Concessioni e contratti di partenariato pubblico privato
Verifica degli affidamenti dei concessionari autostradali e loro adempimenti.
I soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi e forniture, già in essere all’entrata in vigore del Codice dei contratti, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 177, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016). Tra questi soggetti rientrano i concessionari autostradali, qualora le rispettive concessioni non siano state affidate in origine con procedure di evidenza pubblica.
L’adeguamento dei concessionari dovrà avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice dei contratti e la verifica del rispetto del limite dell’ottanta per cento spetterà all’ANAC, con modalità che saranno previste in apposite linee guida di prossima approvazione.
Con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 si avvia una ricognizione generale di tutti i concessionari titolari di convenzioni non affidate con procedura di evidenza pubblica
A tale scopo è stato predisposto un Modulo riepilogativo, allegato al Comunicato, dei dati che l’Autorità ha necessità di conoscere che dovrà essere compilato ed inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.anticorruzione.it entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato.
Previsto, inoltre, l’ausilio di uno ‘sportello’ appositamente dedicato ai concessionari e finalizzato specificatamente a questa fase ricognitiva che opererà tramite delle riunioni aperte che si terranno in un giorno prestabilito della settimana che sarà indicato in seguito nel sito web dell’Autorità.
Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017
Verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice. Adempimenti dei concedenti e dei concessionari
La nuova disciplina delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato di cui al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione quale soggetto deputato a svolgere nuove funzioni di monitoraggio e di vigilanza.
L’art. 177, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 prevede, in particolare, che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici e di forniture, già in essere all’entrata in vigore del Codice dei contratti, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tra i soggetti obbligati ai sensi del citato comma 1 rientrano certamente anche i concessionari autostradali, qualora le rispettive concessioni non siano state affidate in origine con procedure di evidenza pubblica. Per questi ultimi sono previsti dall’art. 178 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, anche ulteriori specifici adempimenti.
L’adeguamento dei concessionari alle indicazioni di cui al citato art. 177 dovrà avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice dei contratti e la verifica del rispetto del limite dell’ottanta per cento spetterà all’ANAC, con modalità che saranno previste in apposite linee guida di prossima approvazione.
Nella prospettiva dei futuri controlli è necessario procedere, sin da ora, ad una ricognizione generale di tutti i concessionari titolari di convenzioni non affidate con procedura di evidenza pubblica, onde conoscere tipologia dei contratti (lavori, servizi e fornitura), tipologia delle prestazioni, stato di esecuzione dei contratti medesimi e principali caratteristiche economiche nonché temporali delle attività espletate e da espletare. E’, inoltre, necessario conoscere l’entità delle quote di contratti di lavori, servizi e forniture che potranno presumibilmente essere oggetto di appalti con procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato gli investimenti pregressi e pianificati per il futuro.
E’ stato per tale ragione predisposto un Modulo riepilogativo dei dati che l’Autorità ha necessità di conoscere e che potrà essere compilato da parte dei titolari delle concessioni i quali potranno anche avvalersi dell’ausilio di uno “sportello” appositamente dedicato ai concessionari e finalizzato specificatamente a questa fase ricognitiva. Lo sportello dedicato opererà mediante riunioni aperte con gli utenti che si terranno in un giorno prestabilito della settimana che sarà indicato nel sito web dell’Autorità. Per ragioni organizzative è preferibile che l’utente effettui una prenotazione telefonica all’Ufficio di Vigilanza Partenariato Pubblico Privato o all’indirizzo di posta elettronica ufficio.uvppp@anticorruzione.it.
Nel quadro sinottico allegato è stata dedicata una parte alla pianificazione che il Concessionario è tenuto a mettere in atto al fine di adeguare il proprio operato alle indicazioni del più volte indicato art. 177 entro il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del codice dei contratti.
Nel modulo è, inoltre, prevista una sezione dedicata ai soli concessionari autostradali che consentirà all’Autorità di ottenere notizie più precise sugli adempimenti che dovranno essere effettuati ai sensi dell’art.178 del d.lgs. n. 50/2016.
La trasmissione con PEC di detto Modulo, sottoscritta congiuntamente da parte dei responsabili del procedimento dei Concedenti e dei Concessionari, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e non necessita dell’invio di alcuna documentazione. Nel caso in cui il Concessionario sia titolare di più concessioni, per ciascuna di esse dovrà essere compilato un distinto Modulo.
Il presente Comunicato si applica ai settori ordinari, ai settori speciali e al contraente generale nonché a tutti i soggetti titolari di concessioni, anche se non amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 50/2016.
Roma, 30 maggio 2017
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 maggio 2017
Il segretario Maria Esposito