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Non esiste un principio di necessaria uniformità dei processi, e quello tributario ben può avere differenze con quello civile.

 

Nel processo tributario la facoltà di produrre nuovi documenti rispetto al giudizio di primo grado, non è di per sé irragionevole, e costituisce un temperamento disposto dal legislatore.

 

Non sono violati i principi costituzionali, tra i quali quello di uguaglianza e del diritto a un processo equo, e la nostra Costituzione non garantisce il doppio grado di giurisdizione.

 

Decisione: Sentenza n. 199/2017 Corte Costituzionale

Classificazione: Tributario

 

 

Massima:

Nel processo tributario, la previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché «il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile»

 

 

Osservazioni.

La Commissione Tributaria Regionale Campania aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale perché – a suo avviso  – un sistema che ammette la produzione di documenti in appello violerebbe alcuni principi costituzionali, tra i quali quello di uguaglianza e del diritto a un processo equo.

 

La Corte Cotituzionale ha chiarito che non c’è alcuna violazione dell’equo processo perché la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è riconosciuta a entrambe le parti.Ha poi ricordato che non esiste un principio di necessaria uniformità dei processi, e quello tributario ben può avere differenze con quello civile, pur essendo modellato sullo schema di quest’ultimo.

 

E poiché la CTR ha sollevato la questione anche in relazione al diritto di difesa della controparte, la Corte ricorda che la nostra Costituzione non garantisce il doppio grado di giurisdizione.

 

 

Giurisprudenza rilevante:

Cass. 21909/2015

Cass. 12783/2015

Cass. 665/2014

Cass. 16959/2012

C. Cost. 42/2014

C. Cost. 243/2014

 

 

Disposizioni rilevant:

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

 

Sezione II – Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

 

Art. 58 – Nuove prove in appello

 

1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

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