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Lotta all’elusione fiscale

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi (Ministro per gli affari europei – Ministro dell’economia e delle finanze – esame preliminare);

Il decreto legislativo attua la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 – Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2). Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva ATAD 1 adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

Abusi di mercato

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (esame definitivo)

Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto “regolamento MAR”).

Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR prevede fra l’altro: l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark); la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate; la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento. Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo: le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

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