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DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento edilizio di ristrutturazione – Requisiti per la qualificazione della ristrutturazione – Titoli urbanistici necessari – Individuazione – Fattispecie: demolizione e ricostruzione di due pajare –Artt.3, 20, 44, d.P.R. 380/2001.
La possibilità di qualificare un intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire, essendo assoggettato al regime semplificato della S.C.I.A., richiede, che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura. Nella specie, il Giudice dell’udienza preliminare ha del tutto omesso di considerare la rilevanza sulla qualificazione giuridica dell’intervento, e dunque sulla sussistenza o meno dell’illecito edilizio, dei possibili sviluppi derivanti dall’istruttoria dibattimentale in ordine a tali aspetti, con la conseguente insufficienza della motivazione della sentenza impugnata al riguardo.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso crollato o demolito – Caratteristiche essenziali dell’edificio – Elementi certi e verificabili – Titoli abilitativi – Giurisprudenza.
In materia urbanistica, la necessità, per poter qualificare come ristrutturazione edilizia l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, di accertarne, in base a riscontri documentali o ad altri elementi certi e verificabili, e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente “consistenza”, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva (Cass. Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta; conf. Sez.3, n. 45147 del 08/10/2015, Marzo); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che l’art. 30 d.l. n. 69 del 2013 richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire; conf. Sez. 3, n. 45240 del 26/10/2007, Scupola, che ha escluso la qualificabilità come ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dei lavori di ricostruzione di un trullo o pajara).
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP – Presupposti e limiti – Art. 425, comma 3, cod. proc. pen..
Il giudice dell’udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando manchino le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio, quindi, deve essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, che compete solo al giudice del dibattimento. Il giudice dell’udienza preliminare ha, dunque, il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., solo quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio, anche tenendo conto della suscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Cass. Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio).
 
(annulla con rinvio sentenza del 13/5/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del TRIBUNALE DI LECCE) Pres. AMORESANO, Rel. LIBERATI, Ric. PM in proc. Consoli ed altri

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