quando  non  sia  approvato  nei   termini   il
          bilancio; 
                  c-bis) nelle ipotesi in cui gli  enti  territoriali
          al  di  sopra  dei  mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei
          relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 
                2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
                2-bis. Nell'ipotesi di cui alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
                3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
                4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
                5. I consiglieri cessati  dalla  carica  per  effetto
          dello scioglimento  continuano  ad  esercitare,  fino  alla
          nomina  dei  successori,   gli   incarichi   esterni   loro
          eventualmente attribuiti. 
                6.  Al  decreto  di  scioglimento  e'   allegata   la
          relazione   del   Ministro   contenente   i   motivi    del
          provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'
          data immediata comunicazione al Parlamento. Il  decreto  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
                7. Iniziata la procedura di cui ai  commi  precedenti
          ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
                8.  Ove  non  diversamente   previsto   dalle   leggi
          regionali le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
          cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  l'art.  9,   comma   1-quinquies,   del
          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie
          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160: 
                «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio  di  bilancio  e
          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la
          crescita). - (Omissis). 
                1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato
          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per
          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati  per  voce
          del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
          restando per gli enti locali che non rispettano  i  termini
          per  l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione   e   dei
          rendiconti la procedura prevista dall'art.  141  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          non  possono  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto, fino a  quando  non
          abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto  di  stipulare
          contratti  di  servizio  con  soggetti   privati   che   si
          configurino come elusivi della disposizione del  precedente
          periodo. 
                (Omissis).». 

Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO 2009, DEL NORD E DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2012, 2016 E 2017 E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

                               Art. 21 
 
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo  straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui.»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. 
  2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n.  89,  le  parole:  «entro  quattrocentottanta  giorni  dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  3,  del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113  (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti
          territoriali   e   il    territorio),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Contributo  straordinario  in  favore  del
          Comune de  L'Aquila).  -  1.  In  relazione  alle  esigenze
          connesse alla ricostruzione  a  seguito  del  sisma  del  6
          aprile 2009, per l'anno 2016 e'  assegnato  in  favore  del
          Comune dell'Aquila un contributo straordinario a  copertura
          delle   maggiori   spese    e    delle    minori    entrate
          complessivamente di 16 milioni di euro, e per  l'anno  2017
          e'  assegnato  un  contributo  straordinario   dell'importo
          complessivo di 12 milioni di euro, a valere  sulle  risorse
          di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  assegnato  un
          contributo straordinario  dell'importo  complessivo  di  10
          milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 e'  assegnato  un
          contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
          annui. Tale contributo, per  quanto  concerne  le  maggiori
          spese, e' destinato alle seguenti finalita': 
                  a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b)  esigenze  del
          settore sociale e della scuola  dell'obbligo  ivi  compresi
          gli asili nido; c) esigenze connesse  alla  viabilita';  d)
          esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino  e
          manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle  minori
          entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro:  per
          le entrate tributarie,  delle  tasse  per  la  raccolta  di
          rifiuti solidi urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,
          dei proventi derivanti da  posteggi  a  pagamento,  servizi
          mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari. 
                1-bis.  Al  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 3, comma 1, lettera a), sono  aggiunti,
          in fine, i seguenti  periodi:  «L'acquisto  dell'abitazione
          sostitutiva  comporta  il  contestuale   trasferimento   al
          patrimonio comunale dell'abitazione  distrutta  ovvero  dei
          diritti di cui al quarto comma dell'art.  1128  del  codice
          civile. Se  la  volumetria  dell'edificio  ricostruito,  in
          conseguenza dell'acquisto  dell'abitazione  equivalente  da
          parte di alcuno dei  condomini,  e'  inferiore  rispetto  a
          quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al  quarto
          comma   dell'art.   1128    del    codice    civile    sono
          proporzionalmente  trasferiti   di   diritto   agli   altri
          condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'  ricostruito   con
          l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
          cui al citato quarto comma dell'art. 1128 del codice civile
          sono trasferiti a coloro che hanno  sostenuto  tali  spese.
          Gli  atti  pubblici  e  le  scritture  private  autenticate
          ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
          agli altri condomini di cui ai periodi precedenti,  nonche'
          quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro  diviso
          agli originari condomini o  loro  aventi  causa  le  unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al secondo comma dell'art. 2825 del  codice  civile,
          le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli  gravanti  su
          quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti  all'imposta
          di successione  ne'  alle  imposte  e  tasse  ipotecarie  e
          catastali gli  immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili
          costituenti abitazione principale del de cuius»; 
                  b) all'art. 14, comma 5-bis, il quarto  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «La  ricostruzione  degli  edifici
          civili  privati  di  cui  al  periodo  precedente   esclude
          l'applicazione dell'art. 3». 
                1-ter. All'art. 67-quater, comma 2, lettera  a),  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il
          secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Decorso
          inutilmente tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al
          privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
          immobili, affida, con  i  procedimenti  in  essere  per  la
          ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione  dei
          lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
          oneri». 
                1-quater.   All'art.   67-quater,   comma   5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
          e il quinto periodo sono soppressi. 
                2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese
          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali
          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013,  n.  71,  e  successivi  rifinanziamenti,  e  con  le
          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un
          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'
          destinato un contributo pari a  2  milioni  di  euro.  Tali
          risorse  sono  trasferite  al  Comune  di  Fossa   che   le
          ripartisce tra i singoli  beneficiari  previa  verifica  da
          parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
          del cratere degli effettivi fabbisogni. Per l'anno 2019  e'
          destinato altresi' un contributo di  500.000  euro  per  le
          spese  derivanti   dall'attuazione   di   quanto   previsto
          dall'art. 2-bis, comma 32,  del  decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche
          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  di  cui  all'art.  67-ter,  commi  2  e   3,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                2-bis. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  nella
          gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
          i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei  contributi
          straordinari ivi  previsti,  pubblicano  nel  proprio  sito
          internet  istituzionale  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          predette risorse e i risultati conseguiti.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2-bis,  comma   32,   del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, come modificato dalla presente legge, si veda nelle
          note all'art. 22. 
              - Per il testo dell'art. 67-ter, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, come modificato dalla presente legge, si veda
          nelle note all'art. 22. 
              - Si riporta l'art. 7-bis, comma 1,  del  decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la  realizzazione  degli   interventi   per   Expo   2015),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71: 
                «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.
          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per
          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione
          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di
          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,
          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,
          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le
          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai
          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'
          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,
          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di
          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma
          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta   l'art.   1-septies,   comma   1,   del
          decreto-legge 29  maggio  2018,  n.  55  (Ulteriori  misure
          urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2018,
          n. 89, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di  recupero
          di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto  conto  delle
          oggettive difficolta', anche sul  piano  probatorio,  della
          ricostruzione delle realta' economiche a distanza  di  anni
          dall'evento  sismico,  sotto  il  profilo  sia  del   danno
          emergente  che  del  lucro  cessante,   i   dati   relativi
          all'ammontare dei danni subiti  per  effetto  degli  eventi
          sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal  6
          aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme
          effettivamente percepite devono essere presentati,  a  pena
          di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.». 
                               Art. 22 
 
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
 
  01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2019». 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di
cento unita'» sono soppresse; 
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale»; 
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario
Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari. Al  Commissario  straordinario  e
agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della
vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le
spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle
attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per
spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3». 
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «,  fino  a  settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»; 
  0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e
ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e
dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la
deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'
autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai
relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del
fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si
provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la
regolamentazione del presente comma»; 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di
cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui
all'articolo 34 del presente decreto»; 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»; 
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e». 
  4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono
soppresse. 
  4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in
servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui al presente comma». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 48, comma 7, del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -
          (Omissis). 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma
          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e
          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'
          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si
          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'
          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.». 
              - Si riporta l'art. 50,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50 (Struttura del Commissario  straordinario  e
          misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'
          emergenziali).   -   1.   Il   Commissario   straordinario,
          nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera  con
          piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile  in
          relazione   alle    risorse    assegnate    e    disciplina
          l'articolazione interna della struttura  anche  in  aree  e
          unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione  alle
          specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
          struttura  e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
          accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          nel caso in cui  il  trattamento  economico  accessorio  di
          provenienza   risulti   complessivamente   inferiore.    Al
          personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'  di
          amministrazione  della   Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri. 
                2. Ferma restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto
          di  regioni   e   comuni   ovvero   presso   la   struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'art. 2, comma 2. 
                3.  Nell'ambito  del  contingente  dirigenziale  gia'
          previsto dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le
          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2
          sono individuate: 
                  a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
          istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
          presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,
          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio
          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario
          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle
          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite
          in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi  6
          e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  per
          le quali e' disposta la proroga di  validita'  fino  al  31
          dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17,
          comma  14,  della  legge  n.  127  del  1997,   senza   che
          l'amministrazione  di  appartenenza   abbia   adottato   il
          provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo  stesso  si
          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono
          servizio alla data indicata nella richiesta; 
                  b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
                  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
                3-bis.  Il  trattamento  economico  fondamentale   ed
          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
          commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
                  a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
          a proprio carico esclusivo, al  pagamento  del  trattamento
          economico   fondamentale,   nonche'   dell'indennita'    di
          amministrazione. Qualora  l'indennita'  di  amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
                  b) per  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario; 
                  c) ogni altro emolumento accessorio e'  corrisposto
          con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
          il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita
          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
          ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 
                3-ter. Al personale dirigenziale di cui  al  comma  3
          sono riconosciute una retribuzione di posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza. 
                3-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter si applicano anche al personale di  cui  all'art.  2,
          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
          del 29 settembre 2016. 
                3-quinquies. Alle spese per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3. 
                4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'art. 53, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
                5. Per la definizione dei criteri di cui all'art.  5,
          comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale
          di un comitato tecnico scientifico composto da  esperti  di
          comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
          sismica, tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di
          ogni   altra   professionalita'   che   dovesse    rendersi
          necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La
          costituzione e il funzionamento del comitato sono  regolati
          con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2.
          Per la partecipazione al comitato tecnico  scientifico  non
          e'  dovuta  la  corresponsione  di  gettoni  di   presenza,
          compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
          derivanti da eventuali rimborsi spese per  missioni  si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8. 
                6. Per gli esperti di cui all'art. 2,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
          Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento
          gli esperti di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. 
                7. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma  2,  nei
          limiti delle risorse disponibili: 
                  a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere
          riconosciuta la corresponsione di compensi per  prestazioni
          di lavoro  straordinario  nel  limite  massimo  di  75  ore
          mensili  effettivamente  svolte,  oltre   a   quelle   gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018; 
                  b) al personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere
          attribuito  un  incremento   del   30   per   cento   della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  c) al personale di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
          30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei
          risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente  dal   Commissario   straordinario,   previa
          verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte  degli
          obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.  Al
          Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma  6
          sono riconosciute, ai sensi  della  vigente  disciplina  in
          materia e comunque nel limite complessivo  di  euro  80.000
          per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le  spese
          di viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse  all'espletamento
          delle attivita' demandate, nell'ambito delle  risorse  gia'
          previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3.». 
                7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
          b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici
          impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3. 
                8. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni  di
          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro  il
          limite massimo di 3,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, sono stabilite le modalita'  di  liquidazione,  di
          rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni
          di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter
          e 3-quater, delle necessarie risorse economiche. 
                9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,
          lettera a), il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  di   strutture   e
          personale delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'  disponibili
          nei   pertinenti   capitoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario  puo'
          stipulare apposite convenzioni, ai fini  dell'esercizio  di
          ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di  ulteriori  e
          specifiche  attivita'  di  controllo  sulla   ricostruzione
          pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e
          con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3. 
                9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'art. 19  della  legge  8  luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016. 
                9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto
          a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della
          dotazione  della  seconda  sezione   del   Fondo   previsto
          dall'art. 9, comma 1, lettera  g),  della  legge  6  giugno
          2016, n. 106.». 
              -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 50-bis, del citato decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti  il  personale
          dei Comuni e del Dipartimento della protezione  civile).  -
          1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1,  in
          ordine alla  composizione  degli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, tenuto conto degli  eventi  sismici  di  cui
          all'art.  1,  e  del  conseguente  numero  di  procedimenti
          facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1  e  2,  gli
          stessi possono assumere con contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di
          spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni
          di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per  l'anno
          2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
          tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi  oneri
          si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per  l'anno
          2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'art. 52 e, nel limite  di  9,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3. 
                1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste
          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni
          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione
          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in
          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o
          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296. 
                1-ter. Sulla  base  delle  specifiche  e  riscontrate
          esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati
          per  la  riparazione   e   ricostruzione   degli   immobili
          danneggiati  dall'evento  sismico  e  dell'andamento  delle
          richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
          comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'  autorizzare
          con  proprio  provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione e i comuni a stipulare, nei  limiti  previsti
          dall'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  e  dall'art.  1,   comma   3,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  ulteriori
          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
          2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
          presente  articolo,  fino  a  200  unita'  complessive   di
          personale di tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile  da
          impiegare  esclusivamente  nei   servizi   necessari   alla
          ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
          per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
          relativi  oneri  si  fa  fronte   mediante   corrispondente
          utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
          passivi ai sensi dell'art. 49, comma  2,  lettera  a),  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
          ripartizione  del  personale  autorizzato  fra   gli   enti
          destinatari e  alla  definizione  dei  tempi,  modalita'  e
          criteri per la regolamentazione del presente comma. 
                2. Con provvedimento del  Commissario  straordinario,
          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e
          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della
          ricostruzione,  istituita  dall'art.  1,  comma   5,   sono
          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
          ad assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  anche
          stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione,
          qualora si  tratti  di  professionisti,  e  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  di  non   iscrizione   o   avvenuta
          sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
          all'art. 34  del  presente  decreto.  Il  provvedimento  e'
          adottato sulla base delle richieste che i  Comuni  avanzano
          al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                3. Le assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
                3-bis. Nelle more dell'espletamento  delle  procedure
          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di
          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti
          di  lavoro  autonomo   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
          6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
          durata non superiore al 31 dicembre 2017.  I  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata
          non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque  nel  rispetto
          dei limiti  temporali  previsti  dalla  normativa  europea,
          limitatamente alle unita' di personale che  non  sia  stato
          possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3. 
                3-ter. I contratti previsti dal comma  3-bis  possono
          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e
          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
          previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'
          delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
                3-quater. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per
          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa.  Con
          uno o piu'  provvedimenti  adottati  secondo  le  modalita'
          previste dal precedente periodo e' disposta  l'assegnazione
          delle risorse finanziarie necessarie per  il  rinnovo  fino
          alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti  previsti  dal
          comma 3-bis. 
                3-quinquies. 
                3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'
          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo
          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei
          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la
          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di
          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,
          istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i  profili
          professionali  ed  il  numero  massimo  delle   unita'   di
          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse
          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro
          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
                3-septies. Nei casi in cui con  ordinanza  sia  stata
          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione
          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da
          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le
          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati
          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza
          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono
          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della
          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,
          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla
          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile
          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,
          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero
          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco
          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il
          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,
          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
          a fattispecie diverse. 
                4.  Al  fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art.  1,
          il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52. 
                5. Con ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate  ai  sensi  dell'art.  5  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla
          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di
          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti
          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del
          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione
          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di
          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche
          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio
          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate
          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in
          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione
          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei
          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 2-bis, comma 32, del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici). - (Omissis). 
                32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici  territoriali  per
          la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          4013 del 23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario
          delegato per la ricostruzione -  Presidente  della  Regione
          Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  E'
          altresi' soppresso il Comitato  di  Area  omogenea  di  cui
          all'art. 4 del decreto  del  Commissario  delegato  per  la
          ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
          29 giugno 2012. Tutte le competenze  affidate  agli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1  del
          decreto del Commissario delegato  per  la  ricostruzione  -
          Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno  2012
          sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
          dei comuni del cratere, istituito dall'art.  67-ter,  comma
          2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  Il
          personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso
          gli Uffici territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato
          alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni
          del  cratere  e  continua  a  svolgere  le   attivita'   di
          competenza  dei  soppressi  Uffici  territoriali   per   la
          ricostruzione  sotto  la  direzione  e   il   coordinamento
          esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione dei  comuni  del  cratere,  che  con  propria
          determinazione provvede anche alla  sistemazione  logistica
          del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
          del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali  per  la
          ricostruzione, assunto a tempo determinato dai  comuni,  e'
          trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
          in essere.  Nelle  more  della  soppressione  degli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
          speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento  di
          cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle
          aree  omogenee,  tutti  i  provvedimenti  organizzativi   e
          gestionali necessari al fine di  garantire  lo  svolgimento
          delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per
          la ricostruzione e gestire con gradualita' il  processo  di
          soppressione di detti Uffici.  L'Ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione  dei  comuni  del   cratere   puo',   tramite
          convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
          degli Uffici territoriali per la  ricostruzione  soppressi,
          cui affidare  in  tutto  o  in  parte  i  compiti  gia'  di
          competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati  i
          sindaci coordinatori delle aree omogenee. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 990, della citata legge 30
          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                990. Allo scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione del processo di  ricostruzione  il  termine
          della gestione straordinaria di cui all'art.  1,  comma  4,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2020,  ivi  incluse   le
          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
          annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
          salva espressa rinunzia degli interessati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 67-ter, del citato decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    67-ter     (Gestione     ordinaria     della
          ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012,  la
          ricostruzione e ogni intervento necessario per  favorire  e
          garantire il ritorno alle normali condizioni di vita  nelle
          aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
          base del riparto di competenze previsto dagli articoli  114
          e seguenti della Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
                2. Per i fini di cui al comma 1  e  per  contemperare
          gli interessi  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art.  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
          successive   modificazioni,   garantendo    gli    standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto,  assicurano
          nei  propri  siti  internet  istituzionali  un'informazione
          trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi   ed   eseguono   il
          controllo dei processi di ricostruzione e di  sviluppo  dei
          territori, con particolare  riferimento  ai  profili  della
          coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia  delle
          opere eseguite rispetto al  progetto  approvato  attraverso
          controlli  puntuali  in  corso   d'opera,   nonche'   della
          congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli   Uffici   curano,
          altresi',   l'istruttoria   finalizzata   all'esame   delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
                3. L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del  cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611. A  ciascuno  dei  titolari  degli
          Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo  e'
          attribuito un  trattamento  economico  onnicomprensivo  non
          superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
                4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
                5.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e  i
          comuni del cratere sono autorizzati,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 76, commi 4 e 7,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art.  4,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a
          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei
          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura
          corrispondente al  personale  assegnato  a  ciascun  comune
          nell'ambito del contingente di cui al presente comma. 
                6.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga  a
          quanto previsto dall'art. 3,  comma  102,  della  legge  24
          dicembre 2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          fino a 100  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
          procedure   selettive   pubbliche.   Tale   personale    e'
          temporaneamente assegnato fino  a  50  unita'  agli  Uffici
          speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle  province
          interessate e fino a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla
          cessazione  delle  esigenze  della  ricostruzione  e  dello
          sviluppo del territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile
          2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  finalita'  connesse  a
          calamita' e  ricostruzione,  secondo  quanto  disposto  con
          apposito regolamento ai sensi dell'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95. 
                7. Le procedure concorsuali di cui ai  commi  5  e  6
          sono bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione
          del   progetto   di   riqualificazione   delle    pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei ministri. 
                8. Nell'ambito delle intese di cui al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Nella prospettiva del contenimento dei  costi  per
          le attivita' di selezione del personale di cui al comma  6,
          si puo' prevedere  nei  bandi  di  concorso  una  quota  di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 16,00.». 
              - Si riporta l'art. 36, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
          forme di lavoro flessibile). - (Omissis). 
                2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'art. 35. I contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  19,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183): 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                  b)  esigenze  connesse  a  incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria. 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di  lavoro
          a tempo determinato intercorsi  tra  lo  stesso  datore  di
          lavoro  e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto   di   una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.». 
              - Si riporta l'art.  1,  del  decreto-legge  12  luglio
          2018, n. 87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
          lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
                «Art. 1 (Modifiche alla disciplina del  contratto  di
          lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
          giugno  2015,   n.   81,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    «d-ter) alle collaborazioni degli  operatori  che
          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo  2001,  n.
          74»; 
                  a) all'art. 19: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1.  Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'
          essere apposto un termine di durata non superiore a  dodici
          mesi. Il contratto puo'  avere  una  durata  superiore,  ma
          comunque  non  eccedente  i  ventiquattro  mesi,  solo   in
          presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
                    a)  esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                    b) esigenze  connesse  a  incrementi  temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria.»; 
                    1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. In caso di stipulazione di  un  contratto
          di  durata  superiore  a  dodici  mesi  in  assenza   delle
          condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma  in
          contratto a tempo indeterminato dalla data  di  superamento
          del termine di dodici mesi»; 
                    2) al comma 2, primo e terzo periodo,  la  parola
          «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
                    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «4. Con l'eccezione dei  rapporti  di  lavoro  di
          durata non superiore a  dodici  giorni,  l'apposizione  del
          termine al contratto e' priva di effetto se non risulta  da
          atto scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata
          dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi.»; 
                  b) all'art. 21: 
                    1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
                    «01. Il contratto puo' essere  rinnovato  solo  a
          fronte delle condizioni di cui all'art.  19,  comma  1.  Il
          contratto  puo'  essere  prorogato  liberamente  nei  primi
          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
          condizioni  di  cui  all'art.  19,  comma  1.  In  caso  di
          violazione di quanto  disposto  dal  primo  e  dal  secondo
          periodo, il contratto si trasforma  in  contratto  a  tempo
          indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
          al comma 2 del presente articolo, possono essere  rinnovati
          o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui
          all'art. 19, comma 1.»; 
                    2) al comma 1,  la  parola  «trentasei»,  ovunque
          ricorra, e' sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la
          parola «cinque» e' sostituita dalla seguente:  «quattro»  e
          la parola «sesta» e' sostituita dalla seguente: «quinta»; 
                  c) all'art. 28,  comma  1,  le  parole  «centoventi
          giorni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «centottanta
          giorni». 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai
          contratti  di  lavoro   a   tempo   determinato   stipulati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche' ai rinnovi e  alle  proroghe  contrattuali
          successivi al 31 ottobre 2018. 
                3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano
          ai  contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni
          nonche'  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo   determinato
          stipulati dalle universita' private, incluse le  filiazioni
          di universita' straniere,  istituti  pubblici  di  ricerca,
          societa'   pubbliche   che   promuovono   la   ricerca    e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.». 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.
          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.». 
              - Si riporta l'art. 53, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi  (Art.  58  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del
          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16
          del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per  tutti  i
          dipendenti pubblici la  disciplina  delle  incompatibilita'
          dettata dagli  articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3,  salva  la  deroga  prevista  dall'art.
          23-bis del presente decreto, nonche',  per  i  rapporti  di
          lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
          117 e dall'art. 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,
          n.  412,  ed  ogni  altra   successiva   modificazione   ed
          integrazione della relativa disciplina. 
                1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
                3-bis. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3
          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'
          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
          o da altre fonti normative. 
                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
                  a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                  b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte
          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di
          invenzioni industriali; 
                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                  d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                  e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
                7.  I  dipendenti  pubblici  non   possono   svolgere
          incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o
          previamente     autorizzati     dall'amministrazione     di
          appartenenza.      Ai       fini       dell'autorizzazione,
          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,
          anche  potenziali,   di   conflitto   di   interessi.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
                7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti. 
                8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
                9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati
          non possono conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
                10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,
          deve essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza
          del  dipendente  dai  soggetti  pubblici  o  privati,   che
          intendono  conferire  l'incarico;  puo',  altresi',  essere
          richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione  di
          appartenenza   deve   pronunciarsi   sulla   richiesta   di
          autorizzazione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta stessa. Per  il  personale  che  presta  comunque
          servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
          di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
                11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici. 
                12. Le amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
                13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
                14. Al fine della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
                15. Le amministrazioni che omettono  gli  adempimenti
          di cui ai commi da 11 a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
                16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              - Per il  testo  dell'art.  34,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 23. 
                             Art. 22 bis 
 
 
          Estensione dei benefici della zona franca urbana 
                          ai professionisti 
 
  1. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e i professionisti»; 
  b) al comma 3, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»; 
  c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»; 
  d) al comma 5, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai professionisti»; 
  e) al  comma  6,  le  parole:  «dalle  imprese  beneficiarie»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  imprese  e  dai  professionisti
beneficiari». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 46,  del  citato  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).  -
          1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio,  dell'Umbria,  delle
          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si
          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli
          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                2. Le imprese e i professionisti che  hanno  la  sede
          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca
          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi
          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per
          cento nel periodo dal 1°  settembre  2016  al  31  dicembre
          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,
          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore
          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione
          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti
          agevolazioni: 
                  a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca; 
                  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
                  c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per
          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
                  d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana. 
                3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una
          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca
          entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle  imprese  che
          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della
          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non
          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229. 
                4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  concesse
          per il periodo di imposta in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per  i  tre  anni  successivi.  Per  i  professionisti   le
          esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020. 
                4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
                5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che
          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di
          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel
          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al
          corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,
          e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  141,7
          milioni di euro per l'anno  2019,  che  costituisce  limite
          annuale. Per i periodi  d'imposta  dal  2019  al  2020,  le
          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
          periodo  precedente  non  fruite  dalle   imprese   e   dai
          professionisti beneficiari. 
                7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
                8.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni   concesse   ai   sensi   dell'art.   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». 
                               Art. 23 
 
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate
ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o  "C"  o
"E" limitatamente a livello operativo "L4", i  comuni,  d'intesa  con
l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  possono  altresi'  curare
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di
tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza  commissariale  sono
definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione  di  quanto
disposto dal presente comma.»; 
  b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'  aggiunto
il seguente: 
  «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  -
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei
comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito
"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili
distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'
consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di
strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i
medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si
vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della
dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di
cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
  b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con
provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede
A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B",
"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»; 
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30.»; 
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»; 
  d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1: 
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi
di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n.
63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.»; 
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»; 
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per
cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»; 
  e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»; 
  e-ter) all'articolo 48: 
  a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro
il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal
sostituto d'imposta.»; 
  b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli
adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate
mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta.» 
  1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio
dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 2, 3, 6, 12, 14, 34  e  48,
          del citato decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
          vice commissari) - 1. Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
                b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'art. 5; 
                c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate; 
                d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2; 
                e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'art. 14; 
                f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
                g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui
          all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione  contro   le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
                h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
                l). 
                l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi
          dell'art. 1 della microzonazione sismica  di  III  livello,
          come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la
          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3,  entro  il  limite  di
          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti
          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'art.  5,
          comma 7, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
          del 1° dicembre 2010; 
                  2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
          mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera
          a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro  i
          limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti  agli  Albi
          degli ordini o dei collegi professionali, di particolare  e
          comprovata esperienza in materia  di  prevenzione  sismica,
          previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento   della
          sussistenza   di   un'adeguata   esperienza   professionale
          nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del  presente  decreto   ovvero,   in   mancanza,   purche'
          attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
          47  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  individuati  nel
          citato art. 34 e nelle  ordinanze  adottate  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
          di iscrizione al medesimo elenco; 
                  3) supporto e coordinamento  scientifico,  ai  fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da
          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di
          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario
          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e
          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a
          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della
          presente lettera. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e  sono
          comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
                2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
          e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
          tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
          programmazione urbanistica in  conformita'  agli  indirizzi
          definiti dal Commissario straordinario per importi  fino  a
          40.000  euro  avviene  mediante  affidamento  diretto,  per
          importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
          all'art. 35 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, avviene  mediante  procedure  negoziate
          previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
          all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto  legislativo  n.
          50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.
          34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari  e
          comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla
          dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo
          quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  affidano  la  redazione  della
          progettazione al livello esecutivo.  Agli  oneri  derivanti
          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
          quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016 si provvede con  le  risorse  di
          cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
                3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
                4. Il Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli uffici speciali per la ricostruzione di cui  all'art.
          3, coadiuva gli enti locali  nella  progettazione  e  nella
          realizzazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
                4-bis.  Il  Commissario  straordinario  effettua  una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
                5.  I  vice  commissari,  nell'ambito  dei  territori
          interessati: 
                  a) presiedono  il  comitato  istituzionale  di  cui
          all'art. 1, comma 6; 
                  b) esercitano le funzioni di propria competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione; 
                  c) sovraintendono  agli  interventi  relativi  alle
          opere pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle
          Regioni; 
                  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'art. 6; 
                  e) esercitano le funzioni di propria competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II; 
                  e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il
          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al
          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di
          aiuti di Stato.»   
                «Art. 3 (Uffici speciali per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   «Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito
          «Ufficio speciale per  la  ricostruzione».  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'art.  1,  comma  6,  predispone  uno  schema  tipo   di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'art.  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
          limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno  2016  e
          di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  2017  e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'art. 4  e  per  gli  anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al  terzo
          ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,  comma  3,
          possono essere destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un
          massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
          e 2018,  per  i  comandi  ed  i  distacchi  disposti  dalle
          Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  ovvero  da   altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata
          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo
          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del
          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e
          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse
          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del
          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
                1-bis. Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei  contingenti  di  cui  all'art.  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                1-ter.  Le  spese  di  funzionamento   degli   Uffici
          speciali  per   la   ricostruzione,   diverse   da   quelle
          disciplinate dal comma 1, sono a carico del  fondo  di  cui
          all'art. 4, nel limite di un milione di euro  per  ciascuno
          degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle  risorse
          finanziarie previste dal precedente periodo  e'  effettuata
          con provvedimento del Commissario straordinario. 
                1-quater.  Le  eventuali   spese   di   funzionamento
          eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono  a  carico
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
                2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,
          comma 3. 
                3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di   soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
                4. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
                4-bis. Limitatamente  agli  immobili  e  alle  unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  «B»  o   «C»   o   «E»
          limitatamente a livello operativo «L4», i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
                5. Con apposito provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.» 
                «Art.  6  (Criteri  e  modalita'  generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di
          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati
          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi
          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, possono essere previsti: 
                  a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari
          al 100 per cento del costo delle strutture, degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                  c) per gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio. 
                2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                  a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
          dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                  b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un
          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero
          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a
          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del
          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; 
                  c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
                  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a), b) e c); 
                  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero  di
          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
                2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di  cui  al
          comma 1, per gli immobili di interesse culturale  ai  sensi
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, gli esiti «agibile con provvedimenti», «parzialmente
          agibile» e «inagibile» delle schede A-DC e B-DP di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55
          del 7 marzo 2006, sono  equiparati,  rispettivamente,  agli
          esiti «B», «C» ed «E» delle schede AeDES di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. 
                3. La concessione dei contributi di cui al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'art. 1. 
                4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i  soggetti
          di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
                5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del
          comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di  cui  all'art.
          1, comma 2, da eseguire su  immobili  siti  all'interno  di
          centri storici e borghi caratteristici, la percentuale  del
          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del
          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come
          documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri  casi,
          la percentuale del contributo riconoscibile non  supera  il
          50 per cento del predetto  importo,  secondo  le  modalita'
          stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2. 
                6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
                7. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art.  1,
          comma 5, tenendo conto sia del livello di danno  che  della
          vulnerabilita'. 
                8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'
          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente
          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,
          nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5. 
                8-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
                9.  Le  domande  di  concessione  dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
                10. (Abrogato). 
                10-bis. La concessione del contributo  e'  trascritta
          nei  registri  immobiliari,   su   richiesta   dell'Ufficio
          speciale per la ricostruzione, in  esenzione  da  qualsiasi
          tributo o diritto, sulla base del  titolo  di  concessione,
          senza alcun'altra formalita'. 
                10-ter. (Abrogato). 
                10-quater. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis  e
          10-ter  si  applicano  anche  agli  immobili  distrutti   o
          danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma  2,
          ammessi a beneficiare delle misure  previste  dal  presente
          decreto. 
                11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
                12.  Ferma  restando  l'esigenza  di  assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'art. 1, comma 2,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
          beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente  tra
          le imprese che  risultano  iscritte  nell'Anagrafe  di  cui
          all'art. 30. 
                13-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
          degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
          diretto tra i danni ivi verificatisi e gli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da
          apposita perizia asseverata.» 
                «Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
          dei contributi) - 1. Fuori dei casi disciplinati  dall'art.
          8, comma 4, l'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'
          presentata dai soggetti  legittimati  di  cui  all'art.  6,
          comma  2,  all'ufficio  speciale   per   la   ricostruzione
          territorialmente competente unitamente alla  richiesta  del
          titolo abilitativo necessario in relazione  alla  tipologia
          dell'intervento    progettato.    Alla     domanda     sono
          obbligatoriamente  allegati,  oltre   alla   documentazione
          necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
                  a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta
          a norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 113 del 17 maggio 2011, anche  da  parte  del  personale
          tecnico del Comune o da personale tecnico  e  specializzato
          di  supporto  al  Comune   appositamente   formato,   senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
                  b)  relazione  tecnica  asseverata   a   firma   di
          professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale  di
          cui all'art. 34,  attestante  la  riconducibilita'  causale
          diretta dei danni esistenti  agli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1; 
                  c)  progetto   degli   interventi   proposti,   con
          l'indicazione   delle   attivita'   di   ricostruzione    e
          riparazione  necessarie   nonche'   degli   interventi   di
          miglioramento sismico previsti  riferiti  all'immobile  nel
          suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da
          cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
                  d). 
                2. All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'
          urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della
          vigente  legislazione,  il  Comune   rilascia   il   titolo
          edilizio. 
                3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i
          comuni nei casi  previsti  dal  comma  4-bis  dell'art.  3,
          verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo
          importo, trasmettono al vice  commissario  territorialmente
          competente  la  proposta  di  concessione  del   contributo
          medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
                4. Il vice commissario o suo  delegato  definisce  il
          procedimento con  decreto  di  concessione  del  contributo
          nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
          risorse disponibili. 
                5. La struttura  commissariale  procede  con  cadenza
          mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
          sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
          a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio   dei
          beneficiari in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dei
          contributi   complessivamente   concessi.   Qualora   dalle
          predette verifiche  emerga  che  i  contributi  sono  stati
          concessi in carenza dei necessari presupposti,  ovvero  che
          gli interventi eseguiti non corrispondono a  quelli  per  i
          quali e' stato concesso il  finanziamento,  il  Commissario
          straordinario dispone l'annullamento  o  la  revoca,  anche
          parziale, del  decreto  di  concessione  dei  contributi  e
          provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
          indebitamente percepite. 
                6. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma  2,  sono  definiti  modalita'  e  termini   per   la
          presentazione delle domande di concessione dei contributi e
          per l'istruttoria delle relative  pratiche,  prevedendo  la
          dematerializzazione   con   l'utilizzo    di    piattaforme
          informatiche. Nei  medesimi  provvedimenti  possono  essere
          altresi' indicati ulteriori  documenti  e  informazioni  da
          produrre in allegato all'istanza di  contributo,  anche  in
          relazione   alle   diverse   tipologie   degli   interventi
          ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure  per  le
          misure da adottare in esito alle verifiche di cui al  comma
          5.»  
                «Art.  14  (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'
          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione
          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio
          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela
          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'art.  1,  attraverso  la  concessione  di
          contributi a favore: 
                  a) degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o
          educativo per la prima infanzia,  ad  eccezione  di  quelli
          paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
          degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati
          tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
          per le esigenze di culto; 
                  a-bis)  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
                  b)  delle  opere  di  difesa  del  suolo  e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
                  c) degli archivi, dei musei  e  delle  biblioteche,
          che a tale fine sono equiparati agli immobili di  cui  alla
          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando
          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese
          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
                  d) degli interventi  di  riparazione  e  ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
                2. Al fine di  dare  attuazione  alla  programmazione
          degli interventi di  cui  al  comma  1,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a: 
                  a) predisporre e approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di
          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli
          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di
          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non
          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alla risorse disponibili; 
                  a-bis) predisporre ed approvare  piani  finalizzati
          ad assicurare il ripristino, per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2  limitatamente  a
          quelli nei quali risultano edifici scolastici  distrutti  o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                  b)  predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni
          culturali, articolato per le quattro  Regioni  interessate,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili; 
                  c) predisporre ed approvare un piano di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture; 
                  d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
                  e). 
                  f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art.  1,
          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e
          di   collettamento   fognario;    nel    programma    delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
                3. Qualora la programmazione della rete scolastica  o
          la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
                3-bis. Gli interventi funzionali  alla  realizzazione
          dei  piani  previsti  dalla  lettera  a-bis)  del  comma  2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura  di  cui  all'art.  63,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e  6,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo  deve  essere
          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli
          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato
          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al
          citato  art.  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla  base
          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                3-bis.1. In sede di approvazione  dei  piani  di  cui
          alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario
          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli
          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
          1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63  del  6
          settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di  proprieta'
          del Fondo edifici di culto si considerano in ogni  caso  di
          importanza essenziale ai fini della ricostruzione.  Per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   ai   precedenti
          periodi, a cura di soggetti attuatori di cui  all'art.  15,
          comma 1,  possono  applicarsi,  fino  alla  scadenza  della
          gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro
          i limiti della soglia di rilevanza europea di cui  all'art.
          35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis  del  presente
          articolo. 
                3-ter. Ai  fini  del  riconoscimento  del  contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
                3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
          4, del presente decreto, all'espletamento  delle  procedure
          di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
                3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
                3-sexies.    Con    ordinanza     del     Commissario
          straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti  dell'art.
          2,  comma  2,  del  presente  decreto,  sono  definite   le
          procedure  per  la  presentazione  e   l'approvazione   dei
          progetti relativi agli immobili di cui  ai  commi  3-ter  e
          3-quinquies. Gli immobili di cui alla  lettera  a-bis)  del
          comma   1,   ultimati   gli   interventi   previsti,   sono
          tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze
          abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli
          eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
                3-septies.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'art. 4. 
                4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal
          Commissario straordinario, sentiti i vice commissari  nella
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma  5,  e  in
          coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano  dei
          beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  i
          soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni  dei  Comuni,
          le unioni montane e le Province  interessati  provvedono  a
          predisporre ed  inviare  i  progetti  degli  interventi  al
          Commissario straordinario. 
                4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   per   la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),
          del presente decreto, i soggetti di  cui  al  comma  4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di  cui
          al periodo precedente e' consentito esclusivamente in  caso
          di  indisponibilita'  di   personale,   dipendente   ovvero
          reclutato secondo le modalita' previste dai commi  3-bis  e
          seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso
          della necessaria professionalita' e, per importi  inferiori
          a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate
          con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto
          elenco  speciale.  Restano  ferme  le  previsioni  di   cui
          all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto. 
                5. Il Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della
          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4
          dell'art. 16, approva definitivamente i progetti  esecutivi
          ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
                6. I contributi di cui al presente articolo,  nonche'
          le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati  in
          via diretta. 
                7.  A  seguito  del  rilascio  del  provvedimento  di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
          procedure  di  gara  per  la  selezione   degli   operatori
          economici che realizzano gli interventi. 
                8.  Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
                9. Per quanto attiene la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
                10. Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                11.  Il  Commissario  straordinario  definisce,   con
          propri provvedimenti adottati  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.»  
                «Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
          fine di assicurare la massima trasparenza nel  conferimento
          degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
          istituito un elenco speciale dei professionisti  abilitati,
          di seguito denominato  «elenco  speciale».  Il  Commissario
          straordinario  adotta  un  avviso  pubblico  finalizzato  a
          raccogliere le manifestazioni  di  interesse  dei  predetti
          professionisti, definendo preventivamente con proprio  atto
          i criteri generali ed i requisiti minimi  per  l'iscrizione
          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   speciale   puo'
          comunque essere ottenuta soltanto  dai  professionisti  che
          presentano il DURC regolare.  L'elenco  speciale,  adottato
          dal Commissario straordinario, e' reso  disponibile  presso
          le Prefetture - uffici territoriali del Governo  di  Rieti,
          Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e  Teramo
          nonche'   presso   tutti   i   Comuni   interessati   dalla
          ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
                2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi  per
          la ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
                3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
                4. In ogni caso, il direttore  dei  lavori  non  deve
          avere in corso  ne'  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni
          rapporti   non   episodici,   quali   quelli   di    legale
          rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con  le
          imprese  invitate  a   partecipare   alla   selezione   per
          l'affidamento dei lavori di  riparazione  o  ricostruzione,
          anche  in  subappalto,  ne'  rapporti   di   coniugio,   di
          parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti  giuridicamente
          rilevanti ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  1  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76, con  il  titolare  o  con  chi
          riveste cariche societarie nelle stesse. A  tale  fine,  il
          direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
          committente,  trasmettendone  altresi'  copia  agli  uffici
          speciali per la ricostruzione. La  struttura  commissariale
          puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla
          veridicita' di quanto dichiarato. 
                5. Il contributo massimo, a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti  previdenziali,
          del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
          i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
          di importo  superiore  ad  euro  2  milioni  il  contributo
          massimo  e'  pari  al  7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati  i
          criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del   contributo
          previsto dal primo e dal secondo periodo,  assicurando  una
          graduazione del contributo che tenga conto della  tipologia
          della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e
          dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'
          essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per  le  sole
          indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
          del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di
          risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti
          previdenziali.  Con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto  un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire interventi unitari. 
                6. Per le opere pubbliche, compresi i beni  culturali
          di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali, con provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, sono fissati il  numero  e  l'importo
          complessivo  massimi  degli  incarichi  che  ciascuno   dei
          soggetti   di   cui    al    comma    1    puo'    assumere
          contemporaneamente,   tenendo   conto   dell'organizzazione
          dimostrata dai medesimi. 
                7.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione   privata
          diversi da quelli previsti dall'art. 8,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  stabiliti  i
          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi
          contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di
          organizzazione tecnico-professionale. 
                7-bis. Ai tecnici e professionisti  incaricati  delle
          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia
          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia
          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla
          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto
          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per
          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali
          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo
          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo
          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini
          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del
          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o
          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e
          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento
          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione
          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai
          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le
          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al
          precedente periodo.»  
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini  amministrativi)  -  1.  Nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto
          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato
          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti
          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26
          ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono  regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: 
                  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'art. 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
                  b). 
                  c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
                  d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
                  e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 
                  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'art. 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
                  g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'art. 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
                  h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
                  i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli
          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o
          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare
          coinvolti negli eventi del sisma; 
                  l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
                  1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
                  1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  presente
          decreto. 
                  1-quater.  Con  riferimento  al  periodo  d'imposta
          2016, al fine di superare le  difficolta'  che  si  possono
          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo
          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
          anche in  presenza  di  un  sostituto  d'imposta  tenuto  a
          effettuare il conguaglio, possono adempiere  agli  obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
                3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'art. 51 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
                4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
                5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi
          causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del  codice
          civile, anche ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
          bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale
          dei rischi. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma
          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e
          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'
          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si
          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'
          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
                7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
                7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni: 
                  a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni
          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
                  b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei
          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai
          sensi del secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          presente decreto; 
                  c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o
          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni
          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,
          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata. 
                7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non
          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte. 
                7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi. 
                8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo  2  del  citato
          regolamento n. 640/2014. 
                9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non superiore ad un anno, delle deroghe previste  dall'art.
          47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
          settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
          sulle deroghe concesse, entro un mese  dal  rilascio  delle
          stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,  Abruzzo   e   Marche
          comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 
                10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui  all'art.
          1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207
          del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per
          i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma  3
          del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  termine
          del 30 novembre  2017  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2017. La sospensione  dei  termini  relativi  agli
          adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
          applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale  o
          operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1  al  presente
          decreto,  non  ricompresi  nell'allegato  al  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º  settembre  2016.
          Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di
          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre
          2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione  di
          sanzioni e interessi, entro il  15  ottobre  2019,  ovvero,
          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate
          mensili di pari importo,  con  il  versamento  dell'importo
          corrispondente al valore delle prime cinque rate  entro  il
          15 ottobre 2019; su  richiesta  del  lavoratore  dipendente
          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata
          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo
          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei
          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto
          dall'art. 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
          comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'
          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo
          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative
          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di
          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 
                12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai
          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni
          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016
          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di
          febbraio 2018. 
                12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il
          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle
          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la
          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio
          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'
          speciale  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   un'apposita
          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per
          l'anno 2017. 
                12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018
          tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ,  per  un
          importo  massimo  annuo  proporzionale  alla  distribuzione
          delle scadenze dei versamenti rateali dei  contribuenti  di
          cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia  delle
          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni
          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017
          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma
          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento
          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il
          termine del 31 dicembre 2017. 
                13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,
          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15
          ottobre  2019,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un
          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore  delle
          prime  cinque  rate  entro  il  15  ottobre   2019,   senza
          applicazione di sanzioni  e  interessi;  su  richiesta  del
          lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta
          puo' essere operata anche  dal  sostituto  d'imposta.  Agli
          oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.
          52. Agli oneri  valutati  di  cui  al  presente  comma,  si
          applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
                13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'art. 1, alle richieste  di  anticipazione  della
          posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,
          lettere b) e c), del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n.  252,  avanzate  da  parte  degli  aderenti  alle  forme
          pensionistiche complementari residenti nei  Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2, si applica in via  transitoria  quanto
          previsto dall'art. 11, comma  7,  lettera  a),  del  citato
          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal
          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma
          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha
          durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. 
                14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
                15. All'art. 9 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
                    «2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi
          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
          1, comma 430, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  I
          versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al predetto fondo.»; 
                  b) il comma 2-ter e' abrogato. 
                16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
                17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 
                18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11,  del  decreto
          legge  13  settembre  2012,   n.   158,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».  
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per  il  testo  dell'art.  46,  comma1,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza.» 
                (Omissis).». 
              - Il titolo I, capo I-bis, del citato decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189,  recano,  rispettivamente:  «Principi
          direttivi e risorse  per  la  ricostruzione»  e  «Strutture
          provvisorie di prima emergenza». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il
          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per
          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'art. 4-ter, del citato decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.   4-ter   (Aree   attrezzate   per    finalita'
          turistiche) - 1. Ai soggetti di cui all'art.  6,  comma  2,
          lettera c), possono essere messe  a  disposizione,  a  cura
          delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni,
          aree   attrezzate   per   finalita'   turistiche   per   il
          collocamento di roulotte, camper o altre  unita'  abitative
          immediatamente  amovibili,  nelle  more  del  completamento
          degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 
                2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel  piano
          comunale  di  emergenza  ed  individuate  quali   aree   di
          emergenza, ai sensi dell'art.  12  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno  2018,  si
          provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3.  Con
          ordinanza adottata ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono
          determinati i criteri per la ripartizione delle risorse  di
          cui al  periodo  precedente,  nonche'  le  modalita'  e  le
          procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di
          cui al comma 1.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23  febbraio  2006  (Approvazione  dei   modelli   per   il
          rilevamento dei danni, a seguito di eventi  calamitosi,  ai
          beni appartenenti al patrimonio culturale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006. 
              - Si riporta l'art. 30,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di
          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'
          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei
          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un
          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi
          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410. 
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1. 
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate
          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per
          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,
          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora
          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data
          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati: 
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del
          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile
          della Struttura. 
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del
          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di
          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa
          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in
          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di
          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del
          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;
          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di
          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di
          cui sopra. 
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33
          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del
          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
          190 del 2012.». 
              - L'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
          settembre 2018 (Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio
          2017, n. 32 del 21  giugno  2017  e  n.  38  del  giorno  8
          settembre 2017. Delega  di  funzioni  ai  Presidenti  delle
          regioni -Vice commissari (Ordinanza n. 63),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018. 
              - Si  riporta  l'art.  8,  delcitato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. Al
          fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari  e  il
          ritorno alle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  nei
          Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art.  1,
          per gli edifici con danni lievi  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile e che  necessitano  soltanto
          di  interventi  di  immediata   riparazione,   i   soggetti
          interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
          progetto e asseverazione  da  parte  di  un  professionista
          abilitato che documenti il  nesso  di  causalita'  tra  gli
          eventi  sismici  di  cui  all'art.  1  e  lo  stato   della
          struttura, oltre  alla  valutazione  economica  del  danno,
          effettuare l'immediato ripristino  della  agibilita'  degli
          edifici e delle strutture. 
                1-bis.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   possono
          riguardare singole unita'  immobiliari.  In  tal  caso,  il
          professionista incaricato della progettazione  assevera  la
          rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1
          del presente articolo. 
                2. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'art. 5. 
                3.  I  soggetti  interessati,  con  comunicazione  di
          inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice
          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
          all'art. 3, che  ne  danno  notizia  agli  uffici  comunali
          competenti, l'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o
          ripristino,  da  eseguire  comunque  nel   rispetto   delle
          disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al  comma
          2, nonche'  dei  contenuti  generali  della  pianificazione
          territoriale   e   urbanistica,    ivi    inclusa    quella
          paesaggistica, con l'indicazione del progettista  abilitato
          responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
          e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano
          state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
          per  i  quali  sono  stati  emessi  i  relativi  ordini  di
          demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
          ad assicurare il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
                4. Entro sessanta giorni dalla data di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'art. 5, comma  2.  Con  ordinanza
          adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,
          il Commissario straordinario puo' disporre il  differimento
          del termine previsto dal primo periodo, comunque non  oltre
          il 31 dicembre  2019.  Per  gli  edifici  siti  nelle  aree
          perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera  e),
          qualora l'intervento non sia immediatamente  autorizzabile,
          la   documentazione   richiesta   va    depositata    entro
          centocinquanta giorni  dalla  data  di  approvazione  degli
          strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o  dalla
          data   di   approvazione   della    deperimetrazione    con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato. 
                5.  I  lavori  di  cui  al  presente  articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
                  a)  che  risultino  aver  presentato   domanda   di
          iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  e
          fermo  restando  quanto  previsto  dallo  stesso,   abbiano
          altresi' prodotto l'autocertificazione di cui  all'art.  89
          del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159   e
          successive modificazioni; 
                  b)  che  non  abbiano  commesso   violazioni   agli
          obblighi contributivi e previdenziali  come  attestato  dal
          documento  unico   di   regolarita'   contributiva   (DURC)
          rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015; 
                  c) per lavori di importo superiore a 258.000  euro,
          che  siano  in  possesso  della  qualificazione  ai   sensi
          dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50.». 
              - Si riporta l'art. 11, comma 3,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8 (Nuovi  interventi  urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e
          del 2017), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45: 
                «Art.  11  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          adempimenti  e  versamenti  tributari  e   ambientali).   -
          (Omissis). 
                3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di
          sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del
          2016, nonche' per i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1°
          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli
          esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio  del
          credito un finanziamento  assistito  dalla  garanzia  dello
          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i
          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre
          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30
          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4
          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo
          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,
          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare
          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto sono concesse le garanzie dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello
          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di cui all'art. 31 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze del  1  settembre  2016  (Sospensione  dei  termini
          tributari  a  favore   dei   contribuenti   colpiti   dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  giorno  24  agosto  2016
          verificatisi nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 5 settembre 2016. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  897,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'art.  42,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione.». 
                             Art. 23 bis 
 
 
Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in
  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di
  Ischia 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020»; 
  b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»; 
  c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»; 
  d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro
2,25 milioni nell'anno 2020»; 
  e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
      «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25
milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18-bis, del citato decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
          anni   scolastici   2016/2017,   2017/2018,   2018/2019   e
          2019/2020).  -  1.   Per   l'anno   scolastico   2016/2017,
          2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 i dirigenti  degli  Uffici
          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
          alle istituzioni scolastiche ed educative  i  cui  edifici,
          siti  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,  Forio
          e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono  stati  dichiarati
          parzialmente o  totalmente  inagibili  a  seguito  di  tali
          eventi sismici, a quelle ospitate in  strutture  temporanee
          di emergenza e a quelle che ospitano  alunni  sfollati,  al
          fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
          didattiche e amministrative,  possono  derogare  al  numero
          minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
          tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,
          comunque nei limiti delle  risorse  previste  al  comma  2.
          Inoltre i medesimi dirigenti possono: 
                  a) istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica
          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di  personale,
          da  attivare  sino  al  termine  dell'attivita'   didattica
          dell'anno  scolastico  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019  e
          2019/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, nonche' di  personale  amministrativo,
          tecnico e ausiliario (ATA); 
                  b) assegnare alle cattedre i docenti, il  personale
          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'art.  1,  commi  66  e
          seguenti, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  dall'art.
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  dall'art.  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
                2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni  nell'anno  2018,
          euro  6  milioni  nell'anno  2019  ed  euro  2,25   milioni
          nell'anno 2020. Dette somme sono ripartite tra  gli  Uffici
          scolastici regionali interessati con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          costituiscono limite di spesa per le attivita'  di  cui  al
          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30  giugno  2011,
          n. 123, sono ridotti a due giorni,  incrementabili  fino  a
          sette giorni in presenza di motivate esigenze; e'  in  ogni
          caso fatto salvo  il  disposto  dell'art.  6  del  medesimo
          decreto legislativo. 
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
                4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  i  dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art.  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del
          maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si
          sono  resi  preventivamente  disponibili  ad  accettare   i
          contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al  fine  di
          acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti
          di  cui  al  presente  comma,  i  dirigenti  degli   Uffici
          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano  nel
          proprio sito istituzionale  apposito  bando  con  specifica
          della tempistica di presentazione delle relative domande. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed  euro  4,5
          milioni nell'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016  ed  euro  5
          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
                  b) quanto ad euro 10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 
                  b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  123,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  b-ter)  quanto  a  euro  900.000  nell'anno   2019,
          mediante   corrispondente   riduzione    del    Fondo    di
          funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel  2019  ed  euro
          2,25 milioni nel 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma 'Fondi  di  riserva  e  speciali'
          della  missione  'Fondi  da  ripartire'  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui  all'art.  1,
          comma 601,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale
          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'art.  1,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).
          - 1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
                2. Le misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
                3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
                4. La gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
                4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di  euro
          per l'anno 2019. 
                5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
                6.  In  ogni  Regione  e'  costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. (6) 
                7.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.». 
                               Art. 24 
 
 
                    Proroga disposizioni deposito 
                 e trasporto terre e rocce da scavo 
 
  1. All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di
amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»; 
    b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a
trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   art.   28,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Disposizioni in materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la
          continuita' operativa delle azioni poste  in  essere  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza  del
          Capo del Dipartimento della  protezione  civile  28  agosto
          2016, n.  389,  all'art.  3  dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016,  n.
          391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394, ed i provvedimenti adottati ai  sensi  delle  medesime
          disposizioni. 
                2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
          ed Umbria, ai sensi dell'art.  1,  comma  5,  approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto. 
                3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto  allo  scopo
          di: 
                  a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per
          la migliore gestione delle macerie derivanti dai  crolli  e
          dalle demolizioni; 
                  b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare
          il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi; 
                  c) assicurare, attraverso la corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati; 
                  d)  operare  interventi  di  demolizione  di   tipo
          selettivo che tengano  conto  delle  diverse  tipologie  di
          materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
          cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
          riducendo i costi di intervento; 
                  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, e se non utilizzati il  ricavato
          della loro vendita e' ceduto come contributo al  Comune  da
          cui provengono tali materiali. 
                4. In deroga all'art. 184 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'art. 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'  di
          demolizione  e  abbattimento  degli   edifici   pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
          1, lettera f), del decreto citato legislativo  n.  152  del
          2006. 
                5. Non costituiscono rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile  13  settembre  2016,  n.  393.  Le
          autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di  tutela
          del patrimonio  culturale,  ove  necessarie,  si  intendono
          acquisite con l'assenso  manifestato  mediante  annotazione
          nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del  Ministero
          che partecipa alle operazioni. 
                6. La raccolta dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate.  Le  predette  attivita'  di  trasporto,   sono
          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il
          Centro di  coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a  prendere  in
          consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
          oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
          amministrativi, e' considerato produttore dei materiali  il
          Comune di origine dei materiali stessi, in deroga  all'art.
          183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.
          152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma  4
          del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo
          privato, l'attivita'  di  raccolta  e  di  trasporto  viene
          effettuata con il consenso del soggetto avente titolo  alla
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6. A  tal
          fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita'
          previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di
          notifica dei provvedimenti  amministrativi  ovvero  secondo
          quelle stabilite dall'art. 60 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali. 
                6-bis. Al di fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5. 
                7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2019, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di   cui   all'art.   3,   comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2019,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2019  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5,  autorizza,  qualora
          necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni
          di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva  (R13)   e
          recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
          successivo trasporto agli impianti di  destinazione  finale
          della frazione non recuperabile. I  rifiuti  devono  essere
          gestiti senza pericolo per  la  salute  dell'uomo  e  senza
          usare  procedimenti  e   metodi   che   potrebbero   recare
          pregiudizio   all'ambiente,   secondo   quanto    stabilito
          dall'art. 177, comma 4, del decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152.  Il  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  5,   stabilisce   le   modalita'   di
          rendicontazione dei quantitativi dei materiali  di  cui  al
          comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti
          dagli impianti di recupero e smaltimento. 
                8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui
          al comma 6 ricevono i  mezzi  di  trasporto  dei  materiali
          senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono  allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 5, la separazione e cernita dal  rifiuto
          tal  quale,  delle  matrici   recuperabili,   dei   rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
                9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti. 
                10. 
                11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
          i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla  parte
          IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito il codice CER 17.06.05 e sono gestiti secondo le
          indicazioni di cui al presente comma.  Tali  materiali  non
          possono essere movimentati,  ma  perimetrati  adeguatamente
          con  nastro  segnaletico.  L'intervento  di   bonifica   e'
          effettuato  da  una   ditta   specializzata.   Qualora   il
          rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il   rifiuto
          residuato  dallo   scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad
          eventuale  separazione  e  cernita  di  tutte  le   matrici
          recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei  RAEE,  mantiene
          la classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
          codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le  modalita'  di
          cui al presente articolo. Qualora il  rinvenimento  avvenga
          successivamente al conferimento presso il sito di  deposito
          temporaneo, il rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale
          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano
          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve
          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di
          recupero e smaltimento. In  quest'ultimo  caso  i  siti  di
          deposito  temporaneo  possono  essere   adibiti   anche   a
          deposito, in area separata ed appositamente  allestita,  di
          rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli  interventi  di
          bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di  asportare  e
          smaltire   correttamente   tutto   il   materiale,   devono
          presentare   all'Organo   di   Vigilanza   competente   per
          territorio idoneo piano di lavoro ai  sensi  dell'art.  256
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di
          lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica
          dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che  entro
          24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'  pubblica
          individuano un  nucleo  di  operatori  esperti  che  svolge
          attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per  il
          supporto sugli aspetti di competenza. 
                12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
          e  le  aziende  unita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
                13.  Ad  esclusione   degli   interventi   che   sono
          ricompresi e finanziati  nell'ambito  del  procedimento  di
          concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli
          relativi alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e  allo
          smaltimento  dei  rifiuti  si  provvede  nel  limite  delle
          risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'art.  4.  Le
          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza
          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto
          previsto dall'art. 4, comma 3, del  presente  decreto,  con
          ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, adottata d'intesa con il Commissario  straordinario
          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati
          dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
          100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 
                13-bis.  In   deroga   all'art.   266   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo. 
                13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e all'art. 5 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di  cui  al  comma
          13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni  di
          elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4
          del citato decreto n. 161 del 2012 non  superino  i  valori
          delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
          tabella 1 di cui all'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
          quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con
          riferimento alla specifica destinazione  d'uso  urbanistica
          del sito  di  produzione,  potranno  essere  trasportati  e
          depositati, fino al 31 dicembre 2019, in siti  di  deposito
          intermedio, preliminarmente individuati,  che  garantiscano
          in ogni caso un livello di sicurezza ambientale,  assumendo
          fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi
          dell'art.  183,  comma  1,   lettera   qq),   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                13-quater.  Ai  fini  dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali. 
                13-quinquies. In deroga alle  lettere  a)  e  d)  del
          comma 1 dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma
          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto. 
                13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                13-septies. In deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                13-octies. Il produttore  dei  materiali  di  cui  al
          comma 13-bis del presente articolo  si  accerta  che  siano
          rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis
          del  decreto-legge  n.  69  del   2013,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo.». 
                               Art. 25 
 
 
            Compensazione ai comuni delle minori entrate 
             a seguito di esenzione di imposte comunali 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»; 
    b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
locali», le  parole:  «d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le  modalita'
di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti
i  criteri  e  definite  le  modalita'  per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del  comma
997». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, commi 997 e  998,  della  citata
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi  speciali.).
          - (Omissis). 
                997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
          per   l'autorizzazione    all'installazione    dei    mezzi
          pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di   esercizio   di
          attivita' commerciali e di produzione di  beni  o  servizi,
          nonche'  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche e il canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio  2019
          fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede  legale
          od operativa nei territori delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          comuni  indicati  negli  allegati   1,   2   e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
                998. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da  emanare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti  i  criteri  e  definite  le
          modalita' per il rimborso ai comuni interessati  del  minor
          gettito derivante dall'applicazione del comma 997.». 
                               Art. 26 
 
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
  privati a seguito di eventi calamitosi 
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28.»; 
  b) all'articolo 28: 
  1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato
articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del
Consiglio dei ministri»; 
  2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea
in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra
localita' del territorio regionale»; 
  3) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  individua  con
propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro. 
  2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 25 e 28, del citato decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli  5
          e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
          112/1998;  Art.  14  decreto-legge  90/2008,  conv.   legge
          123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -
          1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'art. 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
          modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
          e  successive   modificazioni   e   sono   trasmesse,   per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale, successivamente  alla  quale  curano,
          fino alla  chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 27, la  prosecuzione  delle  attivita'  in  regime
          ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si  avvalga  di
          commissari delegati, il relativo  provvedimento  di  nomina
          deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.  I  commissari  delegati  sono
          scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti  per  cui
          la legge non prevede  alcun  compenso  per  lo  svolgimento
          dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai commissari delegati si applica  l'art.  23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  il
          compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata
          dell'incarico, nel limite del parametro massimo  costituito
          dal 70 per cento del trattamento economico previsto per  il
          primo presidente della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, alla disciplina di un sistema di  monitoraggio  e
          di  verifica   dell'attuazione,   anche   sotto   l'aspetto
          finanziario, delle  misure  contenute  nelle  ordinanze  di
          protezione civile nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in
          attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema  di
          cui  al  presente  comma  e'  tenuto   ad   assicurare   la
          continuita' dell'azione di monitoraggio e  la  periodicita'
          delle ispezioni,  anche  in  relazione  alle  ordinanze  di
          protezione civile eventualmente non emanate  dal  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  da  adottarsi  in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'art. 24, comma 7.» 
                «Art. 28 (Disciplina delle  misure  da  adottare  per
          rimuovere  gli  ostacoli   alla   ripresa   delle   normali
          condizioni di vita nelle aree colpite da eventi  calamitosi
          (Articoli  5  legge  225/1992;  Art.  23-sexies,  comma  4,
          decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli  107  e
          108 decreto-legislativo 112/1998)). - 1. Con  delibera  del
          Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle
          modalita' di concessione  di  agevolazioni,  contribuiti  e
          forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e
          attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto
          dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili
          allo scopo a legislazione vigente: 
                  a)  definizione  di  massimali,  sulla  base  degli
          effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi
          commisurati alla loro intensita' ed estensione; 
                  b) definizione di metodologie omogenee per l'intero
          territorio nazionale; 
                  c) per i danni subiti dai soggetti privati e  dalle
          attivita' economiche e produttive,  in  tutto  o  in  parte
          indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che  la
          corresponsione degli eventuali contributi pubblici  per  la
          delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,   in   altra
          localita' del territorio regionale, per  la  ricostruzione,
          la riparazione o il ripristino dei danni abbia  luogo  solo
          fino   alla    concorrenza    dell'eventuale    differenza,
          prevedendo,  in  tal  caso,   che   il   contributo   cosi'
          determinato sia integrato con un'ulteriore  somma  pari  ai
          premi assicurativi versati  dai  soggetti  danneggiati  nel
          quinquennio antecedente la data dell'evento; 
                  d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o
          distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare  lo
          stato di emergenza. 
                2. (Abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art.   1   (Commissario   straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un
          triennio dalla prima nomina. 
                2. Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito  un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio  dei  compiti
          assegnati, il Commissario straordinario si  avvale  di  una
          struttura di supporto posta alle  sue  dirette  dipendenze,
          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e composta da un contingente massimo di  personale
          pari  a  venti  unita',  di  cui  una  unita'  di   livello
          dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque  unita'
          di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          in posizione di comando, distacco o  fuori  ruolo  o  altro
          analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi   ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che
          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non
          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di
          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del
          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al
          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono
          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di
          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della
          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti
          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o
          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla
          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  135,  il  cui  compenso  e'  definito  con
          provvedimento del Commissario straordinario.  La  struttura
          cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del   Commissario
          straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
          al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
          disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma  8.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  e  ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi dell'art. 45. 
                3. Per le attivita' urgenti  di  progettazione  degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con
          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli
          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e
          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati
          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle
          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei
          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a
          partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 
                4. Il Commissario straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti
          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'art. 15, comma 3, del decreto-legge  n.  98  del  2011.
          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi
          e puo' essere rinnovato. 
                5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,
          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la
          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del
          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure
          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative
          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario
          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone
          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui
          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per
          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche
          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle
          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in
          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
                6. Il concessionario  del  tratto  autostradale  alla
          data  dell'evento,  tenuto,  in  quanto  responsabile   del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso  versamento
          nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare,
          omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla  valutazione
          delle manifestazioni di disponibilita' comunque  pervenute,
          un soggetto  pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
          necessarie alla  integrale  realizzazione  delle  opere,  a
          fronte della cessione pro solvendo della  pertinente  quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai  fini  della
          compensazione in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno  2018  e  120
          milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente
          riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20  milioni
          di euro per l'anno 2018, 40  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019,  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
          corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189.   All'atto   del
          versamento  da  parte  del   Concessionario   delle   somme
          necessarie per gli interventi di cui al primo  periodo  del
          presente comma, il Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1072,
          della   legge   27    dicembre    2017,    n.    205,    e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                7. Il  Commissario  straordinario  affida,  ai  sensi
          dell'art. 32  della  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la
          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'
          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto
          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da
          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso
          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito
          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che
          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione
          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto
          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della
          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura
          giuridica con patrimonio e contabilita' separati. 
                8. Per la realizzazione degli interventi  urgenti  di
          cui al presente  articolo,  e'  autorizzata  l'apertura  di
          apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
          dell'evento. 
                8-bis. Il Commissario  straordinario,  nell'esercizio
          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'
          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture
          operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma
          2, del codice della protezione civile, di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                8-ter. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si
          applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art.
          36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 422  a  428-ter,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
                «422. Al fine di dare  avvio  alle  misure  per  fare
          fronte ai danni  occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle
          attivita' economiche  e  produttive,  in  attuazione  della
          lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24  febbraio
          1992, n. 225,  e  successive  modificazioni,  relativamente
          alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai  Commissari
          delegati  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la
          successiva istruttoria si  provvede,  per  le  finalita'  e
          secondo i criteri da stabilire con  apposite  deliberazioni
          del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della  lettera
          e) del citato art. 5, comma 2, della legge n. 225 del  1992
          mediante  concessione,  da  parte   delle   Amministrazioni
          pubbliche  indicate  nelle   medesime   deliberazioni,   di
          contributi  a  favore  di  soggetti  privati  e   attivita'
          economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
          agevolato. 
                423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
          ministri adottate ai  sensi  del  medesimo  comma,  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria
          italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo  di
          1.500  milioni  di  euro,  e  comunque  nei  limiti   delle
          disponibilita'  di  cui  al  comma  427.  Con  decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  concessa  la
          garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a  428  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  della
          stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del
          rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
          La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.  31
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                424. In caso di accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nel  limite  di  60
          milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il  credito  di
          imposta e' revocato, in tutto o in parte,  nell'ipotesi  di
          risoluzione   totale   o   parziale   del   contratto    di
          finanziamento agevolato. 
                425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo  delle  singole  rate.  L'ammontare  del
          finanziamento e' erogato al netto di  eventuali  indennizzi
          per  polizze  assicurative  stipulate   per   le   medesime
          finalita' da dichiarare  al  momento  della  richiesta  del
          finanziamento agevolato. 
                426. I finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi  ammessi  a  contributo  dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
          prevedono specifiche clausole  risolutive  espresse,  anche
          parziali, per i casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
          finanziamento,  ovvero  di  utilizzo  anche  parziale   del
          finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate  nei
          commi da 422 a 428. In tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
          al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i  dati
          identificativi del debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo
          restando il recupero da  parte  del  soggetto  finanziatore
          delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'  delle
          spese   strettamente   necessarie   alla    gestione    dei
          finanziamenti,   non    rimborsati    spontaneamente    dal
          beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art.  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le  somme
          riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
          entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al
          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
                427. Al fine di assicurare  l'invarianza  finanziaria
          degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  422  a
          428, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  verifica  l'andamento  della
          concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del  relativo
          tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
          riguardanti la concessione di  finanziamenti  con  oneri  a
          carico dello Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'
          naturali, al fine di valutare l'importo  dei  finanziamenti
          di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
          concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,  fermo
          restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  423.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   comunica   al
          Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
          effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo. 
                428. Le modalita' attuative dei commi da 422  a  428,
          anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento,  un
          efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  nonche'
          il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di  cui  al
          comma 423, sono definite con ordinanze  adottate  dal  Capo
          del Dipartimento della protezione civile  d'intesa  con  le
          regioni rispettivamente interessate e di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          5 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
          modificazioni. 
                428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art.  5
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  di  concerto  con  i
          Ministeri dell'economia e delle finanze e  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per  le
          imprese agricole che  nell'ambito  della  ricognizione  dei
          fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini,  la
          segnalazione preliminare dei danni subiti  utilizzando  una
          modulistica diversa, le modalita' e i termini con  i  quali
          si procede alla regolarizzazione delle istanze  presentate,
          garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili  e
          dei massimali  previsti  nella  scheda  'C'  allegata  alle
          ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate,  e
          fermi  restando  i  limiti   complessivi   dei   fabbisogni
          finanziari ivi indicati. 
                428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere  del
          Consiglio dei  ministri,  sono  riconosciuti  alle  imprese
          agricole di cui al comma 428-bis i  benefici  previsti  dai
          commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti  attuativi,
          entro i limiti delle disponibilita' finanziarie  comunicate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze.». 
                             Art. 26 bis 
 
 
          Misure per la ricostruzione dei territori colpiti 
            dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o». 
  2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 39 (Impignorabilita'  delle  risorse  assegnate
          per  la  ricostruzione  in  aree  interessate   da   eventi
          sismici). - 1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.
          545 del codice di procedura civile,  non  sono  soggette  a
          procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni  caso,  a
          esecuzione  forzata  in  virtu'  di   qualsivoglia   azione
          esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico  della
          finanza pubblica a soggetti  pubblici  e  privati,  purche'
          depositate su singoli conti correnti  bancari  a  tal  fine
          attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato
          o straordinario del Governo per la relativa  ricostruzione,
          e   destinate   a    interventi    di    ricostruzione    e
          riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e
          sul  patrimonio   storico   e   artistico   nei   territori
          interessati dagli eventi sismici: 
                  a)  della   regione   Abruzzo   dell'aprile   2009,
          individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario
          delegato 16 aprile 2009, n. 3; 
                  b) delle provincie  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29  maggio  2012,
          di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122; 
                  c)  delle  regioni  dell'Italia  centrale,  di  cui
          all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 1, comma 1, e 8,  comma  3,
          del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          che hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212. 
              (Omissis).» 
                «Art.   8   (Sospensione   termini    amministrativi,
          contributi previdenziali ed assistenziali). - (Omissis). 
                3. I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  30  novembre  2012,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo  precedente
          sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione   dell'imposta
          municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          a  decorrere  dall'anno  2012  e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 67-septies,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134: 
                «Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'art. 10 del presente  decreto  si  applicano  anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,
          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
                1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'art.  2,  comma  1  e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.». 
                               Art. 27 
 
 
        Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme 
                            e Lacco Ameno 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e' inserito il seguente: 
    «articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di
vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di
15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e
fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 19.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18, del decreto-legge 28  settembre
          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario).  -
          1. Il Commissario straordinario: 
                  a) opera in  raccordo  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui
          all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  al  fine  di
          coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo  con
          gli interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di
          emergenza; 
                  b)  vigila  sugli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione degli immobili  privati  di  cui  all'art.  20,
          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi
          contributi; 
                  c) opera la ricognizione dei  danni  unitamente  ai
          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione
          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo
          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi
          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse
          nei limiti di quelle assegnate; 
                  d)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e
          riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26; 
                  e) interviene a sostegno delle  imprese  che  hanno
          sede nei territori interessati e assicura il  recupero  del
          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi
          sismici; 
                  f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a  lui
          appositamente intestata; 
                  f-bis)  coordina  e  realizza  gli  interventi   di
          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi
          edilizi; 
                  f-ter)  coordina  e  realizza  la  mappatura  della
          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro
          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; 
                  g)  espleta  ogni  altra  attivita'  prevista   dal
          presente Capo nei territori colpiti; 
                  h) provvede, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
          dotare  i  Comuni  di  cui  all'art.  17  degli  studi   di
          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli
          «Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica»
          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con
          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni
          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'art.  19,  entro  il
          limite complessivo di euro 210.000, definendo  le  relative
          modalita' e procedure di attuazione; 
                  i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la  finanza
          pubblica, alla concessione dei contributi di  cui  all'art.
          2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,
          n. 172; 
                  i-bis)    provvede    alle    attivita'    relative
          all'assistenza alla popolazione a seguito della  cessazione
          dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
          risorse  residue  presenti  sulla   contabilita'   speciale
          intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono
          all'uopo trasferite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 19. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
          di carattere generale e di indirizzo. 
                3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  comma
          1 il Commissario straordinario opera  in  raccordo  con  il
          Presidente della Regione Campania al fine di assicurare  la
          piena efficacia ed operativita' degli interventi. 
                4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
          straordinario si avvale dell'Unita'  tecnica-amministrativa
          istituita dall'art. 15 dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  che
          provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili, ferme restando  le  competenze  ad
          essa attribuite. 
                5. Per le attivita' di cui al comma 1 il  Commissario
          straordinario si avvale, altresi',  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
          oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 688, della citata legge 27
          dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione
          degli obiettivi programmatici). - (Omissis). 
                688. Al fine di assicurare, anche in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31
          dicembre 2019, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di
          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente
          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con
          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
          cui al comma 75 dell'art. 24 del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'art.  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in
          materia   di   sicurezza   pubblica),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: 
                «Art.  7-bis  (Concorso  delle   Forze   armate   nel
          controllo  del  territorio).  -  1.   Per   specifiche   ed
          eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
          risulti opportuno un accresciuto controllo del  territorio,
          puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego   di   un
          contingente di personale militare appartenente  alle  Forze
          armate, preferibilmente carabinieri  impiegati  in  compiti
          militari o comunque volontari  delle  stesse  Forze  armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1º
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              (Omissis). 
                2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze
          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato
          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Ministro   dell'interno
          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
                3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale.». 
              - Si riporta l'art. 19,  del  citato  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109: 
                «Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario
          straordinario e' intestata apposita  contabilita'  speciale
          aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
          le risorse assegnate al fondo  di  cui  all'art.  2,  comma
          6-ter,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, nonche' le risorse provenienti  dal  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205. 
                2. Sulla contabilita' speciale  confluiscono  inoltre
          le risorse finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da
          destinare alla ricostruzione nei territori di cui  all'art.
          17 e per l'assistenza alla popolazione. 
                3.  La  contabilita'   di   cui   al   comma   1   e'
          incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 45.». 
                               Art. 28 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  recante  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le
seguenti: 
      «ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione  di
allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e
catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali; 
      ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che
consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti
all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle; 
      ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
      ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico
che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione; 
      ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1;"; 
    b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la
seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»; 
    c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»; 
    d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»; 
    e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata; 
    f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il
seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»; 
    g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito
il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare
dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di  cui  all'articolo  32,  sempre  che
siano applicabili ai servizi svolti.». 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate: 
    a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert
come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente; 
    b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1
del presente articolo; 
    c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo; 
    d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera
ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo; 
    e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione
di cui alla lettera d); 
    f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert; 
    g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del
funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle
di cui al presente articolo. 
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,   per   «apparecchi   atti   alla   ricezione   della
radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori  autoradio  venduti
singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M  e  N
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad
esclusione delle apparecchiature utilizzate dai  radioamatori  e  dei
prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente  accessorio.  Per
gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N
gli  obblighi  di  commercializzazione   al   consumatore,   di   cui
all'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  del  decreto  legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          Codice si intende per: 
                  a) contraente: la persona fisica  o  giuridica  che
          sia parte di un contratto con il fornitore  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la
          fornitura di tali servizi; 
                  b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
          o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi
          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale
          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire
          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso
          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi
          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la
          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
                  c) apparato radio elettrico: un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
                  d) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
                  e)   Application   Programming   Interface   (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali; 
                  f)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita'; 
                  g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di
          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i
          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a
          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di
          comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
                  h)  chiamata:  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                  i)   Codice:   il   "Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche" per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica; 
                  j) consumatore: l'utente finale, la persona  fisica
          che utilizza o che chiede  di  utilizzare  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o
          professionale svolta; 
                  l)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di una siffatta rete; 
                  m)  interconnessione:  il  collegamento  fisico   e
          logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da
          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle
          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla
          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
                  n)   interferenza   dannosa:    interferenza    che
          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di
          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che
          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente
          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente
          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   europea   o
          nazionali applicabili; 
                  o) larga banda: l'ambiente  tecnologico  costituito
          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
                  p)  libero  uso:  la  facolta'   di   utilizzo   di
          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; 
                  q) mercati transnazionali: mercati situati in  piu'
          di uno Stato membro, individuati conformemente all'art. 18,
          che comprendono l'Unione europea o una parte  considerevole
          dei suoi Stati membri; 
                  r)   Ministero:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                  s) numero geografico: qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da
          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le
          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di
          rete; 
                  t) numero  non  geografico:  qualsiasi  numero  del
          piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata
          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
                  u)  operatore:  un'impresa  che  e'  autorizzata  a
          fornire una rete pubblica di comunicazioni, o  una  risorsa
          correlata; 
                  v) punto terminale  di  rete:  il  punto  fisico  a
          partire dal quale il contraente  ha  accesso  ad  una  rete
          pubblica di comunicazione; in caso di reti in  cui  abbiano
          luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale
          di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico
          che puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad
          un nome di contraente; per  il  servizio  di  comunicazioni
          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
                  z) rete locale: il circuito fisico che  collega  il
          punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
                  aa) rete pubblica di  comunicazioni:  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                  bb). 
                  cc) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
                  dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                  ee) risorse  correlate:  i  servizi  correlati,  le
          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi
          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un
          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli
          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i
          pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
                  ee-bis) Sistema di  allarme  pubblico:  sistema  di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso, che puo' utilizzare servizi mobili di  comunicazione
          interpersonale basati sul  numero,  servizi  di  diffusione
          radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un  servizio
          di accesso a internet. Qualora gli allarmi  pubblici  siano
          trasmessi  tramite  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico diversi da quelli di cui  al  primo
          periodo, la  loro  efficacia  deve  essere  equivalente  in
          termini di copertura e capacita' di raggiungere gli  utenti
          finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
          zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
          da ricevere per gli utenti finali; 
                  ee-ter)  servizio  di   Cell   Broadcast   Service:
          Servizio che consente la diffusione di messaggi a  tutti  i
          terminali presenti  all'interno  di  una  determinata  area
          geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o
          piu' celle; 
                  ee-quater) messaggio IT-alert:  Messaggio  inviato,
          attraverso un Servizio di  Cell  Broadcast  Service,  dalle
          componenti del Servizio nazionale della protezione  civile,
          nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'art.  7
          del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  e  dagli
          ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
                  ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme
          pubblico  che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una
          determinata  area   geografica,   dei   Messaggi   IT-alert
          riguardanti gli scenari di  rischio,  l'organizzazione  dei
          servizi di protezione civile del proprio  territorio  e  le
          misure di autoprotezione; 
                  ee-sexies)   misure   di   autoprotezione:   azioni
          raccomandate, utili a ridurre i rischi e  ad  attenuare  le
          conseguenze derivanti dagli eventi di cui  all'art.  7  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
                  ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso
          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto
          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della
          relativa autorizzazione generale; 
                  gg)  servizio  di  comunicazione   elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazione  elettronica,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
          n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente  nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
                  hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
                  ii) servizio televisivo in formato  panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
                  ll)  servizio  universale:  un  insieme  minimo  di
          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti
          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica
          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,
          offerti ad un prezzo accessibile; 
                  mm)  sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi
          misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione
          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; 
                  nn)   stazione   radioelettrica,   uno    o    piu'
          trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori  e
          ricevitori, ivi  comprese  le  apparecchiature  accessorie,
          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
          per assicurare un servizio di radiocomunicazione o  per  il
          servizio   di   radioastronomia.   Ogni   stazione    viene
          classificata sulla base del servizio al quale partecipa  in
          materia permanente o temporanea; 
                  oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
                  pp) utente:  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 
                  qq) utente finale: un utente che non fornisce  reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                  qq-bis) BEREC:  Organismo  dei  regolatori  europei
          delle comunicazioni elettroniche; 
                  qq-ter)   attribuzione   di   spettro   radio:   la
          designazione  di  una  determinata   banda   di   frequenze
          destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu'  tipi
          di  servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,   alle
          condizioni specificate; 
                  qq-quater) servizi correlati: i  servizi  correlati
          ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un  servizio
          di comunicazione elettronica che permettono o supportano la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le
          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza.». 
              - Si riporta l'art. 4, del citato  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di  reti
          e servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
          delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'  volta
          a salvaguardare, nel rispetto del  principio  della  libera
          circolazione  delle  persone  e  delle  cose,   i   diritti
          costituzionalmente garantiti di: 
                  a) liberta' di comunicazione; 
                  b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
          il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle
          reti di comunicazione elettronica; 
                  c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
          in regime di concorrenza, garantendo un accesso al  mercato
          delle reti e servizi di comunicazione  elettronica  secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita'. 
                2. A garanzia dei diritti di  cui  al  comma  1,  gli
          obblighi per le imprese che forniscono reti  e  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  disposti  dal   Codice,   sono
          imposti secondo principi di  trasparenza,  non  distorsione
          della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
                3.  La   disciplina   delle   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica e' volta altresi' a: 
                  a) promuovere la semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi e la partecipazione  ad  essi  dei  soggetti
          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle
          imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
          elettronica; 
                  b)  garantire   la   trasparenza,   pubblicita'   e
          tempestivita'  delle  procedure  per  la  concessione   dei
          diritti di passaggio  e  di  installazione  delle  reti  di
          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e
          private; 
                  c) garantire l'osservanza degli obblighi  derivanti
          dal regime di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  al
          pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; 
                  d) garantire la fornitura del servizio  universale,
          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; 
                  e) promuovere lo sviluppo in regime di  concorrenza
          delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi
          compresi quelli a larga banda  e  la  loro  diffusione  sul
          territorio nazionale, dando impulso alla  coesione  sociale
          ed economica anche a livello locale; 
                  f)  garantire  in  modo  flessibile   l'accesso   e
          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
          a larga banda, avendo riguardo alle  singole  tipologie  di
          servizio, in modo da  assicurare  concorrenza  sostenibile,
          innovazione e vantaggi per i consumatori; 
                  g) garantire la convergenza,  la  interoperabilita'
          tra  reti  e  servizi  di   comunicazione   elettronica   e
          l'utilizzo di standard aperti; 
                  h)  garantire  il   rispetto   del   principio   di
          neutralita' tecnologica, inteso  come  non  discriminazione
          tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
          particolare tecnologia rispetto alle altre  e  possibilita'
          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
          taluni   servizi   indipendentemente    dalla    tecnologia
          utilizzata; 
              h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in  caso
          di eventi di cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  2
          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di
          misure di autoprotezione da parte dei cittadini. 
                4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
          comunicazione elettronica tiene conto delle norme e  misure
          tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
          raccomandazioni approvati da organismi  internazionali  cui
          l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.». 
              - Si riporta l'art. 13, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13  (Obiettivi  e  principi  dell'attivita'  di
          regolamentazione). -  1.  Nello  svolgere  le  funzioni  di
          regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
          in esso contenute, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  adottano  tutte  le  misure
          ragionevoli  e  proporzionate  intese  a   conseguire   gli
          obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5  e  6
          del presente articolo. 
                2. Salvo diversa disposizione dell'art.  14  relativo
          alle  frequenze   radio,   il   Ministero   e   l'Autorita'
          nell'esercizio delle funzioni e  dei  poteri  indicati  nel
          Codice  perseguono,  ove   possibile,   il   principio   di
          neutralita'  tecnologica,  nel  rispetto  dei  principi  di
          garanzia  della  concorrenza  e  non  discriminazione   tra
          imprese. 
                3.  Il   Ministero   e   l'Autorita'   contribuiscono
          nell'ambito  delle  loro   competenze   a   promuovere   la
          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei
          mezzi di comunicazione. 
                4.  Il  Ministero   e   l'Autorita'   promuovono   la
          concorrenza nella fornitura delle reti  e  dei  servizi  di
          comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e  servizi
          correlati: 
                  a) assicurando che gli utenti, compresi gli  utenti
          disabili,  quelli  anziani  e  quelli  che  hanno  esigenze
          sociali particolari ne traggano  il  massimo  beneficio  in
          termini di scelta, prezzi e qualita'; 
                  b) garantendo che non abbiano luogo  distorsioni  e
          restrizioni   della   concorrenza   nel    settore    delle
          comunicazioni elettroniche, anche per  la  trasmissione  di
          contenuti; 
                  c). 
                  d) incoraggiando un uso efficace e  garantendo  una
          gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
          numerazione. 
                5. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  contribuiscono  allo  sviluppo  del
          mercato: 
                  a)  rimuovendo  gli   ostacoli   residui   che   si
          frappongono  alla  fornitura  di  reti   di   comunicazione
          elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
          comunicazione elettronica sul piano europeo; 
                  b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso
          e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
          gli   operatori,   compatibilmente   con   le    condizioni
          competitive del mercato  e  avendo  riguardo  alle  singole
          tipologie di servizi di  comunicazione  elettronica  ed  in
          particolare a quelli offerti su  reti  a  larga  banda,  in
          coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4; 
                  c) incoraggiando l'istituzione  e  lo  sviluppo  di
          reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi; 
                  d). 
                  e)    collaborando    con    le    Autorita'     di
          regolamentazione  degli  altri   Stati   membri,   con   la
          Commissione  europea  e  con  il  BEREC  per  garantire  lo
          sviluppo di prassi regolamentari coerenti e  l'applicazione
          coerente delle direttive europee recepite con il Codice; 
                6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  promuovono   gli   interessi   dei
          cittadini: 
                  a) garantendo a tutti i  cittadini  un  accesso  al
          servizio universale, come definito dal Capo IV  del  Titolo
          II; 
                  b) garantendo un livello elevato di protezione  dei
          consumatori  nei  loro  rapporti  con   i   fornitori,   in
          particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
          di risoluzione delle controversie da parte di un  organismo
          indipendente dalle parti in causa; 
                  c) contribuendo a garantire un livello  elevato  di
          protezione dei dati personali e della vita privata; 
                  d)  promuovendo  la  diffusione   di   informazioni
          chiare, in  particolare  garantendo  la  trasparenza  delle
          tariffe  e  delle  condizioni  di  uso   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
                  e) prendendo in considerazione  le  esigenze  degli
          utenti disabili, di quelli anziani e di  quelli  che  hanno
          esigenze sociali particolari; 
                  f) garantendo  il  mantenimento  dell'integrita'  e
          della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; 
                  g) promuovendo la capacita' degli utenti finali  di
          accedere  ad  informazioni  e   distribuirle   o   eseguire
          applicazioni e servizi di loro scelta; 
              g-bis) garantendo l'attivazione del  servizio  IT-alert
          come definito ai sensi dell'art. 1 del Codice. 
                6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire  le
          finalita'  programmatiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,
          applicano,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          principi   regolamentari   obiettivi,   trasparenti,    non
          discriminatori e proporzionati: 
                  a)  promuovendo  la  prevedibilita'  regolamentare,
          garantendo un approccio regolatorio coerente  nell'arco  di
          opportuni periodi di revisione; 
                  b) garantendo che, in circostanze analoghe, non  vi
          siano discriminazioni nel  trattamento  delle  imprese  che
          forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; 
                  c) salvaguardando la concorrenza  a  vantaggio  dei
          consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
          sulle infrastrutture; 
                  d)   promuovendo    investimenti    efficienti    e
          innovazione  in  infrastrutture  nuove  e  avanzate,  anche
          garantendo che qualsiasi obbligo di  accesso  tenga  debito
          conto del rischio sostenuto  dalle  imprese  e  consentendo
          accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti
          accesso,  al  fine   di   diversificare   il   rischio   di
          investimento,  assicurando  nel  contempo  la  salvaguardia
          della concorrenza  nel  mercato  e  del  principio  di  non
          discriminazione; 
                  e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
          attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
          geografiche all'interno del territorio nazionale; 
                  f)  imponendo  obblighi   regolamentari   ex   ante
          unicamente dove  non  opera  una  concorrenza  effettiva  e
          sostenibile, e attenuandoli o revocandoli  non  appena  sia
          soddisfatta tale condizione. 
                7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
          l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                8.   L'Autorita'   si   dota,   conformemente    alle
          indicazioni  recate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,  attuativa  della
          legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme  o  metodi  di  analisi
          dell'impatto della regolamentazione. 
                9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita'  deve
          recare  l'analisi   di   cui   al   comma   8   ed   essere
          conseguentemente motivato.». 
              - Si riporta l'art. 14, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi
          di comunicazione elettronica). - 1.  Tenendo  debito  conto
          della  circostanza  che  le  radiofrequenze  sono  un  bene
          pubblico dotato di un importante valore sociale,  culturale
          ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
          rispettive competenze, assicurano  la  gestione  efficiente
          delle  radiofrequenze  per  i  servizi   di   comunicazione
          elettronica  ai  sensi  degli  articoli  13  e  13-bis.  La
          predisposizione dei  piani  di  ripartizione,  a  cura  del
          Ministero,  e   dei   piani   di   assegnazione,   a   cura
          dell'Autorita',   e'   fondata   su   criteri    obiettivi,
          trasparenti,   non    discriminatori    e    proporzionati.
          L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di
          comunicazione elettronica e il rilascio  di  autorizzazioni
          generali o di diritti d'uso  individuali  in  materia  sono
          fondate   su   criteri    obiettivi,    trasparenti,    non
          discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il  presente
          articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli  accordi
          internazionali pertinenti,  fra  cui  i  regolamenti  radio
          dell'UIT e la normativa CEPT,  e  possono  tener  conto  di
          particolari esigenze di interesse pubblico. 
                2. Il Ministero  promuove  l'armonizzazione  dell'uso
          delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea  in
          modo coerente con  l'esigenza  di  garantirne  un  utilizzo
          effettivo ed efficiente e  di  perseguire  benefici  per  i
          consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei
          servizi, in conformita' all'art. 13-bis  ed  in  attuazione
          delle decisioni della Commissione europea in  materia,  tra
          cui la decisione n. 676/2002/CE. 
                3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, assicurano che, coerentemente  con  il  diritto
          dell'Unione europea, nelle bande  di  frequenze  dichiarate
          disponibili per servizi di  comunicazione  elettronica  nel
          Piano nazionale di ripartizione  delle  frequenze,  possono
          essere impiegati tutti i tipi di  tecnologie  usati  per  i
          servizi  di  comunicazione  elettronica.  Il  Ministero   e
          l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
          possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e  non
          discriminatorie relativamente  ai  tipi  di  tecnologie  di
          accesso senza fili o rete radio utilizzati per  servizi  di
          comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al  fine
          di: 
                  a) evitare interferenze dannose; 
                  b)  proteggere  la  salute   pubblica   dai   campi
          elettromagnetici; 
                  c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
                  d)  assicurare  la   massima   condivisione   delle
          radiofrequenze; 
                  e) salvaguardare l'uso  efficiente  dello  spettro;
          oppure; 
                  f) garantire il conseguimento di  un  obiettivo  di
          interesse generale conformemente al comma 5. 
                4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
          Ministero  e  l'Autorita',   ciascuno   nell'ambito   delle
          rispettive competenze, assicurano, nel piano  nazionale  di
          ripartizione e assegnazione delle  frequenze  a  norma  del
          diritto dell'Unione europea, che nelle bande  di  frequenze
          dichiarate  disponibili  per  i  servizi  di  comunicazione
          elettronica possono essere forniti tutti i tipi di  servizi
          di comunicazione elettronica. Il Ministero  e  l'Autorita',
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  tuttavia
          prevedere restrizioni proporzionate e  non  discriminatorie
          relativamente  ai  tipi   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario,
          al fine di soddisfare un requisito  dei  regolamenti  radio
          dell'UIT e della normativa CEPT. 
                5.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   in   una   banda
          specifica  disponibile  per  i  servizi  di   comunicazione
          elettronica   sono   giustificate    per    garantire    il
          conseguimento  di  un  obiettivo  di   interesse   generale
          conformemente al diritto europeo,  come,  ad  esempio  e  a
          titolo non esaustivo: 
                  a) garantire la salvaguardia della vita umana; 
                  a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza  o  in
          caso di eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo  2
          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di
          misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 
                  b) promuovere  la  coesione  sociale,  regionale  o
          territoriale; 
                  c)    evitare    un    uso    inefficiente    delle
          radiofrequenze; oppure; 
                  d) promuovere la diversita' culturale e linguistica
          ed il pluralismo dei media, anche mediante  prestazione  di
          servizi di radiodiffusione o telediffusione. 
                6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  possono  vietare  la  fornitura  di
          qualsiasi altro servizio di  comunicazione  elettronica  in
          una   banda   specifica   esclusivamente   ove   cio'   sia
          giustificato  dalla  necessita'   di   proteggere   servizi
          finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana.
          Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine  di
          conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a
          norma del diritto dell'Unione europea. 
                7. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,   riesaminano   periodicamente   la
          necessita' delle restrizioni di cui ai comma da  3  a  6  e
          rendono pubblici i risultati di tale riesame. 
                8. I commi 3 e 4  si  applicano  allo  spettro  radio
          attribuito ai servizi di comunicazione elettronica  nonche'
          alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali
          delle radiofrequenze concessi a decorrere  dal  termine  di
          cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge
          31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75,  e  successive  modificazioni.
          Alle attribuzioni dello spettro radio, alle  autorizzazioni
          generali  e  ai  diritti  d'uso  individuali  esistenti  al
          termine di cui  al  periodo  precedente,  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14-bis. 
                9.  Fatte  salve  le  disposizioni  delle   direttive
          specifiche e  tenendo  conto  delle  circostanze  nazionali
          pertinenti, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  possono  stabilire  norme  volte  a
          impedire  l'accaparramento  di  frequenze,  in  particolare
          fissando scadenze rigorose  per  l'effettivo  utilizzo  dei
          diritti  d'uso  da  parte  del  titolare  dei   diritti   e
          applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui
          all'art. 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso
          di  mancato  rispetto  delle  scadenze.  Tali  norme   sono
          stabilite e applicate in  modo  proporzionato,  trasparente
          non discriminatorio. 
                10. Il rinvio al presente articolo operato dal  comma
          3 dell'art. 8-novies del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, si intende riferito all'art. 14-ter.». 
              - Si riporta l'art. 144, del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1.  Oltre  che
          da singole persone fisiche, l'autorizzazione  generale  per
          l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  puo'
          essere conseguita da: 
                  a) Universita' ed Enti  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
                  b) scuole ed istituti di istruzione di ogni  ordine
          e grado, statali e legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione
          delle scuole elementari;  la  relativa  dichiarazione  deve
          essere  inoltrata  tramite  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  che  deve  attestare  la
          qualifica della scuola o dell'istituto; 
                  c) scuole e corsi  di  istruzione  militare  per  i
          quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
          difesa; 
                  d)  sezioni  delle  associazioni  dei  radioamatori
          legalmente costituite; 
                  e) (Abrogata). 
                2. L'esercizio della stazione deve, nei  detti  casi,
          essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
          dichiarazione, di eta'  non  inferiore  ad  anni  diciotto,
          muniti di patente e dei requisiti richiesti  dall'art.  137
          per il conseguimento dell'autorizzazione generale  connessa
          all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.». 
              - Si riporta l'art. 7, del citato decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1: 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile). - 1. Ai fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'art. 2,  gli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile si distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.». 
              - Si riporta l'allegato n.  25,  art.  32,  del  citato
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: 
                «Art. 32 (Esenzioni e riduzioni).  -  1.  Le  Regioni
          sono esentate dal pagamento  dei  contributi  previsti  dal
          presente Titolo per le frequenze  di  diffusione  destinate
          all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria  «118»
          (Emergenza-urgenza), secondo le  disposizioni  dettate  dal
          decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali  disposizioni  si
          applicano  anche  alle  frequenze  di  connessione   (link)
          ritenute  strettamente  necessarie  dal  Ministero  per  lo
          svolgimento del servizio. 
                2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  esentate  dal  pagamento  dei
          contributi  di  cui  al   presente   Titolo   relativamente
          all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a  fini  di
          protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'art.
          96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
                3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento
          dei contributi di cui al presente Titolo per  le  attivita'
          assistenziali,  di  protezione   civile   e   di   soccorso
          sanitario, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388. 
                4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e  speleologico
          del Club alpino italiano  e  le  associazioni  di  soccorso
          alpino aventi sede nella  Regione  Valle  d'Aosta  e  nelle
          Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati  dal
          pagamento dei contributi di cui al presente Titolo. 
                5. Le associazioni di  volontariato  riconosciute  ai
          sensi  della  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di
          cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  sono
          esentate dal pagamento dei contributi di  cui  al  presente
          Titolo  relativamente  ai  servizi  socio-sanitari   e   di
          protezione civile. 
                6. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a
          scopo didattico  presso  scuole  od  istituti  nonche'  per
          radiocollegamenti per la  sicurezza  della  vita  umana  in
          montagna. 
                7. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          del 70  per  cento  relativamente  ai  servizi  adibiti  al
          soccorso medico  di  persone,  esercitati  da  istituti  di
          assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti. 
                8. L'entita' dei contributi di cui al  presente  Capo
          e'  stabilita  nella  misura  del   cinquanta   per   cento
          relativamente: 
                  a) ai servizi  ASL  legati  alla  sanita'  ed  alla
          salute pubblica; 
                  b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in
          via prevalente per finalita'  di  protezione  civile  e  di
          soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio
          boschivo dagli incendi; 
                  c) ai servizi di polizia degli enti locali; 
                  d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati
          da enti o istituti riconosciuti. 
                9. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          del 40 per cento per i seguenti servizi: 
                  a) i servizi di bonifica e di irrigazione  eserciti
          da  enti  o  da  consorzi  posti  sotto  la  vigilanza   di
          Amministrazioni statali, regionali e comunali; 
                  b) i servizi di dighe, centrali nucleari,  centrali
          termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza  e
          di  manutenzione  di  elettrodotti,  oleodotti,   gasdotti,
          metanodotti e acquedotti; 
                  c) i servizi di sicurezza per le miniere; 
                  d) i collegamenti all'interno o tra  raffinerie  di
          petrolio,  centrali  di  produzione  di  gas,  stabilimenti
          adibiti  alla  lavorazione   di   materiale   infiammabile,
          esplosivo o pericoloso; 
                  e) i collegamenti tra  stazioni  di  funivia  o  di
          seggiovia; 
                  f) i servizi per l'esercizio e la  manutenzione  di
          linee ferroviarie,  tranviarie,  filoviarie  ed  autoviarie
          nonche' di sedi aeroportuali; 
                  g) i servizi gestiti  da  imprese  di  esercizio  e
          manutenzione delle autostrade e dei trafori,  limitatamente
          ai servizi mobili radiotelefonici; 
                  h) i servizi di auto pubbliche di citta'; 
                  i) i  servizi  di  ormeggio  e  battellaggio  negli
          ambiti portuali; 
                  j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; 
                  k) i servizi di ricerca  persone  con  collegamento
          bidirezionale; 
                  l)  i  servizi  per  studi  e  ricerche   sismiche,
          minerarie, metanifere e petrolifere; 
                  m) i servizi lacuali e fluviali; 
                  n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 
                10. Le esenzioni e le riduzioni  si  applicano  anche
          alle autorizzazioni generali temporanee. 
                11. Il  rappresentante  legale  delle  organizzazioni
          aventi titolo alle esenzioni  o  alle  riduzioni,  all'atto
          della  presentazione  della   domanda   di   autorizzazione
          generale, e' tenuto ad autocertificare la  sussistenza  dei
          titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.». 
              - Si riporta l'art. 98, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259: 
                «Art.  98  (Sanzioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente articolo si  applicano  alle  reti  e  servizi  di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
                2. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
                3.  Se  il  fatto   riguarda   la   installazione   o
          l'esercizio  di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   o
          televisiva, si applica la pena della reclusione  da  uno  a
          tre anni. La pena e' ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di
          impianti per la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva  in
          ambito locale. 
                4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
                5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
                6.  Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
                7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
                8. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
                9. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  32,  ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
                10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le  pene  previste  dall'art.  2621  del
          codice civile. 
                11. Ai soggetti che non ottemperano  agli  ordini  ed
          alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  240.000,00  ad  euro  5.000.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
                12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
                13.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni
          contenute  nel  Capo  III  del  presente  Titolo,   nonche'
          nell'art.  80,  il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00  ad   euro
          2.500.000,00. 
                14. In caso di  violazione  degli  obblighi  gravanti
          sugli operatori di cui all'art. 96,  il  Ministero  commina
          una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00
          ad euro 2.500.000,00.  Se  la  violazione  degli  anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
                15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente  dalla
          sospensione  dell'esercizio  e   salvo   il   promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
                16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
                16-bis. In caso di violazione dell'art. 3,  paragrafi
          1, 2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3,  dell'art.
          5, paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo
          1, dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'art. 6-sexies,
          paragrafi 1, 3 e 4,  dell'art.  7,  paragrafi  1,  2  e  3,
          dell'art. 9, dell'art.  11,  dell'art.  12,  dell'art.  14,
          dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e  6,  o  dell'art.  16,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   531/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          5 e 6, dell'art. 4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'art.  5,
          paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
          dell'art.  6-quater,,  paragrafo  1,  dell'art.   6-sexies,
          paragrafi 1 e 3, dell'art. 7,  paragrafo  1,  dell'art.  9,
          paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12,  paragrafo  1,
          dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del
          citato  regolamento  (UE)   n.   531/2012,   e   successive
          modificazioni,  e  ritenga  sussistere  motivi  di  urgenza
          dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'  per  il
          funzionamento del mercato o per  la  tutela  degli  utenti,
          puo' adottare, sentiti gli operatori  interessati  e  nelle
          more   dell'adozione    del    provvedimento    definitivo,
          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
          effetto immediato. 
                16-ter. In caso di violazione dell'art. 3,  dell'art.
          4, paragrafi 1  e  2,  o  dell'art.  5,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure
          riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e  che  modifica
          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e
          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di
          comunicazione elettronica e regolamento  (UE)  n.  531/2012
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro
          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato. 
                16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dei  commi  16-bis  e
          16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di  comunicazione
          ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
          quotidiani a diffusione nazionale. 
                17. Restano ferme, per le  materie  non  disciplinate
          dal Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
                17-bis.  Alle  sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni.». 
              -  La  direttiva  11  dicembre  2018,  n.  2018/1972/UE
          (Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce   il   codice   europeo   delle    comunicazioni
          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 321 del 17 dicembre 2018. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1044, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica,
          a decorrere dal 1° giugno 2019  gli  apparecchi  atti  alla
          ricezione  della  radiodiffusione  sonora   venduti   dalle
          aziende  produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature
          elettroniche  al   dettaglio   sul   territorio   nazionale
          integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente  di
          ricevere i servizi della radio digitale.  Per  le  medesime
          finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020  gli  apparecchi
          atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
          consumatori  nel  territorio  nazionale  integrano   almeno
          un'interfaccia  che  consenta  all'utente  di  ricevere   i
          servizi della radio digitale.». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
          ottobre  2018  (Piano  nazionale  di   ripartizione   delle
          frequenze tra 0 e 3.000 GHz), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018, S.O. n. 49. 
                             Art. 28 bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 10, della legge  costituzionale  18
          ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte
          seconda della Costituzione): 
                «Art. 10 - 1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.». 
                               Art. 29 
 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si
provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e
2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche
economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza
pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi
di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nei medesimi anni. 
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies,
pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019  al  2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.". 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.
          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.». 
              - Si riporta l'art. 7-bis, del citato decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43: 
                «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.
          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per
          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione
          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di
          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,
          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,
          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le
          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai
          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'
          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,
          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di
          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma
          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
                2. I contributi sono erogati dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
                3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
                4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica, di cui all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta la rubrica del Capo III,  come  modificata
          dalla presente legge: 
                «Capo III (Disposizioni relative agli eventi  sismici
          dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del  Centro  Italia
          negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni  di  Casamicciola
          Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017).». 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6
          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in
          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
          della provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto
          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
          settembre 2018. 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
          2019. 
                               Art. 30 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

                                                           Allegato 1 
 
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018. 
 
    Provincia di Campobasso: 
      1. Acquaviva Collecroce; 
      2. Campomarino; 
      3. Castelbottaccio; 
      4. Castelmauro; 
      5. Guardialfiera; 
      6. Guglionesi; 
      7. Larino; 
      8. Lupara; 
      9. Montecilfone; 
      10. Montefalcone del Sannio; 
      11. Montemitro; 
      12. Montorio nei Frentani; 
      13. Morrone del Sannio; 
      14. Palata; 
      15. Portocannone; 
      16. Rotello; 
      17. San Felice del Molise; 
      18. San Giacomo degli Schiavoni; 
      19. San Martino in Pensilis; 
      20. Santa Croce di Magliano; 
      21. Tavenna. 
 
    Citta' metropolitana di Catania: 
      1. Aci Bonaccorsi; 
      2. Aci Catena; 
      3. Aci Sant'Antonio; 
      4. Acireale; 
      5. Milo; 
      6. Santa Venerina; 
      7. Trecastagni; 
      8. Viagrande; 
      9. Zafferana Etnea. 

                                                           Allegato 2 
 
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del
  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018
  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente
  decreto. 
 
    Provincia di Campobasso: 
      1. Acquaviva Collecroce; 
      2. Castelmauro; 
      3.Guardialfiera; 
      4. Montecilfone. 
 
    Citta' metropolitana di Catania: 
      1. Aci Bonaccorsi; 
      2. Aci Catena; 
      3. Aci Sant'Antonio; 
      4. Acireale; 
      5. Milo; 
      6. Santa Venerina; 
      7. Trecastagni; 
      8. Viagrande; 
      9. Zafferana Etnea. 

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