Omettendo, volutamente, ogni riferimento in ordine alla circostanza che ogni processo di cambiamento deve essere condiviso, discusso, dimostrato… omettendo, volutamente, ogni considerazione sul significato di democrazia, lealtà, onestà…, nella formazione di una nuova legge elettorale si deve discutere, riflettendo, sul futuro assetto del nostro ordinamento, si deve mettere in primo piano la scelta dei soggetti che ci governeranno, rappresenteranno e difenderanno, se necessario, i principi fondamentali della nostra costituzione, che regoleranno la convivenza civile e politica del nostro Paese nei prossimi decenni; in questo caso, invece, stiamo parlando della legge che permetterà la scelta migliore dei nostri rappresentanti o solo del successo elettorale e del futuro politico di alcuni personaggi collegata alla sopravvivenza (per qualche anno in più) di alcuni partiti o sigle?
La domanda non è solo fredda retorica, in quanto nei fatti, proprio la Costituzione nella seconda sezione spiega i poteri, compiti e le procedure per la formazione e l’approvazione delle leggi; e specificatamente, nell’articolo 72, ultimo comma, dispone testualmente: “La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. La procedura “normale” di approvazione delle leggi non contempla la fiducia, che è, invece, propria di una procedura “straordinaria”.
Il secondo comma dell’art. 75 della Costituzione, che recita: “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”, prevede un controllo preventivo (Cassazione), in ordine all’ammissibilità del referendum sotto vari aspetti, non per ultimi di legittimità e costituzionalità.
Per analogo ragionamento, a tale “controllo preventivo” deve essere sottoposta qualsiasi legge, che dovrebbe passare al vaglio del Presidente della Repubblica e solo poi “a fallimento di questo” dovrebbe subentrare, eventualmente, l’intervento “in exstrema ratio” della Corte Costituzionale.
Purtroppo, ultimamente, i Presidenti della Repubblica hanno dimostrato di non essere all’altezza del compito loro affidato, in quanto neanche lontanamente hanno esercitato il potere/dovere contenuto nell’art. 74 della Cost., ai sensi del quale (1° comma): “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione“. E, in particolare, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (il Garante/Arbitro/Presidente/Super partis per capirci) deve anche verificare, quantomeno, se la procedura “normale” di esame, formazione e approvazione seguita sia stata correttamente adottata. Infine, si ricorda, che anche i Presidenti delle camere sono tenuti al rispetto e a far rispettare la procedura dell’iter di formazione legislativa, in particolare quelli espressamente previsti in Costituzione.
All’interno della Carta Costituzionale si è espressamente previsto e stabilito le modalità di esame ed approvazione delle leggi; prevedendo procedimenti più snelli e in taluni casi eccezionali e urgenti procedimenti abbreviati per consentire al Parlamento di operare più agevolmente, ma contestualmente, ha riservato espressamente l’iter o procedimento ordinario (più complesso e soppesato) a determinate materie, ritenute più importanti, come ad esempio la legge elettorale.
In conclusione l’art. 72 della Costituzione prevede che le leggi elettorali si devono approvare “con procedura normale”, e quindi a “scrutinio palese”, senza il ricorso ad altra procedura o al voto di fiducia. Ma si sa che in Italia, la Legge su chi è debole si applica mentre per chi detiene il potere s’interpreta.