La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con ordinanza n. 14675 pubblicata il 18 luglio 2016 ha ribadito il principio secondo cui la TIA è mera variante della TARSU con la conseguente applicabilità dell’art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993.
In virtù di tale norma, quindi, nella determinazione della superficie tassabile ai fini TIA non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali (nella fattispecie, imballaggi terziari non assimilabili agli urbani).
Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte precisa altresì che nei casi in cui con il ricorso si impugni la cartella di pagamento ed anche la fattura si applica l’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale “ove si tratti di atti che, come le fatture TIA, abbiano natura di veri e propri atti impositivi … la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude quindi la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo, nel caso di specie la cartella di pagamento“.
Fonte: Corte di Cassazione