Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato quattro decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei Ministri proponenti e del tipo di esame.

1. Sicurezza degli impianti nucleari

Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (legge n. 114/2015 – legge di delegazione europea 2014) – (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – esame definitivo)

Nell’ottica di stabilire obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, si razionalizzano le procedure autorizzative e di controllo, si rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, si disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.

Si interviene altresì sulla disciplina dell’Ispettorato Nazionale sulla Sicurezza Nucleare (ISIN), con modifiche funzionali, strutturali e organizzative che contemplano anche un incremento della dotazione organica e finanziaria. In questo ambito è riconosciuta all’ISIN l’indipendenza di giudizio e valutazione, garantendone in questo modo la necessaria autonomia.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Diffusione delle specie esotiche invasive

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (legge n. 170/2016 – legge di delegazione europea 2015) – (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – esame preliminare)

Il provvedimento attua il regolamento (UE) 1143/2014 e stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia, attraverso tre tipi di intervento: la prevenzione, la diagnosi precoce e l’eradicazione rapida e, infine, la gestione. In particolare, il decreto individua l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’espletamento delle attività previste dal regolamento; disciplina i controlli presso le Dogane, i punti di entrata (in caso di vegetali) e i posti di ispezione frontaliera (in caso di animali); definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive, prevedendo sanzioni penali e amministrative e destinando il 50 per centro dei proventi all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione; istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive; disciplina le misure di eradicazione rapida, le deroghe, le misure di emergenza, nonché quelle misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi; introduce, infine, l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive.

3. Sanzioni per la violazione di norme a tutela dei consumatori di prodotti alimentari

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 – legge di delegazione europea 2015 – (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame preliminare)

Il decreto dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale. A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa.

4. Fondi di investimento europei a lungo termine

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’economia e delle finanze – esame preliminare)

Il regolamento europeo sui fondi di investimento europei a lungo termine (European Long-Term Investment Fund – ELTIF) disciplina, in particolare:

  •  la commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF, sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione europea;
  • la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine;
  • la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio il divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);
  • la prevenzione dei conflitti di interessi;
  • gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

Il decreto, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, apporta al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modificazioni necessarie all’applicazione del regolamento, attribuendo alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti. Inoltre, il testo introduce le modifiche alla normativa vigente necessarie ad assicurare un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

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