giurisprudenza diritto
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di abuso d’ufficio – Elementi per l’integrazione – C.d. “doppia ingiustizia”.

Ai sensi dell’art 323 cp, il reato di abuso d’ufficio non può configurarsi se non “in presenza di una violazione di norma di legge o di regolamento”, (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell’agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) (requisito sub A). Ne consegue che é stata espunta dall’area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso dei poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Inoltre, l’ingiustizia del vantaggio -che prima rientrava tra le finalità che l’agente doveva proporsi nel momento della condotta, in tal modo delineando una figura di reato a dolo specifico- rappresenta, in virtu’ della richiamata modifica normativa, l’evento del reato, contribuendo a configurare l’elemento oggettivo della fattispecie astratta (Cass. 6561/98) (requisito sub B). Sicché, ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio, é necessario che sussista la c.d. “doppia ingiustizia”, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia (Cass. II 2754 del 21\1\2010).

Pres. Est. Scaramella Est. Sassone, Napolitano Tafuri, Imp. Romiti ed altri

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso d’ufficio – Svolgimento della funzione amministrativa del pubblico ufficiale – Artt. 323 e 110 cp..

In tema di abuso d’ufficio, nella formulazione dell’art. 323 cp, l’uso dell’avverbio “intenzionalmente”, per qualificare il dolo ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno. Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all’agente dall’ordinamento (non un fine privato per quanto lecito, non un fine collettivo, ne’ un fine privato di un ente pubblico e nemmeno un fine politico), pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. n. 18149 del 16\5\2005, n 33068 del 5\8\2003, n 42839 del 18\12\2002, n 38498 del 18\11\2002). Inoltre, quando, come nel caso di specie, é ipotizzato il concorso del privato, é necessaria la dimostrazione certa della collusione tra il pubblico ufficiale e il richiedente l’atto illegittimo, la quale deve risultare dal contesto fattuale che dimostri che la richiesta – coincidente col provvedimento adottato- é stata preceduta, accompagnata o seguita da un’intesa con il pubblico funzionario o, comunque, da sollecitazioni poste in essere dal privato per l’ottenimento del provvedimento favorevole (Cass. VI 11\10\2007 n 37531, Cass 21/10/2004 n 43205, Cutino; 14/10/2003 n 43020). Inoltre, puo’ concorrere nel reato proprio di abuso d’ufficio, ex art.110 cp, anche la persona che non abbia la qualità soggettiva pubblica, quando conosca la qualità dell'”intraneo” e pone in essere una condotta che contribuisca alla realizzazione dell’evento (Cass sez. VI, 11/2/99). Ma perché possa configurarsi un contributo efficiente, idoneo a fondare la responsabilità concorsuale, occorre che il privato abbia posto in essere una condotta tale da avere svolto un ruolo causalmente rilevante’ nella realizzazione della fattispecie criminosa (Cass. VI pen. 29/5/2000). Pertanto, quando, come nel caso di specie, é ipotizzato il concorso del privato, é necessaria la dimostrazione della collusione tra il pubblico ufficiale e il richiedente l’atto illegittimo. La prova che un atto amministrativo sia il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario, non può essere dedotta di per se’ sola dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo ed il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessario che il contesto fattuale sia desunto, al di là dei rapporti personali tra le parti, da un quid pluris il quale dimostri che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un’intesa col pubblico funzionario o, comunque, da sollecitazioni poste in essere dal privato per l’ottenimento del provvedimento favorevole (Cass. 21/10/2004 n 43205, Cutino; 14/10/2003 n 43020)

Pres. Est. Scaramella Est. Sassone, Napolitano Tafuri, Imp. Romiti ed altri

 

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TRIBUNALE DI NAPOLI Sez.5^ 01/02/2014 Sentenza n.16316

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