Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla rilevanza delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella edittale e di quelle ad effetto speciale nella determinazione del limite edittale previsto dall’art. 168 bis, comma 1, cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che

“Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

 

CORTE DI CASSAZIONE S. Un. Sentenza n. 36272 ud. 31/03/2016 – deposito del 01/09/2016 Presidente G. Canzio – Relatore G. Fidelbo

 

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