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Vigilanza anticorruzione: Pubblicata la Delibera sul conflitto di interesse per la nomina del capo della Direzione Turismo di Roma CapitaleA seguito di un esposto della Direr, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha svolto attività di vigilanza su un possibile conflitto di interessi del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento Organizzazione e Risorse umane di Roma Capitale, nella nomina a capo della direzione Turismo del fratello Renato Marra.

A tal fine è stata richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) di Roma Capitale una relazione che ripercorresse l’iter seguito nell’interpello. A seguito dell’esame della suddetta relazione, nella seduta odierna il Consiglio dell’Anac ha ritenuto configurabile il conflitto di interessi. Tale situazione, secondo l’Autorità, sussiste sia nel caso in cui il dirigente abbia svolto un mero ruolo formale nella procedura, che nell’eventualità di una sua partecipazione diretta all’attività istruttoria, come sembrerebbe emergere dall’ordinanza sindacale n. 95/2016.

La delibera adottata dall’Autorità è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla struttura comunale competente per l’accertamento della eventuale responsabilità disciplinare e alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Ispettorato della funzione pubblica per le questioni relative all’inquadramento del dottor Marra nei ruoli della dirigenza di Roma Capitale. Ulteriori elementi riguardanti la procedura di interpello sono stati chiesti al Rpct di Roma Capitale.

Delibera n. 1305 del  21 dicembre 2016

Concernente la violazione del d.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, da parte del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, con particolare riferimento al procedimento di nomina del fratello, dott. Renato Marra, quale dirigente della direzione turismo di Roma Capitale. Fascicolo/UVMAC 4883/2016

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 21 dicembre 2016;

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 concernente: «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)»;

visto l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

visto il d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13.12.2013 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al dPR n. 62/2013;

vista la relazione dell’Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto
Con nota acquisita al protocollo generale n. 0168867 del 15 novembre 2016, è stata segnalata a quest’Autorità, da parte della DIRER-DIRL, la sussistenza della violazione del d.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, da parte del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, in quanto nel procedimento di nomina del fratello, dott. Renato Marra, a capo della direzione turismo di Roma Capitale, avrebbe violato l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del citato d.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Roma Capitale.
In particolare, si evidenzia che, con comunicazione del 19 ottobre 2016 prot. n. 66646 a firma del dott. Raffaele Marra, è stata avviata una procedura di interpello finalizzata all’affidamento degli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative di Roma Capitale. Con ordinanza sindacale n. 95/2016, sottoscritta dalla Sindaca di Roma nonché dal dott. Marra, in qualità di titolare dell’ufficio organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali. All’esito della suddetta procedura, il dott. Renato Marra, fratello del dott. Raffaele Marra, è risultato assegnatario dell’ incarico di direttore della direzione turismo.
Ai fini della valutazione da parte di quest’Autorità della sussistenza della segnalata violazione del codice di comportamento nazionale e dell’amministrazione capitolina, con nota prot. 175225 del 25 novembre 2016, è stato chiesto al RPCT di Roma Capitale di voler fornire informazioni e chiarimenti sul punto.
È stato chiesto, in particolare, di trasmettere tutti gli atti del procedimento relativi all’affidamento degli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative di Roma Capitale, a partire dalla valutazione del fabbisogno, da cui emerge la carenza dei posti da ricoprire e fino all’ordinanza con la quale vengono assegnati gli incarichi. È stato chiesto, altresì, il regolamento di organizzazione di Roma Capitale, tutti gli altri eventuali atti di programmazione del fabbisogno di personale dirigenziale, nonché l’eventuale comunicazione da parte del dott. Raffele Marra al RPCT di Roma Capitale e alla Sindaca del medesimo Ente del rapporto di parentela segnalato e di eventuali astensioni rispetto a decisioni prese nel corso dell’istruttoria. Quanto al ruolo svolto, in concreto, dal dott. Raffele Marra, in qualità di dirigente dell’area risorse umane nel corso dell’istruttoria, è stato chiesto da quest’Autorità se lo stesso abbia curato la selezione dei curricula da sottoporre alla Sindaca.
In ragione di ciò, il RPCT di Roma Capitale, con nota prot. n. 183564 del 13 dicembre 2016 ha fornito riscontro e inviato documentazione relativa alla suddetta vicenda.
È necessario, infine, sottolineare che sulla vicenda è pervenuta un’ulteriore segnalazione da parte di CODACONS e che la segnalazione dell’associazione dirigenti e quadri direttivi della Regione Lazio e degli enti collegati (Direr-Dirl) è stata anche integrata dalla nota prot. n. 178701 del 2 dicembre 2016, nella quale tale associazione, come fatto in precedenza dalla Direr-Dirl, evidenzia anomalie relative all’inquadramento del dott. Raffaele Marra nei ruoli della dirigenza del Comune di Roma.
Da ultima è pervenuta la nota prot. n.187355 del 19 dicembre 2016, con la quale si evidenzia che l’istruttoria sulle nomine di oltre 1500 candidati sia stata fatta dalla Sindaca in un periodo in cui la stessa era in viaggio di rappresentanza in Polonia. Inoltre in tale nota, nel ribadire la violazione dell’obbligo di astensione da parte del dott. Marra, la Direr-dirl fa presente all’Autorità che «da materiale investigativo divulgato dalla stampa a seguito dell’arresto di Renato (rectius Raffaele) Marra avvenuto in data 17 dicembre 2016, emergerebbe una partecipazione determinante del dott. Raffaele Marra nel processo decisionale di selezione dei dirigenti».

La relazione del RPCT di Roma Capitale

  • La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il RPCT di Roma Capitale, preliminarmente, ha fornito un quadro generale delle azioni che hanno fatto seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative in data 22 giugno 2016, finalizzate ad un processo di ulteriore razionalizzazione ed efficientamento della macrostruttura capitolina.
A seguito della definizione della macrostruttura è stato necessario conferire i nuovi incarichi dirigenziali per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 19, co.2, del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, tutte le posizioni risultavano disponibili dal 1° novembre 2016. Il RPCT elenca, poi, il quadro normativo e regolamentare per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, più in particolare, afferma che per quanto concerne Roma Capitale si deve far riferimento oltre al citato art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 , agli artt. 50 , co. 10 e 109  del d.lgs. n. 267/2000, all’art. 34 , co.6, dello Statuto di Roma Capitale e all’art. 38 , co.1 e 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale.
L’amministrazione capitolina, per la prima volta nella sua storia – sottolinea il RPCT – ha provveduto ad una procedura di pubblico interpello rivolto a tutti i dirigenti di ruolo, con nota prot. GB/66646 del 19 ottobre 2016 a firma del direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale (Dott. Raffaele Marra).  La dott.ssa Turchi ha evidenziato che tutte le candidature pervenute presso la segreteria del citato dipartimento sono state protocollate, raccolte dal competente ufficio del dipartimento organizzazione e risorse umane e sono state integralmente consegnate alla Sindaca, in data 27 ottobre 2016 “ai fini della successiva analisi e valutazione in qualità di Organo individuato dalla normativa quale soggetto investito di autonoma ed esclusiva responsabilità rispetto alla nomina dei dirigenti, ai sensi del citato art. 50, co. 10 del d.lgs. n. 267/2000”.

  • Ruolo svolto dalla Sindaca di Roma e ordinanza sindacale n. 95 del 9 novembre 2016.

 

La Sindaca, sottolinea il RPCT, anche in esercizio delle specifiche competenze in materia di personale, non delegate ad alcun assessore, ha provveduto all’analisi della documentazione pervenuta e alla valutazione delle candidature.
La stessa, conclusa la fase istruttoria, ha ritrasmesso la documentazione inerente alle candidature alla Direzione del dipartimento, chiedendo la predisposizione delle ordinanze di conferimento degli incarichi dirigenziali in conformità alle determinazioni dalla medesima assunte come da prospetto allegato alla nota prot. n. RA73546 de 9 novembre 2016.
Tali ordinanze sindacali sono state predisposte dagli uffici del Dipartimento organizzazione e risorse umane e sono state tutte controfirmate dal Direttore del dipartimento e dal Segretario generale. Il Dipartimento ha poi curato la trasmissione alle strutture interessate e ai dirigenti destinatari dei degli incarichi, allegando i modelli per le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
In merito alla ricostruzione ed all’apprezzamento dei ruoli effettivamente svolti durante l’intero iter decisorio il RPCT riporta la dichiarazione della Sindaca che testualmente riferisce:
“Con riguardo all’iter decisorio, la Scrivente ha esaminato la documentazione pervenuta, come da interpello, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, integralmente consegnatami dagli uffici competenti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed ha individuato, con modalità non comparative, i candidati per le posizioni dirigenziali oggetto di interpello, tenendo conto delle prioritarie esigenze organizzative ed amministrative della nuova Amministrazione, delle risultanze curriculari oltre che attraverso il dovuto procedimento partecipativo con gli Assessori ed i Presidenti dei Municipi, altresì sentiti i Consiglieri di maggioranza. Esaurita tale fase, ho impartito le conseguenti direttive al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane non nota prot. n. RA/73456 del 9 novembre 2016, affinché procedesse alla conforme predisposizione delle relative Ordinanze”.

Nel dispositivo dell’ordinanza sindacale n. 95 del 9 novembre 2016,tuttavia, si stabilisce: «di conferire, con il riconoscimento della fascia retributiva come risultante dall’istruttoria svolta dalle strutture competenti ai sensi della disciplina vigenti, gli incarichi di direzione….».

2.         Violazione da parte del dott. Marra dell’obbligo di astensione. Conclusioni del RPCT.
A parere del RPCT, dal quadro normativo di riferimento e dalla ricostruzione dell’iter procedimentale non sembrerebbero sussistere, in relazione alla specifica procedura di nomina relativa all’incarico di direttore della direzione turismo al Dott. Renato Marra (fratello del dott. Raffaele Marra), segmenti procedimentali connotati – anche in via potenziale – da margini di discrezionalità e valutazione o dell’esercizio di un potere decisorio da parte del Direttore pro tempore del Direttore competente in materia di personale.
“Il carattere meramente di supporto dell’attività svolta dall’Ufficio non sembrerebbe poter configurare l’esercitabilità di un’influenza dello stesso sull’esercizio dei doveri istituzionali che l’ordinamento attribuisce alla Sindaca, quale organo competente alla decisione relativa alle nomine dirigenziali, con la conseguenza di potersi ritenere escluso il ricorrere della figura sintomatica dell’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa”.
Conclusivamente, la dott.ssa Turchi afferma che la competenza del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane appare circoscritta ad attività, preventive e successive rispetto all’adozione dei provvedimenti citati, prive di discrezionalità, quali la ricezione delle candidature dei dirigenti corredate dalla dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e delle dichiarazioni relative alla sussistenza di procedimenti disciplinari e/o penali, la notificazione dei provvedimenti e la pubblicazione delle correlate dichiarazioni. Non è stata svolta alcuna attività preventiva di valutazione/selezione dei curricula da sottoporre alle valutazioni della Sindaca.
Il citato Dipartimento ha curato un’attività meramente ausiliaria in quanto Struttura capitolina titolare degli applicativi che gestiscono le informazioni anagrafiche e curriculari dei dipendenti, dirigenti e non, predisponendo gli schemi di conferimento di incarico dei dirigenti capitolini.

3.         Sulla comunicazione al RPCT da parte del dott. Raffaele Marra del rapporto di parentela segnalato.
Il RPCT informa l’Autorità che il dott. Raffaele Marra non ha rilasciato al RPC nessuna dichiarazione in merito al rapporto di parentela segnalato, né prima dell’interpello, né prima delle ordinanze sindacali. Lo stesso Marra, afferma il RPCT, il 15 novembre 2016 ha presentato tale dichiarazione relativa all’esistenza di situazioni di coniugio, parentela affinità entro il secondo grado con i dipendenti a qualunque titolo impiegati nella stessa amministrazione, o che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati. Tale dichiarazione è stata resa con decorrenza dal periodo di rientro in servizio attivo nell’Ente dall’8 settembre 2016.

4.         Sulla conoscenza della Sindaca di tale rapporto di parentela e sul ruolo svolo da Raffaele Marra nella procedura in esame.
Con la citata nota RA/80715 la Sindaca ha dichiarato: “sono a conoscenza del rapporto di parentela tra il Dott. Raffele Marra ed il Dott. Renato Marra sin dal giorno del mio insediamento quale Sindaca di Roma Capitale”, e ancora in ordine al ruolo svolto dal Dott. Raffaele Marra nella procedura in oggetto indicata, ha precisato: “che lo stesso è stato di mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da me  assunte, senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisionali, peraltro affidate in via esclusiva dalla normativa vigente. Il Dott. Raffele Marra si è limitato a compiti di mero carattere compilativo connessi ad un procedimento decisionale che ha visto l’Amministrazione di Roma Capitale interprete, per la prima volta, di una procedura di interpello dirigenziale generalizzata, in conformità al Piano Anticorruzione ed al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.

Diritto

Precedenti orientamenti e decisioni dell’Autorità in tema di conflitti di interessi e violazione del codice di comportamento.
Nell’ambito di un parere reso al Comune di Torrenova (Messina), in merito alla sussistenza del conflitto di interessi e all’esistenza di eccezioni relativamente all’accertamento delle violazioni del codice di comportamento, l’Autorità, con l’AG 11/2015/AC, pubblicata sul sito istituzionale, preliminarmente, ha richiamato l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 – introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». A parere dell’Autorità, la disposizione stabilisce, da un lato, l’obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati, dall’adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall’altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. 1, par. B.6), la predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.
Lo stesso PNA precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale – dopo aver evidenziato, all’art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi  di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di  indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi – stabilisce all’art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza».
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.
La violazione della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa
Le disposizioni normative sopra richiamate e le indicazioni del PNA in materia, mirano dunque a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo.
Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del funzionario che partecipa dell’esercizio della funzione.  Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza.
E’ quanto affermato, sul tema, da questa stessa Autorità con l’orientamento n. 95 del 7 ottobre 2014, secondo cui «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni».
Il medesimo principio è stato espresso nell’orientamento n. 78 del 23 settembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale.

Limiti dell’accertamento dell’Autorità
In via preliminare, si sottolinea che non rientra tra i compiti di quest’Autorità accertare la legittimità delle norme dello Statuto e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale sotto il profilo della netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie che costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Né, tanto meno, può essere sindacata da quest’Autorità l’eventuale carenza di motivazione sottesa alle ordinanze di conferimento degli incarichi dirigenziali, all’esito della procedura di interpello ovvero la carenza di una vera e propria istruttoria degli organi e degli uffici dell’amministrazione capitolina. L’azione di quest’Autorità si è limitata a valutare l’esistenza di un obbligo di astensione a carico del dott. Raffaele Marra, trovandosi questi in posizione di potenziale conflitto di interessi in relazione alla nomina di suo fratello Renato.

Valutazione della sussistenza del conflitto di interessi
Al fine, quindi, di giungere, nella fattispecie esaminata, all’accertamento della violazione del codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, è stato valutato se vi sia stata partecipazione all’adozione dell’atto di nomina del fratello, da parte del dott. Raffaele Marra.

A questo fine, sulla base della documentazione esaminata, sono stati considerati i seguenti elementi:
a)         la relazione del RPCT di Roma Capitale, secondo la quale lo statuto di Roma Capitale e il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in aderenza alle disposizioni del TUEL, riservano il conferimento di incarichi dirigenziali esclusivamente alla Sindaca;
b)         la dichiarazione della Sindaca di Roma Capitale nella quale si afferma di aver compiuto da sola l’istruttoria relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali;
c)         la dichiarazione della Sindaca nella quale si afferma la conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del Marra Raffaele.

a)         La relazione del RPCT di Roma Capitale e le previsioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che, in aderenza alle disposizioni del TUEL, riservano il conferimento di incarichi dirigenziali esclusivamente alla Sindaca.

La riserva dell’atto alla Sindaca vale a definire il regime della responsabilità relativamente all’adozione dell’atto di nomina. In base a questa riserva, la Sindaca risponde dell’atto, sia sul piano politico che su quello amministrativo-contabile. La riserva dell’atto, in capo all’organo politico, analoga alla riserva prevista in capo ai dirigenti per l’adozione di tutti gli atti di gestione e di amministrazione attiva, non esclude affatto che un funzionario che partecipa alla sua adozione, compiendo atti istruttori endoprocedimentali di qualsiasi tipo, si trovi in una situazione di conflitto di interessi che impone l’obbligo di astenersi totalmente dal compimento di qualunque atto istruttorio o endoprocedimentale.

b)         La dichiarazione della Sindaca di Roma Capitale nella quale si afferma di aver compiuto da sola l’istruttoria relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali.

La dichiarazione della Sindaca deve essere interpretata come piena rivendicazione della responsabilità personale, politica e amministrativa dell’adozione dell’atto di nomina. Sotto questo profilo, però, essa non vale ad escludere che l’organo politico si sia avvalso della collaborazione, anche solo ai meri fini istruttori, di funzionari del comune ed, in particolare, del dott. Raffaele Marra, direttore del dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, che, come riferito dalla Sindaca nella relazione del RPCT, ha raccolto tutta la documentazione, predisponendo l’atto per la firma della Sindaca e lo ha controfirmato.

Si deve ritenere, pertanto, che l’atto di nomina adottato dalla Sindaca di Roma Capitale sia stato accompagnato da una attività istruttoria, svolta in particolare dall’ufficio (il Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale) diretto dal funzionario in posizione di conflitto di interessi.

Peraltro, che una tale attività istruttoria sia stata effettivamente svolta si può dedurre dal dispositivo dell’ordinanza n.95 del 9 novembre 2016. Tale dispositivo appare, infatti, in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dalla Sindaca, con riferimento al ruolo dalla stessa ricoperto nell’iter decisorio relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali. Da un lato, infatti, si afferma che l’istruttoria è stata effettuata in totale autonomia dalla Sindaca e dall’altro, nel dispositivo dell’ordinanza n. 95/2016, si afferma: «di conferire, con il riconoscimento della fascia retributiva, come risultante dall’istruttoria svolta dalle strutture competenti ai sensi della disciplina vigente, gli incarichi di direzione….».

Non spetta a questa Autorità valutare quali fossero, in concreto, i rapporti tra la Sindaca e il dott. Marra, in particolare quale fosse la capacità di quest’ultimo di influenzare sostanzialmente le decisioni dell’organo politico. Sul punto, elementi potrebbero essere ricavati dall’integrazione fornita dalla DIRER- DIRL con la citata nota prot. n. n.187355 del 19 dicembre 2016, nonché dall’ordinanza di custodia cautelare, ritualmente acquisita dall’Autorità, relativa al procedimento penale R.G.N.R 56459/16, nei confronti del dott. Raffaele Marra (pagine 2, 4, 16).

c)         la dichiarazione della Sindaca nella quale si afferma la conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del Marra Raffaele.

La dichiarazione della Sindaca sulla piena conoscenza, ab initio, della situazione di potenziale conflitto di interessi del dott. Raffaele Marra relativamente alla posizione del fratello Renato potrebbe far presupporre una precedente dichiarazione, in tal senso a Lei resa, dal dott. Marra (Raffaele). In ogni caso dalla dichiarazione si ricava che la situazione di palese conflitto di interessi era conosciuta dalla Sindaca. Una tale dichiarazione, però, non è sufficiente per rimuovere il conflitto.
Il d.p.R. n. 62/2013 prevede, infatti, che l’organo che viene a conoscenza, attraverso la dichiarazione o in altro modo, della situazione di conflitto di interessi, disponga ogni misura volta ad evitare ogni partecipazione del funzionario a procedimenti nei quali egli possa trovarsi in una tale situazione ( in tal senso la citata AG 11/2015/AC).
Nel caso specifico la Sindaca, consapevole del conflitto, avrebbe dovuto esonerare il dott. Marra da ogni partecipazione, anche se solo “meramente pedissequa”, all’atto di nomina del fratello Renato.

Conclusioni
Alla luce dei fatti esposti e dell’interpretazione data, da parte di quest’Autorità, alla nozione di “partecipazione” all’adozione di atti da parte di funzionari in posizione di conflitto di interessi si deve ritenere che vi sia stata una partecipazione all’adozione dell’atto di nomina del dott. Renato Marra da parte del fratello Raffaele.
La partecipazione è avvenuta in presenza di conflitto di interessi, atteso lo stretto legame di parentela intercorrente tra il dott. Raffaele Marra e il destinatario del provvedimento di nomina (il fratello, dott. Renato Marra).

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

  • che i fatti segnalati configurano una violazione dell’ art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art.7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art.10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di Roma Capitale. Conseguentemente, la violazione dell’obbligo di astensione previsto dalle citate norme integra un comportamento contrario ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del d.P.R. n. 62/2013);
  • di trasmettere gli atti alla struttura competente del Comune di Roma Capitale affinché accerti la responsabilità disciplinare del dott. Raffaele Marra, riferendo gli esiti di tale accertamento a quest’Autorità;
  • di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli aspetti di competenza.
  • di trasmettere gli atti al RPCT perché valuti se la procedura di interpello posta in essere sia stata conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità che devono connotare l’agire della pubblica amministrazione e se non sia necessario adottare, a partire dal PTPC 2017-2019, adeguate misure di prevenzione.

Quanto alle anomalie segnalate, relative all’inquadramento del dott. Raffaele Marra nei ruoli della dirigenza del Comune di Roma, si inviano gli atti, per l’esame di tale profilo, alla Procura regionale presso la Corte dei conti della Regione Lazio e all’Ispettorato della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 60, co.6 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2009 concernente l’ampliamento dei poteri ispettivi dell’Ispettorato per la funzione pubblica.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito

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