DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra fabbricati – Art. 9 D.M. n. 1444/1968 – Pareti fronteggianti – Unica parete finestrata – Sufficienza.
La norma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta; ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre. (Cass. civ. Sez. II, 20-06-2011, n. 13547; Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20574; Cons. Stato Sez. IV, 05-12-2005, n. 6909).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra fabbricati – Sporti – Nozione.
Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche a estendere e ampliare per l’intero fronte dell’edificio la parte utilizzabile per l’uso abitativo (Cons. di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909).
CONSIGLIO DI STATO- 22 novembre 2013
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