di Fulvio Graziotto. Il soggetto obbligato al versamento può essere esentato da responsabilità penale solo quando abbia fatto di tutto per pagare e la crisi di liquidità non sia a lui imputabile.
Il caso.
Una società si era vista assoggettata a sequestro conservativo in relazione a un omesso versamento IVA.
La società aveva proposto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale che aveva disposto il sequestro, sostenendo di non aver potuto assolvere all’obbligo di versamento «per crisi di liquidità a lui non imputabile» perché aveva crediti scaduti verso la Pubblica Amministrazione, la quale pagava con cronico ritardo.
Più esattamente, il ricorrente chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi: «1) Violazione di legge ex art. 325 c.p.p. in relazione all’art. 321 c.p.p. e 10 ter D.Lgs n. 74 del 2000, per omessa motivazione in merito al fumus del delitto di cui si tratta, senza fornire alcuna risposta alle doglianze evidenziate con l’impugnazione, laddove erano state allegati documenti, ivi compresa una nota esplicativa a firma del consulente aziendale dott. V., che consentivano di affermare che l’indagato fosse impossibilitato ad assolvere all’obbligazione tributaria per crisi di liquidità, crisi allo stesso non imputabile; ciò in quanto la società ha operato nel settore delle pubbliche amministrazione ed ha sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento delle relative fatture, mentre si era andata ad accumulare una pesante situazione debitoria nei confronti dell’erario per omessi versamente delle varie imposte; nell’anno 2011 erano state attivate rateizzazioni con Equitalia spa per debiti di imposta relativi al periodo 2005-2008 ed in relazione agli anni di esercizio 2009-2011 la società andava ad accumulare crediti per 3.859.500 euro. Tutti gli allegati elementi a discarico sono stati ignorati dal Tribunale del riesame, che non ha neppure spiegato le ragioni che ha posto a sostegno della propria decisione di mantenere il vincolo reale, il quale ha omesso la motivazione o comunque svolta in maniera meramente apparente; 2) Violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. con riferimento alla determinazione del quantum sottoposto a sequestro, in quanto la difesa aveva allegato il prospetto di rateizzazione per il debito IVA inerente all’anno 2011, oggetto dell’imputazione, affinchè il Tribunale del riesame rideterminasse le somme sequestrabili per equivalente in ragione della riduzione del debito tributario; il Tribunale avrebbe pertanto dovuto ridurre l’entità del sequestro preventivo.».
La decisione.
Sentenza n. 49666/2015 della Corte di Cassazione
La Cassazione, anziché annullare senza rinvio l’ordinanza che disponeva il sequestro conservativo, l’ha annullata con rinvio al Tribunale perché non aveva motivato la propria decisione, e ha ricordato che la precedente giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità di verificare l’elemento soggettivo del reato. Elemento soggettivo che è costituito dalla condotta omissiva che presuppone la possibilità di adempiere al versamento.
Per esentare da responsabilità penale il soggetto obbligato al pagamento, si deve accertare che egli abbia adottato tutte le iniziative per pagare e che la crisi di liquidità non sia a lui imputabile.
Nelle considerazioni in diritto, la Corte così si esprime: «in tema omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere al pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile, per renderlo esente da responsabilità per insussistenza del profilo soggettivo del reato (cfr. Sez. 3, n. 2614 del 6/11/2013, Saibene, Rv. 258595). Peraltro in seguito la giurisprudenza ha sottolineato la necessità che venga esaminata la sussistenza (e nel caso di misure cautelari reali, per la sussistenza del fumus delicti) dell’elemento psicologico del reato, costituito dal dolo della condotta omissiva tipizzata (pagamento del debito IVA nei termini previsti dalla legge) (in tal senso Sez. 3, n.15176 del 6/2/2014, Iaquinangelo, non mass. e Sez.3, n. 40352 del 16/7/2015, Dono, non mass) che non può che esigere quale presupposto l’esistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento.».
Osservazioni.
In tema di reati da omesso versamento, il fatto deve essere accertato in concreto per verificare la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato (cioè la condotta omissiva che presuppone la possibilità di pagare): in sostanza, il soggetto obbligato al versamento può essere esentato da responsabilità penale solo quando abbia adottato tutte le possibili misure e iniziative per pagare e la crisi di liquidità non sia a lui imputabile
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Art. 10-ter – Omesso versamento di IVA
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38”.