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Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha approvato le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Nella Relazione vengono illustrate le ragioni che hanno condotto all’adozione delle Linee guida il cui scopo primario è quello di superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulle inconferibilità e incompatibilità, emerse sia nello svolgimento dell’attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’osservanza delle misure anticorruzione propria dell’Autorità sia in occasione dei tanti quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, da parte dei soggetti tenuti all’osservanza delle norme in esso contenute.

L’A.N.A.C. ha quindi ritenuto di dover intervenire al fine di fornire alle amministrazioni indicazioni operative tese anzitutto a chiarire, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità nonché a definire i delicati passaggi che connotano la distinta attività di verifica che il suddetto responsabile è chiamato a svolgere sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Viene quindi evidenziata la rilevanza del ruolo del RPC, al quale vanno garantite autonomia e indipendenza, nel rispetto e in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Le indicazioni operative contenute nelle Linee guida concernono anche l’attività di vigilanza e i poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili; esse cioè tendono a chiarire i confini e i margini di intervento dell’attività di vigilanza e di accertamento che in base al dettato normativo l’Autorità può svolgere in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, dopo aver delineato l’ordinaria procedura di accertamento di una situazione di inconferibilità – che vede impegnati l’A.N.A.C. e il RPC in una logica di opportuna ed efficace collaborazione tra soggetti chiamati a contrastare fenomeni di corruzione – si fa il caso del RPC che, a seguito dell’accertamento da parte dell’Autorità di una situazione di inconferibilità, omette di dichiarare la nullità dell’incarico o addirittura pone in essere atti che vanno nella direzione opposta a quella indicata nella delibera di accertamento dell’inconferibilità adottata dall’Organo di vigilanza.

In questo caso, l’Autorità ordina al RPC di attenersi agli esiti dell’attività svolta, ovvero ordina al RPC inerte di confermare le risultanze emerse in sede di accertamento della inconferibilità oppure ordina, sempre al RPC, la rimozione dell’atto che si discosti da quelle risultanze.

E’ evidente che l’esercizio del potere di ordine si pone come garanzia della corretta applicazione della disciplina sulla inconferibilità degli incarichi da parte dei diversi soggetti coinvolti, non potendo consentire il sistema che, a causa dell’inerzia del RPC, norme poste a presidio di così rilevanti interessipubblici possano rimanere inapplicate. L’intervento dell’A.N.A.C.tramite l’esercizio del potere di ordine è volto a riportare l’azione dell’amministrazione sulla strada della legalità, tanto che detto potere, che non ha un contenuto sanzionatorio, né carattere sostitutivo, viene definito come un potere conformativo e dissuasivo a scopo collaborativo. L’A.N.A.C., allora, protagonista anch’essa del sistema di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità, opera in parallelo con il RPC vigilando anche sul procedimento che quest’ultimo ha avviato, segnalandolo, in attuazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013.

Tuttavia, l’Autorità si riserva, comunque, di coinvolgere, tramite apposita segnalazione, le autorità competenti per l’accertamento di responsabilità disciplinari o amministrative o penali del RPC inerte o che adotta atti contrari agli accertamenti
che essa ha già effettuato, e di pubblicare tali segnalazioni sul proprio sito.
L’Autorità si riserva anche di segnalare i casi di inerzia alle amministrazioni titolari di poteri di vigilanza e di poteri sostitutivi nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Per approfondimenti:

Linee guida:Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 e Relazione

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