Per «raccolta» di rifiuti si intende, secondo quanto stabilito dall’art. 183, comma 1, lettera o) d.lgs. n. 152/06 «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (definiti nel medesimo comma) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta (e cioè la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».
(annulla con rinvio ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del 16/05/2013) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Caminotto
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