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In vigore da settembre 2016 il D.Lgs 159/2016, pubblicato in gazzetta ufficiale del 18/08/2016, che abroga la direttiva 2004/40/CE e che attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

La nuova disciplina riguarda, in particolare, la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Il D.Lgs 159/2016 modifica il testo del D.Lgs 81/08 (Testo aggiornato) in particolare agli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 e aggiunge l’articolo 210-bis.

Nel dettaglio vengono introdotte le seguenti modifiche :
Campo di applicazione (Art. 206)

a) l’articolo 206 è sostituito dal seguente:

«Art. 206 (Campo di applicazione).

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) , come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1 -bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei criteri ivi previsti.»;

Definizioni (Art. 207)

b) l’articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Art. 207 (Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:

1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni.
Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e infl uenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3) correnti negli arti;

c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5) correnti di contatto;

d) “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

g) “valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:

1) per i campi elettrici, per “VA inferiori” e “VA superiori” s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici, per “VA inferiori” s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “VA superiori” i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;

Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione (Art. 209)

d) L’articolo 209 è sostituito dal seguente:

«Art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione).

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.

5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) effetti biofi sici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, le misure adottate, previste dall’articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210 -bis del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

 

Testo aggiornato del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Atto completo:

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle  disposizioni  minime  di
sicurezza e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)  e  che
abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172) 

(GU n.192 del 18-8-2016)

 

 Vigente al: 2-9-2016

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) -  (ventesima  direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva
89/391/CEE) che abroga la direttiva 2004/40/CE; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 16 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36,  concernente  legge  quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  187,  attuazione
della direttiva 97/43/EURATOM  in  materia  di  protezione  sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti  connesse
ad esposizioni mediche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottato nella riunione del 26 maggio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 28 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 206 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 206 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo  determina
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro  i  rischi
per la salute e la  sicurezza  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300  GHz),  come  definiti  dall'articolo
207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione  dai
rischi per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  dovuti  agli
effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai
campi elettromagnetici. 
  2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo
riguardano  soltanto  le  relazioni  scientificamente  accertate  tra
effetti biofisici diretti a breve termine  ed  esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti
a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con  i  conduttori
in tensione. 
  4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o
che partecipa  ad  attivita'  militari,  ivi  comprese  esercitazioni
militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli  3,
comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando  le  disposizioni  di  cui
agli  articoli  182  e  210  del  presente  decreto,  il  sistema  di
protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  lettera
b), della direttiva 2013/35/UE e' costituito dalle particolari  norme
di  tutela  tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del
personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei  criteri  ivi
previsti.»; 
    b) l'articolo 207 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 207  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  capo  si
intendono per: 
    a)  "campi  elettromagnetici",  campi  elettrici  statici,  campi
magnetici statici e campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; 
    b) "effetti biofisici diretti",  effetti  provocati  direttamente
nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno  di  un  campo
elettromagnetico, che comprendono: 
      1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a  causa
dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici  nei  tessuti
medesimi; 
      2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi
e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la
salute  mentale  e  fisica  dei  lavoratori  esposti.   Inoltre,   la
stimolazione  degli  organi  sensoriali   puo'   comportare   sintomi
transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali  effetti  possono
generare disturbi temporanei e influenzare le capacita'  cognitive  o
altre funzioni cerebrali o muscolari e  possono,  pertanto,  influire
negativamente sulla capacita' di un lavoratore  di  operare  in  modo
sicuro; 
      3) correnti negli arti; 
    c) "effetti indiretti", effetti provocati dalla  presenza  di  un
oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un
pericolo per la salute e sicurezza, quali: 
      1)  interferenza  con   attrezzature   e   dispositivi   medici
elettronici,  compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  impianti   o
dispositivi medici portati sul corpo; 
      2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno  di
campi magnetici statici; 
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 
      4) incendi ed esplosioni  dovuti  all'accensione  di  materiali
infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti
di contatto o scariche elettriche; 
      5) correnti di contatto; 
    d) "Valori limite di esposizione (VLE)", valori  stabiliti  sulla
base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare  sulla
base degli effetti diretti acuti e a breve  termine  scientificamente
accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica  dei
tessuti; 
    e) "VLE relativi agli effetti sanitari",  VLE  al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la
salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del  tessuto
nervoso o muscolare; 
    f) "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al  di  sopra  dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a  disturbi  transitori
delle percezioni sensoriali  e  a  modifiche  minori  nelle  funzioni
cerebrali; 
    g) "valori di  azione  (VA)",  livelli  operativi  stabiliti  per
semplificare  il  processo  di  dimostrazione  della  conformita'  ai
pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le  opportune  misure
di  protezione  o  prevenzione   specificate   nel   presente   capo.
Nell'allegato XXXVI, parte II: 
      1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e  "VA  superiori"
s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o
prevenzione stabilite nel presente capo; 
      2) per i campi magnetici,  per  "VA  inferiori"  s'intendono  i
valori connessi ai VLE relativi agli effetti  sensoriali  e  per  "VA
superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»; 
      c) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione).  -  1.
Le   grandezze   fisiche   relative    all'esposizione    ai    campi
elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte  I.  I  VLE
relativi  agli  effetti  sanitari,  i  VLE  relativi   agli   effetti
sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. 
  2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai
campi  elettromagnetici  non  superi  i  VLE  relativi  agli  effetti
sanitari  e  i  VLE  relativi  agli  effetti   sensoriali,   di   cui
all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non  termici  e  di  cui
all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti  termici.  Il  rispetto
dei VLE relativi agli  effetti  sanitari  e  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo  alle  procedure
di valutazione dell'esposizione  di  cui  all'articolo  209.  Qualora
l'esposizione dei lavoratori ai  campi  elettromagnetici  superi  uno
qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro  adotta  misure  immediate  in
conformita' dell'articolo 210, comma 7. 
  3. Ai fini  del  presente  capo,  si  considera  che  i  VLE  siano
rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i  pertinenti  VA
di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati  superati.
Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta
misure in conformita'  dell'articolo  210,  comma  1,  salvo  che  la
valutazione effettuata in conformita'  dell'articolo  209,  comma  1,
dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono  essere
esclusi rischi per la sicurezza. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma  3,  l'esposizione  puo'
superare: 
    a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI
parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica
o dal processo  produttivo,  purche'  siano  verificate  le  seguenti
condizioni: 
      1) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      2) siano evitate eccessive scariche elettriche  e  correnti  di
contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3)  attraverso
le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5; 
      3) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b); 
    b) i VA inferiori per  i  campi  magnetici  di  cui  all'allegato
XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato  dalla
pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e  del
tronco, durante il turno  di  lavoro,  purche'  siano  verificate  le
seguenti condizioni: 
      1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e  l'eventuale  superamento
dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato  XXXVI,  parte
II, tabella A3, sia solamente temporaneo  in  relazione  al  processo
produttivo; 
      2) non siano superati i VLE relativi agli effetti  sanitari  di
cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 
      3) siano adottate misure in conformita' all'articolo 210, comma
8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del  medesimo
comma; 
      4) siano state fornite ai lavoratori e  ai  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di  rischio
di cui all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b). 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4,  l'esposizione
puo'  superare  i  VLE  relativi  agli  effetti  sensoriali  di   cui
all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte  III,  tabella
A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o  dal
processo produttivo, purche' siano verificate le seguenti condizioni: 
    a) il loro superamento sia solamente temporaneo in  relazione  al
processo produttivo; 
    b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli  effetti
sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte
III, tabelle A1 e A3; 
    c)  nel  caso  di  superamento  dei  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte  II,  tabella  A1,  siano
state  prese  misure  specifiche   di   protezione   in   conformita'
all'articolo 210, comma 6; 
    d) siano adottate misure in conformita' all'articolo  210,  comma
8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo
comma; 
    e)  siano  state  fornite  ai   lavoratori   informazioni   sulle
situazioni di rischio di cui all'articolo 210-bis, comma  1,  lettera
b). 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il  datore  di  lavoro  comunica
all'organo di vigilanza territorialmente  competente  il  superamento
dei    valori    ivi     indicati,     mediante     una     relazione
tecnico-protezionistica contenente: 
    a) le motivazioni per cui ai fini della pratica  o  del  processo
produttivo e' necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o
degli VLE relativi agli effetti sensoriali; 
    b) il livello di  esposizione  dei  lavoratori  e  l'entita'  del
superamento; 
    c) il numero di lavoratori interessati; 
    d) le tecniche di valutazione utilizzate; 
    e) le specifiche misure di  protezione  adottate  in  conformita'
all'articolo 210; 
    f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; 
    g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti  dei
lavoratori per la  sicurezza  sulle  situazioni  di  rischio  di  cui
all'articolo 210-bis, comma 1, lettera b).»; 
    d) l'articolo 209 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   209   (Valutazione    dei    rischi    e    identificazione
dell'esposizione). - 1. Nell'ambito della valutazione dei  rischi  di
cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i
lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e,
quando  necessario,  misura   o   calcola   i   livelli   dei   campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La  valutazione,
la misurazione e il calcolo devono essere  effettuati  tenendo  anche
conto  delle  guide  pratiche  della   Commissione   europea,   delle
pertinenti norme  tecniche  europee  e  del  Comitato  elettrotecnico
italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate  o  emanate
dalla Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche  dati
dell'INAIL o delle regioni.  La  valutazione,  la  misurazione  e  il
calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto  delle
informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti  o
dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di  emissione
indicati in conformita' alla legislazione  europea,  ove  applicabili
alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro  o  sul  luogo  di
installazione. 
  2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei
VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione
dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni  o  calcoli.
In tal caso si deve tenere  conto  delle  incertezze  riguardanti  la
misurazione o il  calcolo,  quali  errori  numerici,  modellizzazione
delle  sorgenti,  geometria  del  modello  anatomico   e   proprieta'
elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la  buona
prassi metrologica. 
  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere  effettuati  in  luoghi  di  lavoro
accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione
conformemente   alle   disposizioni   relative    alla    limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0  Hz
a 300 GHz e risultino rispettate  per  i  lavoratori  le  restrizioni
previste dalla raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del  12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 
  4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al  comma  1,
non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai
lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso,  attrezzature
destinate al pubblico,  conformi  a  norme  di  prodotto  dell'Unione
europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi  rispetto
a  quelli  previsti  dal  presente  capo,  e   non   sia   utilizzata
nessun'altra attrezzatura. 
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi: 
    a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di  esposizione,
inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e  sul  volume  del
luogo di lavoro; 
    b) i valori limite di esposizione e i valori  di  azione  di  cui
all'articolo 208; 
    c) effetti biofisici diretti; 
    d)  tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza   dei
lavoratori particolarmente sensibili al  rischio;  eventuali  effetti
sulla  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  esposti  a   rischi
particolari, con particolare  riferimento  a  soggetti  portatori  di
dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici
portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; 
    e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma  1,
lettera c); 
    f) l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative  progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
    h) informazioni adeguate raccolte nel  corso  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 211; 
    i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; 
    l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; 
    m) sorgenti multiple di esposizione; 
    n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
  6. Il datore di lavoro precisa, nel documento  di  valutazione  del
rischio  di  cui  all'articolo  28,  le  misure  adottate,   previste
dall'articolo 210. 
  7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210  e  210-bis  del  presente
decreto, il datore di lavoro privato  puo'  consentire  l'accesso  al
documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui  vi
sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti  e  lo  puo'
negare  qualora  tale  accesso  pregiudichi  la  tutela  dei   propri
interessi  commerciali,  compresi  quelli  relativi  alla  proprieta'
intellettuale e in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.  Per  i
documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche
amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i  dati  personali
dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    e) l'articolo 210 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 210 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi). -
1. A seguito della valutazione dei  rischi,  qualora  risulti  che  i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo
209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di  esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi rischi  relativi  alla
sicurezza, elabora ed applica un  programma  d'azione  che  comprenda
misure  tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire  esposizioni
superiori ai valori  limite  di  esposizione  relativi  agli  effetti
sensoriali e ai valori limite di esposizione  relativi  agli  effetti
sanitari, tenendo conto in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici; 
    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle
postazioni di lavoro; 
    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione; 
    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale; 
    h) di misure  appropriate  al  fine  di  limitare  e  controllare
l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; 
    i) in caso di esposizione  a  campi  elettrici,  delle  misure  e
procedure volte a gestire le scariche elettriche  e  le  correnti  di
contatto  mediante  mezzi  tecnici  e  mediante  la  formazione   dei
lavoratori. 
  2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
il datore di lavoro elabora  e  applica  un  programma  d'azione  che
comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi
rischio  per  lavoratori  appartenenti   a   gruppi   particolarmente
sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a  effetti  indiretti
di cui all'articolo 207. 
  3. Il datore di lavoro, in conformita' all'articolo 183, adatta  le
misure di cui al  presente  articolo  alle  esigenze  dei  lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se  del
caso, a  valutazioni  individuali  dei  rischi,  in  particolare  nei
confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito  delle
informazioni ricevute  ai  sensi  dell'articolo  210-bis,  di  essere
portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o  hanno
dichiarato l'uso di dispositivi medici  sul  corpo  o  nei  confronti
delle lavoratrici in stato  di  gravidanza  che  hanno  informato  il
datore di lavoro della loro condizione. 
  4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 209,
i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i  VA  sono  indicati  con  un'apposita
segnaletica conforme a quanto stabilito nel  titolo  V  del  presente
decreto,  recante  le  prescrizioni  minime  per  la  segnaletica  di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione  sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato  in  maniera
opportuna. 
  5. Nei casi di cui all'articolo 208, commi 3  e  4,  sono  adottate
misure di protezione specifiche, quali l'informazione e la formazione
dei lavoratori a norma  dell'articolo  210-bis,  l'uso  di  strumenti
tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la
messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico  dei
lavoratori con gli oggetti di lavoro nonche', se del caso e  a  norma
degli articoli 75, 76 e 77, con l'impiego di scarpe e guanti isolanti
e di indumenti protettivi. 
  6. Nel caso di cui all'articolo 208, comma 5, sono adottate  misure
di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti. 
  7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE
relativi agli  effetti  sanitari  e  ai  VLE  relativi  agli  effetti
sensoriali  a  meno  che  non  sussistano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 212, e all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5.  Qualora,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo, i VLE relativi  agli  effetti  sanitari  o  i  VLE
relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore  di  lavoro
adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di  sotto  dei
VLE.  Il  datore  di  lavoro  individua  e  registra  le  cause   del
superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi
agli effetti sensoriali  e  modifica  di  conseguenza  le  misure  di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le  misure
di  protezione  e  prevenzione  modificate  sono  conservate  con  le
modalita' di cui all'articolo 53. 
  8. Nei casi di cui all'articolo  208,  commi  3,  4  e  5,  nonche'
nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la  comparsa  di  sintomi
transitori,  il  datore  di  lavoro  aggiorna,  se   necessario,   la
valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione.  Ai  fini  del
presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: 
    a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema
nervoso centrale, nella testa, indotti da campi  magnetici  variabili
nel tempo; 
    b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini  e
nausea.»; 
    f) dopo l'articolo 210 e' inserito il seguente: 
  «Art. 210-bis (Informazione  e  formazione  dei  lavoratori  e  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). -  1.  Ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il  datore  di
lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori  che  potrebbero  essere
esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul  luogo  di
lavoro  e  i  loro  rappresentanti  ricevano  le  informazioni  e  la
formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo: 
    a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; 
    b) alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti  a
effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; 
    c)  alla  possibilita'  di  rischi  specifici  nei  confronti  di
lavoratori  appartenenti  a  gruppi  particolarmente   sensibili   al
rischio, quali i  soggetti  portatori  di  dispositivi  medici  o  di
protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.»; 
    g) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria).  -  La  sorveglianza  sanitaria
viene effettuata periodicamente, di norma  una  volta  l'anno  o  con
periodicita' inferiore decisa dal medico competente  con  particolare
riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al  rischio  di  cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati  della  valutazione  dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con
provvedimento  motivato,  puo'  disporre  contenuti  e   periodicita'
diversi da quelli forniti dal medico competente. 
  2. Nel caso in cui un lavoratore  segnali  effetti  indesiderati  o
inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore  di
lavoro garantisce, in conformita' all'articolo 41, che siano  forniti
al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico  e,  se
necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il  controllo  di
cui al presente comma e' garantito anche nei casi in  cui  sia  stata
rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli  effetti  sensoriali
oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari. 
  3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente  articolo  sono
effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto  da
lavoratore.»; 
    h) l'articolo 212 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212 (Deroghe). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero della salute, puo' autorizzare,
su richiesta del  datore  di  lavoro  e  in  presenza  di  specifiche
circostanze documentate e soltanto per il periodo  in  cui  rimangono
tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208,  comma  1,
secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Il datore di  lavoro  informa  il
rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  della  richiesta  di
deroga. 
  2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 e'  subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a)  dalla  valutazione  del  rischio   effettuata   conformemente
all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; 
    b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate  tutte
le misure tecnico-organizzative; 
    c) le circostanze giustificano  debitamente  il  superamento  dei
VLE; 
    d) si e' tenuto conto delle caratteristiche del luogo di  lavoro,
delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; 
    e) il datore di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre
protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i  rischi  per  la
sicurezza,  avvalendosi  in  particolare  di  norme  e   orientamenti
comparabili, piu' specifici e riconosciuti a livello internazionale; 
    f)  nel  caso  di  installazione,  controllo,  uso,  sviluppo   e
manutenzione  degli  apparati  di  Risonanza  magnetica  (RM)  per  i
pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata,  il  datore
di lavoro dimostra  che  i  lavoratori  sono  sempre  protetti  dagli
effetti  nocivi  per  la  salute  e  dai  rischi  per  la  sicurezza,
assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per  l'uso
in condizioni di sicurezza  fornite  dal  fabbricante  ai  sensi  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1997,   n.   46,   e   successive
modificazioni, concernente  "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
concernente i dispositivi medici."; 
    i) all'articolo 219 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "209, commi 1 e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "209, commi 1 e 6"; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole: "e 209,  commi  2  e  4."
sono sostituite dalle seguenti: "e 209, comma 5."; 
      3) al comma 2, lettera a), le parole: ", 210,  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 210, commi 1 e 2,"; 
      4) al comma 2, lettera b), le parole: ", 210,  commi  2  e  3,"
sono sostituite dalle seguenti: ", 210, commi da 3 a 8."; 
    l) l'allegato  XXXVI  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente
decreto.». 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  ai  compiti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                           Allegato 1 
 
                                     (articolo 1, comma 1, lettera l) 
 
                                                      «Allegato XXXVI 
  Parte I - Grandezze  fisiche  concernenti  l'esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  Le  seguenti  grandezze  fisiche  sono  utilizzate  per  descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici: 
    l'intensita' di campo elettrico (E) e' una  quantita'  vettoriale
che corrisponde  alla  forza  esercitata  su  una  particella  carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in volt
per metro (Vm-1 ).  E'  necessario  distinguere  il  campo  elettrico
ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo
(in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale; 
    la  corrente  attraverso  gli  arti  (IL)  e'  la  corrente   che
attraversa gli arti di una persona esposta a  campi  elettromagnetici
nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a  seguito
del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso
di correnti capacitive indotte nel  corpo  esposto.  E'  espressa  in
ampere (A); 
    la corrente di contatto (IC) e' una corrente che  compare  quando
una persona entra in contatto con un  oggetto  conduttore  a  diverso
potenziale elettrico all'interno di  un  campo  elettromagnetico.  E'
espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si
verifica quando la persona e' in contatto  continuo  con  un  oggetto
all'interno di un campo  elettromagnetico.  Nel  momento  in  cui  si
stabilisce tale contatto, puo' verificarsi una scarica  di  scintille
con correnti transitorie associate; 
    la carica elettrica (Q) e' la grandezza impiegata per le scariche
elettriche ed e' espressa in coulomb (C); 
    l'intensita' di campo magnetico (H) e' una  grandezza  vettoriale
che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E' espressa in ampere per  metro  (Am-1
); 
    l'induzione  magnetica  (B)  e'  una  grandezza  vettoriale   che
determina una  forza  che  agisce  sulle  cariche  in  movimento.  E'
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali  biologici
l'induzione  magnetica  e  l'intensita'  del  campo  magnetico   sono
intercambiabili in base  alla  seguente  equivalenza:  intensita'  di
campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4Π
10-7 T (circa 1,25 microtesla); 
    densita' di potenza (S). Questa grandezza  si  impiega  nel  caso
delle  frequenze  molto  alte,  per  le  quali  la   profondita'   di
penetrazione nel corpo e' piccola. Si tratta della  potenza  radiante
incidente perpendicolarmente a  una  superficie,  divisa  per  l'area
della superficie in questione; e' espressa in watt per metro quadrato
(Wm-2 ); 
    assorbimento specifico di energia (SA).  E'  l'energia  assorbita
per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime  in  joule  per
chilogrammo (Jkg-1 ).  Nel  presente  decreto,  questa  grandezza  e'
utilizzata per la definizione dei limiti per gli  effetti  sensoriali
derivanti da esposizioni a microonde pulsate; 
    tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si  tratta  del
valore mediato, su tutto il corpo o su  alcune  parti  di  esso,  del
tasso di assorbimento di energia  per  unita'  di  massa  di  tessuto
corporeo, ed e' espresso in watt per chilogrammo  (Wkg-1  ).  Il  SAR
riferito  a  tutto  il  corpo  (a  corpo  intero)  e'  una  grandezza
ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi
(sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al  valore
del SAR medio a corpo intero, sono necessari  anche  valori  del  SAR
locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in
parti piccole del  corpo  conseguenti  a  particolari  condizioni  di
esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di
frequenze di  pochi  MHz  (ad  esempio  provenienti  da  riscaldatori
dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. 
  Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente
l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC ), la corrente
attraverso gli arti (IL  ),  l'intensita'  di  campo  elettrico  (E),
l'intensita' di campo magnetico (H) e la densita' di potenza (S). 
  Parte II - Effetti non termici. 
  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di
frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz. 
  A. Valori limite di esposizione (VLE). 
  I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella  A1)  sono  limiti
per il campo magnetico statico, la cui misurazione non e' influenzata
dalla presenza del soggetto esposto. 
  I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono
limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in  situ)
a seguito dell'esposizione a campi elettrici  e  magnetici  variabili
nel tempo. 
  VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz. 
  Il VLE relativo agli effetti sensoriali e' il  VLE  applicabile  in
condizioni di lavoro  normali  (tabella  A1)  ed  e'  correlato  alla
prevenzione di nausea  e  vertigini  dovute  a  disturbi  sull'organo
dell'equilibrio,  e  di  altri   effetti   fisiologici,   conseguenti
principalmente al movimento del soggetto esposto  all'interno  di  un
campo magnetico statico. 
  Il VLE relativo agli  effetti  sanitari  in  condizioni  di  lavoro
controllate (tabella A1) e' applicabile su base temporanea durante il
turno di lavoro,  ove  giustificato  dalla  pratica  o  dal  processo
produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione  di
cui all'articolo 208, comma 4. 
 
                                                           Tabella A1 
 
VLE per l'induzione magnetica esterna (B0 )  per  frequenze  comprese
                            tra 0 e 1 Hz 
    

           +-----------------------+---------------------+
           |                       |  VLE relativi agli  |
           |                       | effetti sensoriali  |
           |                       |         [T]         |
           +-----------------------+---------------------+
           | Condizioni di lavoro  |                     |
           |        normali        |          2          |
           +-----------------------+---------------------+
           |Esposizione localizzata|                     |
           |      degli arti       |          8          |
           +-----------------------+---------------------+
           |                       |  VLE relativi agli  |
           |                       |effetti sanitari [T] |
           +-----------------------+---------------------+
           | Condizioni di lavoro  |                     |
           |      controllate      |          8          |
           +-----------------------+---------------------+
    
  VLE relativi agli effetti sanitari per il campo  elettrico  interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz. 
  I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella  A2)  sono  correlati
alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti  del  sistema  nervoso
centrale e periferico nel corpo, compresa la testa. 
 
                                                           Tabella A2 
 
VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  l'intensita'  di   campo
      elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
  Intervallo di frequenza       VLE relativi agli effetti sanitari 
                                    [Vm-1 ] (valore di picco) 
--------------------------------------------------------------------- 
     1 Hz ≤ f < 3 kHz                         1,1 
--------------------------------------------------------------------- 
    3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz                     3,8 ×10-4 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A2-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota A2-2: i VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  il  campo
elettrico  interno  sono  riferiti  al  valore  spaziale   di   picco
sull'intero corpo del soggetto esposto. 
  Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo
del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e
specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito
potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz. 
  I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono  correlati
agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale
nella testa, tra cui fosfeni e  modifiche  minori  e  transitorie  di
talune funzioni cerebrali. 
 
                                                           Tabella A3 
 
VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a
                frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                              VLE relativi agli effetti sensoriali 
    Intervallo di frequenza          [Vm-1 ] (valore di picco) 
--------------------------------------------------------------------- 
       1 Hz ≤ f < 10 Hz                      0,7/f 
--------------------------------------------------------------------- 
      10 Hz ≤ f < 25 Hz                      0,07 
--------------------------------------------------------------------- 
      25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz                   0,0028 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A3-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota A3-2: i VLE relativi agli  effetti  sensoriali  per  il  campo
elettrico interno sono riferiti al valore  di  picco  spaziale  nella
testa del soggetto esposto. 
  Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo
del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e
specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito
potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  B. Valori di azione (VA). 
  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche
misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le
pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo
210: 
    VA (E) inferiori e  VA  (E)  superiori,  per  i  campi  elettrici
ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1; 
    VA (B) inferiori e VA (B) superiori,  per  l'induzione  magnetica
ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2; 
    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B3; 
    VA (B0 ) per l'induzione magnetica di  campi  magnetici  statici,
come indicati nella tabella B4. 
  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e
magnetico imperturbati, calcolati o  misurati  sul  posto  di  lavoro
nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi.
Il valore di  B0  non  e'  perturbato  dalla  presenza  del  soggetto
esposto. 
  Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici. 
  I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico
ambientale sono stabiliti al fine di  prevenire  scariche  elettriche
nell'ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE  (tabelle
A2 e A3). 
  I VA superiori (tabella B1, terza colonna)  garantiscono  anch'essi
il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l'assenza di
scariche elettriche a meno che non  siano  intraprese  le  misure  di
protezione di cui all'articolo 210, comma 5. 
 
                                                           Tabella B1 
 
VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e
                               10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   VA (E) inferiori per        VA (E) superiori per 
                  l'intensita' del campo      l'intensita' del campo 
  Intervallo di      elettrico [Vm-1 ]             elettrico [Vm-1 ] 
    frequenza         (valori RMS)                  (valori RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
 1 ≤ f < 25 Hz          2,0 × 104                    2,0 × 104 
--------------------------------------------------------------------- 
25 ≤ f < 50 Hz         5,0 × 105 /f                  2,0 × 104 
--------------------------------------------------------------------- 
50 Hz ≤ f < 1,64 
      kHz              5,0 × 105 /f                 1,0 × 106 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
1,64 ≤ f < 3 kHz       5,0 × 105 /f                  6,1 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 3 kHz ≤ f ≤ 10 
      MHz               1,7 × 102                    6,1 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i  VA  (E)  superiori  sono  valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di
cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale
ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  Nota B1-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o
misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'
comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
  Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici. 
  I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto
dei VLE relativi agli effetti sanitari  correlati  alla  stimolazione
elettrica dei tessuti nervosi periferici  e  centrali  (tabella  A2).
L'osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati  i  VLE
relativi agli effetti  sanitari  ma,  se  l'esposizione  della  testa
supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono
possibili effetti sensoriali,  come  fosfeni  o  modifiche  minori  e
transitorie dell'attivita' cerebrale. In tal caso,  ove  giustificato
dalla pratica o  dal  processo  produttivo,  e'  possibile  applicare
l'articolo 208, comma 3, lettera b). 
  I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono  per  le
frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di  sopra
di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il  rispetto  dei
VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2). 
  I VA per l'esposizione degli  arti  (tabella  B2,  quarta  colonna)
garantiscono il rispetto dei VLE per gli  effetti  sanitari  relativi
alla stimolazione elettrica  dei  tessuti  limitatamente  agli  arti,
tenuto  conto  del  fatto  che  il  campo   magnetico   presenta   un
accoppiamento piu' debole negli arti che  nel  corpo  intero.  Questi
valori possono essere utilizzati in caso di esposizione  strettamente
confinata agli arti, restando ferma  la  necessita'  di  valutare  il
rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore. 
 
                                                           Tabella B2 
 
VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e
                               10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                                         VA (B) per
                                                        l'induzione 
                                                       magnetica per 
                                                        esposizione 
                  VA (B) inferiori  VA (B) superiori    localizzata 
                  per l'induzione   per l'induzione        degli 
  Intervallo di    magnetica [µT]    magnetica [µT]      arti [µT] 
    frequenza       (valori RMS)      (valori RMS)      (valori RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
   1 ≤ f < 8 Hz     2,0 × 105 /f2     3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
   8 ≤ f < 25 Hz    2,5 × 104 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
  25 ≤ f < 300 Hz     1,0 × 103       3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
300 Hz ≤ f < 3 kHz  3,0 × 105 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    1,0 × 102        1,0 × 102         3,0 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B2-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz). 
  Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i  VA  (B)  superiori  sono  valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di
cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale
ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  Nota B2-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o
misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'
comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
 
                                                           Tabella B3 
 
                  VA per la corrente di contatto I 
 
--------------------------------------------------------------------- 
         Frequenza         VA (IC ) corrente di contatto stabile 
                                    nel tempo [mA] (RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
      Fino a 2,5 kHz                          1,0 
--------------------------------------------------------------------- 
     2,5 ≤ f < 100 kHz                       0,4 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz                      40 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B3-1: f e' la frequenza espressa in chilohertz (kHz). 
  Valori di azione (VA) per l'induzione magnetica esterna  (B0  )  di
campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi
indiretti. 
 
                                                           Tabella B4 
 
       VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   Rischi                             VA (B0 ) [mT] 
--------------------------------------------------------------------- 
Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, 
        ad esempio stimolatori cardiaci                    0,5 
--------------------------------------------------------------------- 
  Rischio di attrazione e propulsivo nel campo 
periferico di sorgenti ad alta intensita' (> 100 mT)       3 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Parte III - Effetti termici. 
  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di
frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.  A.  Valori  limite  di  esposizione
(VLE). 
  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese  tra
100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia  per
unita' di tempo) assorbita per unita' di massa di  tessuto  corporeo,
derivante  da  esposizione   a   campi   elettrici,   magnetici,   ed
elettromagnetici. 
  Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le  frequenze  comprese
tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) e' riferito  all'energia  assorbita  per
ogni piccola  massa  (10  g)  di  tessuto  all'interno  della  testa,
derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed e'  finalizzato
alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della
testa a microonde pulsate. 
  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6
GHz (tabella A3) sono riferiti  alla  densita'  di  potenza  di  onda
elettromagnetica incidente sulla superficie corporea. 
 
                                                           Tabella A1 
 
VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi
      elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                           Valori di SAR mediati per 
                                           ogni periodo di sei minuti 
     VLE relativi agli effetti sanitari            [Wkg-1 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico sistemico, 
  espresso come SAR medio a corpo intero             0,4 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico localizzato 
nella testa e nel tronco, espresso come SAR 
    locale (nella testa e nel tronco)                 10 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico localizzato, 
    negli arti, espresso come SAR locale 
                (negli arti)                          20 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota  A1-1:  il  rispetto  dei  VLE  sul  SAR  locale  deve  essere
assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa  pari
a 10 g di tessuto contiguo della  parte  del  corpo  interessata;  il
massimo valore del SAR locale cosi' ottenuto  deve  essere  impiegato
per la verifica di conformita' con il pertinente VLE.  Tali  elementi
di massa dovrebbero essere caratterizzati  da  proprieta'  elettriche
approssimativamente  omogenee.  Il  concetto  di  massa  di   tessuto
contiguo puo' essere utilizzato nella dosimetria  numerica,  nel  cui
ambito puo' anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale
una massa cubica o sferica di tessuto, date le  difficolta'  pratiche
di  identificazione  degli  elementi  contigui  mediante  misurazioni
fisiche dirette. 
 
                                                           Tabella A2 
 
VLE  relativo  agli  effetti  sensoriali  per  esposizione  a   campi
        elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  Assorbimento specifico locale 
   Intervallo di frequenza      di energia nella testa (SA) [mJkg-1 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
        0,3 ≤ f ≤ 6 GHz                          10 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA locale e' pari a 10 g
di tessuto. 
 
                                                           Tabella A3 
 
VLE  relativo  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi
     elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz 
 
---------------------------------------------------------------------
     Intervallo di frequenza           Densita' di potenza [Wm-2 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
       6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz                          50 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A3-1: il rispetto del  VLE  sulla  densita'  di  potenza  deve
essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie
corporea esposta di 20 cm² , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di
penetrazione con l'aumento della frequenza. B. Valori di azione (VA). 
  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche
misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le
pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo
210: 
    VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come
indicati nella tabella B1; 
    VA (B) per l'induzione magnetica ambientale variabile nel  tempo,
come indicati nella tabella B1; 
    VA (S) per la densita' di potenza ambientale come indicati  nella
tabella B1; 
    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B2; 
    VA (IL ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella
tabella B2. 
    Valori di  azione  (VA)  per  esposizione  a  campi  elettrici  e
magnetici. 
  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e
magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o
misurati sul posto di lavoro nello  spazio  occupato  dal  corpo  del
lavoratore o parti specifiche di questo. 
  I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla  densita'
di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene  a  coincidere  con  il
corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unita' di misura. 
 
                                                           Tabella B1 
 
VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali  a
              frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                       VA (E) per 
                       l'intensita'     VA (B) per    VA (S) per la  
                        del campo      l'induzione     densita' di 
   Intervallo di        elettrico       magnetica        potenza  
     frequenza         [V/m] (RMS)      [µT] (RMS)       [W/m²] 
--------------------------------------------------------------------- 
100 kHz ≤ f < 1 MHz     6,1 × 102      2,0 × 106 /f         - 
--------------------------------------------------------------------- 
   1 ≤ f < 10 MHz      6,1 × 108 /f    2,0 × 106 /f         - 
--------------------------------------------------------------------- 
  10 ≤ f < 400 MHz         61              0,2              - 
--------------------------------------------------------------------- 
400 MHz ≤ f < 2 GHz     3 × 10-3 f½    1,0 × 10-5 f½         - 
--------------------------------------------------------------------- 
   2 ≤ f < 6 GHz        1,4 × 102      4,5 × 10-1            - 
--------------------------------------------------------------------- 
   6 ≤ f ≤ 300 GHz      1,4 × 102      4,5 × 10-1           50 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz). 
  Nota B1-2: i [VA (E)]2 e [VA (B)]2 devono essere mediati  per  ogni
periodo  di  sei  minuti.   Nel   caso   di   segnali   impulsivi   a
radiofrequenza, la densita' di potenza di picco (vale a dire  mediata
sulla durata dell'impulso) non deve superare di 1000 volte il  valore
di VA (S) tabellato. Per campi  a  frequenze  multiple  l'analisi  e'
basata  sulla  sommatoria  dei  contributi,  descritta  nelle   norme
tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per
la riduzione dei livelli di rischio di  cui  all'articolo  28,  comma
3-ter. 
  Nota B1-3: i VA (E) e  VA  (B)  sono  intesi  come  valori  massimi
calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del  lavoratore.
Cio' comporta una valutazione dell'esposizione conservativa  e,  alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
  Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densita' di  potenza  deve
essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie
corporea esposta di 20 cm2 , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di
penetrazione con l'aumento della frequenza. 
 
                                                           Tabella B2 
 
VA per le correnti di contatto  stazionarie  e  le  correnti  indotte
                         attraverso gli arti 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   VA (IC ) per la corrente  VA (IL ) per la corrente
   Intervallo di   di contatto stabile nel     indotta in qualsiasi
     frequenza         tempo [mA] (RMS)          arto [mA] (RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
100 kHz ≤ f < 10 MHz             40                     - 
--------------------------------------------------------------------- 
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz             40                    100 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B2-1: il [VA (IL )]2 deve essere mediato per ogni  periodo  di
sei minuti.».

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