Appalti pubblici
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APPALTI– Risoluzione del contratto – Contratto con il nuovo affidatario – Medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario.
Costituisce principio generale di efficienza amministrativa quello secondo cui il contratto con il nuovo affidatario dei lavori debba avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta, con immutato riferimento, quindi, sia ai profili tecnici che a quelli economico -finanziari del rapporto contrattuale. Si tratta, infatti, di un principio di non esclusivo appannaggio della disciplina di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006 (disposizione che regola l’affidamento dell’appalto in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto), costituendo canone di regolamentazione di altre fattispecie (es. in caso di prelazione del promotore non aggiudicatario di una procedura di project financing, cfr. art. 153, comma 19 del citato decreto).
Pres. Mariuzzo, Est. Fanizza –  C. s.r.l. e altro (avv.ti Colombo e Poscio) c. Expo 2015 S.p.A. (avv.ti Greco e Muscardini) e altro (n.c.)

APPALTI – Violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità – Risoluzione del contratto – Stazione appaltante – Potere di agire in autotutela.
Alla sola stazione appaltante è consentito di immediatamente risolvere il contratto stipulato con il RTI per rilevata violazione degli obblighi previsti dalle clausole fissate nel Protocollo di Legalità e recepite nella lettera d’invito, nonché per l’alterazione del naturale meccanismo di trasparenza e concorrenza della gara; l’ordinamento giuridico riconosce infatti alla pubblica Amministrazione il potere di agire in autotutela privatistica (A.P. n. 14 del 20 giugno 2014)


Pres. Mariuzzo, Est. Fanizza –  C. s.r.l. e altro (avv.ti Colombo e Poscio) c. Expo 2015 S.p.A. (avv.ti Greco e Muscardini) e altro (n.c.)

 

Altre massime e sentenza per esteso: TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ – 9 luglio 2014

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