MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 marzo 2019
Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03517)
(GU n.130 del 5-6-2019)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunita'; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la nota del 30 maggio 2018, n, 17138 con la quale la direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo; Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Decreta: Art. 1 Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 1. L'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
Art. 2 Norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291
Allegato Allegato 13 Registro dei fertilizzanti. Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA Parte di provvedimento in formato grafico
INISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 marzo 2019
Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (19A03518)
(GU n.130 del 5-6-2019)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunita'; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n. 11799, con la quale l'Associazione italiana fungicoltori ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017; Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo «Soluzione di filtrato di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti ad azione specifica - biostimolanti; Considerata la necessita' di correggere il punto 8.3.1, per il prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base di alga macrocystis integrifolia», dell'Allegato 7 Tolleranze; Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto; Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate modifiche agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Decreta: Art. 1 Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», e' modificato in conformita' all'allegato 1 al presente decreto. 2. L'Allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», e' modificato in conformita' all'allegato 2 al presente decreto. 3. L'Allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», e' modificato in conformita' all'allegato 3 al presente decreto. 4. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). 5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
Art. 2 Norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292
Allegato 1 Allegato 2 Ammendanti Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Allegato 6 Prodotti ad azione specifica Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3 Allegato 7 Tolleranze Parte di provvedimento in formato grafico