Diritto Giustizia Giurisprudenza
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Il comma che permette la combustione di residui vegetali agricoli e forestali,  è stato aggiunto dall’art. 14 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, pubblicato in GU n.144 del 24-6-2014 , al c.d Codice dell’ambiente Art. 256-bis.  Combustione illecita di rifiuti.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e’ consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita’ giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata.

 

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