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Tenuità del fatto in ambito penale tributario solo quando l’importo è vicinissimo alla soglia di punibilità

Massima Giurisprudenziale

In tema di reati tributari la gravità del fatto contestato è già stata valutata in astratto dal legislatore attraverso la predisposizione di specifiche soglie di punibilità; il fatto può essere ritenuto concretamente tenue e dunque meritevole dell’applicazione della causa di non punibilità, solo quando l’ammontare dell’imposta evasa sia vicinissimo alla soglia di non punibilità predeterminata dal legislatore.

Decisione: Sentenza n. 53980/2018 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Penale, Tributario

Massima:

In tema di reati tributari la discrezionalità del giudice di merito con riferimento alla possibilità di applicare il disposto del 131 bis cod. pen., risulta fortemente limitata, dal momento che la gravità del fatto contestato è già stata valutata in astratto dal legislatore attraverso la predisposizione di specifiche soglie di punibilità, sicché il fatto può essere ritenuto concretamente tenue e dunque meritevole dell’applicazione della causa di non punibilità, solo quando l’ammontare dell’imposta evasa sia vicinissimo alla soglia di non punibilità predeterminata dal legislatore.

Osservazioni.

Il caso riguardava un caso di omessa dichiarazione IRES e IVA per gli anni di imposta 2008 e 2009 da parte di una SRL.

Il Tribunale aveva assolto il legale rappresentante per l’omessa dichiarazione IRES e condannato lo stesso per l’omessa dichiarazione IVA per le stesse annualità.

La Corte di Appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento all’annualità IVA 2008, confermando per il resto la sentenza del Tribunale.

La Suprema Corte rileva che, nel caso di specie, la tenuità del fatto non sussiste in quanto l’imposta evasa era quantificata in 477 mila euro, ben oltre la soglia di rilevanza penale; conseguentemente, ha rigettato il ricorso.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 40774/2015
Cass. 13218/2015

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Art. 5 – Omessa dichiarazione

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Codice penale

Art. 131-bis – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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