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LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
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LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 

 Vigente al: 24-1-2018

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                          Principi generali

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione degli
articoli  3,  23,  53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi
generali  dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
  2.  L'adozione  di  norme interpretative in materia tributaria puo'
essere  disposta  soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando   come   tali   le   disposizioni   di   interpretazione
autentica.((10))
  3.  Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla  presente  legge  in  attuazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute;  le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
  4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente
legge.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 244, ha disposto (con lart. 1, comma
265)  che  "In  deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  per  gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3
e  23-bis,  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici."
                               Art. 2
        Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

  1.  Le  leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono
disposizioni  tributarie  devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la
rubrica   delle  partizioni  interne  e  dei  singoli  articoli  deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
  2.  Le  leggi  e  gli  atti  aventi forza di legge che non hanno un
oggetto  tributario  non  possono contenere disposizioni di carattere
tributario,  fatte  salve  quelle  strettamente  inerenti all'oggetto
della legge medesima.
  3.  I  richiami  di  altre disposizioni contenuti nei provvedimenti
normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto
sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
  4.  Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere
introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
                               Art. 3 
             Efficacia temporale delle norme tributarie 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le  disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo.  Relativamente  ai  tributi
periodici le modifiche introdotte si applicano  solo  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono. (20) (21) 
  2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non  possono  prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la  cui  scadenza  sia  fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
espressamente previsti. 
  3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di
imposta non possono essere prorogati. (1) (2) (3) (3A)  (4)  (5)  (6)
(7) (10) (11) (12) (15) (17) (18) (19) (22) (25) (28)((29)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.  18,  comma
4) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini  per  la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31  dicembre  2000,
sono prorogati al 31 dicembre  2001,  limitatamente  alle  annualita'
d'imposta  1995  e  successive.  Il  termine   per   l'attivita'   di
liquidazione a seguito di attribuzione  di  rendita  da  parte  degli
uffici del territorio competenti di cui  all'articolo  11,  comma  1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e'
prorogato al 31 dicembre 2001 per  le  annualita'  d'imposta  1994  e
successive". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9)
che "In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000,  n.  212,  i  termini  per  la  liquidazione  e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti  al  31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione a seguito di attribuzione  di  rendita  da  parte  degli
uffici del territorio competenti di cui  all'articolo  11,  comma  1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e'
prorogato al 31 dicembre 2002 per  le  annualita'  d'imposta  1997  e
successive". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  31,  comma
16) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,  della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini  per  la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili,  che  scadono  il  31  dicembre
2002,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2003,  limitatamente   alle
annualita' d'imposta 1998 e successive". 
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AGGIORNAMENTO (3A) 
  Il D.L. 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 nel modificare l'art.  10,  comma  1
della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha ocnseguentemente disposto  (con
l'art. 5-bis, comma 1, lettera e)) che "Per i contribuenti che non si
avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da  7  a  9  della
presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui  all'articolo  43
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973.  n.
600, e successive modificazioni, e all'articolo 57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono prorogati di due anni". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma  2-octies)
che "in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione
a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a),  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  sono
prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni  presentate  negli
anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e  gli  enti  impositori
possono sospendere, con  propri  provvedimenti,  la  riscossione  nei
confronti  dei  soggetti  che  si  sono  avvalsi  delle   definizioni
agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  dall'articolo   5-quinquies   del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con lart. 2, comma  33)
che "In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini  per  la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili,  che  scadono  il  31  dicembre
2003,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2004,  limitatamente   alle
annualita' di imposta 1999 e successive". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 67)
che "In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta  comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati  al  31
dicembre  2005,  limitatamente  alle  annualita'  d'imposta  2000   e
successive". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 424) che "In  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 
212, i  termini  di  decadenza  per  l'iscrizione  a  ruolo  previsti
dall'articolo 17, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni,  sono  prorogati  al   31   dicembre   2006   per   le
dichiarazioni presentate nell'anno 2003". 
  Inoltre (con l'art. 1, comma 464)  ha  disposto  che  "A  decorrere
dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  le  societa'  cooperative  e
loro   consorzi   diverse   da   quelle   a   mutualita'   prevalente
l'applicabilita' dell'articolo 12 della legge 16  dicembre  1977,  n.
904, e' limitata alla quota  del  30  per  cento  degli  utili  netti
annuali, a condizione che tale quota sia  destinata  ad  una  riserva
indivisibile prevista dallo statuto". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2004,  n.  314,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 ha disposto (con l'art. 1-quater,  comma
1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati  al  31
dicembre 2005,  limitatamente  alle  annualita'  di  imposta  2000  e
successive". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
264) che in deroga al presente articolo: 
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e  al  comma  262
della medesima legge 244/2007 si applicano a decorrere dal 1°  luglio
2008; 
b) le disposizioni di cui al  comma  261,  lettere  c)  e  d),  della
medesima legge 244/2007 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008; 
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al
comma 263 della medesima legge 244/2007 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2008. Tuttavia,  per  le  operazioni  relative  a  veicoli
stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a),  e)  e  g)
del comma 261 della medesima  legge  244/2007  si  applicano  dal  28
giugno 2007. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio  2010,  n.  122,  ha  disposto  (con  l'art.  38,  comma
13-quater) che in deroga al presente articolo le disposizioni di  cui
ai commi 13-bis e 13-ter dell' art. 38 del medesimo decreto legge  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto  legge.  A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
potranno essere riconsiderate le percentuali di cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)
che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di  locazione  finanziaria
di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio  2011  le
parti sono tenute a  versare  un'imposta  sostitutiva  delle  imposte
ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione  entro  il
31 marzo 2011, le cui modalita' di versamento  sono  determinate  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 15 gennaio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
 Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla  L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che  "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni del presente  articolo  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 11) che "In  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n.  212,  le
disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 68, comma 3) che "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve  essere  effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base  del  valore  dei  contratti  in
essere al 31 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  il
presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 12, comma 1)  che
"In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, all'articolo 15, comma 1, lettera  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire  due  milioni  e
500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014  e,  a
decorrere  dallo  stesso  periodo   d'imposta,   a   euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente"". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  18,
comma 3) che "In deroga all'articolo  3,  comma  1,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi  1  e  2  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
624) che "In deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.
212, l'imposta complessivamente dovuta per il  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2014 e'  determinata  con  l'aliquota  stabilita
dalla disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la
base imponibile, determinata secondo i  criteri  del  comma  622,  e'
ridotta  del  48  per  cento  della  differenza  tra  le   erogazioni
effettuate nel corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il
valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre
2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  12,
commi 1 e 2) che "1. Le disposizioni in materia  di  sospensione  dei
termini di versamento dei tributi,  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni  e  le  malattie  professionali,  a  favore  dei   soggetti
interessati  da  eventi  eccezionali,  comportano  altresi',  per  un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle  stesse  entrate,
la  sospensione  dei  termini  previsti  per  gli  adempimenti  anche
processuali, nonche' la sospensione dei  termini  di  prescrizione  e
decadenza  in  materia  di  liquidazione,  controllo,   accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli  enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti  della  riscossione,  in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi
sono  effettuati  entro  30  giorni  dal  termine  del   periodo   di
sospensione. 
  2. I termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'
degli uffici  degli  enti  impositori,  degli  enti  previdenziali  e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione  aventi  sede  nei
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero  aventi
sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori  aventi
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e'  stata  disposta  la  sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli  anni  durante  i  quali  si  verifica  la
sospensione,   sono   prorogati,   in   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine  del  periodo  di
sospensione". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
551) che "In deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.
212, le disposizioni di cui al comma  550,  lettere  d)  ed  e),  del
presente articolo si applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-septies,  comma
4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo". 
                               Art. 4
          Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria

  1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
  tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre
categorie di soggetti.
                               Art. 5
                    Informazione del contribuente

  1.  L'amministrazione  finanziaria  deve assumere idonee iniziative
volte   a   consentire   la   completa  e  agevole  conoscenza  delle
disposizioni   legislative   e   amministrative  vigenti  in  materia
tributaria,  anche  curando  la predisposizione di testi coordinati e
mettendo  gli  stessi  a  disposizione  dei  contribuenti presso ogni
ufficio   impositore.  L'amministrazione  finanziaria  deve  altresi'
assumere  idonee  iniziative  di  informazione  elettronica,  tale da
consentire  aggiornamenti  in  tempo  reale, ponendola a disposizione
gratuita dei contribuenti.
  2.  L'amministrazione  finanziaria  deve  portare  a conoscenza dei
contribuenti  tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari
e  le  risoluzioni da essa emanate, nonche' ogni altro atto o decreto
che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
                               Art. 6
               Conoscenza degli atti e semplificazione

  1.   L'amministrazione   finanziaria  deve  assicurare  l'effettiva
conoscenza  da  parte  del contribuente degli atti a lui destinati. A
tal  fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo
domicilio  del  contribuente,  quale desumibile dalle informazioni in
possesso  della  stessa  amministrazione  o  di altre amministrazioni
pubbliche   indicate  dal  contribuente,  ovvero  nel  luogo  ove  il
contribuente  ha  eletto  domicilio  speciale ai fini dello specifico
procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono
in  ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro
contenuto   non   sia   conosciuto   da  soggetti  diversi  dal  loro
destinatario.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di notifica
degli atti tributari.
  2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza  a  sua  conoscenza  dai  quali possa derivare il mancato
riconoscimento  di  un  credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,
richiedendogli  di  integrare  o  correggere  gli  atti  prodotti che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
  3.   L'amministrazione   finanziaria   assume  iniziative  volte  a
garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le  istruzioni  e, in
generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione
del  contribuente  in  tempi  utili  e  siano  comprensibili anche ai
contribuenti  sforniti  di  conoscenze in materia tributaria e che il
contribuente  possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
  4.  Al  contribuente  non  possono,  in ogni caso, essere richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria   o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate  dal
contribuente.  Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell'articolo  18,  commi  2  e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
  5.  Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a ruolo derivanti dalla
liquidazione   di   tributi   risultanti  da  dichiarazioni,  qualora
sussistano  incertezze  su  aspetti  rilevanti  della  dichiarazione,
l'amministrazione  finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo
del  servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti
necessari  o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e  comunque  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla ricezione della
richiesta.  La disposizione si applica anche qualora, a seguito della
liquidazione,  emerga  la  spettanza  di un minor rimborso di imposta
rispetto   a   quello  richiesto.  La  disposizione  non  si  applica
nell'ipotesi  di  iscrizione  a  ruolo  di  tributi  per  i  quali il
contribuente  non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli  i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui
al presente comma. ((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n. 248, ha disposto (con l'art. 2-bis,
comma  1) che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio
2006, l'invito previsto dal comma 5 e' effettuato:
    a)  con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma
3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione
portano  a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e
comunque  nei  termini  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
    b)  mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro
caso.
                               Art. 7 
                 Chiarezza e motivazione degli atti 
 
  1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati  secondo
quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
concernente  la   motivazione   dei   provvedimenti   amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni  giuridiche  che  hanno
determinato la decisione dell'amministrazione. Se  nella  motivazione
si fa riferimento ad un  altro  atto,  questo  deve  essere  allegato
all'atto che lo richiama. 
  2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria  e  dei  concessionari
della riscossione devono tassativamente indicare: 
    a) l'ufficio presso il quale e' possibile  ottenere  informazioni
complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile
del procedimento; 
    b) l'organo  o  l'autorita'  amministrativa  presso  i  quali  e'
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela; 
    c)  le  modalita',  il  termine,   l'organo   giurisdizionale   o
l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili. 
  3. Sul titolo esecutivo va riportato il  riferimento  all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza,  la  motivazione
della pretesa tributaria.  4.  La  natura  tributaria  dell'atto  non
preclude il ricorso agli organi di giustizia  amministrativa,  quando
ne ricorrano i presupposti. 
                               Art. 8
                 Tutela dell'integrita' patrimoniale

  1.   L'obbligazione   tributaria  puo'  essere  estinta  anche  per
compensazione.
  2.   E'   ammesso  l'accollo  del  debito  d'imposta  altrui  senza
liberazione del contribuente originario.
  3.  Le  disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare
termini  di  prescrizione  oltre  il  limite  ordinario stabilito dal
codice civile.
  4.  L'amministrazione  finanziaria  e' tenuta a rimborsare il costo
delle  fideiussioni  che  il  contribuente  ha  dovuto richiedere per
ottenere  la  sospensione  del  pagamento  o  la  rateizzazione  o il
rimborso  dei  tributi.  Il  rimborso  va effettuato quando sia stato
definitivamente  accertato  che l'imposta non era dovuta o era dovuta
in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli
effetti  tributari,  non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla
loro emanazione o dalla loro formazione.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
relativo  ai  poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro
competenza,  sono  emanate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.
  7.  La  pubblicazione  e  ogni  informazione  relative  ai  redditi
tassati,  anche  previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982,
n.  441,  sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di
altri  soggetti,  deve  sempre  comprendere l'indicazione dei redditi
anche al netto delle relative imposte.
  8.  Ferme  restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in
materia   di   compensazione,   con   regolamenti  emanati  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinata   l'estinzione   dell'obbligazione  tributaria  mediante
compensazione,  estendendo,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta 2002,
l'applicazione   di  tale  istituto  anche  a  tributi  per  i  quali
attualmente non e' previsto.
                               Art. 9 
                        Rimessione in termini 
 
  1. Il Ministro delle  finanze,  con  decreto  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, rimette in termini  i  contribuenti  interessati,
nel caso in cui il tempestivo adempimento di  obblighi  tributari  e'
impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini
concerna il  versamento  di  tributi,  il  decreto  e'  adottato  dal
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
  2. Con proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
puo' sospendere  o  differire  il  termine  per  l'adempimento  degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti  interessati  da  eventi
eccezionali ed imprevedibili. 
  ((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,
ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione,
anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono definiti le modalita' e i  termini  della  ripresa
dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di
sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al
predetto fondo)). 
  2-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229)). 
                               Art. 10
             Tutela dell'affidamento e della buona fede.
                       Errori del contribuente

  1.  I  rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2.  Non  sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente,  qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in  atti  dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente
modificate   dall'amministrazione   medesima,   o   qualora   il  suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti  a  ritardi,  omissioni  od  errori  dell'amministrazione
stessa.
  3.  Le  sanzioni  non  sono  comunque irrogate quando la violazione
dipende  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e
sull'ambito  di  applicazione  della  norma  tributaria  o  quando si
traduce  in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta
(( ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la
pendenza  di  un  giudizio  in  ordine  alla legittimita' della norma
tributaria.   ))   Le   violazioni   di   disposizioni   di   rilievo
esclusivamente  tributario  non  possono essere causa di nullita' del
contratto.
                             Art. 10-bis 
       (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). 
 
  1. Configurano abuso del diritto una o  piu'  operazioni  prive  di
sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali  operazioni
non  sono  opponibili   all'amministrazione   finanziaria,   che   ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e
dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal  contribuente
per effetto di dette operazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
    a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti  e  i
contratti, anche tra loro  collegati,  inidonei  a  produrre  effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza
di  sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza   della
qualificazione delle singole operazioni con il  fondamento  giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo  degli  strumenti
giuridici a normali logiche di mercato; 
    b) vantaggi fiscali indebiti i  benefici,  anche  non  immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con  i
principi dell'ordinamento tributario. 
  3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di
ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalita'  di
miglioramento   strutturale   o   funzionale   dell'impresa    ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente. 
  4. Resta ferma la liberta' di scelta del  contribuente  tra  regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale. 
  ((5.  Il   contribuente   puo'   proporre   interpello   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni
costituiscano fattispecie di abuso del diritto.)) 
  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23) 
  7. La richiesta di chiarimenti e'  notificata  dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data  di  ricevimento  dei
chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al
contribuente per rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di
decadenza   per   la   notificazione    dell'atto    impositivo    e'
automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a
concorrenza dei sessanta giorni. (23) 
  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di  nullita',  in  relazione  alla
condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti
vantaggi fiscali  realizzati,  nonche'  ai  chiarimenti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6. (23) 
  9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la
sussistenza della condotta  abusiva,  non  rilevabile  d'ufficio,  in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui
al comma 3. (23) 
  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (23) 
  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono  chiedere  il  rimborso  delle  imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure. (23) 
  12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  puo'  essere
configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali   non   possono   essere
disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni
tributarie. 
  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi  penali  tributarie.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative tributarie. 
                                                                 (23) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che i commi da 5 a 11 del presente articolo  non  si  applicano  agli
accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti  doganali  di
cui all'articolo 34 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43,  che  restano  disciplinati  dalle  disposizioni
degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo  8  novembre  1990,  n.
374, e successive modificazioni,  nonche'  dalla  normativa  doganale
dell'Unione europea. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del
presente articolo "hanno efficacia a decorrere dal primo  giorno  del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e
si applicano anche alle operazioni poste in essere in data  anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia  stato
notificato il relativo atto impositivo". 
                               Art. 11 
                    (( (Diritto di interpello).)) 
 
  ((1.  Il  contribuente  puo'  interpellare  l'amministrazione   per
ottenere una risposta riguardante fattispecie  concrete  e  personali
relativamente a: 
    a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando  vi  sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione  di
tali disposizioni e la corretta qualificazione  di  fattispecie  alla
luce delle disposizioni tributarie  applicabili  alle  medesime,  ove
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147  e
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147; 
    b)  la  sussistenza  delle  condizioni  e  la  valutazione  della
idoneita'  degli  elementi  probatori  richiesti  dalla   legge   per
l'adozione  di  specifici  regimi  fiscali  nei  casi   espressamente
previsti; 
    c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad  una
specifica fattispecie. 
  2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per  la
disapplicazione di norme tributarie che, allo  scopo  di  contrastare
comportamenti  elusivi,  limitano  deduzioni,   detrazioni,   crediti
d'imposta,  o  altre  posizioni  soggettive  del   soggetto   passivo
altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi
non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa  risposta
favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il  contribuente
di fornire la dimostrazione di cui al  periodo  precedente  anche  ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. 
  3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla  lettera  a)
del comma 1 nel termine di novanta giorni e  a  quelle  di  cui  alle
lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui  al  comma  2
nel termine di centoventi giorni. La risposta,  scritta  e  motivata,
vincola ogni organo della amministrazione con  esclusivo  riferimento
alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente  al  richiedente.
Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto,   il   silenzio   equivale   a   condivisione,   da   parte
dell'amministrazione, della soluzione prospettata  dal  contribuente.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai
comportamenti  successivi   del   contribuente   riconducibili   alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo  rettifica  della  soluzione
interpretativa   da   parte    dell'amministrazione    con    valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
  4.  Non  ricorrono  condizioni  di  obiettiva   incertezza   quando
l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la   soluzione   per
fattispecie corrispondenti a quella  rappresentata  dal  contribuente
mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  5. La presentazione delle istanze di cui ai commi  1  e  2  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  tributarie,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione. 
  6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la  forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui  un
numero elevato di contribuenti abbia  presentato  istanze  aventi  ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro,  nei  casi
in  cui  il  parere  sia  reso  in  relazione  a  norme  di   recente
approvazione  o  per  le  quali  non  siano  stati  resi  chiarimenti
ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi
da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui  ritenga  di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso,
la comunicazione della risposta ai singoli istanti.)) 
                               Art. 12 
 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 
 
  1. Tutti gli accessi, ispezioni  e  verifiche  fiscali  nei  locali
destinati  all'esercizio  di  attivita'   commerciali,   industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla  base  di
esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul  luogo.  Essi  si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante  l'orario  ordinario  di  esercizio  delle  attivita'  e  con
modalita'  tali  da  arrecare  la  minore  turbativa  possibile  allo
svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali
o professionali del contribuente. 
  2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di
essere  informato  delle  ragioni  che   l'abbiano   giustificata   e
dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria,  nonche'  dei  diritti  e  degli   obblighi   che   vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 
  3.  Su  richiesta   del   contribuente,   l'esame   dei   documenti
amministrativi e contabili puo' essere  effettuato  nell'ufficio  dei
verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 
  4.  Delle  osservazioni  e  dei  rilievi  del  contribuente  e  del
professionista, che eventualmente lo assista,  deve  darsi  atto  nel
processo verbale delle operazioni di verifica. 
  5.   La   permanenza   degli   operatori    civili    o    militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso  la  sede
del contribuente, non  puo'  superare  i  trenta  giorni  lavorativi,
prorogabili per ulteriori  trenta  giorni  nei  casi  di  particolare
complessita'  dell'indagine  individuati  e  motivati  dal  dirigente
dell'ufficio.  Gli  operatori  possono  ritornare  nella   sede   del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le  osservazioni  e
le  richieste  eventualmente  presentate  dal  contribuente  dopo  la
conclusione delle  operazioni  di  verifica  ovvero,  previo  assenso
motivato del  dirigente  dell'ufficio,  per  specifiche  ragioni.  Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica  sia  svolta
presso la sede di imprese in contabilita' semplificata  e  lavoratori
autonomi. In  entrambi  i  casi,  ai  fini  del  computo  dei  giorni
lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva  presenza
degli operatori civili o  militari  dell'Amministrazione  finanziaria
presso la sede del contribuente. 
  6. Il contribuente, nel caso ritenga che i  verificatori  procedano
con modalita' non conformi  alla  legge,  puo'  rivolgersi  anche  al
Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 
  7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del  processo  verbale  di
chiusura delle operazioni da parte  degli  organi  di  controllo,  il
contribuente puo' comunicare entro  sessanta  giorni  osservazioni  e
richieste che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
accertamento  non  puo'  essere  emanato  prima  della  scadenza  del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata  urgenza.((Per
gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti  doganali
di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative
in materia doganale approvato con del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,  n.  374.))
(14) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  2,
lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12  della  legge
27 luglio 2000,  n.  212,  concernente  disposizioni  in  materia  di
statuto dei  diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle
ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate  dagli  enti
di previdenza e assistenza obbligatoria". 
                               Art. 13 
                      Garante del contribuente 
 
  1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione  delle
entrate  delle  province  autonome  e'  istituito  il   Garante   del
contribuente. 
  2. Il Garante del contribuente, operante  in  piena  autonomia,  e'
organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione
tributaria   regionale   o   sua   sezione   distaccata   nella   cui
circoscrizione e' compresa la direzione regionale dell'Agenzia  delle
entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: (16) 
    a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183; (16) 
    c) avvocati,  dottori  commercialisti  e  ragionieri  collegiati,
pensionati, scelti in  una  terna  formata,  per  ciascuna  direzione
regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. 
  3. L'incarico ha durata  quadriennale  ed  e'  rinnovabile  tenendo
presenti professionalita', produttivita' ed  attivita'  gia'  svolta.
PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  12  NOVEMBRE  2011,  N.  183.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (16) 
  ((4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in  euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante)). ((29)) 
  5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante
del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate
presso le quali lo stesso e' istituito. 
  6. Il Garante del contribuente, anche sulla  base  di  segnalazioni
inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato che  lamenti  disfunzioni,  irregolarita',  scorrettezze,
prassi amministrative  anomale  o  irragionevoli  o  qualunque  altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto  di  fiducia  tra
cittadini  e  amministrazione  finanziaria,  rivolge   richieste   di
documenti o chiarimenti agli uffici competenti,  i  quali  rispondono
entro  trenta  giorni,  e  attiva  le  procedure  di  autotutela  nei
confronti di atti amministrativi di  accertamento  o  di  riscossione
notificati al contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
l'esito   dell'attivita'   svolta   alla   direzione   regionale    o
compartimentale o  al  comando  di  zona  della  Guardia  di  finanza
competente nonche' agli organi di  controllo,  informandone  l'autore
della segnalazione. 
  7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti
degli uffici ai fini della tutela del contribuente e  della  migliore
organizzazione dei servizi. 
  8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici
finanziari  e  di  controllare  la  funzionalita'  dei   servizi   di
assistenza e di informazione  al  contribuente  nonche'  l'agibilita'
degli spazi aperti al pubblico. 
  9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge. 
  10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei
termini previsti per il rimborso d'imposta. 
  11. Il Garante del contribuente individua  i  casi  di  particolare
rilevanza in cui le disposizioni in  vigore  ovvero  i  comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio  dei  contribuenti  o
conseguenze  negative  nei  loro  rapporti   con   l'amministrazione,
segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante
di zona della Guardia di finanza competente  e  all'ufficio  centrale
per l'informazione del contribuente, al fine di  un  eventuale  avvio
del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze  i
casi in cui possono essere  esercitati  i  poteri  di  rimessione  in
termini previsti dall'articolo 9. 
  12.  Ogni  sei  mesi  il  Garante  del  contribuente  presenta  una
relazione  sull'attivita'  svolta  al   Ministro   delle   finanze,al
direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle
dogane e del territorio nonche' al comandante di zona  della  Guardia
di  finanza,  individuando  gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e
prospettando le relative soluzioni. 
  13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del  Garante  del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura
delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito
delle segnalazioni del Garante stesso. 
  13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al
Parlamento dati e notizie  sullo  stato  dei  rapporti  tra  fisco  e
contribuenti nel campo della politica fiscale. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 37)
che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere  dal
1°  gennaio  2012  e  che,  "conseguentemente,  dalla  medesima  data
decadono gli organi collegiali  operanti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-septies, comma
1, alinea)) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018. 
                               Art. 14 
                     Contribuenti non residenti 
 
  1.  Al  contribuente  residente  all'estero  sono   assicurate   le
informazioni  sulle  modalita'  di  applicazione  delle  imposte,  la
utilizzazione   di   moduli   semplificati    nonche'    agevolazioni
relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di
presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 
  2. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie  di  loro
competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione  del  presente
articolo. 
                               Art. 15
              Codice di comportamento per il personale
                  addetto alle verifiche tributarie

  1.  Il  Ministro  delle  finanze,  sentiti i direttori generali del
Ministero  delle  finanze  ed il Comandante generale della Guardia di
finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attivita' del
personale    addetto   alle   verifiche   tributarie,   aggiornandolo
eventualmente  anche  in  base  alle  segnalazioni  delle disfunzioni
operate annualmente dal Garante del contribuente.
                               Art. 16 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'   decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie
vigenti strettamente  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  con  i
principi desumibili dalle disposizioni della presente legge. 
  2. Entro il termine di cui  al  comma  1  il  Governo  provvede  ad
abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge. 
                               Art. 17
                   Concessionari della riscossione

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge si applicano anche nei
confronti  dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e
di  organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i
soggetti  che  esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e
riscossione di tributi di qualunque natura.
                               Art. 18 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli  8  e  11  devono
essere emanati entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1 sono  nominati  i  componenti
del Garante del contribuente di cui all'articolo 13. 
                               Art. 19 
        Attuazione del diritto di interpello del contribuente 
 
  1. L'amministrazione finanziaria, nel  quadro  dell'attuazione  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  adotta  ogni  opportuno
adeguamento della struttura organizzativa ed  individua  l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la  piena
operativita'  delle  disposizioni  dell'articolo  11  della  presente
legge. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze  e'
altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti  per  la
riqualificazione del personale in servizio. 
                               Art. 20 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13,  valutati
in lire 6 miliardi annue a  decorrere  dall'anno  2000,  si  provvede
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. 
  2.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   dell'articolo   19,
determinati nel limite massimo di  lire  14  miliardi  annue  per  il
triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   2000,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 21
                          Entrata in vigore

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 luglio 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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