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Per imposta di registro il conferimento seguito da cessione delle quote riqualificabile quale cessione d’azienda.

Massima Giurisprudenziale

Fino al 31.12.2017, nel caso di conferimento d’azienda con contestuale cessione in favore di un socio della conferitaria delle quote ottenute in contropartita dal conferente, il fenomeno è unitario ed è configurabile come cessione di azienda.

Decisione: Sentenza n. 28064/2018 Cassazione Civile – Sezione V

Classificazione: Tributario

Massima:

Ai fini dell’imposta di registro sulle operazioni fino al 31.12.2017, la cessione a terzi delle intere quote sociali acquisite dai conferenti l’azienda realizza i medesimi effetti tributari della cessione di azienda, non assumendo alcuna rilevanza la parziale non identità dei soggetti che hanno partecipato ai due atti.

 

Osservazioni.

La Suprema Corte, ha ritenuto che l’operazione (o meglio, la sequenza degli atti) avesse carattere unitario e non costituisse operazione elusiva, per cui non grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare i presupposti dell’abuso del diritto perché «i termini giuridici della questione sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui al citato art. 20»: come a dire che non opera l’onere della prova in capo all’Agenzia delle Entrate perché non vi sono da provare i presupposti dell’abuso del diritto, ma necessita solo interpretare in tal senso l’art. 20 (nella sua formulazione precedente, ora modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Con la recente modifica dell’art. 20, la questione è ridimensionata.

 

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 3481/2014
Cass. 1955/2015
Cass. 11769/2008
Cass. 10660/2003

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

 

Art. 20 – Interpretazione degli atti

1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

Testo precedente:

Art. 20. Interpretazione degli atti

1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

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