Anche se la domanda si fonda sull’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., il diritto al rimborso di un tributo non dovuto è soggetto alla giurisdizione tributaria e alle relative regole.
Decisione: Sentenza n. 19069/2016
Il caso.
Una società (srl) proponeva domanda tendente a conseguire la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento di una somma indebitamente versata all’Erario nel 1999 a titolo di IVA.
La Corte di Appello ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla società, motivando la decisione sul rilievo che “per il chiaro tenore dell’atto introduttivo, la posizione giuridica dedotta in giudizio e la relativa causa petendi siano da inquadrare nell’ambito dell’art. 2041 c.c.”.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, con unico motivo inerente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, che le Sezioni Unite hanno accolto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e cassando la sentenza impugnata.
La decisione.
Nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha motivato l’errore della Corte di Appello, che avrebbe erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario: «il pagamento in questione sarebbe” stato eseguito in virtù di un rapporto tributario sottostante, né vi sarebbe stato riconoscimento del diritto alla restituzione, essendo anzi ampiamente contestata l’esistenza di tale diritto”».
Per il Consesso il ricorso è fondato: «Ai sensi dell’art. 2, I comma del d.lgs. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, ie relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Questa Corte, in proposito, ha di recente ribadito ( Sent. n. 2950 del 16/02/2016) che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell’art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (Cass. sez. un., nn. 20889 dei 2006, 27209 del 2009, 3773 dei 2014), e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 7526 dei 2013, 3773 del 2014)”».
In materia di tributi, la Corte ha escluso il modello dell’indebito comune: «Questa Corte ( Ord. n. 14331 dell’ 8/7/2005) ha altresì precisato che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – compreso tra quelli elencati nell’art. 2 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546- non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (articoli 19, lett. g), e 21, secondo comma, del d.l.vo n. 546 del 1992). In base a tale disciplina le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso. ».
E precisa l’unico caso in cui sussiste una deroga: «La deroga a tale giurisdizione, sussiste soltanto nel caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso, riconoscimento formale non sussistente nel caso in esame.».
Conclude nel senso che la controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, con cassazione della sentenza impugnata.
Osservazioni.
Le Cassazione (che sulle questioni inerenti la giurisdizione pronuncia sempre a Sezioni Unite) ha precisato che l’unica deroga alla giurisdizione del giudice tributario in materia di rimborso ricorre nel caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso.
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
Art. 2 – Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie … attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.