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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006.
L’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – dep. 08/05/1996, D’Avino; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. 01/02/2000, Scrudato e altri). Pertanto, ai fini della ricusazione, è irrilevante l’eventuale connessione probatoria tra i fatti oggetto di distinti procedimenti a carico dei medesimi imputati, a meno che il giudice, nel corso del primo giudizio, abbia anche solo incidentalmente esaminato il merito della accuse oggetto del successivo procedimento. Va, inoltre, osservato che l’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo. Il criterio soggettivo, consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria. Il criterio oggettivo, che rileva nel caso in esame,”impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità”, essendo in gioco “la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (ex plurimis, Corte EDU, sentenze 16/10/2018, Daineliene contro Lituania; 31/10/2017, Kamenos c. Cipro; 20/09/2016, Karelin c. Russia; Grande Camera, 23/04/2015, Morice c. Francia; 15/01/2015, Dragojevie c. Croazia). A tal proposito, la Corte EDU ha affermato che la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza “quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22/04/2004, Cianetti contro Italia; 25/07/2002, Perote Pellon c. Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (sentenza 22/07/2008, Gomez de Liario y Botella c. Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (sentenza 24/06/2010, Mancel e Branquart contro Francia).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Attenuanti generiche – Concessione o  esclusione – Poteri del giudice del merito – Accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza – Art. 133 cod. pen..
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep. 22/09/2017, Pettinelli, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep. 29/01/2016, De Cotiis; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep. 03/07/2014, Lule). Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero).
(riforma sentenza del 17/09/2018 – CORTE DI APPELLO DI TRIESTE) Pres. ANDREAZZA, Rel. CORBETTA, Ric. Re

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