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CORTE DI CASSAZIONE LAVORO CIVILE, 11/07/2018 (Ud. 17/04/2018), Ordinanza n.18274
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTI – Responsabile unico del procedimento (RUP) – Conferimento della funzione – Formale atto di nomina – Necessità – Compenso incentivante – Dirigente del settore lavori pubblici – Disciplina applicabile – L. n. 241/90 e ss.mm. – L. n.109/1994 ess.mm.- D. L.vo n.50/2016.
La funzione di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nel settore dei lavori pubblici, deve essere conferita attraverso un formale atto di nomina in assenza del quale il compenso incentivante, previsto dalla normativa in materia, non spetta al dirigente dell’ufficio tecnico di un ente pubblico locale per il solo fatto che l’art. 5 della L. 241/1990 consideri responsabile del procedimento il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa. Il principio di diritto, in applicazione ratione temporis dell’art. 7 della L. 109/1994, può essere riportato anche nella vigenza delle successive norme che hanno previsto e prevedono la nomina del RUP per ciascuna specifica procedura di affidamento di contratti pubblici, vale a dire l’art. 10 del D. Leg.vo 163/2006, ed in seguito l’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016. Pertanto, il riferimento è agli incentivi attribuiti al RUP nonché ad altri soggetti interni alla pubblica amministrazione ed esercenti funzioni tecniche in relazione a ciascuna specifica procedura di aggiudicazione, ai sensi, prima dell’art. 18 della L. 109/1994, poi, dell’art. 92 del D. L.vo n.163/2006, in seguito (dopo le modifiche introdotte ad opera del D.L. 90/2014, convertito in legge dalla L. 114/2014), dai commi da 7-bis a 7-quater dell’art. 93 del D. L.vo n.163/2006, poi ancora dell’art. 113 del c.3, D. L.vo 50/2016.
(conferma sentenza n. 837/2012 -CORTE D’APPELLO di PALERMO, dep. 27/07/2012, R. G. N.1528/2010) Pres. NAPOLETANO, Rel. BLASUTTO, Ric. Candela contro COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

 

 

CORTE DI CASSAZIONE LAVORO CIVILE, 11/07/2018 (Ud. 17/04/2018), Ordinanza n.18274

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 17746-2013 proposto da:
CANDELA ANTONINO C.F. //, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente – 
 
nonchè contro
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO;
– intimato – 
avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/07/2012, R. G. N.1528/2010.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani, che aveva respinto la domanda proposta dall’ing. Antonino Candela nei confronti del Comune di Mazara del Vallo diretta a ottenere la condanna dell’Ente convenuto al pagamento del compenso di cui all’art. 18 L. 109 del 1994, spettante al dirigente che abbia svolto le funzioni di Responsabile unico del procedimento.
2. Il Candela, dipendente del Comune di Mazara del Vallo dal 18.9.1990 al 31.12.2005, dapprima quale dirigente del settore lavori pubblici (fino al 20.9.2004) e poi quale dirigente del settore servizi alla città (fino al 1.1.2005), aveva adito il Giudice del lavoro sostenendo che, con determinazioni del Sindaco n. 38 e n. 39 del 17.2.2004, era stato nominato Responsabile unico del procedimento per la progettazione, affidamento ed esecuzione di alcuni lavori pubblici, ma che pure nel periodo anteriore a tale nomina formale di R.U.P., aveva svolto le medesime mansioni di responsabile unico del procedimento, strettamente connesse alla funzione di dirigente dell’Ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Mazara del Vallo; che per tale periodo anteriore al 2004 non aveva percepito il compenso di cui all’art. 18 L. n. 109 del 1994, seppure l’art. 5, comma 2, L. n. 241/90, come recepito dalla legge regionale n. 10/91 art. 5, prevedesse che il dirigente è autonomamente responsabile di tutti i procedimenti assegnati al settore di competenza, a meno che non provveda egli stesso ad assegnare ad altro funzionario la relativa pratica o progetto. Aveva prospettato inoltre che il compenso spetta al preposto pur nell’ipotesi in cui l’attività di progettazione sia stata affidata ad un progettista esterno anziché agli uffici tecnici interni.
3. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di rigetto della domanda, ha osservato:
– che, a norma dell’art. 7 L. n. 109 del 1994, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) nominano, ai sensi della legge n. 241/1990 e succ. mod., un Responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
– che la specificità di tale funzione esclude, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, che possa trovare applicazione l’art. 5 L. n. 241/90, disposizione che riguarda gli ordinari procedimenti amministrativi e non regola la diversa ipotesi della figura del responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici, le cui competenze, caratterizzate da elevata complessità e richiedenti cognizioni tecniche di particolare rilievo, non sono surrogabili dall’intervento del funzionario preposto all’unità organizzativa, che potrebbe anche non essere un tecnico, con evidente violazione dell’art. 7, comma 5, L. n. 109/94;
– che, dunque, presupposto indefettibile per esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici è l’investitura formale, attraverso provvedimento di nomina e ogni eventuale attività svolta anteriormente all’adozione di tale provvedimento non può dar luogo al riconoscimento del compenso di cui all’articolo 18 comma 1 L. n. 109/94.
3.1. La Corte di appello ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte dei Conti, sez. reg. Sardegna (sentenza n. 395 del 2011) secondo cui il compenso di cui all’articolo 18 ha carattere premiale ed è destinato al personale che abbia redatto direttamente il progetto esecutivo; tale compenso non può essere corrisposto ai dipendenti dell’ufficio tecnico a titolo di incentivi per la progettazione nelle ipotesi in cui questa sia stata affidata a soggetti esterni all’amministrazione e, ove tale erogazione sia avvenuta in difetto dei presupposti, la stessa integra un danno erariale.
3.2. Infine, ha osservato che la prova espletata in primo grado non aveva evidenziato alcun intervento del Candela nell’attività dei progettisti esterni, ma solo attività riconducibili ai compiti propri di dirigente preposto al settore dei lavori pubblici.
4. Per la cassazione di tale sentenza l’ing. Antonino Candela ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, seguito da memoria. Il Comune di Mazara del Vallo è rimasto intimato.
 
CONSIDERATO CHE
1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 L. n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Il ricorrente premette che “ancor prima della formale nomina a R.U.P. per la progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori (nomina avvenuta il 17.2.2004) … ha svolto ugualmente le mansioni suddette (di R.U.P.) in quanto strettamente connesse alla funzione di dirigente dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Mazara del Vallo” e richiama il testo dell’art.5 della legge 241 del 1990, evidenziando che la chiarezza del testo normativo non lascia spazio alcuno ad una diversa interpretazione e applicazione, poiché tale legge – e i successivi regolamenti attuativi dell’art. 18 – non prevedono, quale presupposto necessario per il diritto al compenso, l’emanazione da parte dell’ente di un atto formale di nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il ricorso e’ infondato.
3. L’odierno ricorrente ritiene che, in quanto preposto a dirigere l’Ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Mazara del Vallo, sia da considerare R.U.P. in forza dell’art. 5 legge n. 241 del 1990 (responsabile del procedimento), poiché tale norma dispone, al primo comma, che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; al secondo comma, che “fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma primo dell’articolo 4 “.
4. Tale tesi non può essere accolta.
Come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, la fattispecie è regolata da una disciplina speciale, che esclude l’applicabilità della disciplina generale dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 5 citato; essa è precisamente regolata dalla legge n. 109 del 1994, art. 7 (misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione). Tale disposizione, nel testo vigente ratione temporis all’epoca dei fatti dedotti in giudizio, al primo comma, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)”, ossia le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico, “nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; al terzo comma, che il R.U.P. “formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza” ( … ); al quarto comma, che il regolamento “disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni …. “.
5. Alla stregua di tale disciplina, nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di R.U.P. deve essere formale, come si evince chiaramente dal dato testuale del primo comma dell’art. 7 legge n. 109 del 1994, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 415 del 1998, secondo cui occorre che le Pubbliche Amministrazioni e gli Ente pubblici di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) provvedano alla “nomina” di “un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”. Il rilievo è decisivo, in quanto per il periodo anteriore al formale conferimento delle funzioni di R.U.P. non può essere riconosciuto al ricorrente il compenso di cui all’art. 18 legge n. 109 del 1994, nel testo modificato dalla legge n. 144 del 1999 (modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).
7. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendo parte convenuta rimasta intimata.
8. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

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