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di Fulvio Graziotto. Sul diniego di autotutela per gli atti di valore fino a 20mila euro, oltre al ricorso, è bene valutare anche la presentazione del reclamo mediazione.
La questione.

Le controversie riguardanti il diniego di autotutela in materia fiscale ricadono nella giurisdizione tributaria, ma non è chiaro se in caso di atti di valore fino a 20mila euro sia obbligatorio proporre reclamo mediazione, eventualmente seguito, in caso di mancata risposta da parte dell’Ufficio, dal deposito del reclamo/ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale nei 90 giorni successivi.

 

Il sindacato da parte del giudice tributario.

Sentenza n. 23765/2015 Cassazione Civile – Sez. 5

Come ha chiarito la Cassazione (sentenza n. 23765/2015) il sindacato del giudice tributario deve vertere solo sul corretto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui è suscettibile di controllo giurisdizionale.

Nella decisione, la Cassazione precisa anche che «è impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l’attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall’atto impugnato e dalla natura discrezionale dell’esercizio dell’autotutela tributaria. Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità di rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria” (SS.UU. 9669/09; 3442/15; 25524/14; 11457/10).»

Quando l’Amministrazione Finanziaria non procede in autotutela, i rimedi dipendono dai vizi eccepiti dal contribuente, che dovrà identificare e sollevare adeguatamente i vizi di legittimità relativi all’atto con i quale è stato negato l’annullamento dell’atto impositivo in autotutela.

 

Osservazioni.

Nel caso di atti di valore fino a 20mila euro, potrebbe essere opportuno proporre sia il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia l’istanza di reclamo, in modo da evitare il rischio che il giudice tributario ritenga inammissibile il ricorso perché non è stato preventivamente esperito il reclamo, e conseguentemente il diniego diventi definitivo.

In tal modo, il contribuente può costituirsi nuovamente in giudizio dopo i 90 giorni concessi all’Ufficio per pronunciarsi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato (Circ. 3/8/2012 n. 33, §5) che se l’atto, in origine, era di valore superiore a 20mila euro ma, per effetto dell’autotutela, viene ridotto sotto a tale soglia prima della notifica del ricorso, il reclamo appare comunque necessario.
Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

 

Art. 17-bis – Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.

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