Sciopero avvocati Diritto
3 minuti

Dopo il taglio ai Tribunali di merito arriva il taglio delle sezione distaccate dei TAR. Si sollevano le contestazione sulla riforma della Pubblica Amministrazione per il contenuto dell’art. 18 (DECRETO-LEGGE n. 90/2014) che dispone dal 1° ottobre 2014 la soppressione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali. In pratica, verranno soppressi otto Tribunali Amministrativi – Catania, Lecce, Salerno, Brescia, Reggio Calabria, Latina, Pescara, Parma – spostando competenze, fascicoli e personale alle sedi dei relativi capoluoghi.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (GU n.144 del 24-6-2014)

Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalita’ per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche’ delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

2. All’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e’ abrogato;
b) al quinto comma, le parole: “, oltre una sezione staccata,” sono soppresse.

3. E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

4. All’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto” fino a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo e’ individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.

 

 

Lascia un commento