Di seguito si riportano i chiarimenti a firma del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone in merito alla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dal comma 1 dell’articolo 192, anche in caso di mancato inoltro della domanda di iscrizione, stante l’interesse generale della questione, è stato ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei soggetti interessati nei termini seguenti.
L’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto.
La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing.
Nelle more, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.
In un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1, (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e, conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house.
Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite.