di Carlo Rapicavoli –
La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), contiene numerose disposizioni di interesse per i Comuni. Di seguito le principali:
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AI PICCOLI COMUNI
I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione di contributi da parte del Ministero dell’Interno ai Comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’interno, ai Comuni:
• con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;
• con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;
• con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
• con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.
Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun Comune dell’importo del contributo ad esso spettante.
Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 108-109)
Il Comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria deve avvenire secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e l’esecuzione dei lavori deve essere iniziata entro il 15 maggio 2019.
Modalità per l’erogazione dei contributi e revoca (commi 110-111)
L’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’interno agli enti beneficiari avviene con le seguenti modalità:
• per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al comma 112;
• per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.
Entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’Interno, è disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:
• nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
• o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.
Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno, è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai Comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I Comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
Monitoraggio e controllo delle opere pubbliche (commi 112-114)
Il comma 112 stabilisce l’applicazione da parte dei Comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019”.
Sono previsti controlli a campione da parte del Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
I Comuni assegnatari del contributo devono indicare la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente; il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
PIANO DI INVESTIMENTI GESTITO DALLE REGIONI
Il comma 134 assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).
I contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:
• del territorio a rischio idrogeologico;
• di strade, ponti, e viadotti;
• nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei Comuni.
Il riparto dei contributi tra le Regioni avviene nella misura prevista dalla stessa legge; tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020.
Ogni anno, la Regione deve provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento.
Tali contributi devono essere assegnati per almeno il 70% per ciascun anno.
Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.
Poiché il comma 135 prevede che tale attribuzione debba avvenire entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.
Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.
La Regione pone in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei Comuni beneficiari dei contributi ed effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
Le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche in questione è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D. Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».
PIANO DI INVESTIMENTI GESTITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO (co. 139-148)
Il comma 139 assegna ai Comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).
Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei Comuni, l’assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020.
Viene altresì precisato che i Comuni destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia” (previsto dal comma 974 della L. 208/2015).
La procedura per la concessione dei contributi ai Comuni è la seguente:
1. presentazione, al Ministero dell’Interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo (comma 140);
2. determinazione, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre (comma 141, primo periodo);
3. erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’Interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 144). In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.
Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo non può eccedere i seguenti importi massimi:
• Ogni Comune può inviare una richiesta:
a) nel limite di 1 milione di euro, se ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) nel limite di 2,5 milioni di euro, se ha una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) nel limite di 5 milioni di euro, se ha una popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non sono assegnati contributi per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
La richiesta di contributo deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. In mancanza dell’indicazione di un CUP valido, o in caso di errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, viene prevista l’esclusione dalla procedura.
La richiesta di contributo deve:
• riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;
• riguardare tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
Ulteriori requisiti, che fanno riferimento alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di specifici documenti contabili, sono previsti dal comma 142.
La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente locale.
Ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
Le informazioni che i Comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del D. M. 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.
All’erogazione dei contributi agli enti beneficiari provvede il Ministero dell’interno, secondo il seguente scadenziario:
• erogazione di una quota pari al 20% entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo;
• erogazione di una quota pari al 60% entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica (attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 146) dell’avvenuto affidamento dei lavori;
• erogazione del restante 20% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L’ente beneficiario del contributo deve affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di emanazione del decreto di determinazione del contributo.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.
Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143-144, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128-129 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Il monitoraggio delle opere pubbliche del programma in questione è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione.
DEROGHE ALLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI
Il comma 912 introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l’altro l’applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).
In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:
• per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
• per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
• per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).
Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori:
• di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
• di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.
La disposizione specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.
Sebbene la deroga per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 non sia chiarissima nella formulazione, si ritiene, fatte salve diverse indicazioni da parte di ANAC, che possa farsi riferimento all’art. 32, comma 2, del Codice, applicando quanto disposto per l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), indicando nella determina a contrarre, le modalità di individuazione e di consultazione dei tre operatori economici o le ragioni che determinano l’impossibilità di consultazione (inesistenza/indisponibilità di più operatori)
La deroga non si applica agli appalti di forniture e servizi, ma solo a quelli per lavori.
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO
L’articolo 1 comma 130 prevede l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che nel testo vigente del 1° gennaio 2019 prevede “… le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)”.
In virtù di tale modifica è altresì da ritenere che, per tale tipologia di acquisti, non sussista l’obbligo di comunicazioni telematiche di cui all’art.40, comma 2, del Codice.
STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI
I commi da 162 a 170 istituiscono una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.
La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.
La Struttura svolge le proprie funzioni:
• su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
• previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;
• nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162;
• con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:
– favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
– contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
– contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
– contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.
ASSUNZIONI DI PERSONALE
Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell’anno precedente.
Si ricorda che la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata fissata dalla legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 secondo cui la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento.
CONCORSI E GRADUATORIE
I commi 360-367 concernono le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni,
Si applicano a tutte le procedure concorsuali le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 28 febbraio anche in deroga alla disciplina oggi prevista dai D.P.R. 487/1994, 272/2004 e 70/2013.
Le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, possono essere impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.
I termini di vigenza delle graduatorie sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362, che pone termini di durata specifici a seconda dell’anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.
Il comma 399 pone un divieto temporaneo di assunzioni fino al 15 novembre 2019 per determinate amministrazioni, non applicabile per gli Enti Locali.
PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE DA ENTI LOCALI DIVERSI DA QUELLI DI APPARTENENZA
Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali.
A tal fine, occorre:
a) il consenso dei lavoratori interessati;
b) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati;
c) che riguardi una parte del tempo di lavoro d’obbligo;
d) che sia effettuato sulla base di una convenzione;
e) che sia disposto previo assenso dell’ente di appartenenza.
La finalità è quella di “soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali” dell’ente locale e di assicurare “una economica gestione delle risorse”.
Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore.
Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.
Infine, il comma aggiuntivo dispone l’applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
I commi 721 e 723 intervengono sulle società a partecipazione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche, che all’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, siano tenute alla loro liquidazione, sono autorizzate a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.
I piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.
EQUILIBRIO DI BILANCIO
I commi 819-826 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio.
Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno2011, n.118.
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI
Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte dai commi 902-905, i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 905 introduce alcune semplificazioni condizionate all’approvazione dei i bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento.
Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:
• commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
• comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
• commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi: il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009; il comma 14 dispone che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009;
• comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
• comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011;
• articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.
ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO PER I PICCOLI COMUNI
Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato (comma 831).
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Nel corso del 2019, gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti, ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all’articolo 4 del D .Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni:
a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
Non possono avvalersi della facoltà di riduzione prevista gli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA
Il comma 1133, lettera c) estende all’anno 2019 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali.
RIMBORSO MINOR GETTITO TASI
I commi da 892 a 895 attribuiscono ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.
Il contributo è assegnato nell’importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
Il decreto di riparto del Ministero dell’interno dovrà essere emanato entro il 20 gennaio 2019, e dovrà suddividere le risorse in proporzione al peso del contributo di ciascun ente nella tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 1997, che riporta la ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017. Per il 2018, la legge di bilancio per il 2018 aveva confermato tale contributo (articolo 1, commi 870-871, legge n. 205/2017), nella misura di 300 milioni di euro.
Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno. I Comuni beneficiari, inoltre, effettuano per tali investimenti il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”.
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE
Il comma 921 conferma, per l’anno 2019, la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’Interno e le modalità di recupero degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo da parte dell’Agenzia delle entrate. La norma in esame dispone che, per l’anno 2019, il Fondo sia ripartito sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018, che ha ripartito le risorse spettanti per l’anno 2018, fatte salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi Comuni risultanti da procedure di fusione.
Tale conferma degli importi avviene in deroga ai criteri definiti dall’articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e comporta implicitamente la conferma del contributo alla finanza pubblica di 563,4 milioni previsto dal D. L. 66/2014. La durata del taglio era inizialmente fissata dal D. L. 66/2014 al triennio 2014-17, ma già con la legge di stabilità per il 2015 (co. 451) il periodo di vigenza del taglio veniva esteso al 2018. Con la conferma degli importi del Fondo 2018, il taglio di fatto è contabilizzato anche per il 2019.
PROROGA ALIQUOTE TASI
Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale. Con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono quindi confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio Comunale, a tal fine modificando l’articolo 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.
IMPOSTE LOCALI
Non vige più la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, introdotta dall’art. 1, comma26, della Legge 208/2015, e rimasta in vigore fino al 2018.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE
I commi 913-916, intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019.
Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018.
SOSPENSIONE RATE MUTUI CDP COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012
Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è prorogata all’anno 2020 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. I relativi oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.