Greenpeace Petrolio Sicilia
5 minuti

 

Con sentenza n. 170/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni del comma 7 e del comma 10 dell’art. 38 del decreto “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 164/2014).

In particolare, al comma 7 del decreto si legge: «Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo».

Sul punto, la Corte ha stabilito quanto segue:

«Il disciplinare tipo – adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) – prevede, coerentemente con quanto disposto dalla norma impugnata, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio delle attività in tema di idrocarburi. Ciò anche con riferimento a quelle sulla terraferma, come chiaramente previsto dall’art. 1 di entrambi i decreti.

Il censurato comma incide dunque sulla materia di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l’adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene questa Corte abbia reiteratamente affermato l’esigenza della previsione «di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [di] adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» (sentenza n. 7 del 2016).

D’altra parte, scrutinando una fattispecie normativa analoga a quella in considerazione, sempre afferente al settore energetico degli idrocarburi, questa Corte ha ravvisato «la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate» (sentenza n. 339 del 2009).

Si deve pertanto concludere che l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività».

La pronuncia della Corte si arresta formalmente alla dichiarazione di illegittimità del comma 7 dell’art. 38, in ossequio alla regola della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Le Regioni ricorrenti, infatti, avevano impugnato il solo comma 7 dell’art. 38, lamentando il mancato coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione della disciplina recata dal disciplinare tipo circa il rilascio del titolo concessorio unico, in ragione del fatto che l’art. 38 dello Sblocca Italia determinasse l’abrogazione tacita del vecchio regime sui permessi e sulle concessioni, come disciplinato dalla legge n. 9 del 1991. Solo successivamente, con legge di stabilità 2015, il Parlamento avrebbe reintrodotto il vecchio regime posto dalla legge n. 9 del 1991, facendolo, dunque, rivivere e affiancandolo al regime sul titolo concessorio unico.

Ebbene, nonostante la Corte non si sia spinta oltre quanto chiesto dalle Regioni (almeno non formalmente), deve ritenersi che il disciplinare tipo del 7 dicembre 2016, pubblicato in G.U. il 3 aprile 2017, sia radicalmente illegittimo – e alla luce della pronuncia della Corte anche irragionevole – per essere stato adottato senza la partecipazione delle Regioni (attraverso la Conferenza Stato-Regioni) alla predisposizione della disciplina sulle modalità operative concernenti (anche) il rilascio dei permessi e delle concessioni.

Di qui sembra opportuno che le Regioni (anche a Statuto speciale, giacché il disciplinare concerne terraferma, mare entro le 12 miglia marine e mare oltre le 12 miglia marine) propongano ricorso avverso il nuovo disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro i termini previsti. Essendo i termini per il ricorso al TAR (60 giorni) ormai spirati, residuerebbe unicamente il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato (120 giorni), da esercitare entro il prossimo 1° agosto.

C.S. del Coordinamento Nazionale No Triv

Lascia un commento