Abusivismo_edilizio
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Il TAR di Catania, con sentenza del 2 ottobre scorso, ha rigettato per infondatezza i ricorsi di Am Group contro l’Assessorato ai Beni culturali ed ambientali e all’identità siciliana per l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza di Siracusa (n. 15118 del 20 settembre 2011), che negava il nullaosta per la realizzazione di 71 villette e di altre strutture ricettive all’Epipoli su un terreno di proprietà della società, e del decreto dell’Assessore regionale ai Beni culturali (n. 98 del 1 febbraio 2012) che disponeva l’adozione del Piano paesaggistico per il territorio della provincia di Siracusa.

Il TAR ha quindi dato ragione al Comitato regionale siciliano di Legambiente, intervenuto ad opponendum, sull’infondatezza del ricorso in seguito all’adozione del Piano paesaggistico della provincia di Siracusa che prevede, per l’area in questione, il massimo livello di tutela ed un divieto assoluto di edificazione.

Nella sentenza si legge, inoltre, che la Soprintendenza, all’epoca del diniego del nullaosta, quando il Piano paesaggistico non era ancora stato adottato, aveva osservato che nell’area oggetto del ricorso risultavano compatibili, con il vigente vincolo archeologico indiretto, solo interventi connessi alla “ordinaria conduzione del fondo ed alle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie”.

Il TAR ha quindi sottolineato che in sede di approvazione del Piano regolatore generale sarebbe stata auspicabile una più attenta valutazione della compatibilità fra le previsioni di vincolo indiretto e i diritti di edificazione dei privati. La convenzione stipulata tra AM Group e il Comune di Siracusa nel marzo 2011 contemplava, infatti, il diritto della società di realizzare, previo rilascio di una o più concessioni edilizie, l’importante intervento urbanistico al centro del ricorso.

Si ringrazia lo Studio Giuliano per la segnalazione.

 

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