di Daniela Di Paola.
Il TAR Catania, con una recente pronuncia (n. 1312 del 24 maggio 2012), ha ritenuto ammissibile l’azione di esecuzione del giudicato chiesta nei confronti non della P.A., bensì di un soggetto privato, controinteressato nel precedente giudizio di cognizione.
L’ammissibilità della pretesa è scrutinata, d’ufficio, alla luce dell’orientamento restrittivo della giurisprudenza, anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (ad esempio, Cons. Stato n. 263/1999 secondo cui la verifica dell’inadempimento all’obbligo nascente dal giudicato è possibile “solo quando il soggetto obbligato sia una pubblica Amministrazione, cui sia imputabile il debito nei confronti del privato, il cui inadempimento comporta l’onere di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di un commissario ad acta, i comportamenti necessari per assicurare il concreto soddisfacimento del ricorrente”. O ancora, Cons. Stato n. 5729/04 il quale ha affermato, perentoriamente, che il rimedio in esame non sia “praticabile nel caso in cui la parte intimata e inadempiente sia privata, atteso che la legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza deve essere sempre di un’Autorità amministrativa”.)
Le uniche aperture, rispetto a tale orientamento, erano state manifestate dalla giurisprudenza con solo riferimento al caso in cui il giudizio di ottemperanza fosse proposto nei confronti del soggetto privato medio tempore subentrato nelle competenze originariamente spettanti alla pubblica amministrazione che era stata parte resistente nel processo di cognizione.
Osserva il Tar di Catania, in senso contrario, che, a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., un elemento testuale induca a ritenere ammissibile l’azione proposta nei confronti del privato: la disposizione di apertura del Titolo I del Libro IV dedicato al Giudizio di ottemperanza (art. 112) esordisce infatti affermando che “I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”, estendendo, rispetto alla previgente disposizione di cui all’art. 4 della L. n. 2248/1968, la declatoria dell’obbligo anche alle altre parti (in ipotesi, quindi, anche private).
Aggiunge inoltre che, se inteso con questa connotazione allargata, il giudizio di ottemperanza va a realizzare il principio di effettività della tutela (art. 1 c.p.a.), che, per espressa disposizione di legge “(…) è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materia indicate dalla legge, dei diritti soggettivi” (art. 7, co. 7, c.p.a.). E’ evidente che non vi sarebbe tutela giurisdizionale effettiva se il giudice amministrativo – una volta emessa la sentenza, con statuizione definitiva e vincolante per tutte le parti – vedesse paralizzati i propri poteri di intervento esecutivo a cagione dell’imputabilità alla parte privata della mancata esecuzione del giudicato.