Diritto Giustizia Giurisprudenza
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio d’appello – Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – Valutazione del giudice di merito – Art. 603, c.1, c.p.p. – Giudizio di legittimità –  Controllo sulla motivazione – Limiti.
 
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma primo, c.p.p., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, e tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. Mentre nel giudizio di legittimità – in sede di controllo sulla motivazione – la verifica non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.

(conferma sentenza n. 3472/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/12/2011) Pres. Fiale Est. Rosi Ric. Ruffatti
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado – Struttura motivazionale unica. 
In materia di diritto processuale penale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente (Cass. Sez. 4, n. 15227 del 14/0R/2008).

(conferma sentenza n. 3472/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/12/2011) Pres. Fiale Est. Rosi Ric. Ruffatti

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