Nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.
Decisione: Sentenza n. 5426/2016 Cassazione Civile – Sezioni VI
Il caso.
Con separati ricorsi, alcuni condomini chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1989 e definito in primo grado nel 2009, confermato in appello nel 2012.
Il consigliere delegato rigettava la domanda ritenendo che fosse legittimato solo il condominio, e i ricorrenti proponevano distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della Legge 89/2001, rigettati dalla Corte di Appello, successivamente seguiti da ricorso in Cassazione basato su due motivi.
La decisione.
Per i ricorrenti «la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini perché una domanda di equa riparazione era già stata proposta dall’amministratore del condominio, a tanto autorizzato dall’assemblea condominiale».
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, «il condominio costituisce un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, sicché tutte le vicende riferibili al condominio, e tra queste la irragionevole durata di un giudizio dal quale il condominio sia parte, afferiscano ai singoli condomini».
Con il secondo motivo i ricorrenti «denunciando violazione e / o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 12 delle preleggi, 1117 e 1131 cod. civ., sollecitano una riconsiderazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 19663 del 2014, atteso che l’approdo cui la stessa è pervenuta – affermazione della esclusiva legittimazione attiva al condominio risulta contrastante con la ribadita configurazione dal condominio come ente di gestione, oltre che fondarsi su elementi – l’attribuzione del codice fiscale, la possibilità di denominare il condominio – tutt’altro che determinanti».
La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato: lo fa richiamando la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite citate dagli stessi ricorrenti, che ha affermato il principio per cui «in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini (Cass., S.U., n. 19663 del 2014)».
La Cassazione condivide tale principio al quale la Corte di Appello si è attenuta.
Osservazioni.
Il recente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 19663/2014 tende a delimitare la legittimazione attiva al solo condominio, nella persona dell’amministratore, nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo che sono stati promossi originariamente dal condominio senza la partecipazione dei singoli condomini.
In sintesi, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.
Disposizioni rilevanti.
LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
Art. 5-ter – Opposizione
1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d’appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
Codice civile
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Art. 12 – Interpretazione della legge
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
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CAPO II – Del condominio negli edifici
Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Art. 1131 – Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.