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LA “LEGGE FALANGA” E LE RAGIONI DI UN FALSO ALLARME

 

di LORENZO BRUNO MOLINARO

Avvocato

 

PREMESSA

 

Pur essendo ancora un d.d.l., ormai prossimo all’approvazione definitiva, i critici, preoccupati per un “codicillo” (ma quale?) che favorirebbe l’abusivismo, l’hanno già etichettato come “legge blocca ruspe”, “legge virus”, “cavallo di Troia”, “condono mascherato” o “colpo di spugna”.

Ma è proprio così o si tratta piuttosto di un falso allarme?

Dal mio punto di vista ed anche per il suo proponente (il Senatore Ciro Falanga), è solo una “legge” che – da un lato – mette finalmente ordine nella delicata materia della esecuzione delle demolizioni giudiziali e – dall’altro – rafforza il sistema sanzionatorio amministrativo come mai fatto in passato da nessun’altra legge dello Stato.

E vedremo dopo come e perchè le ragioni dell’ “allerta” siano da ritenere del tutto ingiustificate.

 

Due le questioni preliminari.

 

Questa “legge” che gradua le demolizioni vale per le R.E.S.A. già finanziate?

In molti si sono posti questa domanda.

 

Questa “legge” detta criteri di priorità solo per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o anche per il Procuratore Generale presso la Corte di Appello?

Più di un magistrato, infatti, ha avanzato dubbi sulla base della lettera dell’articolo 6 che farebbe esplicito riferimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e non anche al Procuratore Generale presso la Corte di Appello quale organo dell’esecuzione.

 

Per rispondere alla prima domanda occorre chiedersi se la “legge” in esame spiega efficacia retroattiva.

Ritengo personalmente che sia fuor di dubbio che tale “legge” valga anche per il passato.

La sua efficacia retroattiva si spiega non tanto per il fatto che la stessa contiene “disposizioni più favorevoli al reo”, così come previsto dall’art. 2 c.p. (che, tuttavia, non può operare in quei casi in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, come si verifica, appunto, in tutte le procedure di giudiziale demolizione), bensì perché la “legge Falanga” ha evidente natura processuale, in quanto finisce per regolare le modalità di esecuzione della sanzione demolitoria che, pur essendo qualificata dalla giurisprudenza come sanzione amministrativa atipica, è pur sempre espressione di un potere giurisdizionale autonomo (spettante al giudice in via primaria ed esclusiva, dunque non quale mero supplente della P.A.), come chiarito dalla nota sentenza “Monterisi” delle Sezioni Unite n. 15 del 1996.

Le stesse Sezioni Unite hanno, infatti, affermato nel 2006 che “tutte le norme che attengono alle modalità di esecuzione della pena non hanno natura di norma penale sostanziale e, quindi, non soggiacciono al principio di irretroattività stabilito dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25, comma 2, Cost.”.

Vale, in altri termini, il principio “tempus regit actum”, per il quale l’azione è regolata dalla legge processuale vigente in presenza di  “rapporti non ancora esauriti“.

Ed è proprio questo il nostro caso.

Ne deriva che, anche se la R.E.S.A. è stata già finanziata, la demolizione non ancora eseguita soggiace indiscutibilmente ai nuovi criteri introdotti dalla legge, con la conseguenza che tale R.E.S.A. deve intendersi, alla luce dello “ius superveniens“, improduttiva di effetti e l’incidente di esecuzione eventualmente proposto deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dal giudice dell’esecuzione.

 

In ordine al secondo quesito, va segnalato che anche il Procuratore Generale di Salerno Leonida Primicerio, in sede di audizione conoscitiva alla Camera, nella seduta del 30 marzo 2016, aveva affermato che << al comma 1 si dice “il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente” ma ci si dimentica delle Procure Generali, che sono anch’esse organi dell’esecuzione. Come sapete, il giudice dell’esecuzione è quello di primo grado quando un appello è stato a conferma totale della sentenza di primo grado, ma diventa, invece, la Corte di Appello – ovvero la Procura Generale – quando in sede di secondo grado la sentenza è stata riformata o parzialmente riformata. Quindi, se dovesse passare l’attuale testo che contiene questo errore tecnico, io e il collega Riello non saremmo tenuti ad applicare questa legge, che si applicherebbe soltanto ai Procuratori della Repubblica di primo grado e non anche ai Procuratori Generali presso la Corte di Appello >>.

La questione può ritenersi ormai superata perché il nuovo testo licenziato in seconda lettura al Senato fa esplicito riferimento al “titolare dell’Ufficio Requirente” e, dunque, sia al Procuratore della Repubblica che al Procuratore Generale.

 

1. LE TIPOLOGIE DI OPERE DA DEMOLIRE

 

Poiché su alcuni siti internet ed anche su alcuni quotidiani cartacei è stata ripetutamente pubblicata una versione non aggiornata della “legge Falanga“, appare doveroso fare un po’ di chiarezza sul punto.

Il testo licenziato, che può essere ritenuto definitivo, ad eccezione di una poco significativa modifica legata a previsioni di bilancio che dovrebbe essere approvata a breve dalla Camera, prevede che il Procuratore, nella selezione dei criteri per l’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto a dare adeguata considerazione:

 

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su aree demaniali o in zona soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico artistico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

 

3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’art. 416 bis del codice penale (…) o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione (…).

 

1.1. I MANUFATTI ALLO STATO GREZZO E QUELLI NON STABILMENTE ABITATI

 

Il tratto più significativo del provvedimento in questione è, però, un altro e balza subito agli occhi.

Nella “legge“, è previsto, infatti, che, nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, come sopra individuate, il titolare dell’Ufficio Requirente è tenuto ad attribuire – “di regola” – priorità alla demolizione degli immobili in corso di costruzione o, comunque, non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna e agli immobili non stabilmente abitati.

La norma, contrariamente a quanto sostenuto da alcune associazioni ambientaliste, ha, dunque, sicura natura precettiva per il P.M., al quale, come si è visto, viene pur riconosciuto un residuale margine di discrezionalità desumibile dall’inciso “di regola“, la qualcosa ovviamente comporta che, laddove lo stesso intenda discostarsi dalle indicazioni del legislatore, è tenuto, comunque, a supportare la sua scelta con motivazione rigorosa ed immune da vizi logici e giuridici.

Tale novità modifica, senz’ombra di dubbio, il testo originario del d.d.l. che individuava gli immobili allo stato grezzo come una autonoma categoria senza, tuttavia, prevedere alcun vincolo per le Procure nella selezione degli immobili da demolire ricompresi in altre fasce di priorità.

 

2. UNA “LEGGE” RAGIONEVOLE ED IN LINEA SIA CON IL DIRITTO EUROUNITARIO CHE CON IL DETTATO COSTITUZIONALE

La “legge Falanga” si pone, a mio avviso, rispetto alla complessa problematica delle demolizioni giudiziali, come una soluzione assolutamente ragionevole ed in linea sia con il diritto eurounitario che con il dettato costituzionale.

 

2.1. LA SENTENZA “IVANOVA

Va, infatti, ricordato che, con una recente sentenza del 21 aprile 2016, nota come sentenza “Ivanova“, la Corte Europea ha esaminato il caso di due coniugi bulgari che avevano realizzato un’abitazione sulla costa del Mar Nero, in una località paesaggisticamente vincolata e senza i dovuti permessi.

Per questa abitazione, la Corte di Cassazione bulgara aveva attribuito titolo all’amministrazione comunale per la demolizione, in seguito affidata ad un’impresa privata.

La demolizione – secondo la Cassazione – era stata riconosciuta legittima perchéconforme alla normativa bulgara e nel perseguimento di un fine pubblico“: la lotta all’abusivismo edilizio, fenomeno molto diffuso in Bulgaria.

La Corte di Strasburgo, invece, è approdata a conclusioni diverse.

La Corte, in particolare, è stata chiamata ad accertare se, nella specie, era stato violato l’articolo 8 della Convenzione Europea, che sancisce il diritto al rispetto del domicilio.

La demolizione rappresentava, in effetti, una marcata ingerenza nei diritti dei ricorrenti, che da anni abitavano l’immobile.

La Corte ha dato loro ragione, in quanto “nessun giudice aveva esaminato, valutato e ponderato la circostanza che nella casa da demolire i signori vivevano; tutti piuttosto si erano soltanto limitati ad accertare che l’edificio era stato realizzato abusivamente”.

La Corte ha, dunque, condannato la Bulgaria per violazione dell’art. 8 della Convenzione che sancisce – come già detto – il diritto alla inviolabilità del domicilio.

La Corte, nella sua decisione, ha anche stabilito che “gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive, come la demolizione della propria abitazione, e a riconsiderare l’ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi, che vi vivevano da anni ed avevano risorse economiche limitate”.

Insomma, secondo la Corte, un conto è proteggere il diritto meramente economico di chi costruisce violando la normativa edilizia ed un altro conto è assicurare che la prima ed unica casa di una persona in difficoltà economica non venga demolita con leggerezza.

 

2.2. LA “LEGGE FALANGA” ATTUA LA CEDU

La “legge Falanga” recepisce – a ben vedere – proprio tali principi, perché distingue tra abusi speculativi e abusi di necessità.

Essa non fa altro che dare attuazione alle norme della Convenzione Europea che, come è noto, sono norme interposte tra la legge ordinaria e la Costituzione.

Quest’ultima, all’art. 117, prevede, peraltro, che le norme convenzionali costituiscono parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legge, con divieto di legiferare contro le stesse.

 

3. I PRECEDENTI DELLA CIRCOLARE “MADDALENA” E DEI PROTOCOLLI DELLE PROCURE

 

3.1. LA CIRCOLARE “MADDALENA”

Il principio di “gradualità” introdotto dalla “legge Falanga trova un suo importante precedente, dagli effetti ancor più dirompenti, nella c.d. circolare Maddalena“, ovvero quella direttiva con la quale il Procuratore Generale di Torino Marcello Maddalena, arresosi di fronte all’evidenza di non poter perseguire tutti i reati, soprattutto quelli a rischio di estinzione per l’indulto o per la prescrizione, ha, già diversi anni fa, stabilito una scala di priorità nell’esercizio, pur obbligatorio, dell’azione penale.

Tale circolare, equivalente ad una vera e propria “rottamazione” dei processi destinati a finire nel nulla, ha ottenuto, nel maggio del 2007, l’approvazione da parte del Plenum del C.S.M. che ha espressamente escluso ogni contrasto tra la scelta di Maddalena e il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

 

3.2. IL “PROTOCOLLO SIRACUSA” E GLI ALTRI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LE PROCURE E I COMUNI

La “legge Falanga“, nell’introdurre nel sistema il principio della gradualità delle demolizioni, ripropone in buona sostanza anche le linee guida approvate in materia da numerose procure italiane che hanno concluso “accordi istituzionali di programma” con i comuni interessati.

Il più noto di questi accordi è il c.d. “Protocollo Siracusa” del 2008.

Successivamente ne sono stati conclusi altri non meno significativi anche nella regione Campania.

Tra questi vanno segnalati, in particolare, quelli intervenuti tra la Procura di Torre Annunziata e la Procura di Nola con numerosi comuni rientranti nell’Ente Nazionale Parco del Vesuvio.

Quello della Procura di Nola stabilisce che le “demolizioni dei manufatti abusivi rientranti in una fascia successiva avranno luogo solo ad esaurimento degli interventi su quelle precedenti”.

Quello della Procura di Torre Annunziata colloca addirittura all’ultimo posto in graduatoria “gli immobili anche se abitati … edificati successivamente al 1994”.

Nessun riferimento viene fatto agli immobili realizzati prima del 1994 che, pertanto, potranno verosimilmente evitare la demolizione.

Qualcuno ha sostenuto che quest’ultimo protocollo equivale ad un vero e proprio “condono” per le case sorte prima del 1994.

 

4. UNA LEGGE PIÙ RESTRITTIVA RISPETTO AI PROTOCOLLI DELLE PROCURE CHE NON LEGA LE MANI AI PUBBLICI MINISTERI

 

La “legge Falangaè sicuramente più restrittiva rispetto ai protocolli delle Procure e non lega le mani ai Pubblici Ministeri, come sostenuto qualche tempo fa in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa dal Procuratore Generale di Napoli Luigi Riello.

Il Procuratore aveva parlato di “criteri rigidi” che avrebbero fortemente penalizzato l’azione esecutiva delle Procure. 

Dissento da tale, pur autorevole, opinione perché, nella “legge Falanga“, i criteri non vengono tassativamente indicati in ordine decrescente.

A tale conclusione perviene – del resto – anche il Comitato Permanente per i Pareri della I Commissione, il quale riconosce che “il testo di legge non precisa se i criteri di priorità siano indicati in ordine decrescente oppure stiano tra loro sullo stesso piano”, aggiungendo che, “nel caso siano indicati in ordine decrescente, andrebbe valutata, sotto il profilo della ragionevolezza, la collocazione degli immobili costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità come secondo criterio di priorità rispetto alla collocazione come primo criterio di priorità degli immobili costruiti su area demaniale …”.

La “legge Falanga” prende atto sostanzialmente della impossibilità dello Stato di eseguire migliaia di demolizioni nel breve periodo ed assolve allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i circondari e i distretti territoriali all’interno dei quali si muovono le Procure chiamate ad eseguire gli ordini giudiziali di demolizione contenuti nelle sentenze di condanna.

 

5. IL DECRETO “RIELLO

 

D’altronde, a Napoli, già da tempo, con un decreto del 10 dicembre 2015, proprio il Procuratore Generale Riello ha opportunamente anticipato la legge Falanga e da allora non è più accaduto che una sola casa abitata sia stata sacrificata sull’altare dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Nel suo decreto, peraltro, il Procuratore riconosce espressamente che, “quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo nella materia delle demolizioni, occorre fare riferimento – in un’ottica di valutazione e bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla salute (art. 32 Cost.) ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)”.

A Cava dei Tirreni, invece, è accaduto che un Sostituto Procuratore Generale, nell’imminenza della approvazione della legge Falanga”, abbia fatto demolire una casa abitata da una donna separata con figlia unica, sprovvista di altro alloggio e, per giunta, in gravi difficoltà economiche, il cui dramma, nel volgere di pochi giorni, è diventato sui “social” tristemente virale.

È vero che il P.M. ha agito, nella specie, sulla base di una sentenza di condanna passata in cosa giudicata e, dunque, con iniziativa legittima sul piano formale e processuale, ma è vero, altresì, che, se la Procura Generale di Salerno si fosse dotata di un disciplinare analogo a quello di Riello, questa demolizione, che ha letteralmente gettato l’esecutata nella più cupa disperazione, non si sarebbe verificata.

 

6. LA “LEGGE FALANGA” NON È UN CONDONO MASCHERATO

 

Non è un condono mascherato perché gli abusi restano abusi da demolire e non vengono sanati.

La “legge“, oltre a salvaguardare “medio tempore” le case abitate, fa sì che le risorse disponibili vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio.

Non è, pertanto, eufemistico affermare che la “legge Falanga” migliora addirittura l’ambiente.

È innegabile che le sentenze debbano essere eseguite e che non possa esserci scappatoia che tenga.

Il problema diventa grave, però, quando le demolizioni avvengono con il contagocce, come sinora accaduto, vuoi per difficoltà di ordine organizzativo, vuoi per mancanza di risorse finanziarie.

Non va dimenticato, peraltro, che lordine di demolizione collegato alla sentenza di condanna è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 47 del 1985.

Listituto, dunque, è vecchio di oltre trentanni.

Se le demolizioni si contano sulle dita di una mano e avvengono a macchia di leopardo, è evidente che qualcosa non funziona.

Lo scopo della “leggeè proprio quello di mettere ordine nella esecuzione dei provvedimenti di demolizione che, secondo i dati di Legambiente, sono migliaia nella sola regione Campania e riguardano ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili della criminalità organizzata, costruzioni realizzate sulle spiagge o in violazione del limite di distanza dalla costa e finanche case di necessità abitate da persone prive di ogni altra possibilità di alloggio.

Va, inoltre, ricordato che il quotidiano Il Mattino ha segnalato qualche tempo fa che la demolizione di tutte le costruzioni abusive realizzate a Napoli e Provincia equivale alla demolizione di un numero di case pari a quello di una città grande come Padova, aggiungendo che, per radere al suolo questo immenso patrimonio edilizio, occorrono almeno due secoli ed un enorme fiume di denaro, senza considerare i problemi, sui quali si è soffermato anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, legati alla carenza, nella intera regione, di un numero sufficiente di discariche dove poter smaltire i residui della attività demolitoria che, come è noto, costituiscono rifiuti speciali.

 

7. Il POSSIBILE AUMENTO DEL CONTENZIOSO

 

Si è anche sostenuto che la “legge Falanga” determinerebbe una eccessiva proliferazione del contenzioso perché gli avvocati presenterebbero incidenti di esecuzione a cascata, finendo per rallentare oltremodo il corso della giustizia.

Ritengo che non sia così, perché la “legge Falanga non determinerà alcun aumento del contenzioso, favorendone  – al contrario – una sua forte diminuzione.

Quale avvocato, infatti, consiglierà ad un suo cliente di presentare un incidente di esecuzione per contrastare l’abbattimento di una costruzione pericolante o di uno scheletro costruito magari su una spiaggia o in un’area particolarmente sensibile?

Il buon senso impone, infatti, in tali casi, all’avvocato di suggerire al proprio cliente l’autodemolizione anche al fine di evitare il recupero delle spese in danno.

Diverso è, invece, il caso della demolizione di una casa abitata magari da decenni, ancor più se questa, per caratteristiche e dimensioni, sia riconducibile ai parametri dell’edilizia economico-popolare.

 

8. CON LA “LEGGE FALANGA”, LA LOTTA ALL’ABUSIVISMO DISPORRÀ DI NUOVI FORMIDABILI STRUMENTI

 

8.1. I NUOVI POTERI DEL PREFETTO

 

Analizzando bene la “legge Falanga“, ci si rende subito conto che la stessa introduce nell’ordinamento nuovi formidabili strumenti di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio.

La legge Falanga prevede, infatti, per la prima volta, un termine massimo di 270 giorni entro il quale il funzionario del comune è tenuto a concludere il procedimento di demolizione, scaduto il quale scatta l’intervento sostitutivo del Prefetto.

Il ruolo del comune, tuttavia, continua ad essere centrale, nel senso che il potere-dovere di repressione degli abusi resta concentrato in capo al dirigente o responsabile dell’Ufficio Tecnico e non viene meno anche oltre il superamento del termine di 270 giorni, di natura ordinatoria e non perentoria.

Ciò è confermato – del resto – dall’orientamento della giurisprudenza formatasi in materia ed anche dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 19 febbraio 2004, n. 18, in ordine alla corretta applicazione dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003.

Non va, poi, dimenticato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004, dichiarò illegittimo il comma 49-ter dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, che attribuiva il potere-dovere dell’intervento repressivo in via diretta ed immediata al Prefetto, con conseguente esautoramento del comune.

La Consulta stabilì, nell’occasione, che tale norma violava l’art. 118 della Costituzione, “dal momento che non si limita ad agevolare l’esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del comune o, anche in ipotesi, a sottoporre l’autorità comunale a firme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae al comune la stessa possibilità di procedere direttamente all’esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l’allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale”.

La “legge Falanga” si muove, pertanto, sul versante sanzionatorio, nel solco tracciato dalla Consulta con la richiamata sentenza n. 196 del 2004.

 

 

8.2. LE CONSEGUENZE DISCIPLINARI PER IL FUNZIONARIO COMUNALE

 

A ciò va aggiunto che la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, in caso di ingiustificato superamento del termine, potrà produrre conseguenze per il funzionario comunale sul piano disciplinare, amministrativo e contabile-erariale, fatta salva, ovviamente, la responsabilità penale per il reato di abuso o omissione di atti di ufficio.

Va ricordato, a tal proposito, che la Corte di Cassazione, in un lontano ma significativo precedente del 1999 (sentenza n. 9400/99), ritenne congruo il termine di un annoper la esecuzione dell’abbattimento disposto dal Sindaco“, scaduto il quale, “se l’opera è ancora in piedi, scatta l’omissione di atti di ufficio penalmente sanzionata”.

 

 

8.3. Il PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI COMPETENZA DEL PREFETTO

 L‘intervento del Prefetto si articola nel modo seguente.

Scaduto il termine di 270 giorni, il Prefetto, nei trenta giorni successivi alla trasmissione dell’elenco delle demolizioni da eseguire, provvede agli adempimenti conseguenti alla avvenuta acquisizione delle opere al patrimonio comunale, notificando il provvedimento acquisitivo al proprietario e al responsabile dell’abuso.

Poichè l’acquisizione non è incompatibile con la demolizione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza sia penale che amministrativa, il Prefetto, al fine di dare esecuzione al provvedimento, incaricherà dei relativi lavori, anche a trattativa privata, una impresa tecnicamente e finanziariamente idonea e, all’occorrenza, potrà anche avvalersi del Genio Militare sulla base di quanto previsto da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Difesa.

 

8.4. IL COMUNE PUÒ AVVALERSI DEL GENIO MILITARE

 Altra novità significativa è rappresentata dal fatto che la possibilità di chiamare in causa l’esercito viene riconosciuta anche al comune, il quale potrà attingere anche ad un apposito fondo – per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per le demolizioni – presso il Ministero delle Infrastrutture, fondo che va ad aggiungersi a quello di rotazione di 50 milioni di euro già esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti.

 

9. LE RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI 50.000 EURO

 Non appare fondata la critica secondo cui i fondi destinati alla copertura delle spese necessarie per le demolizioni sarebbero insufficienti.

Infatti, gli importi stanziati con la “legge Falanga” (di 10.000.000 all’anno dal 2017 al 2020) vanno ad aggiungersi sia a quello di 50.000.000 di euro, che è il fondo di rotazione esistente presso la Cassa Depositi e Prestiti, sia a quello istituito presso il Ministero delle Infrastrutture.

A tali importi vanno sommati anche i proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis aggiunto dalla legge “Sblocca Italia all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: sanzioni che, in zona vincolata, vanno applicate nella misura massima di euro 20.000 in caso di accertata inottemperanza.

Occorre, infine, considerare che il Senato, in seconda lettura, ha anche approvato un ordine del giorno relativo alla possibilità per il P.M. di attingere direttamente al fondo di rotazione e a quello integrativo, come richiesto in sede di audizione dal Procuratore Reggente di Napoli Nunzio Fragliasso.

 

9.1. LA BANCA DATI NAZIONALE SULL’ABUSIVISMO EDILIZIO

 In ultimo, va sottolineato che la “legge Falanga” prevede anche l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di repressione dell’abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell’azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell’esecuzione delle demolizioni.

Di tale banca dati possono, peraltro, avvalersi sia le amministrazioni statali, regionali e comunali che gli uffici giudiziari competenti.

Nello specifico, la definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all’Agenzia per l’Italia digitale la quale deve, altresì, garantire l’interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari.

Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti, in ogni caso, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati.

È previsto, inoltre, che il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.

La disposizione stabilisce, infine, l’obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una relazione annuale sull’andamento dell’abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull’attuazione e l’efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.

Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.

 

 10. CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, ritengo che si possa esprimere su questa “legge” un giudizio largamente positivo.

Se avesse anche previsto l’intrasmissibilità agli eredi delle costruzioni abusive, avrebbe – di certo – “chiuso il cerchio” della tutela sanzionatoria. 

Ma i partiti dell’intero arco costituzionale su questa cosa hanno sempre fatto orecchie da mercante.

Per ora va bene così.

 

C’è sempre tempo per migliorare.

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