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Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI – Redattore MORELLI
Camera di Consiglio del 22/06/2016; Decisione del 22/06/2016
Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Titolo
Procedimento civile – Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti – Procedibilità della domanda giudiziale condizionata all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita – Asserita lesione del diritto di difesa – Asserita disparità di trattamento tra danneggiati – Insussistenza – Ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella di interesse generale di contenimento del contenzioso – Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui – imponendo a chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti di invitare, tramite il suo avvocato, l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Quest’ultima non costituisce un mero doppione della messa in mora di cui agli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) perché le norme del codice e quella scrutinata, lungi dal sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari. Le prime delineano un meccanismo di messa in mora della compagnia assicuratrice, con la presentazione di una circostanziata richiesta risarcitoria, la cui ratio è rafforzare le possibilità di difesa del danneggiato in una fase stragiudiziale che si svolge direttamente tra le parti e che il legislatore ha previsto per consentire una tutela anticipata e satisfattiva. Diversa, invece, è la finalità della negoziazione assistita introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e resa obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Essa presuppone che, nel contesto della procedura di messa in mora, l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato ovvero che non sia stata neppure formulata dall’assicuratore. È a questo punto che si inserisce il meccanismo predisposto dalla normativa denunciata, la quale disegna un procedimento che precede ed è volto anche ad evitare l’accesso al giudice, attraverso un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati. La compresenza dei due istituti non vulnera irragionevolmente il diritto di difesa perché non rinvia sine die la tutela risarcitoria dei danneggiati, attesa la brevità del termine (non superiore a tre mesi, consensualmente prorogabile dalle parti per non più di trenta giorni) entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione. I costi della procedura (che non necessariamente gravano solo sull’attore, potendo essere diversamente regolati in sede di accordo o posti a carico del soccombente in caso di lite), certamente inferiori ai costi del giudizio che l’interessato ha la possibilità di risparmiare, non sono comunque tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale. Pertanto, il meccanismo della negoziazione assistita riflette un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell’accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse. Infine, la prescritta obbligatorietà della mediazione con riferimento alle sole azioni risarcitorie di valore non superiore ad euro 50.000 non determina l’asserita disparità di trattamento tra danneggiati. Tale limite di valore è, infatti, riferito dalla legge alle domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme proposte al di fuori dei casi previsti dalla disposizione impugnata che impone a chi intende agire per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti l’obbligo di invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di mediazione assistita senza ulteriori specificazioni e senza la detta soglia di valore. Per l’affermazione che l’assicuratore, «in ragione della prescritta specificità di contenuto dell’istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum », v. la citata sentenza n. 111/2012. Nel senso che la tutela garantita dall’art. 24 Cost. non comporta l’assoluta immediatezza dell’esperibilità del diritto di azione, v., per tutte, le citate sentenze nn. 243/2014 e 276/2000.

Atti oggetto del giudizio
decreto legge 12/09/2014 n. 132 art. 3 co. 1
legge 10/11/2014 n. 162

Parametri costituzionali
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 24

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