La prova della paternità in favore della prole, con specifico riferimento alla irrilevanza del “disvolere procreativo” paterno.
Brevi riflessioni giurisprudenziali.
Giulio La Barbiera*
La Corte di Cassazione ha sancito, con sentenza n. 21882/2013, il principio secondo cui: “nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al “disvolere” del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l’art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo”.
Ciò impone di riflettere, con particolare attenzione sulle prove ematologiche.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono dimostrati particolarmente sensibili con riguardo all’esigenza di protezione del diritto del minore alla identità familiare, in quanto hanno sostenuto che: “l’eventuale espletamento delle indagini ematologiche e genetiche costituisce, nell’ambito dei mezzi probatori destinati all’accertamento della paternità, uno degli strumenti più influenti e convincenti” (Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1733).
Tale meccanismo probatorio è operativo giacché: “l’art. 269 c.c., nel testo novellato, non pone alcun limite in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale; pertanto la prova può essere anche indiretta e indiziaria e valutata sulla scorta di elementi presuntivi idonei, complessivamente considerati e sulla base dell’id quad plerumque accidit, a fornire la dimostrazione della paternità, sicché sono utilizzabili, nell’ambito delle circostanze indiziarie, il tractatus e la fama, cui già il testo dell’abrogato art 270 c.c. attribuiva l’idoneità a dimostrare la paternità naturale”.
Il tractatus consiste, infatti “nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona della quale si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità”, mentre la fama “si può definire come la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali” (Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007).
In altri termini:“In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà della prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia, pari valore per espressa disposizione di legge”.
Ne deriva, infatti, che:“una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela dei diritti fondamentali attinenti allo status” (Cass. civ., sez. I, 17 Luglio 2012, n. 12198), visto e considerato che: “in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in casso di concreto accertamento della condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero la prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale” che devono risultare “da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e, in mancanza di essi, l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente a prescindere dai rapporti di affetto che possono in concreto instaurarsi con il presunto genitore e della disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre” (Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2012, n. 15158).
Bibliografia
Luigi Tramontano I Codici Civile e Penale Annotati con la Giurisprudenza per l’Esame di Avvocato 2013 Cedam (art. 269 c.c. par. 3 “Prova di paternità naturale: ammissibilità di elementi presuntivi” per le sentenze consultate e riportate nell’articolo)
I codici commentati con la giurisprudenza CODICI CIVILE E PENALE LE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI PIU’ RECENTI E TUTTE LE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE già ammessa alla prova scritta per l’esame di avvocato appendice gratuita di aggiornamento – novembre 2013 CELT Casa Editrice La Tribuna (art. 269 c.c.).
* Avvocato Stabilito iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ed Abogado presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz De La Palma.