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di Carlo Rapicavoli –

I decreti legge n. 90 e n. 91 del 24 giugno 2014, in vigore dal 25 giugno, contengono varie disposizioni di interesse per gli Enti Locali; di seguito le principali relative in particolare alle Province.

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 3, comma 5, ribadisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, confermando quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012: “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Il comma 6 prevede un’eccezione per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

PREROGATIVE SINDACALI

A decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

ONORARI DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, viene ridotta al dieci per cento delle somme recuperate – anziché il 75% come oggi previsto dal comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – la quota che può essere corrisposta agli avvocati dipendenti delle amministrazioni con qualifica dirigenziale, in base alle norme del regolamento di ciascuna amministrazione.

Restano invece invariate le disposizioni vigenti per gli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale, mantenendo la quota del 75%.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti, anche con qualifica non dirigenziali, non vanno più corrisposti compensi professionali (l’art. 21, comma 3, del R. D. 1611/1933, oggi abrogato, prevedeva l’erogazione della metà delle competenze di avvocato che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente).

Tali disposizioni si applicano alle sentenze depositate successivamente al 25 giugno 2014.

ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Viene abrogata la disposizione che prevedeva l’attribuzione al Segretario di una quota dei diritti riscossi dalla Provincia fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

Si tratta dei cosiddetti diritti di segreteria o di rogito derivanti dalla disposizione dell’articolo 97 del D. Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Segretario la funzione di “rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”.

I diritti di segreteria, in particolare, sono dovuti sugli atti rogati e per le autenticazioni effettuate dal segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 21 d.p.r. n.465/97, (“sugli atti rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e Provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”).

Alla luce delle nuove disposizioni, i diritti dovuti devono essere ancora riscossi ed il provento annuale è attribuito integralmente alla Provincia.

Vanno riconosciuti al Segretario i diritti maturati per gli atti rogati fino al 24 giugno 2014.

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEGLI ENTI LOCALI

L’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, è stato così riformulato: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Per il periodo di durata degli incarichi, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono più essere corrisposte le somme previste dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 per lavori e opere pubbliche (quota non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara ripartita, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto).

Restano invariate le disposizioni per il personale con qualifica non dirigenziale.

Si pone il problema dell’applicabilità della disposizione per le opere in corso di realizzazione e, comunque, per le quali non è stata liquidata la quota spettante al personale con qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).

La questione interpretativa è di non semplice soluzione – applicando semplicemente il principio del divieto generale di retroattività della legge – in quanto la modifica si inserisce nella disposizione vigente con l’enunciazione di un principio generale, “l’onnicomprensività del trattamento economico” del personale con qualifica dirigenziale, che fa pensare che l’attività di cui trattasi (progettazione, direzione lavori, r.u.p., ecc.) rientri nelle mansioni proprie del dirigente e quindi già compresa nel trattamento economico riconosciuto.

Non si tratta quindi di un principio innovativo, ma da tempo presente nel nostro ordinamento (art. 24 del D. Lgs. 165/2001).

Non può quindi affermarsi che trattasi di una modifica normativa con chiara decorrenza dell’efficacia, ma inserisce una questione interpretativa generale per tutti gli atti da assumere dal 25 giugno in poi, anche riferiti ad attività pregresse.

Dal 25 giugno, i dirigenti concorreranno alla ripartizione della quota, in funzione del ruolo esercitato nell’esecuzione dell’opera, ma la somma ad essi spettante non verrà liquidata, ma costituirà economia per l’Ente.

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

L’elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale, per le province i cui organi sono scaduti per fine mandato nel 2014 e per le province commissariate, è indetta e si svolge entro il 30 settembre 2014.

Per le altre Province l’elezione del presidente della Provincia e del consiglio Provinciale è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Il Consiglio Provinciale eletto svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio Provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014.

In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo

Il Presidente della Provincia in carica, con il mandato scaduto nel 2014 o il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio Provinciale, nonché la Giunta Provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della Provincia eletto secondo le nuove modalità.

Gli eventuali incarichi commissariali sono comunque esercitati a titolo gratuito.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell’articolo 132 del Codice dei contratti sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Nell’ambito delle procedure di affidamento indette dopo il 25 giugno 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

MISURE PER L’ ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Per i ricorsi al TAR, depositati dopo il 25 giugno 2014, avverso le procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Sono introdotte infine numerose disposizioni sull’attuazione del processo telematico.

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 91

INTERVENTI URGENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato, in deroga ai limiti all’indebitamento previsti dall’art. 204 del TUEL, al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, a valere su un apposito fondo di 350 milioni di Euro, gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal D. M. 17 novembre 2009.

La durata del finanziamento non può essere superiore a venti anni; l’importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edifico, comprensivo dell’involucro.

Con apposito decreto ministeriale saranno individuati criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Viene riformulato l’art. 148 del TUEL, fissando la scadenza annuale, non più semestrale, per il controllo, da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

A tale fine, il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio Provinciale.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA

L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all’amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia.

Entro novanta giorni dalla convocazione, la Regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario.

Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso.

Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni.

In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine, il piano di caratterizzazione si intende approvato.

L’esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l’Arpav, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’Arpav, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.

I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato.

Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’Arpav notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie.

Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Le nuove procedure semplificate si applicano anche ai procedimenti in corso.

I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI

Viene introdotto il comma 8-quater all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 che precisa che le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ai fini della valutazione di impatto ambientale, viene definito “progetto” la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all’articolo 93, commi 3 e 4, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.. 163″;

Viene precisato che dell’avvenuta trasmissione del progetto per la valutazione, va dato sintetico avviso sul sito web dell’autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.

Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato, L’intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

Infine, nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate dalla normativa statale e regionale all’epoca vigente, la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del D. Lgs. 152/2006, ferma restando la prosecuzione dell’attività fino all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

MODIFICHE ALLA LEGGE 157/1992 SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E IL PRELIEVO VENATORIO

L’art. 16 introduce il divieto di cattura degli uccelli ai fini di richiamo, con l’unica eccezione del prelievo in deroga ai sensi dell’art. 19bis della Legge 157/1992.

Vengono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 4 della Legge 157/1992 che disciplinavano l’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo svolta esclusivamente da impianti autorizzati alle Province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica nonché gli esemplari ammessi.

Le regioni devono emanare norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.

Viene estesa la sanzione penale prevista per la violazione del divieto di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus).

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