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DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Sicurezza degli edifici – Interesse pubblico  – Soggetto danneggiato – Artt. 52, 83, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 e 100 DPR n.380/01.
La normativa antisismica tutela, esclusivamente, l’interesse pubblico (anche a scapito di interessi di natura privatistica) alla sicurezza degli edifici. Il privato che assume di aver subito un danno dalla realizzazione di una costruzione in violazione di siffatta normativa non può, pertanto, essere considerato persona offesa dal reato, ma soltanto soggetto danneggiato che può far valere i suoi diritti, sul piano civilistico, anche all’interno del processo penale. In sintesi, l’interesse pubblico a che venga rispettata la sicurezza degli edifici in zone sismiche, al fine di assicurare la pubblica incolumità, esclude che la normativa che disciplina la materia possa contemporaneamente tutelare interessi di natura privatistica.
(conferma ordinanza dell’11.7.2012 del GIP del Tribunale di Pescara) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Colantonio 
DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Illiceità della condotta e sussistenza del reato  – Concetto di pubblica incolumità – Artt. 52, 83, 92, 93, 94, 95, 97 e 98 DPR n.380/01.
In tema di normativa antisismica, si prescinde ai fini della sussistenza del reato, dall’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti; e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (Cass. Pen. Sez.3, 17/06/1997 n.5738). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito, per la configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, è irrilevante che le costruzioni siano effettivamente pericolose (Cass. Sez. 3 n.41617 del 2.10.2007) e che, perfezionandosi il reato, con l’inizio di esecuzione delle opere che arrecano offesa al bene giuridico protetto, irrilevante è il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge (Cass. sez. 3 n.7893 dell’11.1.2012). Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. Pen. sez.3, 24 10.2001 n.38142); anche se la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto nel concetto di pubblica incolumità rientra anche il possibile danno al singolo individuo, e quindi allo stesso proprietario del manufatto, degli effetti delle azioni sismiche (Cass. sez. 3 n.14432 del 29.2.2008).
(conferma ordinanza dell’11.7.2012 del GIP del Tribunale di Pescara) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Colantonio 

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