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Acquistando un titolo di credito (o una c.d. obbligazione bancaria) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi o i premi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza o alle date prefissate, al rimborso del capitale prestato.

E’ un titolo caratterizzato da elementi di difficile comprensione: i pagamenti previsti sono infatti collegati all’andamento di determinati prodotti finanziari e/o al valore delle opzioni sottostanti.

Rispetto ad un’obbligazione plain vanilla, cioè con una struttura finanziaria semplice e priva di componenti derivative, l’investitore può ottenere un rendimento superiore, commisurato all’andamento del prodotto finanziario sottostante, a fronte però del rischio di percepire rendimenti inferiori a quelli di mercato o in taluni casi anche nulli.

Nel caso in cui l’Emittente sia un ente finanziario (quale ad esempio una banca o una società di investimento) e venga accertato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto, trovano applicazione le regole stabilite dalla Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento.

La BRRD dà alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per:
1) pianificare la gestione delle crisi;
2) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
3) gestire al meglio la fase di “risoluzione”.

In Italia la predetta direttiva è stata recepita con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 dove la Banca d’Italia è stata individuata quale Autorità di risoluzione per l’ordinamento italiano.

Sulla base di tali decreti l’Autorità può disporre, indipendentemente dall’avvio di una misura di risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, la riduzione o conversione di azioni o di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

Quando ciò non sia sufficiente l’Autorità può disporre anche misure di risoluzione. 

Sono misure di risoluzione: 

a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;

b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;

c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa’ veicolo per la gestione delle attivita’;

d) il bail-in che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori (compresi quindi i possessori di obbligazioni subordinate e senior) o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, secondo una gerarchia predefinita la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L’ordine di priorità per il bail in è il seguente:

1) gli azionisti;

2) i detentori di altri titoli di capitale;

3) gli altri creditori subordinati;

4) i creditori chirografari;

5) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l’Autorità competente dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

 

 

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