Polizia posto di blocco
3 minuti
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Responsabilità amministrativa da reato – Rappresentanti dell’ente – Confisca del profitto di reato anche nella forma per equivalente – C.d. confisca-sanzione – Artt.6 c.5 e 19, d. Lgs. n.231/2001.
La confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. A tale riguardo va infatti rammentato che, a norma dell’art. 6, comma 5, d. Lgs. n. 231 del 2001, anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione di cui all’art. 19 dello stesso decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti dell’ente, è «comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». Si tratta, come è evidente, di una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la “irresponsabilità” dell’ente, ma di ripristino dell’ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l’ente, ad “obiettivo” vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante. Nel rimarcare la peculiarità di tale figura di confisca, in questo specifico caso, dovendosi – di norma – escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito» (cfr. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a.).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Trento in data 12 febbraio 2013) Pres. G. Santacroce, Rel. P. Davigo Ric. Gubert e altro

Lascia un commento