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L’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può essere oggetto di delega di funzioni.

 

Massima Giurisprudenziale 

L’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può essere oggetto di delega di funzioni ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico che resta, pertanto, in capo al solo titolare dell’obbligo e dunque al rappresentante legale della società.

 

Decisione: Sentenza n. 53980/2018 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Penale, Tributario

 

Massima:

L’obbligo annuale di presentazione della dichiarazione fiscale non può essere oggetto di delega di funzioni perché non integra un’attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell’imprenditore (circostanza che avviene, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro), ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico che resta, pertanto, in capo al solo titolare dell’obbligo e dunque al rappresentante legale della società.

 

Osservazioni.

Il caso riguardava un caso di omessa dichiarazione IRES e IVA per gli anni di imposta 2008 e 2009 da parte di una SRL.

il Tribunale aveva assolto il legale rappresentante per l’omessa dichiarazione IRES e condannato lo stesso per l’omessa dichiarazione IVA per le stesse annualità.

La Corte di Appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento all’annualità IVA 2008, confermando per il resto la sentenza del Tribunale.

Con un motivo di ricorso, il legale rappresentante lamentava che la esclusiva responsabilità per il reato contestato era del commercialista (senza che peraltro in atti risultasse accertato che la delega fosse stata effettivamente attribuita al commercialista).

La Suprema Corte rileva che la fattispecie del delitto di omessa dichiarazione (Art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000) integra un reato omissivo proprio, cioè del quale risponde il solo sogetto titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il Collegio precisa comunque che «Quest’ultimo non sarà dunque scriminato nel caso – come quello di specie – in cui il professionista delegato alla gestione della contabilità aziendale non presenti la dichiarazione obbligatoria, dovendo egli stesso controllare l’operato del commercialista e, ove necessario, provvedere in tal senso».

Il ricorso è stato quindi rigettato.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 37856/2015
Cass. 9163/2009

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Art. 5 – Omessa dichiarazione

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

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