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CONSIGLIO DI STATO – 28 ottobre 2016


RIFIUTI – APPALTI – Traffico illecito di rifiuti – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 – Disvalore sociale e portata del danno ambientale –  Informativa antimafia – Concreto pericolo di infiltrazione delle associazioni criminali di stampo camorristico – Art. 84, c. 4, lett. a) d.lgs. n. 159/2011.

Il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, costituiscono, già di per se stessi, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al malaffare e, sempre più di frequente, al concreto pericolo di infiltrazioni delle associazioni criminali di stampo camorristico. Non a caso, infatti, l’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa, sono desunte, tra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio o che recano una condanna, anche non definitiva, per taluni dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra i quali figura, espressamente, il delitto previsto dall’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006.

 

 

RIFIUTI – Mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto – Confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato – Natura obbligatoria – Deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen. – Art. 6, c.1 bis, d.l. n. 172/2008 – Giurisprudenza.
La confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato è prevista dall’art. 6, comma 1 bis, del d.l. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo”. La confisca ha, natura obbligatoria (“alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”) e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ne consegue che la norma va annoverata nel gruppo di disposizioni che rendono obbligatoria la confisca, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen., sicché il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto, o per le altre ipotesi tipizzate, è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca.
Giurisprudenza:

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