Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017 la Delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 11 gennaio 2017
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG.
(Delibera n. 1). (17A00719)
(GU n.26 del 1-2-2017)
L'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la
soppressione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e
delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorita' nazionale
anticorruzione (di seguito Autorita');
Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale ha posto le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico del
mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a
carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha disposto che l'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di
riscossione;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che, al
fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilita' dei
relativi pagamenti;
Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che, ai fini della
tracciabilita' dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo
di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' su richiesta della stazione
appaltante;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'acquisizione di
beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento, prevedendo tra l'altro che l'Autorita' non rilascia il
codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai
comuni non capoluogo che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare
l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse
verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l'altro, il
CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG e'
inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a
lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii)
le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle
fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l'art. 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 7-bis, in virtu' del quale i
titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di
pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove
previsto, il relativo CIG;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'obbligo della
tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle
fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato
anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di
tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che ha attribuito all'Autorita' - a decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti - la potesta' di non rilasciare il CIG alle stazioni
appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori
non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che ha rimesso all'Autorita' la gestione della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a
livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata,
trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e
delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, in virtu' del quale - per la gestione della BDNCP -
l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalita' di
funzionamento dell'Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie,
i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio,
mantenendo salva la facolta' di irrogare sanzione amministrativa
pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento
amministrativo;
Vista la delibera dell'Autorita' del 21 dicembre 2016, n. 1377, di
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l'anno 2017;
Vista la delibera dell'Autorita' del 20 gennaio 2016, n. 39,
concernente Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione
delle informazioni all'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 32
della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della
legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto
di pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni e
degli enti e di comunicazione trasmissione all'Autorita';
Visto il comunicato del Presidente dell'Autorita' del 13 luglio
2016, recante «Tempistiche di acquisizione del CIG»;
Considerato che il CIG e' un codice alfanumerico generato dal
sistema SIMOG dell'Autorita' che consente contemporaneamente:
a) l'identificazione univoca di una procedura di selezione del
contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilita' dei flussi finanziari collegati ad
affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla
procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo
dell'affidamento stesso;
c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicita' e
trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori
economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresi' che, in virtu' del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione
dell'attivita' svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo
previsto che l'Autorita' - fermi restando i vigenti limiti per
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro - non rilascia il CIG alle stazioni
appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori
non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata l'importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a
potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della
corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo
strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza
nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale
il CIG e' lo strumento di elezione, al fine di incrementare l'input
dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti
connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l'acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un
momento che precede l'avvio della procedura di affidamento, in quanto
esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di
invito, a seconda della modalita' di selezione del contraente
prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la
procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente
avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo
accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona
l'acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione
del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di
selezione del contraente e' stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dell'Autorita' sul sistema
SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati
svariati CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini
contributivi all'Autorita', ma comporta conseguenze negative in tutti
gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni
normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che
determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresi', di dover inserire il perfezionamento del CIG a
suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le
«informazioni obbligatorie» che, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere
all'Osservatorio, impregiudicata restando la competenza
dell'Autorita' di stabilire successivamente il novero completo delle
«informazioni obbligatorie» di cui alla norma citata;
Delibera:
1) Acquisizione del CIG.
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di
selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG,
per il tramite del RUP, anche in modalita' Smart, in un momento
antecedente all'indizione della procedura di gara.
In particolare:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o
avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa
pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di
invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che
possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisiti effettuati senza le modalita' di cui ai
punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo
contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il
versamento del contributo da parte degli operatori economici
selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il
CIG va riportato nella lettera d'ordine).
2) Perfezionamento del CIG.
Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del
CIG, il RUP e' tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a
inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in
caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione
della volonta' di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di
adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo
deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che
ha stabilito l'adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel
caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto
competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non e' prevista tale
indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui
alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di
andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla
cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalita' ivi
indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di
tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora
perfezionati.
Il relativo adempimento e' posto in carico ai RUP che li hanno
acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza;
nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3) Comunicazione ai RUP.
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al
punto 2, l'Autorita' provvede a modificare il sistema SIMOG,
introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che agiscono
in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalita':
il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto
dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del
RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo
di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di
ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure
sanzionatorie;
l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha
registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso
dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando
l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
4) Mancato perfezionamento del CIG.
In caso di mancata comunicazione all'Autorita' delle informazioni
di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG
procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato,
inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato
in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della
stazione appaltante determina violazione delle norme sulla
trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorita', sulla
contribuzione di gara e sulla tracciabilita' dei pagamenti, nonche'
possibile responsabilita' penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori
economici di corredare la propria offerta con la documentazione di
comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di
ammissibilita' dell'offerta medesima.
L'Autorita' si riserva la facolta' di valutare il comportamento
della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in
sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso
l'Autorita' un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate
di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, decreto
legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle
sanzioni dell'Autorita'.
L'Autorita' si riserva altresi' la facolta' di valutare nell'ambito
del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici, previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non
segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione
appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2017
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
p. il Segretario: Greco