di Luigi Espasiano. In tema di remissione tacita di querela applicabile non solo ai procedimenti penali celebrati davanti al Giudice di pace, ma anche ai processi di competenza del Giudice Monocratico.
La sentenza
Corte di Cassazione Penale Sezioni Unite Sentenza 21 luglio 2016 n. 31668
La pronuncia.
Secondo quanto stabilito in sentenza dalle Sezioni Unite, nei procedimenti penali per reati perseguibili a querela di parte, l’istituto della remissione tacita di querela – c.d. extraprocessuale – determinato dalla mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante – previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del colpevole, è applicabile anche ai procedimenti penali celebrati dinanzi il Giudice Monocratico.
Nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour, enunciano il seguente principio di diritto: … la mancata comparizione della persona offesa in caso di reati perseguibili a querela deve però ricevere una disciplina che va al di là dei procedimenti davanti al Giudice di pace. Già l’art. 555, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento ai reati a citazione diretta, prevede che nella udienza di comparizione il giudice, “quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione”.
Le Sezioni Unite, evidenziando quanto stabilito dal legislatore all’ art. 90 bis c.p.p. (attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) sottolineano che tale norma sia stata introdotta al fine di rafforzare le esigenze informative per le vittime di reati, sin dal primo contatto con l’Autorità procedente, informando costoro circa la possibilità di definire il procedimento con remissione di querela di cui all’art. 152 codice penale, ove possibile.
Ritengono inoltre i Giudici della Corte di Cassazione, che considerando gli oneri di partecipazioni al processo assegnati alle vittime dei reati, va certamente considerata come legittima – ed anzi auspicabile – una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato in merito alle valutazioni in termini di remissione tacita della querela, circa la mancata comparizione del querelante.
Le conclusioni.
E’ indubbio, che di fronte al disinteresse del querelante, previamente avvertito dal giudice riguardo alle conseguenze della sua eventuale assenza all’udienza dibattimentale, un’interpretazione più estensiva della remissione tacita di querela, applicabile anche ai procedimenti penali celebrati dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (esclusivamente per reati perseguibili a querela di parte), eviterà un inutile spreco di tempo e risorse. A ogni buon conto, tale orientamento giurisprudenziale sembrerebbe compatibile con l’intento del nostro legislatore di deflazionare il carico giudiziario del giudice penale, relativo ai reati di lieve entità, al fine di dare maggiore attenzione a processi molto più complessi.