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TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 13 maggio 2016


APPALTI – Imprese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti – Art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 – Principi – Gravità della violazione – Pregiudizio arrecato all’affidamento della stazione appaltante – Spazio discrezionale della P.A.

L’art. 38, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, nel precludere la partecipazione alle gare d’appalto alle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti contratti (denotando ciò un’inidoneità “tecnico-morale” a contrarre con la P.A.), fissa il duplice principio che la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova e che il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010 n. 296). Per procedere alla esclusione in questione è necessario quindi che sia fornita un’adeguata prova dell’inadempimento e che lo stesso rilevi sul piano del venir meno dell’affidabilità dell’impresa nei confronti della Amministrazione e, ai fini della sussunzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 38 comma 1 lettera f) del codice dei contratti pubblici, occorre ricordare ulteriormente che quest’ultima postula, alternativamente, una grave negligenza o malafede nell’esecuzione di uno specifico contratto con la medesima stazione appaltante oppure un grave errore nell’esercizio della attività professionale. La gravità deve essere peraltro idonea ad influire sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con l’impresa privata; non a liberarsi dal precedente rapporto, come nel caso della risoluzione. Ne consegue che la gravità della generica negligenza o dell’inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all’affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell’impresa cui decide di affidare l’esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. L’esclusione dalla gara pubblica per i motivi che interessano non ha quindi carattere sanzionatorio, essendo viceversa prevista a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico (Consiglio Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 296). Peraltro, la mancanza di ulteriori parametri da parte del legislatore dimostra la volontà di riconoscere in capo alla stazione appaltante un ampio spazio discrezionale nella valutazione circa la sussistenza o meno del requisito di affidabilità.
Pres. Politi, est. Testini – A. s.r.l. (avv. Orlando) c. Comune di Melito di Porto Salvo (avv. Panuccio)

APPALTI – Imprese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti Qualificazione dell’inadempienza da parte della stazione appaltante – Inadempienza risalente nel tempo – Effetti.
vedi massima
Pres. Politi, est. Testini – A. s.r.l. (avv. Orlando) c. Comune di Melito di Porto Salvo (avv. Panuccio)

APPALTI – Imprese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti – Giudizio formulato dalla stazione appaltante – Sindacato giurisdizionale – Verifica della non pretestuosità.
vedi massima


Pres. Politi, est. Testini – A. s.r.l. (avv. Orlando) c. Comune di Melito di Porto Salvo (avv. Panuccio)

APPALTI – Imprese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti – Art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006  – Distinzione tra il giudizio afferente alla fase negoziale del pregresso rapporto e giudizio relativo all’esercizio dei poteri amministrativi – Giurisdizione.
vedi massima
Pres. Politi, est. Testini – A. s.r.l. (avv. Orlando) c. Comune di Melito di Porto Salvo (avv. Panuccio)

 

Vedi: sentenza per esteso

 

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