Discarica rifiuti
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/11/2013 (Ud. 13.11.2013) Sentenza n. 47501
 
Giurisprudenza: Rifiuti
RIFIUTI – Definizione e scopo dell’abbandono e della raccolta – Artt. 255 e 256, c.2 d.lgs. n.152/06.
In tema di rifiuti, la volontà che sottende all’abbandono è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa, mentre quella relativa alla raccolta è diretta a conservare i materiali per poter poi compiere sugli stessi una attività successiva, sia di riutilizzo o di smaltimento (Cass. Sez. III n. 17256, 7/5/2007).
(annulla con rinvio ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del 16/05/2013) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Caminotto
RIFIUTI – Gestione rifiuti – Definizione di raccolta, gestione e stoccaggio o deposito preliminare – Operazioni di messa in riserva di rifiuti – Definizione di deposito temporaneo – Artt. 183, 255 e 256, d.lgs. n.152/06.
Per «raccolta» di rifiuti si intende, secondo quanto stabilito dall’art. 183, comma 1, lettera o) d.lgs. n. 152/06 «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (definiti nel medesimo comma) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta (e cioè la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».
(annulla con rinvio ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del 16/05/2013) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Caminotto
RIFIUTI –  Discarica di rifiuti – Definizione legislativa e giuridica – Stoccaggio di rifiuti – Periodo inferiore a un anno – Art. 2, c.1, lett. g) d.lgs. 36/2003.
Una definizione di discarica di rifiuti è rinvenibile nell’articolo 2, comma primo, lettera g) d.lgs. 36/2003, ove si afferma che per discarica deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”. Aggiunge la richiamata disposizione che “sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione (anche se lo stesso, come si è ritenuto nel caso di protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all’anno in Cass. Sez. III n. 9849, 4/3/2009, non individua un elemento costitutivo della fattispecie).
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del 16/05/2013) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Caminotto
RIFIUTI – Concetto di discarica – Deposito con ammasso definitivo – Nozione di “smaltimento” – Scopo di profitto – Mero abbandono di rifiuti – Natura occasionale e discontinua – Giurisprudenza – Art. 256 d.lgs. 152/06.
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RIFIUTI – Discarica abusiva o abbandono dirifiuti – Semplice inerzia del proprietario o possessore del terreno –  Concorso nel reato – Esclusione – Art. 40 cod. pen..
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Poteri del giudice del riesame – Diversa qualificazione giuridica del fatto.
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