Rifiuti_combustione_terra_dei_fuochi
37 minuti

LEGGE 7 agosto 2018, n. 100

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (18G00126) (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2018

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per la durata della XVIII legislatura, una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti  ambientali  ad  esse  correlati,  di   seguito   denominata
«Commissione», con il compito di: 
    a) svolgere indagini atte a fare luce  sulle  attivita'  illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul  ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; 
    b) individuare le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite  nel settore dei rifiuti e altre  attivita'  economiche,  con  particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e  verso
Stati esteri; 
    c) individuare  le  specifiche  attivita'  illecite  connesse  al traffico  illecito  transfrontaliero  dei  rifiuti,  con  particolare
riferimento a quelle concernenti  i  rifiuti,  anche  pericolosi,  in partenza  dai  porti  marittimi   verso   destinazioni   estere,   e,
contestualmente,  svolgere  indagini,  in   collaborazione   con   le autorita' di inchiesta  degli  Stati  destinatari  dei  rifiuti,  per
individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni  e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie  prime
secondarie  ottenute   dai   rifiuti,   che   non   rispondono   alle caratteristiche merceologiche e sanitarie  previste  dalla  normativa
nazionale; 
    d) verificare l'eventuale sussistenza di  comportamenti  illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale  e  periferica  e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei  servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai  relativi  sistemi  di affidamento; 
    e)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite relative ai siti inquinati e alle attivita' di bonifica nonche'  alla
gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresi'  lo  stato  di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti; 
    f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella gestione del servizio idrico integrato  per  quel  che  attiene  alla
gestione degli impianti  di  depurazione  delle  acque  nonche'  alla gestione dello smaltimento dei fanghi e  dei  reflui  provenienti  da
tali impianti; 
    g) verificare la corretta attuazione della normativa  vigente  in materia ambientale,  relativamente  agli  ambiti  di  indagine  della
Commissione di  inchiesta  istituita  dalla  presente  legge  nonche' all'applicazione  della  legge  22  maggio  2015,  n.   68,   recante
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente; 
    h)  verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite relative alla gestione e allo smaltimento  dei  materiali  contenenti
amianto nonche' il rispetto  della  normativa  vigente  ed  eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati; 
    i) indagare sulle attivita' illecite  legate  al  fenomeno  degli incendi e su altre condotte  illecite  riguardanti  gli  impianti  di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica; 
    l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore  qualita'
e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano  tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano  interessanti  prospettive
di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi  dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali. 
  2. La Commissione riferisce alle  Camere  annualmente  con  singole relazioni o con relazioni generali  e  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. 
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo  dell'art.  82  della  Costituzione,  e'  il seguente: 
              «Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.». 
              - Il testo dell'art.  416  del  codice  penale,  e'  il seguente: 
              «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei delitti di cui agli  articoli  600,  601,  601-bis  e  602,
          nonche' all'art. 12, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  agli  articoli
          22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge  1°  aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a  quindici
          anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a  nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e' commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.». 
              - Il testo dell'art. 416-bis del codice penale,  e'  il seguente: 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - La legge 22  maggio  2015,  n.  68  (Disposizioni  in materia di delitti contro l'ambiente), e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122. 
              - Il  testo  dell'art.  133  del  Codice  di  procedura penale, e' il seguente: 
              «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).
          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate, regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
 
                               Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da quindici senatori  e  da  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. I  componenti  sono  nominati  tenendo
conto  anche  della   specificita'   dei   compiti   assegnati   alla
Commissione.  I  componenti   della   Commissione   dichiarano   alla
Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti
sussista   alcuna   delle   condizioni   indicate   nel   codice   di
autoregolamentazione  proposto  dalla  Commissione  parlamentare   di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013,  n.
87, con la relazione approvata nella seduta del  23  settembre  2014.
Qualora  una  delle  situazioni  previste  nel   citato   codice   di
autoregolamentazione  sopravvenga,  successivamente  alla  nomina,  a
carico di uno dei componenti della  Commissione,  questi  ne  informa
immediatamente il presidente della Commissione  e  i  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 4. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive. 
          Note all'art. 2: 
 
              - La legge 19 luglio 2013, n. 87,  recante  istituzione
          di una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno
          delle mafie e sulle  altre  associazioni  criminali,  anche
          straniere, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          27 luglio 2013, n. 175. 
              - Il testo della relazione  in  materia  di  formazione
          delle liste delle  candidature  per  le  elezioni  europee,
          politiche,   regionali,   comunali   e    circoscrizionali,
          approvata dalla Commissione parlamentare di  inchiesta  sul
          fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni  criminali,
          anche straniere, nella seduta del 23 settembre 2014, e'  il
          seguente: 
              «L'art. 1, comma 1, lettera f), della legge  19  luglio
          2013, n. 87, istitutiva della Commissione  parlamentare  di
          inchiesta  sul  fenomeno  delle   mafie   e   sulle   altre
          associazioni  criminali,  anche  straniere,   affida   alla
          Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra
          mafia e politica, sia riguardo alla sua  articolazione  nel
          territorio e negli organi amministrativi,  con  particolare
          riferimento alla selezione dei  gruppi  dirigenti  e  delle
          candidature per le assemblee elettive,  sia  riguardo  alle
          sue manifestazioni che,  nei  successivi  momenti  storici,
          hanno   determinato   delitti   e   stragi   di   carattere
          politico-mafioso». 
              - L'art. 1, comma 1, lettera n)  della  medesima  legge
          ha, altresi',  affidato  alla  Commissione  il  compito  di
          «svolgere il monitoraggio sui tentativi di  condizionamento
          e di infiltrazione mafiosa negli  enti  locali  e  proporre
          misure idonee a prevenire e a  contrastare  tali  fenomeni,
          verificando  l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia, anche con riguardo alla normativa  concernente  lo
          scioglimento dei  consigli  comunali  e  provinciali  e  la
          rimozione degli amministratori locali». 
              - La Commissione  parlamentare  antimafia,  quindi,  in
          vista della prossima tornata di elezioni  amministrative  e
          regionali,    ritiene    opportuno    portare    nuovamente
          all'attenzione  delle  forze  politiche  una  proposta   di
          autoregolamentazione che impegni  i  partiti  politici,  le
          formazioni  politiche,  i  movimenti,  le   liste   civiche
          all'atto della designazione  dei  candidati  alle  elezioni
          europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali,
          nonche' per la designazione di organi rappresentativi e  di
          amministrazione  di  enti  pubblici,   del   consiglio   di
          amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle  giunte
          delle unioni dei comuni,  consigliere  e  presidente  delle
          aziende speciali. 
              - I partiti, le formazioni politiche, i  movimenti,  le
          liste civiche che aderiscono alle previsioni  del  presente
          codice si impegnano in occasione di qualunque  competizione
          elettorale a non presentare  e  nemmeno  a  sostenere,  sia
          indirettamente sia  attraverso  il  collegamento  ad  altre
          liste,  candidati  che  non  rispondano  ai  requisiti  del
          presente codice. 
              - La presente deliberazione si colloca in un  solco  di
          continuita' con la scelta  gia'  effettuata  nel  corso  di
          precedenti legislature. Vanno qui ricordate:  la  relazione
          illustrativa per  un  codice  di  autoregolamentazione  dei
          partiti in  materia  di  designazione  dei  candidati  alle
          elezioni politiche e amministrative, comprendente il  testo
          predisposto per il suddetto codice (doc.  XXIII  n.  30,  X
          legislatura,  approvata  dalla   Commissione   parlamentare
          d'inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e   sulle   altre
          associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio
          1991); la relazione sulla designazione dei  candidati  alle
          elezioni amministrative (doc. XXIII n. 1,  XV  legislatura,
          approvata dalla Commissione  parlamentare  d'inchiesta  sul
          fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o  similare
          il  3  aprile  2007);  la   relazione   della   Commissione
          parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e  sulle
          altre associazioni criminali, anche straniere,  in  materia
          di formazione delle liste dei  candidati  per  le  elezioni
          regionali, provinciali, comunali e  circoscrizionali  (doc.
          XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il
          18 febbraio 2010). 
              -  Successivamente  e'  stato  emanato,   con   decreto
          legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico  delle
          disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
          ricoprire cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,  a
          norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6  novembre  2012,
          n. 190. Tale decreto  prevede  cause  di  incandidabilita',
          oltre  che  di  sospensione  e  decadenza,  alle   elezioni
          europee,  politiche,  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali,  nei  confronti  di  coloro   che   hanno
          riportato condanne per  specifiche  ipotesi  di  reato  ivi
          indicate,  che  siano  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione  e  di  applicazione  di   misure   coercitive,
          operando   una   diversificazione   tra   le   ipotesi   di
          incandidabilita'  alle  elezioni  dei  rappresentanti   del
          Parlamento nazionale (art.  1)  e  del  Parlamento  europeo
          (art.  3),  di  incandidabilita'  alle   cariche   elettive
          regionali (art. 7)  e  di  incandidabilita'  alle  elezioni
          provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 10). 
              - Anche alla  luce  di  tali  modifiche  normative,  la
          Commissione  ritiene  opportuno  ritornare  sulla  materia,
          proponendo, da  un  lato,  che  vi  sia  un  sistema  unico
          valevole  per  tutti  i  casi   di   elezione   di   organi
          rappresentativi; dall'altro, che la soglia di autotutela da
          parte dei  partiti  e  dei  movimenti  politici  contro  il
          rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere
          ulteriormente elevata aderendo alle previsioni  del  codice
          di  autoregolamentazione  predisposto   dalla   Commissione
          parlamentare di inchiesta antimafia. 
              -  Tale  codice  amplia  il  novero  delle  fattispecie
          considerate ostative alla candidatura  a  qualsiasi  carica
          elettiva pubblica; conferma la necessita' di anticipare  il
          livello di attenzione alla fase del decreto che dispone  il
          giudizio o della  citazione  diretta  a  giudizio;  prevede
          l'incandidabilita' a seguito di pronuncia  di  sentenza  di
          applicazione  della  pena   su   richiesta   delle   parti,
          estendendo a tutte le competizioni elettorali la  causa  di
          incandidabilita' gia' prevista dal decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n.  267,  per  le  sole  elezioni  degli  enti
          locali. 
              -  Il  codice  anticipa  la  fase  di  incandidabilita'
          all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione  della
          misura personale o patrimoniale; introduce come  condizione
          ostativa alla candidabilita' la condanna  in  primo  grado,
          ancorche'  non  definitiva,  per   danno   erariale   quale
          conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni
          di cui alla carica elettiva. 
              -  Si  afferma,  inoltre,  l'incandidabilita'  in  ogni
          competizione  elettorale,  quanto  meno  per  una   tornata
          elettorale, di coloro che  hanno  ricoperto  la  carica  di
          sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o
          consigli provinciali sciolti per fenomeni di  infiltrazione
          e di condizionamento di tipo mafioso  o  similare.  In  tal
          senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della
          condanna definitiva, prevista  dall'art.  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modifiche
          ed integrazioni, alla  fase  del  decreto  che  dispone  il
          giudizio,    aderendo    sul    punto    al    codice    di
          autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura. 
              - La politica deve cosi' assumere il ruolo centrale  di
          garante anticipato della collettivita', gia' nella fase  di
          individuazione  dei  candidati,  contro   il   rischio   di
          infiltrazione della criminalita' organizzata  in  qualunque
          assemblea elettiva. 
              -  Il  codice  di  autoregolamentazione  qui   proposto
          intende  impegnare  i  partiti  e  i   movimenti   politici
          affinche' non  vengano  candidati  soggetti  che  risultano
          coinvolti in reati di criminalita' organizzata,  contro  la
          pubblica  amministrazione,  di  estorsione  ed  usura,   di
          traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito  di
          rifiuti  e  altre  gravi  condotte.  In  questo  ambito  la
          Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta,
          come  sopra  indicato,  con  riferimento  alle  piu'  gravi
          fattispecie di  reato,  ferma  restando  la  previsione  di
          incandidabilita'  contenuta  nel  decreto  legislativo   31
          dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna. 
              - Il presente codice e' soggetto ad adesione volontaria
          e la mancata  osservanza  delle  disposizioni  o  anche  la
          semplice mancata adesione  allo  stesso  non  da'  luogo  a
          sanzioni, semmai  comporta  una  valutazione  di  carattere
          strettamente etico e politico nei confronti dei  partiti  e
          formazioni politiche. 
              -  La  Commissione  reputa  necessario  verificare   la
          rispondenza della composizione delle liste elettorali  alle
          prescrizioni del presente codice, nei confronti di  chi  vi
          aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa  conferiti  e  dei
          compiti previsti dalla legge istitutiva. 
              -  La   Commissione,   pertanto,   nel   richiamare   e
          condividere  il  lavoro  svolto  nel  corso  di  precedenti
          legislature,  anche  in  presenza  di  diverse  maggioranze
          parlamentari,    propone    il    seguente    codice     di
          autoregolamentazione: 
              «Art. 1. - 1. I partiti,  le  formazioni  politiche,  i
          movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni
          del presente codice si  impegnano,  fermo  restando  quanto
          previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,
          a non presentare e nemmeno a sostenere, sia  indirettamente
          sia  attraverso  il  collegamento  ad  altre  liste,   come
          candidati  alle  elezioni  europee,  politiche,  regionali,
          comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti,  alla
          data  di  pubblicazione  della  convocazione   dei   comizi
          elettorali, sia stato emesso  il  decreto  che  dispone  il
          giudizio o la citazione  diretta  a  giudizio,  ovvero  che
          siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di
          primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata
          sentenza di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
          parti, ovvero sia stata emessa misura  cautelare  personale
          non revocata ne' annullata, ovvero sia stato emesso decreto
          di  applicazione  di  misure  di  prevenzione  personali  o
          patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o
          di  esecuzione  di  pene  detentive  o  che   siano   stati
          condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado
          per danno erariale per reati commessi nell'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  alla  carica  elettiva,  allorquando  le
          predette condizioni  siano  relative  a  uno  dei  seguenti
          reati: 
                a) delitti consumati o tentati di  cui  all'art.  51,
          comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; 
                b) delitti consumati o  tentati,  cosi'  specificati:
          concussione (art. 317  c.p.);  corruzione  per  l'esercizio
          della funzione (art. 318  c.p.);  corruzione  per  un  atto
          contrario ai doveri d'ufficio (art. 319  c.p.);  corruzione
          in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione  indebita
          a  dare  o  promettere  utilita'  (art.  319-quater  c.p.);
          corruzione di persona incaricata di  un  pubblico  servizio
          (art. 320 c.p.);  istigazione  alla  corruzione  (art.  322
          c.p.); delitti di cui all'art. 322-bis c.p. per le  ipotesi
          di reato di cui sopra ivi richiamate; 
                c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti  a
          particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli
          istituti  previsti  dall'ordinamento  penitenziario   (art.
          391-bis c.p.); 
                d) scambio elettorale politico-mafioso (art.  416-ter
          c.p.); 
                e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.); 
                f) riciclaggio  (art.  648-bis  c.p.)  e  impiego  di
          danaro, beni  o  utilita'  di  provenienza  illecita  (art.
          648-ter c.p.); 
                g)  fraudolento   trasferimento   di   valori   (art.
          12-quinquies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356); 
                h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali
          da  parte  delle  persone  sottoposte  ad  una  misura   di
          prevenzione disposta ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonche' da parte
          dei condannati  con  sentenza  definitiva  per  il  delitto
          previsto dall'art. 416-bis del codice penale  (associazioni
          di tipo mafioso anche straniere); 
                i) attivita' organizzate per il traffico illecito  di
          rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e successive modificazioni); 
                j) nonche' dei  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dall'art.  416-bis  del  codice  penale
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          mafiose, di cui all'art.  7  del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito con la legge 12  luglio  1991,  n.
          203. 
              2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le
          liste civiche che aderiscono alle previsioni  del  presente
          codice  si  impegnano,  altresi',  a  non  presentare  come
          candidati alle elezioni di cui al comma 1  coloro  nei  cui
          confronti, alla data di  pubblicazione  della  convocazione
          dei  comizi  elettorali,   ricorra   una   delle   seguenti
          condizioni: 
                a) sia stata disposta  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione  personali  o   patrimoniali,   ancorche'   non
          definitive, ai sensi del decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n.  159,  cosi'  come  successivamente  modificato  e
          integrato; 
                b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti
          ai sensi dell'art. 142 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267; 
                c)  abbiano  ricoperto  la  carica  di  sindaco,   di
          componente delle rispettive giunte  in  comuni  o  consigli
          provinciali sciolti ai  sensi  dell'art.  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modifiche
          ed integrazioni, ancorche' il decreto di  scioglimento  non
          sia ancora definitivo. 
              Art. 2. - Il presente codice di autoregolamentazione si
          applica anche alle  nomine  di  competenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province, nonche' dei  sindaci  delle
          citta' metropolitane e dei comuni. 
              Art.  3.  -  I  partiti,  le  formazioni  politiche,  i
          movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come
          candidati alle elezioni di cui  al  comma  1  dell'art.  1,
          cittadini che si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal
          medesimo art. 1 devono  rendere  pubbliche  le  motivazioni
          della scelta  di  discostarsi  dagli  impegni  assunti  con
          l'adesione al presente codice di autoregolamentazione. 
              Art. 4. - La  Commissione  parlamentare  di  inchiesta,
          nell'ambito dei poteri ad  essa  conferiti  e  dei  compiti
          previsti  dalla   legge   istitutiva,   verifica   che   la
          composizione delle liste elettorali presentate dai partiti,
          dalle formazioni politiche, dai  movimenti  e  dalle  liste
          civiche   che   aderiscono   al    presente    codice    di
          autoregolamentazione  corrisponda  alle  prescrizioni   del
          codice stesso.». 
                               Art. 3 
 
 
                            Testimonianze 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. 
          Note all'art. 3: 
              - I testi degli  articoli  da  366  a  372  del  codice
          penale, sono i seguenti: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              «Art. 367  (Simulazione  di  reato).  -  Chiunque,  con
          denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima  o
          sotto falso nome, diretta all'autorita'  giudiziaria  o  ad
          un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
          afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero  simula
          le tracce di un reato, in modo che  si  possa  iniziare  un
          procedimento  penale  per  accertarlo,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni.». 
              «Art.  368  (Calunnia).  -  Chiunque,   con   denunzia,
          querela, richiesta o istanza,  anche  se  anonima  o  sotto
          falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
          autorita' che a quella abbia obbligo di  riferirne  o  alla
          Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
          egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le  tracce
          di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
              La pena e' aumentata se s'incolpa taluno  di  un  reato
          pel quale la legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a dieci anni, o  un'altra  pena  piu'
          grave. 
              La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
          deriva una condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque
          anni; e' da sei a venti  anni,  se  dal  fatto  deriva  una
          condanna   all'ergastolo;   e   si    applica    la    pena
          dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla  pena
          di morte.». 
              «Art.  369   (Autocalunnia).   -   Chiunque,   mediante
          dichiarazione   ad   alcuna   delle   autorita'    indicate
          nell'articolo  precedente,  anche  se  fatta  con   scritto
          anonimo o sotto falso  nome,  ovvero  mediante  confessione
          innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di  un
          reato che egli sa non avvenuto, o di un reato  commesso  da
          altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». 
              «Art.  370  (Simulazione  o  calunnia  per   un   fatto
          costituente contravvenzione). -  Le  pene  stabilite  negli
          articoli precedenti sono diminuite se la simulazione  o  la
          calunnia concerne  un  fatto  preveduto  dalla  legge  come
          contravvenzione.». 
              «Art. 371 (Falso giuramento della parte).  -  Chiunque,
          come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con
          la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole
          non e' punibile, se  ritratta  il  falso  prima  che  sulla
          domanda giudiziale  sia  pronunciata  sentenza  definitiva,
          anche se non irrevocabile. 
              La  condanna  importa   l'interdizione   dai   pubblici
          uffici.». 
              «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero
          o al procuratore  della  Corte  penale  internazionale).  -
          Chiunque, nel corso di un  procedimento  penale,  richiesto
          dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale
          internazionale  di  fornire  informazioni  ai  fini   delle
          indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o
          in parte, cio' che sa intorno  ai  fatti  sui  quali  viene
          sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni, il procedimento  penale,  negli  altri  casi,
          resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso  del
          quale  sono  state  assunte  le  informazioni   sia   stata
          pronunciata sentenza di primo grado ovvero il  procedimento
          sia stato anteriormente definito con  archiviazione  o  con
          sentenza di non luogo a procedere. 
              Le disposizioni di cui ai  commi  primo  e  secondo  si
          applicano, nell'ipotesi prevista dall'art.  391-bis,  comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni ai fini  delle  indagini  sono  richieste  dal
          difensore.». 
              «Art. 371-ter (False  dichiarazioni  al  difensore).  -
          Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2,  del
          codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso
          della facolta' di cui alla  lettera  d)  del  comma  3  del
          medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito  con
          la reclusione fino a quattro anni. 
              Il procedimento penale resta sospeso fino a quando  nel
          procedimento nel corso del  quale  sono  state  assunte  le
          dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
          ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
          archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.». 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.». 
                               Art. 4 
 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi  a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto.  La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza  fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano  coperti  da
segreto. L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti  con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto
ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali
ragioni    vengono    meno,    l'autorita'    giudiziaria    provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura  delle  indagini
preliminari. 
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie  o  inchieste  in  corso.  Su  richiesta   dell'autorita'
giudiziaria che procede  sono  coperti  dal  segreto  gli  atti  e  i
documenti  attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle
indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre
Commissioni parlamentari di inchiesta. 
          Note all'art. 4: 
 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124,  recante  sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto, e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del  codice
          penale, si veda nelle note all'art. 1. 
                               Art. 5 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui  all'articolo  4,
comma 3. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le
pene di cui all'articolo  326,  primo  comma,  del  codice  penale  a
chiunque diffonda  in  tutto  o  in  parte,  anche  per  riassunto  o
informazione, atti o documenti  del  procedimento  di  inchiesta  dei
quali sia stata vietata la divulgazione. 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il testo dell'art.  326  del  Codice  penale,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.». 
                               Art. 6 
 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo  il  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
  3. Tutte le volte che lo ritenga  opportuno,  la  Commissione  puo'
riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali  di
polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati fuori  ruolo,  e
puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di
soggetti  interni  ed   esterni   all'amministrazione   dello   Stato
autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a  cio'
deputati e dai Ministeri competenti. Con il  regolamento  interno  di
cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo  di  collaborazioni  di
cui puo' avvalersi la Commissione. 
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la  Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati. 
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti
e  prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle   analoghe
Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Lascia un commento